TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG: 993/2024, promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, via Parte_1 C.F._1
Roma n. 36, presso lo studio dell'avv. Paola Tamanti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via CP_1 C.F._2
Inghilterra n. 75, presso lo studio dell'avv. Lucilla Nannetti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 281-undecies c.p.c., ha evocato in giudizio la Parte_1 esponendo al Tribunale di Grosseto che: CP_1
• il 19 luglio 2021 acquistò dal sig. l'appartamento ubicato in Persona_1
Grosseto, via Mameli n. 42, locato a maggio 2012 al sig. Persona_2
pagina 1 di 4 • l'11 gennaio 2024 venne nominato per il conduttore un amministratore di sostegno, il quale a fine mese le comunicò la disdetta dal contratto di locazione con impegno alla riconsegna dell'immobile il 30 aprile 2024;
• agli inizi del mese di aprile l'odierna ricorrente avrebbe rappresentato all'amministratrice di sostegno l'occupazione della casa da parte di ospitata CP_1 senza alcun'autorizzazione della proprietà;
• il 23 aprile decedé il sig. e la sig.ra sollecitata a liberare Per_3 CP_1
l'appartamento, avrebbe proposto la continuazione del rapporto locatizio, assumendo peraltro d'aver sempre versato i canoni dall'anno 2018.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della resistente e, per l'effetto, di ordinarle il rilascio immediato e di condannarla al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di maggio 2024 alla restituzione effettiva, oltre interessi, rivalutazione monetaria e col favore delle spese di lite.
Con decreto del 19.6.2024, sul presupposto che la causa vertesse in materia locatizia, il
Giudice disponeva il mutamento del rito, invitando la sig.ra integrare il ricorso ai Pt_1 sensi dell'art. 426 c.c. e a notificarlo con la memoria integrativa alla resistente.
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, poiché infondato. CP_1
In particolare, esponeva la piena consapevolezza, in capo alla sig.ra della propria Pt_1 occupazione dell'immobile de quo, dato l'acquisto proveniente dal marito, che, poco prima della compravendita, permise all'odierna resistente - occupante l'immobile dal
2018 - di procedere all'iscrizione anagrafica in coabitazione con l'originario conduttore;
aggiungeva d'aver corrisposto fin dal 2018 i canoni locativi, consegnando le somme al sig. fino a dicembre 2023 e successivamente al sig. , ritenuto quale Per_2 Per_1 effettivo proprietario, come del resto evincibile dalla rispettiva accettazione della proposta formulata dalla resistente di subentro nella locazione a decorrere dal 1° maggio
2024.
Tentata invano la conciliazione, la causa era istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande della ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
pagina 2 di 4 Risulta per tabulas che il sig. , con contratto del 30.4.2012, locò al sig. Persona_1
l'abitazione sita in Grosseto, via Mameli n. 42, per la durata di tre anni, Persona_2 tacitamente prorogabile per altri due anni in caso di mancata valida disdetta (all. 1 del ricorso).
È altresì documentato che il locatore, a giugno 2021, permise al conduttore di procedere all'iscrizione anagrafica di presso detto immobile (all.ti 6-8 della comparsa CP_1 di risposta), salvo poi alienarlo alla moglie il mese successivo (all.ti 1 e 3 Parte_1 del ricorso e all.ti 4 e 5 della comparsa di risposta).
La documentazione che precede, unita alle ricevute di pagamento dei canoni del 2024 rilasciate dall'originario locatore all'odierna resistente e alla bozza di un nuovo contratto intercorso fra questi ultimi a marzo 2024 per consentire alla sig.ra i mantenere il CP_1 godimento dell'immobile con decorrenza dal 1° maggio 2024 (all.ti 10 e 11 della comparsa), risultano già idonee a smentire la tesi propugnata dalla ricorrente in ordine alla sua ignoranza circa l'occupazione illecita dell'appartamento de quo ad opera della resistente.
Viceversa, può desumersi che l'originario locatore avesse accordato alla sig.ra di CP_1 coabitare con il sig. in quanto ad esso legata da un rapporto affettivo sviluppatosi Per_2 anche nei mesi a venire.
La neoproprietaria allega comunque l'intervenuto scioglimento del contratto di locazione al 30.4.2024 per mezzo di disdetta ritualmente comunicatale dall'amministratore di sostegno del conduttore a gennaio 2024, sostenendo l'inconfigurabilità di una successione nel contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/278, stante l'assenza di rapporti di coniugio o parentela fra il sig. e la resistente. Per_3
Ciò malgrado, la norma sopra richiamata - a tenore della quale «In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi» - dev'essere armonizzata con quanto riportato nella normativa in materia di unioni civili di cui alla L. 76/2016, che ha rimediato alla mancanza di un'apposita previsione per i conviventi non sposati, prevedendo all'art. 1, co. 44 che «Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».
Alla luce di quanto esposto, e atteso che la sig.ra ha risieduto per anni CP_1 nell'appartamento locato al sig. con il consenso dell'originario locatore, si può Per_2 ragionevolmente ritenere che tra le due persone vi fosse in atto una convivenza stabile pagina 3 di 4 idonea ad assicurare alla convivente di fatto il diritto a permanere nell'immobile locato a seguito del recesso (prima) e del decesso (dopo) del conduttore, quantomeno sino al
30.4.2025, data di scadenza naturale del contratto siglato nell'anno 2012, e a ciò evidentemente era preordinata la bozza del nuovo contratto stipulato tra la sig.ra CP_1
e il sig. (all. 11 della comparsa). Per_1
In ragione di quanto esposto, il ricorso va respinto, potendo continuare la sig.ra CP_1 usufruire dell'immobile in oggetto alle medesime condizioni di cui al contratto di locazione stipulato con il defunto rimanendo ovviamente assorbita la domanda Persona_2 restitutoria del bene e quella risarcitoria dei danni, entrambe basate sulla prospettata occupazione sine titulo della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 9.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG: 993/2024, promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Grosseto, via Parte_1 C.F._1
Roma n. 36, presso lo studio dell'avv. Paola Tamanti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Grosseto, via CP_1 C.F._2
Inghilterra n. 75, presso lo studio dell'avv. Lucilla Nannetti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art. 281-undecies c.p.c., ha evocato in giudizio la Parte_1 esponendo al Tribunale di Grosseto che: CP_1
• il 19 luglio 2021 acquistò dal sig. l'appartamento ubicato in Persona_1
Grosseto, via Mameli n. 42, locato a maggio 2012 al sig. Persona_2
pagina 1 di 4 • l'11 gennaio 2024 venne nominato per il conduttore un amministratore di sostegno, il quale a fine mese le comunicò la disdetta dal contratto di locazione con impegno alla riconsegna dell'immobile il 30 aprile 2024;
• agli inizi del mese di aprile l'odierna ricorrente avrebbe rappresentato all'amministratrice di sostegno l'occupazione della casa da parte di ospitata CP_1 senza alcun'autorizzazione della proprietà;
• il 23 aprile decedé il sig. e la sig.ra sollecitata a liberare Per_3 CP_1
l'appartamento, avrebbe proposto la continuazione del rapporto locatizio, assumendo peraltro d'aver sempre versato i canoni dall'anno 2018.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte della resistente e, per l'effetto, di ordinarle il rilascio immediato e di condannarla al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di maggio 2024 alla restituzione effettiva, oltre interessi, rivalutazione monetaria e col favore delle spese di lite.
Con decreto del 19.6.2024, sul presupposto che la causa vertesse in materia locatizia, il
Giudice disponeva il mutamento del rito, invitando la sig.ra integrare il ricorso ai Pt_1 sensi dell'art. 426 c.c. e a notificarlo con la memoria integrativa alla resistente.
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, poiché infondato. CP_1
In particolare, esponeva la piena consapevolezza, in capo alla sig.ra della propria Pt_1 occupazione dell'immobile de quo, dato l'acquisto proveniente dal marito, che, poco prima della compravendita, permise all'odierna resistente - occupante l'immobile dal
2018 - di procedere all'iscrizione anagrafica in coabitazione con l'originario conduttore;
aggiungeva d'aver corrisposto fin dal 2018 i canoni locativi, consegnando le somme al sig. fino a dicembre 2023 e successivamente al sig. , ritenuto quale Per_2 Per_1 effettivo proprietario, come del resto evincibile dalla rispettiva accettazione della proposta formulata dalla resistente di subentro nella locazione a decorrere dal 1° maggio
2024.
Tentata invano la conciliazione, la causa era istruita documentalmente e decisa all'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che le domande della ricorrente sono infondate e non meritano accoglimento.
pagina 2 di 4 Risulta per tabulas che il sig. , con contratto del 30.4.2012, locò al sig. Persona_1
l'abitazione sita in Grosseto, via Mameli n. 42, per la durata di tre anni, Persona_2 tacitamente prorogabile per altri due anni in caso di mancata valida disdetta (all. 1 del ricorso).
È altresì documentato che il locatore, a giugno 2021, permise al conduttore di procedere all'iscrizione anagrafica di presso detto immobile (all.ti 6-8 della comparsa CP_1 di risposta), salvo poi alienarlo alla moglie il mese successivo (all.ti 1 e 3 Parte_1 del ricorso e all.ti 4 e 5 della comparsa di risposta).
La documentazione che precede, unita alle ricevute di pagamento dei canoni del 2024 rilasciate dall'originario locatore all'odierna resistente e alla bozza di un nuovo contratto intercorso fra questi ultimi a marzo 2024 per consentire alla sig.ra i mantenere il CP_1 godimento dell'immobile con decorrenza dal 1° maggio 2024 (all.ti 10 e 11 della comparsa), risultano già idonee a smentire la tesi propugnata dalla ricorrente in ordine alla sua ignoranza circa l'occupazione illecita dell'appartamento de quo ad opera della resistente.
Viceversa, può desumersi che l'originario locatore avesse accordato alla sig.ra di CP_1 coabitare con il sig. in quanto ad esso legata da un rapporto affettivo sviluppatosi Per_2 anche nei mesi a venire.
La neoproprietaria allega comunque l'intervenuto scioglimento del contratto di locazione al 30.4.2024 per mezzo di disdetta ritualmente comunicatale dall'amministratore di sostegno del conduttore a gennaio 2024, sostenendo l'inconfigurabilità di una successione nel contratto ai sensi dell'art. 6 della L. 392/278, stante l'assenza di rapporti di coniugio o parentela fra il sig. e la resistente. Per_3
Ciò malgrado, la norma sopra richiamata - a tenore della quale «In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi» - dev'essere armonizzata con quanto riportato nella normativa in materia di unioni civili di cui alla L. 76/2016, che ha rimediato alla mancanza di un'apposita previsione per i conviventi non sposati, prevedendo all'art. 1, co. 44 che «Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».
Alla luce di quanto esposto, e atteso che la sig.ra ha risieduto per anni CP_1 nell'appartamento locato al sig. con il consenso dell'originario locatore, si può Per_2 ragionevolmente ritenere che tra le due persone vi fosse in atto una convivenza stabile pagina 3 di 4 idonea ad assicurare alla convivente di fatto il diritto a permanere nell'immobile locato a seguito del recesso (prima) e del decesso (dopo) del conduttore, quantomeno sino al
30.4.2025, data di scadenza naturale del contratto siglato nell'anno 2012, e a ciò evidentemente era preordinata la bozza del nuovo contratto stipulato tra la sig.ra CP_1
e il sig. (all. 11 della comparsa). Per_1
In ragione di quanto esposto, il ricorso va respinto, potendo continuare la sig.ra CP_1 usufruire dell'immobile in oggetto alle medesime condizioni di cui al contratto di locazione stipulato con il defunto rimanendo ovviamente assorbita la domanda Persona_2 restitutoria del bene e quella risarcitoria dei danni, entrambe basate sulla prospettata occupazione sine titulo della resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria e decisionale che di fatto non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 9.4.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4