Art. 2.
Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che e' istituito a norma dell'articolo precedente.
L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.
Una copia di tale denunzia dovra' essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sara' restituita al denunziante debitamente vistata.
Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilera' sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potra' sospenderne l'attivita' in caso di infrazione alle norme della presente legge.
Il mancato esercizio dell'attivita' produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che e' istituito a norma dell'articolo precedente.
L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.
Una copia di tale denunzia dovra' essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sara' restituita al denunziante debitamente vistata.
Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilera' sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potra' sospenderne l'attivita' in caso di infrazione alle norme della presente legge.
Il mancato esercizio dell'attivita' produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".