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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2782 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2782 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...]
4, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Freddara e dall'Avv. Luigi Frisina;
parte attrice
nata in [...] il [...] (C.F. ), PA C.F._1 [...]
nato in [...] il [...] (C.F. ), nato in CP_1 C.F._2 CP_2
Bangladesh il 25.06.1987 (C.F. ), nato in [...] il [...] C.F._3 CP_3
(C.F. ) e nata in [...] il [...] (C.F. C.F._4 Controparte_4
) C.F._5 convenuti
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI:“Piaccia all'iEcc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che eredi di (C.F. , nato in [...] il [...] e deceduto in Ancona il Per_1 C.F._6
18/01/14, sono i Sigg.ri (C.F. ) per 2/6, (C.F. PA C.F._1 CP_1
) per 1/6, (C.F. ) per 1/6, (C.F. C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
) per 1/6 e (C.F. per 1/6”. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio , Parte_1 PA
, e al fine di accertare la loro qualità di eredi del CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 sig. nato in [...] il [...] e deceduto ad Ancona il 18.01.2014. Per_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato:
- di aver acquistato, all'esito di procedura esecutiva immobiliare, il bene sito in Ancona, via Flaminia
n. 142, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 34, particelle 34 sub 15 e
35 sub 1, già intestato agli odierni convenuti;
- che nell'ambito del procedimento n. 3490/2014 V.G., relativo alla curatela dell'eredità giacente del sig. è stato appurato che “tutti i chiamati all'eredità hanno continuato a risiedere nell'abitazione Per_1 familiare anche dopo la morte del de cuius, rimanendo quindi nel possesso dei beni ereditari”;
- che i convenuti hanno espletato presso la competente Agenzia delle Entrate le formalità relative alla dichiarazione di successione, ivi compresa la trascrizione e la volturazione catastale;
- che, tuttavia, manca un titolo formale di accettazione dell'eredità necessario per garantire la continuità delle trascrizioni ex art. 567 c.p.c.
Alla prima udienza del 09.10.2024, si sono presentati, pur non essendo formalmente costituiti, , CP_2 assistito per la sola udienza dall'avv. Roberta Di Martino, e , non assistito da difensore. Gli altri CP_3 convenuti non sono comparsi. Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha rinviato per la decisione all'udienza del 28.5.2025.
Nel corso di tale udienza, il sig. ha nuovamente presenziato (pur non essendo formalmente CP_2 costituito) ed ha esibito tramite dispositivo mobile una foto del presunto certificato di morte di PA
, dichiarando che lo stesso era stato rilasciato da autorità del Bangladesh e che la morte era avvenuta
[...] il 30.03.2023.
Il difensore della parte ricorrente ha contestato la validità del documento esibito, richiamando il certificato anagrafico italiano attestante la residenza della medesima, e ha ribadito la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel luogo di ultima residenza conosciuto. Ha quindi precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di condanna alle spese nella sola ipotesi di mancato ulteriore rinvio.
Tanto premesso, si osserva che il certificato esibito dal sig. , peraltro non costituito, non è dotato CP_2 di alcuna attendibilità né in ordine alla provenienza, né in ordine alla genuinità ed è contrastante con la documentazione depositata dalla parte attrice (cfr. certificato di esistenza in vita).
Per tale motivo, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per dubitare della ritualità della notifica e, dunque, della valida instaurazione del rapporto processuale.
Venendo al merito della domanda, la stessa appare fondata alla luce della documentazione in atti.
Ci si riferisce, in particolare: pagina 2 di 4 - alla relazione redatta dal Curatore dell'eredità giacente in data 2 aprile 2015, ove si certifica che “in occasione del sopralluogo, presso il predetto immobile, sito in Via Flaminia n. 142, lo scrivente curatore veniva a conoscenza, da informazioni raccolte in loco, che tutti i chiamati all'eredità vivevano all'interno di tale abitazione già da diversi anni prima della morte del loro congiunto, circostanza del resto attestata dal certificato di residenza del
Comune di Ancona. Successivamente, in occasione di un secondo sopralluogo, effettuato in data 5 marzo 2014, il sig. dichiarava allo scrivente curatore dell'eredità giacente che il fratello ha da sempre vissuto nel CP_3 CP_2 predetto immobile sia quando il padre era in vita che dopo la sua morte, senza soluzione di continuità, così come tutti
i componenti del nucleo famigliare”, cui ha fatto seguito il provvedimento del giudice dott.ssa Rascioni che, accertata incidentalmente l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, ha revocato la nomina del curatore dell'eredità giacente;
- alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale redatta dal Notaio Persona_2
dalla quale risulta che il bene immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Ancona, foglio 34, particelle 34 sub. 15 e 35 sub.1, era intestato a (2/6 diritto di abitazione CP_5
e 2/6 diritto di proprietà) nonché a , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nella misura di 1/6 ciascuno “in virtù di successione legittima in morte di nato in [...] il Per_1
6/3/1958 codice fiscale e deceduto il 18/1/2014, stante la dichiarazione di CodiceFiscale_7 successione registrata ad Ancona il 6/7/2015 al n. 1233/9990/15 e trascritta il 6/5/2016 ai n.ri
8106/5594”;
- al decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato il 23.02.2021, che trasferisce la piena proprietà dell'immobile in questione dagli odierni convenuti all'odierna attrice.
Alla luce del possesso pacifico dei beni ereditari da parte dei convenuti, così come documentato in atti, nonché della mancata redazione dell'inventario nei termini prescritti dall'art. 485 c.c. e della successiva dichiarazione di successione con voltura catastale, deve ritenersi provata l'acquisizione da parte dei convenuti della qualità di eredi del sig. nato in [...] il [...] e deceduto ad Per_1
Ancona il 18 gennaio 2014.
In considerazione della rinuncia formulata dalla parte attrice in udienza, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che eredi di (C.F. , nato Per_1 C.F._6 in Bangladesh il 06/03/58 e deceduto in Ancona il 18/01/14, sono: (C.F. PA
) per 2/6, (C.F. ) per 1/6, (C.F. C.F._1 CP_1 C.F._2 CP_2
pagina 3 di 4 ) per 1/6, (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ) per 1/6. C.F._5 nulla sulle spese di lite.
Ancona, 24 giugno 2025 Il Giudice Alessandra Filoni
) per 1/6 e Controparte_4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2782 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...]
4, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Freddara e dall'Avv. Luigi Frisina;
parte attrice
nata in [...] il [...] (C.F. ), PA C.F._1 [...]
nato in [...] il [...] (C.F. ), nato in CP_1 C.F._2 CP_2
Bangladesh il 25.06.1987 (C.F. ), nato in [...] il [...] C.F._3 CP_3
(C.F. ) e nata in [...] il [...] (C.F. C.F._4 Controparte_4
) C.F._5 convenuti
OGGETTO: accertamento della qualità di erede
CONCLUSIONI:“Piaccia all'iEcc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che eredi di (C.F. , nato in [...] il [...] e deceduto in Ancona il Per_1 C.F._6
18/01/14, sono i Sigg.ri (C.F. ) per 2/6, (C.F. PA C.F._1 CP_1
) per 1/6, (C.F. ) per 1/6, (C.F. C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
) per 1/6 e (C.F. per 1/6”. C.F._4 Controparte_4 C.F._5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha convenuto in giudizio , Parte_1 PA
, e al fine di accertare la loro qualità di eredi del CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 sig. nato in [...] il [...] e deceduto ad Ancona il 18.01.2014. Per_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato:
- di aver acquistato, all'esito di procedura esecutiva immobiliare, il bene sito in Ancona, via Flaminia
n. 142, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 34, particelle 34 sub 15 e
35 sub 1, già intestato agli odierni convenuti;
- che nell'ambito del procedimento n. 3490/2014 V.G., relativo alla curatela dell'eredità giacente del sig. è stato appurato che “tutti i chiamati all'eredità hanno continuato a risiedere nell'abitazione Per_1 familiare anche dopo la morte del de cuius, rimanendo quindi nel possesso dei beni ereditari”;
- che i convenuti hanno espletato presso la competente Agenzia delle Entrate le formalità relative alla dichiarazione di successione, ivi compresa la trascrizione e la volturazione catastale;
- che, tuttavia, manca un titolo formale di accettazione dell'eredità necessario per garantire la continuità delle trascrizioni ex art. 567 c.p.c.
Alla prima udienza del 09.10.2024, si sono presentati, pur non essendo formalmente costituiti, , CP_2 assistito per la sola udienza dall'avv. Roberta Di Martino, e , non assistito da difensore. Gli altri CP_3 convenuti non sono comparsi. Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia dei convenuti e ha rinviato per la decisione all'udienza del 28.5.2025.
Nel corso di tale udienza, il sig. ha nuovamente presenziato (pur non essendo formalmente CP_2 costituito) ed ha esibito tramite dispositivo mobile una foto del presunto certificato di morte di PA
, dichiarando che lo stesso era stato rilasciato da autorità del Bangladesh e che la morte era avvenuta
[...] il 30.03.2023.
Il difensore della parte ricorrente ha contestato la validità del documento esibito, richiamando il certificato anagrafico italiano attestante la residenza della medesima, e ha ribadito la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel luogo di ultima residenza conosciuto. Ha quindi precisato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di condanna alle spese nella sola ipotesi di mancato ulteriore rinvio.
Tanto premesso, si osserva che il certificato esibito dal sig. , peraltro non costituito, non è dotato CP_2 di alcuna attendibilità né in ordine alla provenienza, né in ordine alla genuinità ed è contrastante con la documentazione depositata dalla parte attrice (cfr. certificato di esistenza in vita).
Per tale motivo, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per dubitare della ritualità della notifica e, dunque, della valida instaurazione del rapporto processuale.
Venendo al merito della domanda, la stessa appare fondata alla luce della documentazione in atti.
Ci si riferisce, in particolare: pagina 2 di 4 - alla relazione redatta dal Curatore dell'eredità giacente in data 2 aprile 2015, ove si certifica che “in occasione del sopralluogo, presso il predetto immobile, sito in Via Flaminia n. 142, lo scrivente curatore veniva a conoscenza, da informazioni raccolte in loco, che tutti i chiamati all'eredità vivevano all'interno di tale abitazione già da diversi anni prima della morte del loro congiunto, circostanza del resto attestata dal certificato di residenza del
Comune di Ancona. Successivamente, in occasione di un secondo sopralluogo, effettuato in data 5 marzo 2014, il sig. dichiarava allo scrivente curatore dell'eredità giacente che il fratello ha da sempre vissuto nel CP_3 CP_2 predetto immobile sia quando il padre era in vita che dopo la sua morte, senza soluzione di continuità, così come tutti
i componenti del nucleo famigliare”, cui ha fatto seguito il provvedimento del giudice dott.ssa Rascioni che, accertata incidentalmente l'intervenuta accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, ha revocato la nomina del curatore dell'eredità giacente;
- alla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale redatta dal Notaio Persona_2
dalla quale risulta che il bene immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Ancona, foglio 34, particelle 34 sub. 15 e 35 sub.1, era intestato a (2/6 diritto di abitazione CP_5
e 2/6 diritto di proprietà) nonché a , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 nella misura di 1/6 ciascuno “in virtù di successione legittima in morte di nato in [...] il Per_1
6/3/1958 codice fiscale e deceduto il 18/1/2014, stante la dichiarazione di CodiceFiscale_7 successione registrata ad Ancona il 6/7/2015 al n. 1233/9990/15 e trascritta il 6/5/2016 ai n.ri
8106/5594”;
- al decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato il 23.02.2021, che trasferisce la piena proprietà dell'immobile in questione dagli odierni convenuti all'odierna attrice.
Alla luce del possesso pacifico dei beni ereditari da parte dei convenuti, così come documentato in atti, nonché della mancata redazione dell'inventario nei termini prescritti dall'art. 485 c.c. e della successiva dichiarazione di successione con voltura catastale, deve ritenersi provata l'acquisizione da parte dei convenuti della qualità di eredi del sig. nato in [...] il [...] e deceduto ad Per_1
Ancona il 18 gennaio 2014.
In considerazione della rinuncia formulata dalla parte attrice in udienza, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che eredi di (C.F. , nato Per_1 C.F._6 in Bangladesh il 06/03/58 e deceduto in Ancona il 18/01/14, sono: (C.F. PA
) per 2/6, (C.F. ) per 1/6, (C.F. C.F._1 CP_1 C.F._2 CP_2
pagina 3 di 4 ) per 1/6, (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ) per 1/6. C.F._5 nulla sulle spese di lite.
Ancona, 24 giugno 2025 Il Giudice Alessandra Filoni
) per 1/6 e Controparte_4
pagina 4 di 4