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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4940/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4940/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1
) P.IVA_1
(C.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. Parte_3 C.F._2
(c.f. ) Parte_4 C.F._3
(c.f. ) Parte_5 C.F._4
(c.f. ), Parte_6 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv.to TORQUATO TASSO
ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._6
con il patrocinio dell'avv.to Rebecchi Nicola Giuseppe
CONVENUTO
Oggetto: danno da diffamazione a mezzo facebook - risarcimento ex artt. 2043 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.1.2025, che si teneva con le modalità della trattazione scritta come da ordinanza del 28.1.2025
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito. In via principale:
1. Accertare e dichiarare che, nell'estate 2015, il IG ha ripetutamente Controparte_1 pubblicato in un proprio gruppo Facebook pubblico, e quindi accessibile e visibile a tutti, chiamato “ e Amici” i post diffamatori a scapito degli odierni attori indicati in premesse, ed in Pt_1 CP_2 particolare quelli prodotti sub docc 6-23;
2. Accertare e dichiarare che tale condotta diffamatoria integra un illecito extracontrattuale del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.;
3. Accertare e dichiarare che tali condotte illecite hanno causato, in capo a ciascun attore, conseguenze risarcitorie di natura patrimoniale e non patrimoniale che, allo stato, si quantificano in una misura pari ad € 40.000,00 cadauno, per quanto riguarda il C.L.I.R.T e il IG
[...]
ed € 30.000,00 cadauno per i restanti attori;
Pt_2
4. Per l'effetto, per le causali di cui in premessa e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare il IG , C. F. residente in [...]C.F._6
(VI), Via Sant'Apollinare n. 13 a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni attori, versando al e al IG una somma pari ad € 40.000,00 cadauno, Parte_1 Pt_2 nonché, a ciascuno degli altri attori, una somma pari ad € 30.000,00, cadauno (per un importo di complessivi € 200.000,00), ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione.
In via istruttoria: Si insiste nelle formulate istanze istruttorie come da memoria istruttoria ex art.
183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 11-12.04.2023 e da memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata in data 2.05.2023
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, rigettare tutte le pretese attoree, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi, per motivi di brevità, anche
[...] Parte_4 solo ”), , , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio chiedendone la condanna ex art. 2043 e 2059 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni per condotte asseritamente integranti diffamazione poste in essere dal convenuto nell'estate dell'anno 2015 e consistenti in ripetuta pubblicazione in un gruppo facebook pubblico denominato “ e Amici” di post diffamatori e offensivi nei loro confronti. Pt_1 CP_2
Nello specifico gli attori allegavano che, all'epoca dei fatti di causa, erano appena stati elettri membri del consiglio direttivo organismo no profit di promozione sociale e tutela diritti CP_3 fondamentali in ambito radiotelevisivo e libera informazione -, all'esito della espulsione del convenuto, prima dal direttivo e poi dal comitato, risalente all'anno 2014 in ragione della richiesta di compensi elevati da parte di questi, oltrechè della scoperta di precedenti penali a suo carico da egli sottaciuti.
Gli attori rappresentavano che, in reazione a tali vicende, dapprima fondava Controparte_1 una associazione, denominata con scopi e finalità del tutto sovrapponibili a quelli del CP_4
e poi avviava una campagna diffamatoria nei loro confronti utilizzando un gruppo Pt_1
Facebook pubblico, che contava circa un centinati di “amici”, e ivi pubblicando post di natura diffamatoria contro il e i suoi componenti – che dimettevano in atti sub doc. 5, 7, 8, 9, 10 ,11 Pt_1
,12 ,13, 14 ,14bis, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 20, 21, 22, 23.
Gli attori ulteriormente allegavano di aver depositato denuncia querela, originante il procedimento penale R.G.N.R. 9282/2015, sfociato nella pronuncia di decreto penale di condanna a carico dell'odierno convenuto, che in un primo momento proponeva opposizione salvo poi rinunziarvi.
Davano atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro del danno era rimasta senso esito, e che il procedimento di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 si concludeva con esito negativo stante la mancata comparizione del convenuto.
Gli attori, ritenute le condotte poste in essere dal convenuto integrare illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., riconducibile al reato di diffamazione, sussistente la condotta alla luce della documentazione dimessa in atti e l'elemento soggettivo in relazione alle espressioni adoperate e all'utilizzo del mezzo del suddetto social network, concludevano chiedendo il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. alla loro immagine, onore e reputazione, che quantificavano equitativamente in euro 40.000,00 ciascuno quanto a e , e in euro 30.000,00 Pt_1 Parte_2 ciascuno quanto ai restanti , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ovvero la maggiore o minore somme ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.1.2023 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Il convenuto allegava, in fatto, di essere il socio fondatore del confermando di essere stato Pt_1 membro del Consiglio direttivo sino all'anno 2014, quanto veniva espulso, pur sottolineando che il proprio allontanamento era dipeso dall'introduzione innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa di procedimento per annullamento delibera assembleare del 14.5.2011 in quanto ritenuta illegittima – con meccanismo di esclusione che descriveva essere stato utilizzato anche nei confronti di altri soci dissenzienti laddove avevano intrapreso azioni giudiziarie finalizzate a mettere in luce condotte non conformi alle disposizioni dello Statuto poste in essere da parte del direttivo.
Negava, poi, di essere il fondatore dell'associazione denominata , né tantomeno socio, tanto CP_4 escludendo alcun intento di “vendetta”, volontà di nuocere e/o disegno demolitorio della realtà del
Pt_1
In diritto, riteneva insussistente la condotta integrante diffamazione come Controparte_1 contestata da parte attrice: negava di aver mai scritto o pubblicato i post oggetto di contestazione, non rinvenibili nel social network Facebook, e neppure nel gruppo “Clirt Aderenti e Amici” ove sarebbero stati condivisi, negandone la paternità e/o riferibilità, assente prova in tal senso.
Evidenziava l'irrilevanza ai fini del decidere degli esiti del procedimento penale che lo aveva interessato culminato con adozione di decreto penale di condanna nei suoi confronti, dando atto che la scelta processuale di rinunciare all'opposizione era dipesa dalle proprie condizioni di salute.
Contestava la configurabilità del reato di diffamazione, ritenendo semmai riconducibile la fattispecie all'ingiuria in ragione della “presenza” degli attori sul social network, essendo peraltro iscritti allo stesso gruppo;
sosteneva che controparte avesse estrapolato solo alcuni post, probabilmente inseriti in una discussione più ampia, ritenendone in ogni caso il contenuto non diffamatorio, ma imperniato su di un confronto dialettico, espressione del diritto di critica e del libero pensiero.
Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del reato di diffamazione, riteneva configurabile l'ipotesi della provocazione – rappresentata dalla propria esclusione dal per futili motivi e in Pt_1 modo ingiusto – tale da escludere la sussistenza del reato e, più in generale, del fatto illecito ex art. 2043 e 2059 c.c. Da ultimo, contestava la quantificazione del danno come svolta da controparte, pur onerata della relativa prova, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e compensi.
3. Alla prima udienza del 7.2.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il procedimento veniva istruito oralmente, dapprima con prova per interrogatorio formale del convenuto come da ordinanza del 19.7.2023 e poi con prova testimoniale come da ordinanza del 10.11.2023, indi ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025, udienza che si svolgeva con le modalità ex art. 127ter
c.p.c. in detta udienza le parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello spirare dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, giova premettere in diritto come la fattispecie astratta posta all'attenzione del Tribunale vada ricondotta alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione di decoro, onore e reputazione, conseguenza immediata e diretta di condotta diffamatoria, compiuta a mezzo social network
Facebook.
Indubbiamente la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l'uso di un social network (come
Instagram o Facebook) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione penale , sez. V , 07/05/2024 , n. 34057).
Non coglie nel segno il rilievo difensivo di parte convenuta nel senso di ricondurre la fattispecie in esame al diverso reato di ingiuria, in ragione della contemporanea iscrizione degli attori al social network Facebook: il sol fatto della iscrizione di un soggetto alla piattaforma non vale, di per sé, a garantirne la “presenza”, invero virtuale – ossia mediante collegamento all'app e interazione con gli altri utenti – in ogni momento, e in ogni chat o gruppo pubblico. In altri termini, l'iscrizione al social network, e quindi la possibilità di usarne e fruirne, non consente di ritenere la persona di cui trattasi come “presente”, poggiando pur sempre il discrimine tra ingiuria e diffamazione sulla presenza o meno della persona, e quindi sulla percepibilità in tempo reale dell'offesa lui rivolta.
Tanto è particolarmente evidente nel caso di specie se si tiene conto, peraltro, che i post di cui trattasi, attribuiti dagli attori a , non sono stati “postati” sul profilo personale Controparte_1 degli attori – dal che semmai potendo discenderne considerazioni in termini di limitata diffusione al pubblico, specie in ipotesi di profili privati il cui accesso e visibilità è circoscritto ai contatti che l'utente stesso sceglie di abilitare -, bensì pubblicati nella bacheca di un gruppo facebook, ossia una pagina dedicata al diversa dal profilo di ciascun utente, cui è possibile scegliere di Pt_1 iscriversi, aderire, leggerne o meno i contenuti, come se si trattasse di una “piazza virtuale” ove confrontarsi, esprimere idee ed opinioni su di un certo argomento. Per tali motivi, non può che ricondursi la fattispecie al vaglio in questa sede al reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità, tale da ampliarne la diffusione in modo indiscriminato e, potenzialmente, senza limiti trattandosi di contenuto – come si dirà – reperibile e fruibile non solo dagli utenti
Facebook, ma da qualsiasi fruitore del web mediante ordinario motore di ricerca.
5. Nel caso di specie gli esiti dell'istruttoria orale svolta, unitamente alla documentazione versata in atti da parte attrice, dimostrano la fondatezza della prospettazione in fatto e della domanda attorea. Se parte attrice ha dimesso in atti (sub doc. da 5 a 23) plurime stampe del contenuto di asseriti post postati dal convenuto nel gruppo Aderenti e amici”, comprensivi di data e ora oltre a Pt_1 nickname ”, vi è che il convenuto ne ha contestato la paternità – dal momento che Persona_1
è pacifico che detti post non sono reperibili nel web, quantomeno dalla fine dell'anno 2015, né appare più esistente il relativo gruppo denominato “ e Amici”. Pt_1 CP_2
Nondimeno, tenuto conto del compendio probatorio in atti, sussistono plurimi elementi, gravi, precisi e tra loro concordanti, che consentono di ricondurre detti post alla penna, o meglio alla tastiera, di . Controparte_1
In primo luogo, se nel presente giudizio il convenuto ha negato di aver mai scritto i post in questione, tale negazione appare del tutto incoerente con la condotta da egli serbata sia in sede stragiudiziale, quando gli attori lo diffidavano di ristorarli del danno, sia nell'ambito del procedimento penale per diffamazione a suo carico, per medesimi fatti di causa, laddove non contestava la paternità dei fatti lui contestati, mai menzionando asserito furto del profilo social, e/o utilizzo da parte di terzi soggetti non autorizzati. Né, del resto, risulta che il convenuto si sia attivato per porre rimedio a qualsivoglia furto di identità e/o di profilo.
In secondo luogo, particolarmente eloquente il nominativo indicato nei post, ”, Persona_1 chiaramente riferibile al convenuto quale soprannome, diminutivo, nickname, assumendo rilevanza la coincidenza del cognome. Come pure il collegamento contenutistico dei post dimessi da parte attrice con l'associazione e il suo direttivo, associazione di cui lo stesso convenuto afferma Pt_1 essere stato, non solo membro del direttivo, bensì anche fondatore – dal che evincendosi un estremo, e comprensibile, attaccamento all'associazione essendone in passato stato il promotore. Confermata, peraltro, anche l'esclusione dal CLIRT nell'anno 2014 per ragioni, a detta del convenuto illegittime e tali da integrare abuso di potere da parte dei nuovi membri del comitato, cui seguiva temporalmente la comparizione di tali post sul social network. Infine, ulteriormente rilevante il contenuto dei post in questione, nella misura in cui recano specifico riferimento al
CLIRT, al direttivo e a dinamiche interne allo svolgimento della vita dell'associazione, - il che è elemento coerente con il pregresso vissuto del convenuto, che vi aveva fatto parte sino a poco meno di un anno prima.
In terzo luogo, quantomeno uno dei testimoni – ossia la teste impiegata presso Testimone_1
da fine 2010 - che chiariva di occuparsi di contabilità, social network, segreteria anche Pt_1 telefonica, gestione soci - ha confermato la paternità dei post oggetto di causa, esibiti in udienza, a
: e tanto non mediante supposizione o risposta valutativa, bensì dichiarando di Controparte_1 aver controllato il suo profilo, prima di procedere al salvataggio dei post e alla stampa cartacea (cfr. verbale udienza 15.2.2024: “io e una mia collega, che non lavora più al ci Persona_2 Pt_1 siamo accorte che aveva iniziato a postare questi post abbastanza sgradevoli. Noi CP_1 abbiamo verificato che fosse proprio perché abbiamo consultato il suo profilo facebook e CP_1 visto che tra gli amici aveva delle persone che avevano frequentato il C'erano Pt_1 [...]
che era a suo tempo una persona che collaborava con il era un tesoriere, poi Per_3 Pt_1 anche l'avv.to Bertacche Giovanni e poi il sig. ed entrambi avevano collaborato Controparte_5 con il ”). La teste esaminava i post dimessi da parte attrice riferendo di ricordarli tutti. Ella Pt_1 ulteriormente riferiva di aver assistito ad una telefonata tra e in Parte_2 Controparte_1 occasione della quale il primo chiedeva al secondo di interrompere la pubblicazione dei post in questione in quanto non giovavano al e della risposta – sostanzialmente ammissiva – del Pt_1 convenuto che rivendicava libertà di scelta e autodeterminazione a riguardo. Tali elementi, complessivamente considerati, consentono di ritenere provato che i post oggetto di causa siano riconducibili al convenuto . Controparte_1
Ciò posto, indubbiamente detti post hanno contenuto lesivo dell'onore e della reputazione altrui, apparendo diffamatori nella misura in cui a più riprese, dal giugno al settembre del 2015:
i) il direttivo del CLIRT viene definito come “fasullo”, un sodalizio di persone interessate solo ai rimborsi spese e non allo spirito di volontariato (doc. 6 – 8 laddove viene usata l'espressione “la ghenga del direttivo”, e doc. 10 “direttivo taroccato”, e doc. 14 “Ginetto e company”, il “finto direttivo”, “la combriccola” nel doc. 17, “assemblea tarocca” nel doc. 19), suggerendo l'idea di una “congrega” che opera allo scopo di eliminare i componenti sgraditi con votazioni irregolari
(doc. 16), e di favorire gli amici (doc. 17 “assemblee clirt: vietato entrare se non sei parente, amico, leghista o meglio ancora famigliare”), e comunque in modo non regolare e poco trasparente (doc.
19bis: “prima fanno accordi e poi vista la malparata portano il tutto in direttivo, Pt_2 Per_4 dove i parenti, amici, dicono sempre di sì come le tre scimmiette nel logo”). I suoi componenti vengono additati come “pappagalli” (doc. 7), “pampani” (doc. 9), e rappresentati mediante fotografia come un gruppo di scimmie (doc. 23) nonché come un sanitario ingombro di feci (doc.
20);
ii) il Presidente, viene appellato come “pseudo presidente taroccato, che Parte_2 Persona_5 non parla nei direttivi, nelle assemblee, scappa dai confronti che, se non ha l'avvocato a fianco non riesce nemmeno a balbettare una sillaba, e quindi delega tutto al legale per sua incapacità di far nulla, ovviamente” (doc. 10), “cretino” (doc. 12), organizzatore di “assemblee truccate” (doc. 13),
“el macaco di (doc. 14), “asino” (doc. 15), “il finto capo” (doc. 16), “il cretinetto di Parte_2
(doc. 17), con insinuazione del dubbio che questi sia coinvolto in situazioni a dir Parte_2 poco gravi, tale da rendere necessari approfondimenti da parte delle autorità e della magistratura
(doc. 15).
Indubbia l'offensività di tali epiteti e paragoni con animali che nella comune opinione sono considerati come non pensanti, e chiaramente esternate le accuse di influire sulla vita e funzionamento nell'associazione allo scopo di realizzare interessi personali, anche economici, come pure la considerazione del valore del direttivo del espressa con il doc. 20: l'intento Pt_1 diffamatorio si trae allora dalle stesse dette espressioni, che non lasciano altro spazio alla conclusione secondo cui il convenuto mirava a ledere la reputazione altrui, ossia la reputazione di direttivo e presidente del all'indomani dalla sua esclusione. Pt_1
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa la scriminante del diritto di critica che postula, in primo luogo, la verità dei fatti, laddove nel caso di specie, con riferimento ai “nuovi” meccanismi di funzionamento nel CLIRT, trattasi di rappresentazioni del pensiero del convenuto che non hanno avuto in giudizio riscontro probatorio in termini di verità, e in secondo luogo il rispetto del limite della continenza, che appare del tutto superato nel caso di specie in ragione dei toni gravemente infamanti e recanti offese gratuite.
Irrilevante, da ultimo, l'indagine in ordine alla sussistenza o meno della causa di non punibilità della provocazione attesane la natura non di scriminante, ma di scusante, idonea solo ad eliminare la rimproverabilità della condotta dell'agente in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto e la conseguente perduranza della obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (cfr. Cass. pen., 8.3.2021, n. 26477).
Quanto agli effetti ed alle allegate conseguenze pregiudizievoli delle condotte testè descritte, si richiamano gli esiti dell'istruttoria orale svolta laddove i testi hanno tutti confermato, previo riconoscimento - di alcuni e/o comunque di quelli maggiormente significativi (doc. 20) - dei post dimessi in atti ed attribuiti al convenuto, l'effetto concreto che dette esternazioni hanno avuto sulla reputazione del : invero essi confermavano plurime telefonate, oltrechè richiesta di Pt_1 informazioni de visu, rivolta all'associazione in merito alla permanenza in essere e continuazione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
Nello specifico, riferiva che in momento temporalmente successivo alla Testimone_1 pubblicazione dei post (da ella appresa secondo quanto sopra riferito), una ventina di associati del
“si sono presentati in ufficio a chiedere delucidazioni in merito, mentre altri soci Pt_1 telefonicamente ci chiedevano se il era ancora aperto perché giravano voci per cui era Pt_1 chiuso o stava chiudendo. Abbiamo avuto parecchie telefonate e visite personali. ADR personalmente sono venuti alla sede del CLIRT 20-30 persine sicuro”; la teste riferiva di aver ricevuto telefonate e visite personalmente, da circa 20-30 persone, e che veniva chiesto a chi rivolgersi visto che “girava la voce che il avrebbe chiuso”. Pt_1
Dal che se ne trae come, effettivamente, i post in questione si siano diffusi tra il pubblico del web, mediante il suddetto gruppo Facebook, e come, allo stesso tempo, abbiano avuto l'effetto di minare la credibilità e la stabilità dell'associazione, tanto che “era parso” e “girava la voce” che avrebbe chiuso i battenti, manifestatasi ed esternatasi attraverso le richieste di contatto, informazioni e delucidazioni di soci, aderenti, affiliati.
Del resto, la diffusione tra il pubblico dei post si ricava ulteriormente dallo “strumento-contenitore” utilizzato per la pubblicazione dei post: i testi hanno tutti riferito trattarsi di un gruppo facebook pubblico e aperto, ossia rispetto al quale ciascuno poteva leggere ed esaminare contenuti e pubblicazioni, senza necessità di una previa ammissione, richiesta di amicizia o similari, né essendo neppure necessaria iscrizione al social network, essendo il gruppo raggiungibile anche mediante motore di ricerca. In questo senso si richiamano le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2
Testimone_3
L'eccezione di incapacità testimoniale dei predetti testi come sollevata da parte convenuta in sede di escussione all'udienza del 15.2.2024 è inammissibile e tardiva atteso che “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' articolo 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cassazione civile , sez. un. , 06/04/2023 , n. 9456).
In ogni caso, non merita accoglimento in quanto non risulta che i predetti, -rispettivamente socio del nel 2015 e attualmente consigliere del direttivo, il primo, e attuale consigliere il secondo, Pt_1 all'epoca dei fatti di causa non avente ruolo alcuno in seno all'associazione – abbiamo poteri di rappresentanza o di firma in capo all'ente, che lo Statuto (art. 14) attribuisce al Presidente. Dalla posizione di socio, poi, non deriva alcun apprezzabile interesse alla partecipazione al giudizio, che deve notoriamente essere attuale e concreto – non sussistendo nel caso di specie a fronte delle richieste risarcitorie avanzate dagli attori in epigrafe indicati quali soggetti che si assumono danneggiati dalla condotta altrui.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ravvisa l'an della domanda risarcitoria attorea integrando, la condotta testè descritta tenuta dal convenuto , comportamento corrispondente a Controparte_1 fatto di reato, ossia diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità, posta in essere in danno del del suo Presidente e dei restanti attori persone fisiche, Pt_1 Parte_2 Pt_3
, e quali componenti del direttivo
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 dell'associazione.
In tema di diffamazione, del resto, seppur non necessaria l'indicazione nominativa, il soggetto destinatario dell'offesa deve essere determinato, o comunque chiaramente individuabile (Cass. pen. n. 2784/2014). Il che a significare che qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuali e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguenze sussumibilità del comportamento entro la cornice dell'art. 595 c.p.
Se per e ogni considerazione è superflua tenuto conto della chiara ed esplicita Pt_1 Parte_2 identificazione dei medesimi, bersaglio delle invettive del convenuto, per i restanti attori la lesività discende dal fatto che questi erano appena stati eletti membri del direttivo del (si vedano i Pt_1 doc. 1bis e 1ter), circostanza nota al convenuto – in ragione delle vicende fattuali sottese alla propria ritenuta illegittima esclusione. Dal che se ne trae la consapevolezza di questi di ledere la reputazione anche dei singoli componenti del direttivo dell'associazione, neoeletti all'indomani del suo “allontanamento”. Oltretutto, come già rilevato, le espressioni utilizzate alludono a un consiglio direttivo “fasullo”, una “ghenga”, “un'assemblea di scimmie”, “un sodalizio” di persone interessate solo ai rimborsi spese, ossia espressioni direttamente riferibili e dirette ai membri che lo compongono, non ostando nemmeno l'individuabilità del soggetto la cui reputazione viene lesa da parte di un numero limitato di persone (Cass. pen. n. 7410/2010) – quale nel caso di specie tenuto conto che verosimilmente i nominativi dei membri del direttivo del erano noti solo ai soggetti Pt_1 aventi un ruolo attivo nell'associazione e/o particolarmente informati sugli incarichi attribuiti.
6. Ai fini della liquidazione, non è superfluo ricordare in diritto che il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore dell'illecito sia penalmente rilevante, in quanto l'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, specie se di rilevanza costituzionale, quale è
l'offesa alla reputazione personale e dignità di un soggetto in relazione ad ambiti e contesti di esplicazione della propria persona.
Tale danno, da intendersi rigorosamente quale “danno conseguenza”, non può peraltro considerarsi in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La sua liquidazione, pertanto, deve essere eseguita considerando il concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti.
Quanto alla sussistenza e alla prova dell'an dei lamentati danni, con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sentenze nn.
26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08), secondo cui tale pregiudizio "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass.
n. 8827 e 8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato" e "attenendo il pregiudizio
(non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".
Le ricadute negative su reputazione, onore e immagine degli attori, nonché il grado di disagio che ne consegue in relazione ai ruoli svolti da questi nell'associazione, possono essere pertanto presunte, sulla base dei seguenti elementi (indici del grado di offensività della fattispecie): posizione soggettiva lesa, carica pubblica o ruolo istituzionale/professionale del diffamato, gravità della lesione e relativa incidenza sulla dignità della persona, natura della condotta del soggetto danneggiante (anche sotto il profilo della reiterazione) con valorizzazione dei profili attinenti a elemento psichico, finalità dell'agire ed eventuale lucro conseguito. Oltre a ciò, devono essere opportunamente valorizzati il mezzo attraverso il quale è stata perpetrata la diffamazione e la relativa potenzialità diffusiva, la risonanza suscitata dalle notizie pubblicate, nonché natura ed entità delle conseguenze sull'attività istituzionale dell'ente e sulla vita dei danneggiati. Posta l'utilizzabilità –per la prova dei danni non patrimoniali – dei criteri presuntivi, ai fini della liquidazione vanno valorizzati i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria:
i)uso di social network (Facebook) di fruizione comune e ampia diffusione tra la popolazione, accessibile mediante pc e/o smartphone, ossia mezzi di ordinario utilizzo;
ii)considerevole numero dei post pubblicati (oltre una quindicina), e frequenza temporale della condivisione (concentrata tra giugno e settembre 2015 con pubblicazione settimanale), rispetto al periodo di permanenza dei post sul web, sino a fine anno 2015;
iii)pubblicazione in gruppo facebook dedicato all'associazione i cui aderenti /o fruitori si Pt_1 devono presumere interessati alla vita e gestione dell'associazione, e quindi conoscere gli attori persone fisiche (ossia il Presidente o i membri del direttivo); iv)numero dei membri del gruppo, contenuto entro le 100 persone, come pure la circostanza - del pari rilevante - che i contenuti erano reperibili e fruibili da ciascun utente del web mediante ordinario motore di ricerca, senza necessità di previa autorizzazione, abilitazione o simili da parte degli organizzatori;
vi)diffusione ed effetto concreto della pubblicazione, concretizzato da richiesta di informazioni rivolte al Clirt da parte di affiliati, soci, simpatizzanti;
vii)utilizzo di caratteri in grassetto ed immagini offensive, anche di animali. viii) natura diretta delle offese all'attore e al tali da suggerire l'idea di una Parte_2 Pt_1 associazione non trasparente nel proprio funzionamento, anche rispetto a profili economici, richieste di rimborsi spese e gestione delle quote associative versate dai soci.
Va tenuto, poi, conto che, rispetto alla posizione dei restanti attori Parte_3 Pt_4
e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ulteriori
[...] Parte_5 Parte_6 conseguenze pregiudizievoli loro strettamente inerenti successive alla pubblicazione dei post:
l'unica circostanza provata è che è stata messa in discussione la credibilità e la perdurante esistenza dell'associazione; come pure del fatto che non tutti i post pubblicati contengono di per sé espressioni offensive della dignità e reputazione dei predetti, essendo le espressioni più gravi circoscritte a un numero limitato di post, seppur inseriti nell'ambito di una serie di pubblicazioni che va valutata in modo unitario.
Ciò posto, l'oggettiva portata diffamatoria delle espressioni di cui ai post pubblicati nel gruppo
Facebook, con le precisazioni di cui sopra, alla luce dei criteri orientativi dettati dalla Tabelle del
Tribunale di Milano, consente di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. a favore del Pt_1
(pacifica la risarcibilità di detto danno anche in capo a persone giuridiche e enti collettivi) e di
[...] la somma di € 20.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno per lesione di Pt_2 reputazione e onore conseguenti alla subita diffamazione.
Quanto ai restanti attori, , e , si Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 liquida la minor somma di € 2.500,00 ciascuno. Sulla somma liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali dal 6.9.2015 (data di pubblicazione dell'ultimo post diffamatorio, che segna la consumazione dell'illecito) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulle somme così rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale sino al saldo effettivo (ex multis v. Cass. civ., n. 7948/2020; Cass. civ., n. 16815/2018).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile (cfr. Cass. civ. 26.4.2021, n. 10984), oltre al ristoro delle spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
1)accertata e dichiarata la natura diffamatoria dei post riconducibili a Controparte_1 pubblicati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2015 nel gruppo Facebook denominato e Amici”, condanna a risarcimento del danno non patrimoniale Pt_1 CP_2 Controparte_1 ex art. 2043 e 2059 c.c., che liquida come segue:
€ 20.000,00 in favore di;
Controparte_6
€ 20.000,00 in favore di;
Parte_2
€ 2.500,00 in favore di Parte_3
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_4
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_5
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_6 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
2)condanna a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che si Controparte_1 liquidano onnicomprensivamente in favore di detta parte, in € 825,90 per anticipazioni (di cui €
786,00 per contributo unificato e per diritti di cancelleria ed € 39,90 per spese di notifica) ed €
7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, €
1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Vicenza, 30 maggio 2025
IL Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4940/2022 promossa da:
(c.f. Parte_1
) P.IVA_1
(C.f. ) Parte_2 C.F._1
(c.f. Parte_3 C.F._2
(c.f. ) Parte_4 C.F._3
(c.f. ) Parte_5 C.F._4
(c.f. ), Parte_6 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv.to TORQUATO TASSO
ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._6
con il patrocinio dell'avv.to Rebecchi Nicola Giuseppe
CONVENUTO
Oggetto: danno da diffamazione a mezzo facebook - risarcimento ex artt. 2043 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 23.1.2025, che si teneva con le modalità della trattazione scritta come da ordinanza del 28.1.2025
Conclusioni parte attrice:
“Nel merito. In via principale:
1. Accertare e dichiarare che, nell'estate 2015, il IG ha ripetutamente Controparte_1 pubblicato in un proprio gruppo Facebook pubblico, e quindi accessibile e visibile a tutti, chiamato “ e Amici” i post diffamatori a scapito degli odierni attori indicati in premesse, ed in Pt_1 CP_2 particolare quelli prodotti sub docc 6-23;
2. Accertare e dichiarare che tale condotta diffamatoria integra un illecito extracontrattuale del convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.;
3. Accertare e dichiarare che tali condotte illecite hanno causato, in capo a ciascun attore, conseguenze risarcitorie di natura patrimoniale e non patrimoniale che, allo stato, si quantificano in una misura pari ad € 40.000,00 cadauno, per quanto riguarda il C.L.I.R.T e il IG
[...]
ed € 30.000,00 cadauno per i restanti attori;
Pt_2
4. Per l'effetto, per le causali di cui in premessa e per i motivi tutti indicati in premessa, condannare il IG , C. F. residente in [...]C.F._6
(VI), Via Sant'Apollinare n. 13 a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni attori, versando al e al IG una somma pari ad € 40.000,00 cadauno, Parte_1 Pt_2 nonché, a ciascuno degli altri attori, una somma pari ad € 30.000,00, cadauno (per un importo di complessivi € 200.000,00), ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione.
In via istruttoria: Si insiste nelle formulate istanze istruttorie come da memoria istruttoria ex art.
183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 11-12.04.2023 e da memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. depositata in data 2.05.2023
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, rigettare tutte le pretese attoree, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3
, in persona del l.r.p.t. (d'ora in poi, per motivi di brevità, anche
[...] Parte_4 solo ”), , , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenivano in giudizio chiedendone la condanna ex art. 2043 e 2059 c.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni per condotte asseritamente integranti diffamazione poste in essere dal convenuto nell'estate dell'anno 2015 e consistenti in ripetuta pubblicazione in un gruppo facebook pubblico denominato “ e Amici” di post diffamatori e offensivi nei loro confronti. Pt_1 CP_2
Nello specifico gli attori allegavano che, all'epoca dei fatti di causa, erano appena stati elettri membri del consiglio direttivo organismo no profit di promozione sociale e tutela diritti CP_3 fondamentali in ambito radiotelevisivo e libera informazione -, all'esito della espulsione del convenuto, prima dal direttivo e poi dal comitato, risalente all'anno 2014 in ragione della richiesta di compensi elevati da parte di questi, oltrechè della scoperta di precedenti penali a suo carico da egli sottaciuti.
Gli attori rappresentavano che, in reazione a tali vicende, dapprima fondava Controparte_1 una associazione, denominata con scopi e finalità del tutto sovrapponibili a quelli del CP_4
e poi avviava una campagna diffamatoria nei loro confronti utilizzando un gruppo Pt_1
Facebook pubblico, che contava circa un centinati di “amici”, e ivi pubblicando post di natura diffamatoria contro il e i suoi componenti – che dimettevano in atti sub doc. 5, 7, 8, 9, 10 ,11 Pt_1
,12 ,13, 14 ,14bis, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 20, 21, 22, 23.
Gli attori ulteriormente allegavano di aver depositato denuncia querela, originante il procedimento penale R.G.N.R. 9282/2015, sfociato nella pronuncia di decreto penale di condanna a carico dell'odierno convenuto, che in un primo momento proponeva opposizione salvo poi rinunziarvi.
Davano atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro del danno era rimasta senso esito, e che il procedimento di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 si concludeva con esito negativo stante la mancata comparizione del convenuto.
Gli attori, ritenute le condotte poste in essere dal convenuto integrare illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., riconducibile al reato di diffamazione, sussistente la condotta alla luce della documentazione dimessa in atti e l'elemento soggettivo in relazione alle espressioni adoperate e all'utilizzo del mezzo del suddetto social network, concludevano chiedendo il ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. alla loro immagine, onore e reputazione, che quantificavano equitativamente in euro 40.000,00 ciascuno quanto a e , e in euro 30.000,00 Pt_1 Parte_2 ciascuno quanto ai restanti , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ovvero la maggiore o minore somme ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.1.2023 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Il convenuto allegava, in fatto, di essere il socio fondatore del confermando di essere stato Pt_1 membro del Consiglio direttivo sino all'anno 2014, quanto veniva espulso, pur sottolineando che il proprio allontanamento era dipeso dall'introduzione innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa di procedimento per annullamento delibera assembleare del 14.5.2011 in quanto ritenuta illegittima – con meccanismo di esclusione che descriveva essere stato utilizzato anche nei confronti di altri soci dissenzienti laddove avevano intrapreso azioni giudiziarie finalizzate a mettere in luce condotte non conformi alle disposizioni dello Statuto poste in essere da parte del direttivo.
Negava, poi, di essere il fondatore dell'associazione denominata , né tantomeno socio, tanto CP_4 escludendo alcun intento di “vendetta”, volontà di nuocere e/o disegno demolitorio della realtà del
Pt_1
In diritto, riteneva insussistente la condotta integrante diffamazione come Controparte_1 contestata da parte attrice: negava di aver mai scritto o pubblicato i post oggetto di contestazione, non rinvenibili nel social network Facebook, e neppure nel gruppo “Clirt Aderenti e Amici” ove sarebbero stati condivisi, negandone la paternità e/o riferibilità, assente prova in tal senso.
Evidenziava l'irrilevanza ai fini del decidere degli esiti del procedimento penale che lo aveva interessato culminato con adozione di decreto penale di condanna nei suoi confronti, dando atto che la scelta processuale di rinunciare all'opposizione era dipesa dalle proprie condizioni di salute.
Contestava la configurabilità del reato di diffamazione, ritenendo semmai riconducibile la fattispecie all'ingiuria in ragione della “presenza” degli attori sul social network, essendo peraltro iscritti allo stesso gruppo;
sosteneva che controparte avesse estrapolato solo alcuni post, probabilmente inseriti in una discussione più ampia, ritenendone in ogni caso il contenuto non diffamatorio, ma imperniato su di un confronto dialettico, espressione del diritto di critica e del libero pensiero.
Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del reato di diffamazione, riteneva configurabile l'ipotesi della provocazione – rappresentata dalla propria esclusione dal per futili motivi e in Pt_1 modo ingiusto – tale da escludere la sussistenza del reato e, più in generale, del fatto illecito ex art. 2043 e 2059 c.c. Da ultimo, contestava la quantificazione del danno come svolta da controparte, pur onerata della relativa prova, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e compensi.
3. Alla prima udienza del 7.2.2023 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.; il procedimento veniva istruito oralmente, dapprima con prova per interrogatorio formale del convenuto come da ordinanza del 19.7.2023 e poi con prova testimoniale come da ordinanza del 10.11.2023, indi ritenuto maturo per la decisione e rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025, udienza che si svolgeva con le modalità ex art. 127ter
c.p.c. in detta udienza le parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. All'esito dello spirare dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, giova premettere in diritto come la fattispecie astratta posta all'attenzione del Tribunale vada ricondotta alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione di decoro, onore e reputazione, conseguenza immediata e diretta di condotta diffamatoria, compiuta a mezzo social network
Facebook.
Indubbiamente la diffusione di un messaggio offensivo attraverso l'uso di un social network (come
Instagram o Facebook) integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3,
c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione penale , sez. V , 07/05/2024 , n. 34057).
Non coglie nel segno il rilievo difensivo di parte convenuta nel senso di ricondurre la fattispecie in esame al diverso reato di ingiuria, in ragione della contemporanea iscrizione degli attori al social network Facebook: il sol fatto della iscrizione di un soggetto alla piattaforma non vale, di per sé, a garantirne la “presenza”, invero virtuale – ossia mediante collegamento all'app e interazione con gli altri utenti – in ogni momento, e in ogni chat o gruppo pubblico. In altri termini, l'iscrizione al social network, e quindi la possibilità di usarne e fruirne, non consente di ritenere la persona di cui trattasi come “presente”, poggiando pur sempre il discrimine tra ingiuria e diffamazione sulla presenza o meno della persona, e quindi sulla percepibilità in tempo reale dell'offesa lui rivolta.
Tanto è particolarmente evidente nel caso di specie se si tiene conto, peraltro, che i post di cui trattasi, attribuiti dagli attori a , non sono stati “postati” sul profilo personale Controparte_1 degli attori – dal che semmai potendo discenderne considerazioni in termini di limitata diffusione al pubblico, specie in ipotesi di profili privati il cui accesso e visibilità è circoscritto ai contatti che l'utente stesso sceglie di abilitare -, bensì pubblicati nella bacheca di un gruppo facebook, ossia una pagina dedicata al diversa dal profilo di ciascun utente, cui è possibile scegliere di Pt_1 iscriversi, aderire, leggerne o meno i contenuti, come se si trattasse di una “piazza virtuale” ove confrontarsi, esprimere idee ed opinioni su di un certo argomento. Per tali motivi, non può che ricondursi la fattispecie al vaglio in questa sede al reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità, tale da ampliarne la diffusione in modo indiscriminato e, potenzialmente, senza limiti trattandosi di contenuto – come si dirà – reperibile e fruibile non solo dagli utenti
Facebook, ma da qualsiasi fruitore del web mediante ordinario motore di ricerca.
5. Nel caso di specie gli esiti dell'istruttoria orale svolta, unitamente alla documentazione versata in atti da parte attrice, dimostrano la fondatezza della prospettazione in fatto e della domanda attorea. Se parte attrice ha dimesso in atti (sub doc. da 5 a 23) plurime stampe del contenuto di asseriti post postati dal convenuto nel gruppo Aderenti e amici”, comprensivi di data e ora oltre a Pt_1 nickname ”, vi è che il convenuto ne ha contestato la paternità – dal momento che Persona_1
è pacifico che detti post non sono reperibili nel web, quantomeno dalla fine dell'anno 2015, né appare più esistente il relativo gruppo denominato “ e Amici”. Pt_1 CP_2
Nondimeno, tenuto conto del compendio probatorio in atti, sussistono plurimi elementi, gravi, precisi e tra loro concordanti, che consentono di ricondurre detti post alla penna, o meglio alla tastiera, di . Controparte_1
In primo luogo, se nel presente giudizio il convenuto ha negato di aver mai scritto i post in questione, tale negazione appare del tutto incoerente con la condotta da egli serbata sia in sede stragiudiziale, quando gli attori lo diffidavano di ristorarli del danno, sia nell'ambito del procedimento penale per diffamazione a suo carico, per medesimi fatti di causa, laddove non contestava la paternità dei fatti lui contestati, mai menzionando asserito furto del profilo social, e/o utilizzo da parte di terzi soggetti non autorizzati. Né, del resto, risulta che il convenuto si sia attivato per porre rimedio a qualsivoglia furto di identità e/o di profilo.
In secondo luogo, particolarmente eloquente il nominativo indicato nei post, ”, Persona_1 chiaramente riferibile al convenuto quale soprannome, diminutivo, nickname, assumendo rilevanza la coincidenza del cognome. Come pure il collegamento contenutistico dei post dimessi da parte attrice con l'associazione e il suo direttivo, associazione di cui lo stesso convenuto afferma Pt_1 essere stato, non solo membro del direttivo, bensì anche fondatore – dal che evincendosi un estremo, e comprensibile, attaccamento all'associazione essendone in passato stato il promotore. Confermata, peraltro, anche l'esclusione dal CLIRT nell'anno 2014 per ragioni, a detta del convenuto illegittime e tali da integrare abuso di potere da parte dei nuovi membri del comitato, cui seguiva temporalmente la comparizione di tali post sul social network. Infine, ulteriormente rilevante il contenuto dei post in questione, nella misura in cui recano specifico riferimento al
CLIRT, al direttivo e a dinamiche interne allo svolgimento della vita dell'associazione, - il che è elemento coerente con il pregresso vissuto del convenuto, che vi aveva fatto parte sino a poco meno di un anno prima.
In terzo luogo, quantomeno uno dei testimoni – ossia la teste impiegata presso Testimone_1
da fine 2010 - che chiariva di occuparsi di contabilità, social network, segreteria anche Pt_1 telefonica, gestione soci - ha confermato la paternità dei post oggetto di causa, esibiti in udienza, a
: e tanto non mediante supposizione o risposta valutativa, bensì dichiarando di Controparte_1 aver controllato il suo profilo, prima di procedere al salvataggio dei post e alla stampa cartacea (cfr. verbale udienza 15.2.2024: “io e una mia collega, che non lavora più al ci Persona_2 Pt_1 siamo accorte che aveva iniziato a postare questi post abbastanza sgradevoli. Noi CP_1 abbiamo verificato che fosse proprio perché abbiamo consultato il suo profilo facebook e CP_1 visto che tra gli amici aveva delle persone che avevano frequentato il C'erano Pt_1 [...]
che era a suo tempo una persona che collaborava con il era un tesoriere, poi Per_3 Pt_1 anche l'avv.to Bertacche Giovanni e poi il sig. ed entrambi avevano collaborato Controparte_5 con il ”). La teste esaminava i post dimessi da parte attrice riferendo di ricordarli tutti. Ella Pt_1 ulteriormente riferiva di aver assistito ad una telefonata tra e in Parte_2 Controparte_1 occasione della quale il primo chiedeva al secondo di interrompere la pubblicazione dei post in questione in quanto non giovavano al e della risposta – sostanzialmente ammissiva – del Pt_1 convenuto che rivendicava libertà di scelta e autodeterminazione a riguardo. Tali elementi, complessivamente considerati, consentono di ritenere provato che i post oggetto di causa siano riconducibili al convenuto . Controparte_1
Ciò posto, indubbiamente detti post hanno contenuto lesivo dell'onore e della reputazione altrui, apparendo diffamatori nella misura in cui a più riprese, dal giugno al settembre del 2015:
i) il direttivo del CLIRT viene definito come “fasullo”, un sodalizio di persone interessate solo ai rimborsi spese e non allo spirito di volontariato (doc. 6 – 8 laddove viene usata l'espressione “la ghenga del direttivo”, e doc. 10 “direttivo taroccato”, e doc. 14 “Ginetto e company”, il “finto direttivo”, “la combriccola” nel doc. 17, “assemblea tarocca” nel doc. 19), suggerendo l'idea di una “congrega” che opera allo scopo di eliminare i componenti sgraditi con votazioni irregolari
(doc. 16), e di favorire gli amici (doc. 17 “assemblee clirt: vietato entrare se non sei parente, amico, leghista o meglio ancora famigliare”), e comunque in modo non regolare e poco trasparente (doc.
19bis: “prima fanno accordi e poi vista la malparata portano il tutto in direttivo, Pt_2 Per_4 dove i parenti, amici, dicono sempre di sì come le tre scimmiette nel logo”). I suoi componenti vengono additati come “pappagalli” (doc. 7), “pampani” (doc. 9), e rappresentati mediante fotografia come un gruppo di scimmie (doc. 23) nonché come un sanitario ingombro di feci (doc.
20);
ii) il Presidente, viene appellato come “pseudo presidente taroccato, che Parte_2 Persona_5 non parla nei direttivi, nelle assemblee, scappa dai confronti che, se non ha l'avvocato a fianco non riesce nemmeno a balbettare una sillaba, e quindi delega tutto al legale per sua incapacità di far nulla, ovviamente” (doc. 10), “cretino” (doc. 12), organizzatore di “assemblee truccate” (doc. 13),
“el macaco di (doc. 14), “asino” (doc. 15), “il finto capo” (doc. 16), “il cretinetto di Parte_2
(doc. 17), con insinuazione del dubbio che questi sia coinvolto in situazioni a dir Parte_2 poco gravi, tale da rendere necessari approfondimenti da parte delle autorità e della magistratura
(doc. 15).
Indubbia l'offensività di tali epiteti e paragoni con animali che nella comune opinione sono considerati come non pensanti, e chiaramente esternate le accuse di influire sulla vita e funzionamento nell'associazione allo scopo di realizzare interessi personali, anche economici, come pure la considerazione del valore del direttivo del espressa con il doc. 20: l'intento Pt_1 diffamatorio si trae allora dalle stesse dette espressioni, che non lasciano altro spazio alla conclusione secondo cui il convenuto mirava a ledere la reputazione altrui, ossia la reputazione di direttivo e presidente del all'indomani dalla sua esclusione. Pt_1
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa la scriminante del diritto di critica che postula, in primo luogo, la verità dei fatti, laddove nel caso di specie, con riferimento ai “nuovi” meccanismi di funzionamento nel CLIRT, trattasi di rappresentazioni del pensiero del convenuto che non hanno avuto in giudizio riscontro probatorio in termini di verità, e in secondo luogo il rispetto del limite della continenza, che appare del tutto superato nel caso di specie in ragione dei toni gravemente infamanti e recanti offese gratuite.
Irrilevante, da ultimo, l'indagine in ordine alla sussistenza o meno della causa di non punibilità della provocazione attesane la natura non di scriminante, ma di scusante, idonea solo ad eliminare la rimproverabilità della condotta dell'agente in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto e la conseguente perduranza della obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso (cfr. Cass. pen., 8.3.2021, n. 26477).
Quanto agli effetti ed alle allegate conseguenze pregiudizievoli delle condotte testè descritte, si richiamano gli esiti dell'istruttoria orale svolta laddove i testi hanno tutti confermato, previo riconoscimento - di alcuni e/o comunque di quelli maggiormente significativi (doc. 20) - dei post dimessi in atti ed attribuiti al convenuto, l'effetto concreto che dette esternazioni hanno avuto sulla reputazione del : invero essi confermavano plurime telefonate, oltrechè richiesta di Pt_1 informazioni de visu, rivolta all'associazione in merito alla permanenza in essere e continuazione dello svolgimento dell'attività istituzionale.
Nello specifico, riferiva che in momento temporalmente successivo alla Testimone_1 pubblicazione dei post (da ella appresa secondo quanto sopra riferito), una ventina di associati del
“si sono presentati in ufficio a chiedere delucidazioni in merito, mentre altri soci Pt_1 telefonicamente ci chiedevano se il era ancora aperto perché giravano voci per cui era Pt_1 chiuso o stava chiudendo. Abbiamo avuto parecchie telefonate e visite personali. ADR personalmente sono venuti alla sede del CLIRT 20-30 persine sicuro”; la teste riferiva di aver ricevuto telefonate e visite personalmente, da circa 20-30 persone, e che veniva chiesto a chi rivolgersi visto che “girava la voce che il avrebbe chiuso”. Pt_1
Dal che se ne trae come, effettivamente, i post in questione si siano diffusi tra il pubblico del web, mediante il suddetto gruppo Facebook, e come, allo stesso tempo, abbiano avuto l'effetto di minare la credibilità e la stabilità dell'associazione, tanto che “era parso” e “girava la voce” che avrebbe chiuso i battenti, manifestatasi ed esternatasi attraverso le richieste di contatto, informazioni e delucidazioni di soci, aderenti, affiliati.
Del resto, la diffusione tra il pubblico dei post si ricava ulteriormente dallo “strumento-contenitore” utilizzato per la pubblicazione dei post: i testi hanno tutti riferito trattarsi di un gruppo facebook pubblico e aperto, ossia rispetto al quale ciascuno poteva leggere ed esaminare contenuti e pubblicazioni, senza necessità di una previa ammissione, richiesta di amicizia o similari, né essendo neppure necessaria iscrizione al social network, essendo il gruppo raggiungibile anche mediante motore di ricerca. In questo senso si richiamano le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2
Testimone_3
L'eccezione di incapacità testimoniale dei predetti testi come sollevata da parte convenuta in sede di escussione all'udienza del 15.2.2024 è inammissibile e tardiva atteso che “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell' articolo 157 c.p.c. , l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cassazione civile , sez. un. , 06/04/2023 , n. 9456).
In ogni caso, non merita accoglimento in quanto non risulta che i predetti, -rispettivamente socio del nel 2015 e attualmente consigliere del direttivo, il primo, e attuale consigliere il secondo, Pt_1 all'epoca dei fatti di causa non avente ruolo alcuno in seno all'associazione – abbiamo poteri di rappresentanza o di firma in capo all'ente, che lo Statuto (art. 14) attribuisce al Presidente. Dalla posizione di socio, poi, non deriva alcun apprezzabile interesse alla partecipazione al giudizio, che deve notoriamente essere attuale e concreto – non sussistendo nel caso di specie a fronte delle richieste risarcitorie avanzate dagli attori in epigrafe indicati quali soggetti che si assumono danneggiati dalla condotta altrui.
Alla luce di quanto sinora esposto, si ravvisa l'an della domanda risarcitoria attorea integrando, la condotta testè descritta tenuta dal convenuto , comportamento corrispondente a Controparte_1 fatto di reato, ossia diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità, posta in essere in danno del del suo Presidente e dei restanti attori persone fisiche, Pt_1 Parte_2 Pt_3
, e quali componenti del direttivo
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 dell'associazione.
In tema di diffamazione, del resto, seppur non necessaria l'indicazione nominativa, il soggetto destinatario dell'offesa deve essere determinato, o comunque chiaramente individuabile (Cass. pen. n. 2784/2014). Il che a significare che qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuali e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguenze sussumibilità del comportamento entro la cornice dell'art. 595 c.p.
Se per e ogni considerazione è superflua tenuto conto della chiara ed esplicita Pt_1 Parte_2 identificazione dei medesimi, bersaglio delle invettive del convenuto, per i restanti attori la lesività discende dal fatto che questi erano appena stati eletti membri del direttivo del (si vedano i Pt_1 doc. 1bis e 1ter), circostanza nota al convenuto – in ragione delle vicende fattuali sottese alla propria ritenuta illegittima esclusione. Dal che se ne trae la consapevolezza di questi di ledere la reputazione anche dei singoli componenti del direttivo dell'associazione, neoeletti all'indomani del suo “allontanamento”. Oltretutto, come già rilevato, le espressioni utilizzate alludono a un consiglio direttivo “fasullo”, una “ghenga”, “un'assemblea di scimmie”, “un sodalizio” di persone interessate solo ai rimborsi spese, ossia espressioni direttamente riferibili e dirette ai membri che lo compongono, non ostando nemmeno l'individuabilità del soggetto la cui reputazione viene lesa da parte di un numero limitato di persone (Cass. pen. n. 7410/2010) – quale nel caso di specie tenuto conto che verosimilmente i nominativi dei membri del direttivo del erano noti solo ai soggetti Pt_1 aventi un ruolo attivo nell'associazione e/o particolarmente informati sugli incarichi attribuiti.
6. Ai fini della liquidazione, non è superfluo ricordare in diritto che il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore dell'illecito sia penalmente rilevante, in quanto l'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, specie se di rilevanza costituzionale, quale è
l'offesa alla reputazione personale e dignità di un soggetto in relazione ad ambiti e contesti di esplicazione della propria persona.
Tale danno, da intendersi rigorosamente quale “danno conseguenza”, non può peraltro considerarsi in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La sua liquidazione, pertanto, deve essere eseguita considerando il concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, anche attraverso il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti.
Quanto alla sussistenza e alla prova dell'an dei lamentati danni, con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (SS.UU. sentenze nn.
26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08), secondo cui tale pregiudizio "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass.
n. 8827 e 8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato" e "attenendo il pregiudizio
(non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".
Le ricadute negative su reputazione, onore e immagine degli attori, nonché il grado di disagio che ne consegue in relazione ai ruoli svolti da questi nell'associazione, possono essere pertanto presunte, sulla base dei seguenti elementi (indici del grado di offensività della fattispecie): posizione soggettiva lesa, carica pubblica o ruolo istituzionale/professionale del diffamato, gravità della lesione e relativa incidenza sulla dignità della persona, natura della condotta del soggetto danneggiante (anche sotto il profilo della reiterazione) con valorizzazione dei profili attinenti a elemento psichico, finalità dell'agire ed eventuale lucro conseguito. Oltre a ciò, devono essere opportunamente valorizzati il mezzo attraverso il quale è stata perpetrata la diffamazione e la relativa potenzialità diffusiva, la risonanza suscitata dalle notizie pubblicate, nonché natura ed entità delle conseguenze sull'attività istituzionale dell'ente e sulla vita dei danneggiati. Posta l'utilizzabilità –per la prova dei danni non patrimoniali – dei criteri presuntivi, ai fini della liquidazione vanno valorizzati i seguenti elementi emersi nel corso dell'istruttoria:
i)uso di social network (Facebook) di fruizione comune e ampia diffusione tra la popolazione, accessibile mediante pc e/o smartphone, ossia mezzi di ordinario utilizzo;
ii)considerevole numero dei post pubblicati (oltre una quindicina), e frequenza temporale della condivisione (concentrata tra giugno e settembre 2015 con pubblicazione settimanale), rispetto al periodo di permanenza dei post sul web, sino a fine anno 2015;
iii)pubblicazione in gruppo facebook dedicato all'associazione i cui aderenti /o fruitori si Pt_1 devono presumere interessati alla vita e gestione dell'associazione, e quindi conoscere gli attori persone fisiche (ossia il Presidente o i membri del direttivo); iv)numero dei membri del gruppo, contenuto entro le 100 persone, come pure la circostanza - del pari rilevante - che i contenuti erano reperibili e fruibili da ciascun utente del web mediante ordinario motore di ricerca, senza necessità di previa autorizzazione, abilitazione o simili da parte degli organizzatori;
vi)diffusione ed effetto concreto della pubblicazione, concretizzato da richiesta di informazioni rivolte al Clirt da parte di affiliati, soci, simpatizzanti;
vii)utilizzo di caratteri in grassetto ed immagini offensive, anche di animali. viii) natura diretta delle offese all'attore e al tali da suggerire l'idea di una Parte_2 Pt_1 associazione non trasparente nel proprio funzionamento, anche rispetto a profili economici, richieste di rimborsi spese e gestione delle quote associative versate dai soci.
Va tenuto, poi, conto che, rispetto alla posizione dei restanti attori Parte_3 Pt_4
e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ulteriori
[...] Parte_5 Parte_6 conseguenze pregiudizievoli loro strettamente inerenti successive alla pubblicazione dei post:
l'unica circostanza provata è che è stata messa in discussione la credibilità e la perdurante esistenza dell'associazione; come pure del fatto che non tutti i post pubblicati contengono di per sé espressioni offensive della dignità e reputazione dei predetti, essendo le espressioni più gravi circoscritte a un numero limitato di post, seppur inseriti nell'ambito di una serie di pubblicazioni che va valutata in modo unitario.
Ciò posto, l'oggettiva portata diffamatoria delle espressioni di cui ai post pubblicati nel gruppo
Facebook, con le precisazioni di cui sopra, alla luce dei criteri orientativi dettati dalla Tabelle del
Tribunale di Milano, consente di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. a favore del Pt_1
(pacifica la risarcibilità di detto danno anche in capo a persone giuridiche e enti collettivi) e di
[...] la somma di € 20.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno per lesione di Pt_2 reputazione e onore conseguenti alla subita diffamazione.
Quanto ai restanti attori, , e , si Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 liquida la minor somma di € 2.500,00 ciascuno. Sulla somma liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali dal 6.9.2015 (data di pubblicazione dell'ultimo post diffamatorio, che segna la consumazione dell'illecito) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulle somme così rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale sino al saldo effettivo (ex multis v. Cass. civ., n. 7948/2020; Cass. civ., n. 16815/2018).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore indeterminabile (cfr. Cass. civ. 26.4.2021, n. 10984), oltre al ristoro delle spese documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
1)accertata e dichiarata la natura diffamatoria dei post riconducibili a Controparte_1 pubblicati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2015 nel gruppo Facebook denominato e Amici”, condanna a risarcimento del danno non patrimoniale Pt_1 CP_2 Controparte_1 ex art. 2043 e 2059 c.c., che liquida come segue:
€ 20.000,00 in favore di;
Controparte_6
€ 20.000,00 in favore di;
Parte_2
€ 2.500,00 in favore di Parte_3
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_4
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_5
€ 2.500,00 in favore di;
Parte_6 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva;
2)condanna a rifondere le spese di lite in favore di parte attrice, che si Controparte_1 liquidano onnicomprensivamente in favore di detta parte, in € 825,90 per anticipazioni (di cui €
786,00 per contributo unificato e per diritti di cancelleria ed € 39,90 per spese di notifica) ed €
7.616,00 per compenso professionale (di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, €
1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Vicenza, 30 maggio 2025
IL Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo