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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11026/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Bramardi Alessandra, in forza di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
P_
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 10.03.2025):
“che il Tribunale voglia:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, resosi responsabile di maltrattamenti, violenze e violazione dei doveri coniugali e familiari;
2) affidare i figli minorenni in via esclusiva alla madre, considerato che il padre è decaduto dalla responsabilità genitoriale e che nessuno dei figli ha più rapporti di alcun genere con lui;
3) porre a carico del marito un assegno di contributo al mantenimento dei figli, minorenni e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 800,00 mensili da versare alla moglie;
4) porre a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, in considerazione anche della differenza del reddito percepito pari a € 200 mensili;
pagina 1 di 6 5) Con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 P_
Nigeria il 22.04.2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.1.2005, il 28.12.2009, Per_1 Persona_2 il 5.2.2012 e il 16.12.2015. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 18/06/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori a sé, prevedere un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 800,00 mensili e per il mantenimento proprio di E. 200,00 mensili.
All'udienza del 10.03.2025 avanti al Giudice Relatore comparivano entrambe le parti, il resistente senza essersi costituito in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della parte convenuta e sentite le parti, invitava alla precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, assegnava a parte ricorrente termine per il deposito di ulteriore documentazione, riservando all'esito di provvedere.
Alla scadenza del suddetto termine, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 1111/19, atteso che ella è residente in Italia (cfr. doc. 3) e in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, intesa quest'ultima come “presenza stabile” in tale luogo (così Corte di giustizia UE, sentenza 20 marzo 2025, causa C-61/24, Lindenbaumer –
ECLI:EU:C:2025:197; Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2022, causa C-501/20, MPA, ECLI:EU:C: , punto 44). Non è dubbio, infatti, che i coniugi ed i figli vivano da anni in Italia, P.IVA_1
e segnatamente a Torino, ancorchè il resistente non risulti anagraficamente residente nel predetto
Comune (cfr. doc. 1; v. rel. SS).
Quanto alla legge applicabile, trova applicazione la normativa italiana in forza dell'art. 8 Reg.
UE 1259/2010 in quanto legge della Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale. Valgono le stesse considerazioni dianzi svolte.
Con riguardo alle domande afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1111/2019, essendo i minori abitualmente residenti in Italia. Si applica la legge sostanziale italiana in forza della Convenzione dell'Aja 1961 cui rinvia l'art. 42 L. 218/95.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 2 di 6 È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, motivando la richiesta con le gravi e reiterate violenze subite da parte del coniuge nel corso della vita matrimoniale, anche alla presenza dei figli minori.
La domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
Giova premettere, in tema di addebito della separazione, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui, in presenza di violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, la gravità della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa le condotte del coniuge che ne sia vittima, salvo che siano comparabili con comportamenti omogenei tenuti dall'altro coniuge (cfr. ex multis Cass. Civ. 11844/06; Cass. Civ. 7388/17).
Orbene, nel caso di specie, il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Torino in data 16.11.2022 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno della ricorrente ed alla presenza dei figli fra il 2013 ed il 2019 (cfr. doc. 4).
La sentenza penale, pronunciata all'esito del dibattimento, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino salva la riduzione della pena;
la sentenza d'appello è divenuta irrevocabile (cfr. doc. dep. il 17.3.2025).
A norma dell'art. 654 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando -come nel caso di specie- si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
Le condotte di violenza perpetrate dal resistente in danno della moglie durante la vita matrimoniale sono state accertate in sede penale con efficacia di giudicato ed in relazione a tali condotte, su cui si fonda la domanda attorea di addebito della separazione oggetto della presente disamina, la sentenza irrevocabile di condanna fa stato in questo giudizio. Tanto basta per ritenere accoglibile la domanda formulata dalla ricorrente e per addebitare la separazione al resistente, essendo pienamente provati i fatti di violenza dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa
Deve preliminarmente darsi atto che, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Torino in data 7.12.2020, il resistente è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (cfr. doc. 5).
Per quanto consta al Collegio, il suddetto provvedimento non risulta impugnato né modificato.
Consegue che la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla ricorrente, la quale ha facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc.
Non sussiste ragione per modificare tale assetto, atteso che la ricorrente è descritta dagli operatori dei Servizi Sociali come figura genitoriale con buone capacità e risorse per gestire l'organizzazione dei quattro figli, conciliando i propri impegni di lavoro con quelli scolastici ed pagina 3 di 6 extrascolastici della prole. Ella si è dimostrata madre attenta, presente e adeguata in ogni aspetto del suo ruolo genitoriale ed è riconosciuta dai figli come stabile figura di riferimento (v. rel. SS del 7.3.25).
Per quanto concerne la collocazione abitativa dei minori, dev'essere senz'altro confermata quella presso il domicilio materno, non essendo emerse ragioni che ne impongano una modifica né essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
Con riguardo alle visite padre-figli, i minori non risultano avere rapporti con il genitore. I figli più grandi hanno riferito agli operatori sociali di non avere neppure intenzione di riprendere i rapporti con il padre (v. rel. SS cit.).
In considerazione dell'ormai protratta assenza di contatti padre-figli, si dispone che la ripresa della relazione possa avvenire solo con modalità protette secondo tempistiche da determinarsi da parte dei Servizi Sociali, valutato primariamente il benessere psico-fisico dei minori.
È opportuno altresì disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni più utile intervento di sostegno a favore del nucleo.
Sul contributo mantenimento della prole.
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 800 al mese.
La ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come badante, con regolare contratto di lavoro, a far data dal 2022 con una retribuzione mensile di circa 800,00-900,00 euro. Negli anni
2022 e 2023 risulta aver percepito redditi annui imponibili tra E.
9.000 ed E. 11.000 (cfr. CU 2023 e
2024 sub doc. 12). Percepisce l'assegno unico per i figli minori di circa E 1.200 al mese e ha riferito di vivere, unitamente ai quattro figli, in una casa di accoglienza senza sopportare spese. Ha altresì dichiarato che il sig. ha sempre versato e versa tuttora E. 200,00 per il mantenimento dei figli. Pt_1
(v. verbale di udienza del 10.03.2025).
Quanto al resistente, egli ha dichiarato in udienza di essere in stato di detenzione domiciliare e di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi nel luogo di lavoro a Settimo Torinese.
Dalla relazione sociale risulta che egli presta attività lavorativa come magazziniere con contratto a tempo indeterminato (v. rel. SS cit.).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente e della capacità economica del resistente quale è ragionevole presumere in ragione dell'età e dell'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante l'assenza di rapporti padre/figli), la fruizione dell'intero assegno unico da parte di quest'ultima e valutate le esigenze economiche dei figli in rapporto all'età, ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante Pt_1 il versamento di un assegno mensile di complessivi E. 500 (E. 125/mese per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di E. 200 al mese.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, oltre all'assenza di addebito della separazione, (i) la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. ex multis, più recenti, Cass. Civ. 13408/2022; Cass. Civ. pagina 4 di 6 20228/2022) nonché (ii) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Nel caso di specie, non è provato né il tenore di vita goduto dalla ricorrente in costanza di matrimonio né l'esistenza tra i coniugi di una disparità reddituale tale da giustificare il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno di mantenimento ex art. 156 cc.
Per tali motivi, la domanda attorea di mantenimento è respinta, difettandone i presupposti.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (le domande attoree sono state accolte per la quasi totalità, con la sola eccezione di quella concernente l'assegno di mantenimento al coniuge), il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente i soli 2/3 delle spese di lite, così come liquidati in dispositivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della mancata opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
DÀ ATTO che, con provvedimento in data 7.12.2020, il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e dispone che i P_ minori restino affidati alla madre la quale avrà facoltà di assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che la ripresa dei rapporti padre-figli avvenga con modalità protette secondo tempistiche da determinarsi da parte dei Servizi Sociali, valutato primariamente il benessere psico-fisico dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni più utile intervento di sostegno a favore del nucleo fin quando stimato necessario da parte degli operatori incaricati;
DISPONE che contribuisca al mantenimento dei figli versando all'altro genitore, entro P_ il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 al mese (E. 125/mese per figlio), importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
RESPINGE la domanda di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente alla rifusione a favore della ricorrente dei 2/3 delle spese di lite, due terzi che si liquidano in complessivi E.
1.936 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11026/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Bramardi Alessandra, in forza di Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
P_
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale di udienza del 10.03.2025):
“che il Tribunale voglia:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, resosi responsabile di maltrattamenti, violenze e violazione dei doveri coniugali e familiari;
2) affidare i figli minorenni in via esclusiva alla madre, considerato che il padre è decaduto dalla responsabilità genitoriale e che nessuno dei figli ha più rapporti di alcun genere con lui;
3) porre a carico del marito un assegno di contributo al mantenimento dei figli, minorenni e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 800,00 mensili da versare alla moglie;
4) porre a carico del marito un assegno di mantenimento a favore della ricorrente, in considerazione anche della differenza del reddito percepito pari a € 200 mensili;
pagina 1 di 6 5) Con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA”.
Per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 P_
Nigeria il 22.04.2009.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3.1.2005, il 28.12.2009, Per_1 Persona_2 il 5.2.2012 e il 16.12.2015. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 18/06/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori a sé, prevedere un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli di E. 800,00 mensili e per il mantenimento proprio di E. 200,00 mensili.
All'udienza del 10.03.2025 avanti al Giudice Relatore comparivano entrambe le parti, il resistente senza essersi costituito in giudizio.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della parte convenuta e sentite le parti, invitava alla precisazione delle conclusioni.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, assegnava a parte ricorrente termine per il deposito di ulteriore documentazione, riservando all'esito di provvedere.
Alla scadenza del suddetto termine, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 Reg. UE 1111/19, atteso che ella è residente in Italia (cfr. doc. 3) e in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, intesa quest'ultima come “presenza stabile” in tale luogo (così Corte di giustizia UE, sentenza 20 marzo 2025, causa C-61/24, Lindenbaumer –
ECLI:EU:C:2025:197; Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2022, causa C-501/20, MPA, ECLI:EU:C: , punto 44). Non è dubbio, infatti, che i coniugi ed i figli vivano da anni in Italia, P.IVA_1
e segnatamente a Torino, ancorchè il resistente non risulti anagraficamente residente nel predetto
Comune (cfr. doc. 1; v. rel. SS).
Quanto alla legge applicabile, trova applicazione la normativa italiana in forza dell'art. 8 Reg.
UE 1259/2010 in quanto legge della Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale. Valgono le stesse considerazioni dianzi svolte.
Con riguardo alle domande afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1111/2019, essendo i minori abitualmente residenti in Italia. Si applica la legge sostanziale italiana in forza della Convenzione dell'Aja 1961 cui rinvia l'art. 42 L. 218/95.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 2 di 6 È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'addebito della separazione
La ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, motivando la richiesta con le gravi e reiterate violenze subite da parte del coniuge nel corso della vita matrimoniale, anche alla presenza dei figli minori.
La domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
Giova premettere, in tema di addebito della separazione, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui, in presenza di violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, la gravità della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa le condotte del coniuge che ne sia vittima, salvo che siano comparabili con comportamenti omogenei tenuti dall'altro coniuge (cfr. ex multis Cass. Civ. 11844/06; Cass. Civ. 7388/17).
Orbene, nel caso di specie, il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Torino in data 16.11.2022 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno della ricorrente ed alla presenza dei figli fra il 2013 ed il 2019 (cfr. doc. 4).
La sentenza penale, pronunciata all'esito del dibattimento, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino salva la riduzione della pena;
la sentenza d'appello è divenuta irrevocabile (cfr. doc. dep. il 17.3.2025).
A norma dell'art. 654 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando -come nel caso di specie- si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.
Le condotte di violenza perpetrate dal resistente in danno della moglie durante la vita matrimoniale sono state accertate in sede penale con efficacia di giudicato ed in relazione a tali condotte, su cui si fonda la domanda attorea di addebito della separazione oggetto della presente disamina, la sentenza irrevocabile di condanna fa stato in questo giudizio. Tanto basta per ritenere accoglibile la domanda formulata dalla ricorrente e per addebitare la separazione al resistente, essendo pienamente provati i fatti di violenza dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito.
Sull'affidamento della prole e sulla sua collocazione abitativa
Deve preliminarmente darsi atto che, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Torino in data 7.12.2020, il resistente è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (cfr. doc. 5).
Per quanto consta al Collegio, il suddetto provvedimento non risulta impugnato né modificato.
Consegue che la responsabilità genitoriale è concentrata in capo alla ricorrente, la quale ha facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc.
Non sussiste ragione per modificare tale assetto, atteso che la ricorrente è descritta dagli operatori dei Servizi Sociali come figura genitoriale con buone capacità e risorse per gestire l'organizzazione dei quattro figli, conciliando i propri impegni di lavoro con quelli scolastici ed pagina 3 di 6 extrascolastici della prole. Ella si è dimostrata madre attenta, presente e adeguata in ogni aspetto del suo ruolo genitoriale ed è riconosciuta dai figli come stabile figura di riferimento (v. rel. SS del 7.3.25).
Per quanto concerne la collocazione abitativa dei minori, dev'essere senz'altro confermata quella presso il domicilio materno, non essendo emerse ragioni che ne impongano una modifica né essendo stata formulata una diversa e contraria domanda.
Con riguardo alle visite padre-figli, i minori non risultano avere rapporti con il genitore. I figli più grandi hanno riferito agli operatori sociali di non avere neppure intenzione di riprendere i rapporti con il padre (v. rel. SS cit.).
In considerazione dell'ormai protratta assenza di contatti padre-figli, si dispone che la ripresa della relazione possa avvenire solo con modalità protette secondo tempistiche da determinarsi da parte dei Servizi Sociali, valutato primariamente il benessere psico-fisico dei minori.
È opportuno altresì disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni più utile intervento di sostegno a favore del nucleo.
Sul contributo mantenimento della prole.
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori di complessivi E 800 al mese.
La ricorrente ha dichiarato in sede di udienza di lavorare come badante, con regolare contratto di lavoro, a far data dal 2022 con una retribuzione mensile di circa 800,00-900,00 euro. Negli anni
2022 e 2023 risulta aver percepito redditi annui imponibili tra E.
9.000 ed E. 11.000 (cfr. CU 2023 e
2024 sub doc. 12). Percepisce l'assegno unico per i figli minori di circa E 1.200 al mese e ha riferito di vivere, unitamente ai quattro figli, in una casa di accoglienza senza sopportare spese. Ha altresì dichiarato che il sig. ha sempre versato e versa tuttora E. 200,00 per il mantenimento dei figli. Pt_1
(v. verbale di udienza del 10.03.2025).
Quanto al resistente, egli ha dichiarato in udienza di essere in stato di detenzione domiciliare e di essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per recarsi nel luogo di lavoro a Settimo Torinese.
Dalla relazione sociale risulta che egli presta attività lavorativa come magazziniere con contratto a tempo indeterminato (v. rel. SS cit.).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente e della capacità economica del resistente quale è ragionevole presumere in ragione dell'età e dell'assenza di comprovati impedimenti fisici al lavoro, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante l'assenza di rapporti padre/figli), la fruizione dell'intero assegno unico da parte di quest'ultima e valutate le esigenze economiche dei figli in rapporto all'età, ritiene il Collegio di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante Pt_1 il versamento di un assegno mensile di complessivi E. 500 (E. 125/mese per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di E. 200 al mese.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiede, oltre all'assenza di addebito della separazione, (i) la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. ex multis, più recenti, Cass. Civ. 13408/2022; Cass. Civ. pagina 4 di 6 20228/2022) nonché (ii) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali.
Nel caso di specie, non è provato né il tenore di vita goduto dalla ricorrente in costanza di matrimonio né l'esistenza tra i coniugi di una disparità reddituale tale da giustificare il riconoscimento a favore della ricorrente di un assegno di mantenimento ex art. 156 cc.
Per tali motivi, la domanda attorea di mantenimento è respinta, difettandone i presupposti.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (le domande attoree sono state accolte per la quasi totalità, con la sola eccezione di quella concernente l'assegno di mantenimento al coniuge), il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente i soli 2/3 delle spese di lite, così come liquidati in dispositivo.
Le spese di giudizio vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della mancata opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
[...]
DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
DÀ ATTO che, con provvedimento in data 7.12.2020, il Tribunale per i Minorenni di Torino ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e dispone che i P_ minori restino affidati alla madre la quale avrà facoltà di assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
DISPONE che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che la ripresa dei rapporti padre-figli avvenga con modalità protette secondo tempistiche da determinarsi da parte dei Servizi Sociali, valutato primariamente il benessere psico-fisico dei minori;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e l'attivazione di ogni più utile intervento di sostegno a favore del nucleo fin quando stimato necessario da parte degli operatori incaricati;
DISPONE che contribuisca al mantenimento dei figli versando all'altro genitore, entro P_ il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 al mese (E. 125/mese per figlio), importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino, qui integralmente richiamato;
RESPINGE la domanda di mantenimento per sè formulata dalla ricorrente;
pagina 5 di 6 DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente alla rifusione a favore della ricorrente dei 2/3 delle spese di lite, due terzi che si liquidano in complessivi E.
1.936 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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