Articolo 734 bis del Codice di procedura penale
Articolo 734Articolo 735
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31 ottobre 2017
Art. 734-bis. (( (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero).)) (( 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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