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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 475 del RG AC dell'anno 2025 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale , vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Giuntini, presso il cui studio sito in
Capannoli (PI), via di Solaia n. 4, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la GL alle condizioni riportate nell'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2025, e Parte_1 hanno chiesto di recepire l'accordo da essi raggiunto in Parte_2 merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con la GL
[...]
nata il [...]. Per_1
Nell'udienza del giorno 19 giugno 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinuncia to a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel senso Per_1 indicato dal ricorso.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la GL ve nissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“a) nella casa familiare posta in Pontedera, Via del Podere n.34 di proprietà esclusiva del IG. continuerà ad abitarvi la IG.ra insieme Parte_2 Parte_1 alla GL fino al 30.06.2026, mentre il IG. resterà nella casa Per_1 Parte_2 posta in Pontedera Piazzetta del Gelso n.18. Entro il 30.06.2026 la IG.ra
[...]
, si trasferirà insieme alla GL minore nell'immobile dalla stessa Parte_1 Per_1 acquistato posto in Pisa, Via Primalb ello n.24 nel quale trasferirà la propria residenza unitamente a quella della GL che resterà collocata anagraficamente Per_1 presso la casa della medesima;
b) Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza.
AFFIDAMENTO DELLA MINORE - OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
c)- la GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno su Per_1 di lei la responsabilità genitoriale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse re lative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL garantendo così la sua crescita equilibrata e serena;
d) Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figl ia quando vorrà tenendo conto delle eIGenze della minore e, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri della minore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, potrà tenere con sé la GL : il giovedì di ogni settima na e il martedì Per_1 compatibilmente ai suoi impegni lavorativi dalle ore 16:30 e sino all'indomani mattina quando riaccompagnerà la minore a scuola e un fine settimana alternato con la madre dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera .
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali la GL trascorrerà con i genitori in modo alternato i giorni delle festività vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori.
FERIE estive: durante le ferie estive il padre potrà trascorrere con la GL, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eIGenze lavo rative di entrambi, un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I periodi di cui al precedente capoverso saranno concordati direttamente tra i genitori, tenuto conto delle modalità in dicate ed avuto riguardo ai superiori interessi e alle eIGenze della minore.
Ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a non impedire l'accesso all'abitazione di residenza per far visita alla GL, a condizione che si tratti di casi urgenti (quali ad es. malattie della minore, ecc…). I genitori si impegnano a tenere con loro la GL, nei periodi di propria spettanza, non delegandone possibilmente a terzi la custodia, se non per ragioni di lavoro o per visite mediche, potendo i genitori organizzare il loro tempo nei periodi in cui la GL è con l'altro genitore. Entrambi
i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti IGnificativi con gli ascendenti e di parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata della minore nell'armonia dei rapporti familiari.
e) Mantenimento ordinario della GL : il IG. corrisponderà Per_1 Parte_2 alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_1 GL minore , la somma di € 500/00 (cinquecento/00 euro) mensili entro il giorno Per_1
10 di ogni mese. Tale somma così come determinata dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria pubblicati dall'ISTAT.
Lo stesso IG. , fino a quando la IGnora resterà Parte_2 Parte_1 nella casa familiare con la minore continuerà a farsi carico, come è avvenuto sino ad oggi, del pagamento di tutte le utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono -internet e imposte varie).
La IG.ra , q uando si sarà trasferita nell'immobile posto in Pisa Parte_1 presenterà la domanda per l'erogazione dell'assegno unico universale erogato dall'INPS.
f) Mantenimento straordinario della GL il IG. e la IG.ra Per_1 Parte_2
si faranno c arico delle spese straordinarie che dovessero essere Parte_1 sostenute e documentate per la GL minore, nella misura del 50% ciascuno solo relativamente a quelle spese straordinarie sostenute successivamente al trasferimento della IGnora e della minore nell'immobile posto in Pisa. Fino a quando la IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare le spese straordinarie Parte_1 comprese quelle del dopo scuola della minore, saranno sostenute nella misura del
100% dalla medesima. E, in particolare la rego lamentazione sarà la seguente: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal
SSN; d) Tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non co nvenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato a inizio anno scolastico o successivamente integrato riferiti al corso di studio seguiti anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e mensa scolastica;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e masters, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre -scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di 15 euro al mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pe rtinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavoratovi di entrambi i genitori, malattia della minore o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viag gi e vacanze trascorsi autonomamente dalla GL;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
H) acquisto di materiale inf ormatico, tecnologico, telefonico, multimediale ecc…
I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di 'buona fede' circa l'individuazione e/o la scelta nella spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo SMS, Wahtsapp e -mail ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voc i di spesa;
g) Entrambi i genitori si impegnano altresì a non compiere atti di disposizione del loro patrimonio che possano pregiudicare totalmente i diritti riconosciuti dalla legge alla GL ai sensi degli artt.536 e ss. e 565 e ss. c. c., fatte salve le ipotesi Persona_1 di cui agli artt.463 e ss. c.c.;
h) Entrambi i ricorrenti, dal momento in cui la IG.ra si trasferirà Parte_1 nell'immobile posto in Pisa, si impegnano a sostenere le spese per il cibo dei cani e quelle veterinarie nella misura del 50% ciascuno. Prima di tale data dette spese saranno sostenute nella misura del 100% dalla medesima;
i)- l'assegno unico e universale anche se richiesto da entrambi i genitori, fermo quanto già stabilito alla lettera e) sarà percepito nella mis ura del 100% dalla IG.ra con rinuncia da parte del IG. alla quota di sua Parte_1 Parte_2 spettanza. I ricorrenti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la documentazione a ciò necessaria e comunque a fare tutto quanto in loro potere aff inché la IGnora possa beneficiarne nella misura anzidetta.
l)- le parti manifestano reciproco consenso e si impegnano a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai fini turistici nonché al rilascio del passaporto ucraino in favore dell a GL e si dichiarano disponibili a riprodurre in qualsiasi Per_1 momento il suddetto consenso anche in forma scritta”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) DISPONE che la minore nata il [...], venga Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori , con residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le modalità di eserci zio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 3) della parte motiva;
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 475 del RG AC dell'anno 2025 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale , vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Giuntini, presso il cui studio sito in
Capannoli (PI), via di Solaia n. 4, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la GL alle condizioni riportate nell'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.02.2025, e Parte_1 hanno chiesto di recepire l'accordo da essi raggiunto in Parte_2 merito alla regolamentazione dei rapporti tra di essi e con la GL
[...]
nata il [...]. Per_1
Nell'udienza del giorno 19 giugno 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinuncia to a comparire personalmente, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La domanda di modifica delle condizioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel senso Per_1 indicato dal ricorso.
3. I ricorrenti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la GL ve nissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“a) nella casa familiare posta in Pontedera, Via del Podere n.34 di proprietà esclusiva del IG. continuerà ad abitarvi la IG.ra insieme Parte_2 Parte_1 alla GL fino al 30.06.2026, mentre il IG. resterà nella casa Per_1 Parte_2 posta in Pontedera Piazzetta del Gelso n.18. Entro il 30.06.2026 la IG.ra
[...]
, si trasferirà insieme alla GL minore nell'immobile dalla stessa Parte_1 Per_1 acquistato posto in Pisa, Via Primalb ello n.24 nel quale trasferirà la propria residenza unitamente a quella della GL che resterà collocata anagraficamente Per_1 presso la casa della medesima;
b) Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza.
AFFIDAMENTO DELLA MINORE - OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
c)- la GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno su Per_1 di lei la responsabilità genitoriale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse re lative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL garantendo così la sua crescita equilibrata e serena;
d) Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé la figl ia quando vorrà tenendo conto delle eIGenze della minore e, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici ed i desideri della minore. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, potrà tenere con sé la GL : il giovedì di ogni settima na e il martedì Per_1 compatibilmente ai suoi impegni lavorativi dalle ore 16:30 e sino all'indomani mattina quando riaccompagnerà la minore a scuola e un fine settimana alternato con la madre dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 19:00 della domenica sera .
VACANZE NATALIZIE E PASQUALI: durante le vacanze natalizie e pasquali la GL trascorrerà con i genitori in modo alternato i giorni delle festività vale a dire, a mero titolo esemplificativo, il giorno di Natale con l'uno il giorno di Santo Stefano con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori.
FERIE estive: durante le ferie estive il padre potrà trascorrere con la GL, previo accordo con la madre e tenendo conto delle eIGenze lavo rative di entrambi, un periodo di vacanza di 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I periodi di cui al precedente capoverso saranno concordati direttamente tra i genitori, tenuto conto delle modalità in dicate ed avuto riguardo ai superiori interessi e alle eIGenze della minore.
Ciascun genitore si impegna nei confronti dell'altro a non impedire l'accesso all'abitazione di residenza per far visita alla GL, a condizione che si tratti di casi urgenti (quali ad es. malattie della minore, ecc…). I genitori si impegnano a tenere con loro la GL, nei periodi di propria spettanza, non delegandone possibilmente a terzi la custodia, se non per ragioni di lavoro o per visite mediche, potendo i genitori organizzare il loro tempo nei periodi in cui la GL è con l'altro genitore. Entrambi
i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti IGnificativi con gli ascendenti e di parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata della minore nell'armonia dei rapporti familiari.
e) Mantenimento ordinario della GL : il IG. corrisponderà Per_1 Parte_2 alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Parte_1 GL minore , la somma di € 500/00 (cinquecento/00 euro) mensili entro il giorno Per_1
10 di ogni mese. Tale somma così come determinata dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria pubblicati dall'ISTAT.
Lo stesso IG. , fino a quando la IGnora resterà Parte_2 Parte_1 nella casa familiare con la minore continuerà a farsi carico, come è avvenuto sino ad oggi, del pagamento di tutte le utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono -internet e imposte varie).
La IG.ra , q uando si sarà trasferita nell'immobile posto in Pisa Parte_1 presenterà la domanda per l'erogazione dell'assegno unico universale erogato dall'INPS.
f) Mantenimento straordinario della GL il IG. e la IG.ra Per_1 Parte_2
si faranno c arico delle spese straordinarie che dovessero essere Parte_1 sostenute e documentate per la GL minore, nella misura del 50% ciascuno solo relativamente a quelle spese straordinarie sostenute successivamente al trasferimento della IGnora e della minore nell'immobile posto in Pisa. Fino a quando la IG.ra continuerà ad abitare nella casa familiare le spese straordinarie Parte_1 comprese quelle del dopo scuola della minore, saranno sostenute nella misura del
100% dalla medesima. E, in particolare la rego lamentazione sarà la seguente: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal
SSN; d) Tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non co nvenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato a inizio anno scolastico o successivamente integrato riferiti al corso di studio seguiti anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza il pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico e mensa scolastica;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e masters, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre -scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di 15 euro al mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pe rtinenti attrezzature e abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavoratovi di entrambi i genitori, malattia della minore o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viag gi e vacanze trascorsi autonomamente dalla GL;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
H) acquisto di materiale inf ormatico, tecnologico, telefonico, multimediale ecc…
I genitori si impegnano reciprocamente ad attenersi al principio di 'buona fede' circa l'individuazione e/o la scelta nella spesa straordinaria.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo SMS, Wahtsapp e -mail ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voc i di spesa;
g) Entrambi i genitori si impegnano altresì a non compiere atti di disposizione del loro patrimonio che possano pregiudicare totalmente i diritti riconosciuti dalla legge alla GL ai sensi degli artt.536 e ss. e 565 e ss. c. c., fatte salve le ipotesi Persona_1 di cui agli artt.463 e ss. c.c.;
h) Entrambi i ricorrenti, dal momento in cui la IG.ra si trasferirà Parte_1 nell'immobile posto in Pisa, si impegnano a sostenere le spese per il cibo dei cani e quelle veterinarie nella misura del 50% ciascuno. Prima di tale data dette spese saranno sostenute nella misura del 100% dalla medesima;
i)- l'assegno unico e universale anche se richiesto da entrambi i genitori, fermo quanto già stabilito alla lettera e) sarà percepito nella mis ura del 100% dalla IG.ra con rinuncia da parte del IG. alla quota di sua Parte_1 Parte_2 spettanza. I ricorrenti si impegnano sin d'ora a sottoscrivere la documentazione a ciò necessaria e comunque a fare tutto quanto in loro potere aff inché la IGnora possa beneficiarne nella misura anzidetta.
l)- le parti manifestano reciproco consenso e si impegnano a non opporsi al rilascio del passaporto valido per l'espatrio ai fini turistici nonché al rilascio del passaporto ucraino in favore dell a GL e si dichiarano disponibili a riprodurre in qualsiasi Per_1 momento il suddetto consenso anche in forma scritta”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condizioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) DISPONE che la minore nata il [...], venga Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori , con residenza abituale e collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che le modalità di eserci zio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di esercizio della responsabilità genitoriale siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 3) della parte motiva;
3) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 16.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori