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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10318 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10318 /2022 promossa da: (già in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele Attrice Contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Annalisa Di Giovanni Convenuto FATTO e DIRITTO Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 06.09.2022, la società (ora Parte_2 denominata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
.
[...]
Riferiva di essere risultata affidataria, in via di subentro, con delibera dirigenziale n. 831/2020, del 'contratto di appalto dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata ' rep. n. 344 stipulato in data 28.12.2015 tra il e la società , colpita Controparte_1 Parte_3 da interdittiva antimafia. Sosteneva che, dall'analisi della documentazione contrattuale, costituita anche dalla relazione tecnico-illustrativa (all. n. 3 fasc. attrice), dalla relazione economico-finanziaria (all. 4 fasc. attrice) e dal capitolato speciale d'appalto (all. n. 5 fasc. attrice), emergeva che, benché il concessionario avesse l'obbligo di compiere tutte le attività necessarie alla gestione del ciclo relativo al rifiuto, dalla raccolta fino al conferimento al sito finale, non tutti i costi relative alle citate attività fossero a carico del concessionario. Asseriva, infatti, che rimanevano esclusi i costi riguardanti le attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti ingombranti non recuperabili, i quali non concorrevano alla determinazione del canone dovuto per il servizio. Rispetto a tali costi, era previsto a carico del gestore esclusivamente un onere di anticipazione, con diritto del gestore di chiedere quei costi in ripetizione all'amministrazione comunale, dietro puntuale e dettagliata fatturazione. Evidenziava che, a conferma di quanto asserito, il punto 2.1 della relazione economico- finanziaria, a regolazione del sistema di premialità/penalità, prevedeva che “in caso di mancato raggiungimento delle percentuali di RD previste il gestore non potrà pretendere la restituzione del 50% delle somme anticipate a titolo di oneri di trattamento/smaltimento/recupero, le quali saranno trattenute a titolo di penale”; nella nota prot. n. 24314 del 25.10.2011 (all. n. 9 fasc. attrice) il Comune di chiariva che gli CP_1 oneri di smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili e delle terre da spazzamento fossero a carico dell'Amministrazione. La richiesta di vedersi rimborsare le somme anticipate a titolo di oneri di smaltimento degli ingombranti era stata rigettata con nota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto del 13.05.2021, nella quale veniva affermato che la società (originaria aggiudicataria), Parte_3 con la propria offerta migliorativa, si era impegnata a sostenere in via diretta ed esclusiva tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili, inclusa l'ecotassa; in relazione alla citata offerta migliorativa, precisava l'attrice che la stessa, per quanto attinente ai rifiuti ingombranti, riguardava esclusivamente l'incremento dei turni di raccolta relativamente alla raccolta domiciliare e nell'adozione di forme di incentivazione all'utilizzo del CCR, sottolineando che la società aveva soltanto l'intenzione di Pt_3 migliorare la frequenza ed i quantitativi di raccolta per intervento, come specificato nella stessa Relazione 2.c.c.
1. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipate a titolo di smaltimento dei rifiuti ingombranti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle predette somme. CP_1
Con comparsa del 28.11.2 stituiva in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda attorea. Eccepiva la nullità della domanda per incertezza ed indeterminatezza del petitum e contestava il quantum della richiesta avanzata da parte attrice per difetto di prova documentale, utile al fine di verificare sia la tipologia che la quantità di rifiuti ingombranti conferiti. Precisava che, operando la distinzione dei rifiuti ingombranti tra valorizzabili (e, quindi, conferibili in impianto di recupero) e non valorizzabili, all'art. 5 della relazione tecnico- illustrativa era specificato che era previsto il conferimento della Raccolta differenziata secca (cui andavano ricompresi gli ingombranti recuperabili) presso impianto pubblico di separazione o impianti privati mediante accordo di programma da sottoscrivere, mentre, con riferimento agli ingombranti non recuperabili, rientranti nella frazione secca indifferenziata, lo smaltimento era previsto presso la piattaforma pubblica gestita dalla
. Evidenziava, quindi che, pur non essendo chiaro se la domanda Controparte_2
riguardasse i rifiuti ingombranti recuperabili o quelli non recuperabili, essendo il conferimento oggetto di controversia avvenuto presso un impianto privato e non presso la piattaforma di , la richiesta doveva ritenersi Controparte_2 afferente al conferimento della raccolta d nti di recupero, attività questa non a carico del come deducibile dalla nota di chiarimenti - prot. 24314 del CP_1
25.10.2011 richiamata da parte attrice. Sosteneva che nell'offerta migliorativa, la società
prima aggiudicataria dell'appalto, aveva incluso nel servizio anche i rifiuti Parte_3 ingombranti non recuperabili e non valorizzabili, i cui costi erano previsti originariamente a carico dell'Ente, facendosi di conseguenza carico tanto dei costi a tali rifiuti riferibili, quanto dell'ecotassa; la società attrice, con contratto sottoscritto in data 24.03.2021 rep. 415 (all. C fasc. convenuto), aveva accettato di eseguire il servizio secondo le modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto, compresa l'offerta migliorativa della società , Parte_3 sì come evincibile dall'art. 5 del contratto. In ogni caso, la società attrice aveva arbitrariamente ed autonomamente scelto l'impianto privato in cui conferire i rifiuti ingombranti recuperabili, senza coinvolgere in alcun modo l'Ente appaltante, nonostante all'art. 5 della relazione tecnico-illustrativa era specificato che il conferimento della raccolta differenziata secca presso l'impianto pubblico di separazione o impianti privati doveva avvenire sulla base di accordo di programma da sottoscrivere. La scelta dell'impianto privato per il conferimento dei rifiuti era avvenuta in violazione del principio di prossimità di cui all'art. 181 co 5 D.Lgs. n. 152/2006. Riferiva, altresì, che le somme erroneamente ed indebitamente corrisposte all'originario aggiudicatario erano state poi chieste in restituzione con domanda di insinuazione al passivo del fallimento . Pt_3
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domand ea, vinte le spese di lite. Istruita la causa con la produzione di documenti e l'assunzione della prova testimoniale sì come richiesta ed articolata da parte attrice, all'udienza del 17.10.2024 la causa, istruita con prove documentali e orali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda, come formulata in citazione e precisata nella prima memoria difensiva, è infondata e non merita accoglimento. Va premesso che oggetto del contendere è l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere gli oneri economici relativi al conferimento dei rifiuti ingombranti, a decorrere dal subentro di nell'esecuzione del contratto di appalto per i servizi di igiene urbana e Parte_2 ra ata, precedentemente affidato a . Parte_3
La soluzione di tale questione implica la disamina e l'interpretazione del complesso documento contrattuale – comprensivo della documentazione di gara e dell'offerta migliorativa – alla luce dei criteri ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo anche Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2025, n. 3253) ha costantemente affermato che, anche nei contratti pubblici, devono applicarsi i medesimi criteri interpretativi previsti per i contratti di diritto comune, riconoscendo centralità al senso letterale delle parole, quale criterio prioritario ai sensi dell'art. 1362 c.c., e alla necessità di attribuire alle clausole un significato coerente con l'intero contesto contrattuale, ai sensi dell'art. 1363 c.c. In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2024, n. 28259; Sez.
3 - Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 – 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 – 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 – 01; Sez. L - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 – 01), “in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.” Nel caso di specie, la tesi attorea si fonda sull'interpretazione coordinata della Relazione tecnico-illustrativa, della Relazione economico-finanziaria e del Capitolato Speciale d'Appalto, da cui emergerebbe un obbligo del gestore di anticipare gli oneri relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti (compresi gli ingombranti), con conseguente diritto al rimborso da parte del previa rendicontazione. In particolare, l'articolato CP_1 sistema negoziale su cui si fonda il contratto consentirebbe di affermare che i costi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti – ivi inclusi quelli relativi agli ingombranti – non rientravano nella determinazione del canone del servizio e rimanevano a carico dell'amministrazione. L'impostazione di parte attrice troverebbe conferma nei seguenti elementi:
1. La Relazione economico-finanziaria, al par. 1, distingue tra il corrispettivo contrattuale per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento – inclusi nel canone – e i costi aggiuntivi, separatamente fatturabili, per le attività di conferimento e trattamento. La clausola sancisce espressamente il diritto dell'appaltatore al rimborso di quanto anticipato, prevedendo che il concessionario debba anticipare le spese, senza ricarichi, e successivamente rivalersi sull'Amministrazione, fatturando in modo preciso e distinto. Tale previsione conferma che l'obbligo economico ricadeva sull'Ente, salva rendicontazione documentale, e che non vi era alcuna assunzione definitiva dell'onere da parte dell'appaltatore.
2. La stessa Relazione economico-finanziaria, al punto 2.1, prevede un meccanismo di penalizzazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD). In particolare, si stabilisce che, qualora il concessionario non raggiunga la soglia minima del 50% di RD, non potrà ottenere il rimborso del 50% degli oneri di trattamento/smaltimento/recupero anticipati, inclusa l'ecotassa, i quali saranno trattenuti a titolo di penale. Al contrario, il superamento di tale soglia costituisce presupposto per il rimborso integrale. La clausola in esame, dunque, conferma l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico dell'Amministrazione, che può essere escluso solo in caso di inadempimento del concessionario agli obiettivi di efficienza ambientale, secondo un chiaro meccanismo premiale/penalizzante e non di esclusione generalizzata del rimborso.
3. Il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 39 co. 4, disciplina espressamente la procedura per il rimborso degli oneri anticipati dal gestore, stabilendo che “I rimborsi eventuali dei corrispettivi anticipati dal concessionario agli impianti di trattamento per conto del Committente stesso, verranno liquidati, previa adozione da parte dell'Amministrazione comunale di apposito atto di delega, entro il trentesimo giorno dalla data di consegna della fattura agli uffici comunali, a condizione che la stessa sia corredata dalla documentazione comprovante il corrispettivo richiesto.” Tale previsione, pur introducendo un adempimento formale (l'adozione dell'atto di delega), non esclude affatto l'obbligo sostanziale del CP_1 di procedere al rimborso, subordinandolo semplicemente alla presentazione della documentazione giustificativa. Il successivo art. 43 co. 3 conferma che detti rimborsi sono soggetti ad adeguamento automatico in base alle tariffe degli impianti.
4. Anche nella nota comunale prot. n. 24314 del 25.10.2011, richiamata da entrambe le parti, il conferma che i costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili CP_1 sono a carico dell'Amministrazione.
5. La prassi applicativa, documentata e confermata in sede istruttoria, dimostra che il ha riconosciuto a il diritto al rimborso delle medesime spese Controparte_1 Pt_3 relative allo smaltimento presso l'impianto Alifer di Francavilla Fontana. Tuttavia, tale ricostruzione non è condivisibile. In primo luogo, non può trascurarsi che la società subentrata nel servizio in forza Parte_2 della delibera n. 831/2020, ha sottoscritto in data 21 il contratto (rep. n. 415, all. lett. C del fascicolo di parte convenuta) che prevede la piena adesione alle condizioni dell'originaria aggiudicataria ivi compresa l'offerta migliorativa. L'art. 5 del Parte_3 contratto, in particolare, st “Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, il concessionario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni così come proposto dall'o.e. originariamente aggiudicatario dell'appalto, in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'o.e. originariamente aggiudicatario dell'appalto [...]”. Tale clausola assume valore cogente ed esclude ogni possibilità, per il nuovo gestore, di rimettere in discussione l'impegno assunto dal concorrente selezionato in sede di gara. Ne discende che l'offerta migliorativa presentata da – espressamente richiamata all'art. 4 del Parte_3 contratto tra i documenti contrattuali – integra a pieno titolo il contenuto del rapporto giuridico obbligatorio anche nei confronti della subentrante Parte_2
Tra gli obblighi assunti dall'originaria appaltatrice nell' ll'offerta migliorativa rientrano anche quelli oggetto di causa. In particolare, la Relazione 2.c.c.1 (allegato B del fascicolo di parte convenuta), prevede un'espansione qualitativa e quantitativa del servizio di raccolta degli ingombranti, con specifico riferimento al solo conferimento domiciliare ("a marciapiede", previa prenotazione telefonica). In tale ambito, e solo con riferimento ai rifiuti ingombranti raccolti a domicilio, è espressamente stabilito che: “Il servizio comprende anche il successivo trasporto a valorizzazione/trattamento/smaltimento in impianto autorizzato tecnicamente idoneo, su disposizione dell'Ente appaltante, con tutti gli oneri onnicomprensivi di trattamento/valorizzazione/smaltimento (compresa ecotassa) a carico della proponente”. Tale previsione è inequivoca, e non si limita ad indicare un obiettivo qualitativo, bensì assume valore impegnativo quanto al regime degli oneri, che sono dichiaratamente ed espressamente assunti in via esclusiva dall'operatore economico proponente, come elemento premiale della propria offerta. L'impegno a farsi carico dei costi è dunque volontario e consapevole, e, in assenza di clausole di riserva o rinvio a successivi accordi, deve ritenersi vincolante anche per il soggetto subentrante, che ha accettato integralmente il contenuto dell'offerta migliorativa con la sottoscrizione del contratto. Quanto agli elementi contrattuali richiamati dall'attrice, essi vanno interpretati alla luce della offerta migliorativa, che ha integrato il contenuto del programma contrattuale prevedendo nuovi obblighi in capo alla società appaltatrice:
1. La Relazione economico-finanziaria distingue effettivamente tra canone fisso e costi aggiuntivi anticipati dal gestore. Tuttavia, tale previsione non ha valore assoluto e deve essere interpretata nel contesto dell'offerta migliorativa, che ha modificato l'allocazione originaria degli oneri, ponendo in capo al gestore i costi di smaltimento della frazione dei rifiuti ingombranti raccolti a domicilio. Resta fermo che, con riferimento alle ulteriori tipologie di rifiuti non contemplate nella citata offerta migliorativa, continua ad operare il meccanismo contrattuale dell'anticipazione da parte del gestore e del conseguente rimborso da parte dell'Ente, alle condizioni previste nel Capitolato e nella documentazione tecnica.
2. Il meccanismo di penalità previsto al punto 2.1 della medesima relazione – in cui si stabilisce che il mancato raggiungimento del 50% di raccolta differenziata determina la perdita del diritto al rimborso del 50% delle somme anticipate – non implica automaticamente un obbligo generale di rimborso a carico del Al contrario, CP_1 esso configura un sistema premiale interno al rapporto contrattuale, destinato ad operare per quelle fattispecie per cui permane l'obbligo di rimborso in capo all'Amministrazione comunale e solo laddove sussista un'anticipazione legittima e autorizzata da parte dell'Amministrazione.
3. Le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 39 e 43), invocate da parte attrice, subordinano espressamente l'eventuale rimborso degli oneri al verificarsi di condizioni formali e sostanziali, quali la preventiva adozione di un atto di delega da parte dell'Amministrazione e la puntuale documentazione delle somme anticipate. Tali condizioni, nel caso di specie, non risultano in alcun modo soddisfatte, né attraverso la produzione documentale, né all'esito dell'istruttoria espletata.
4. La nota comunale prot. n. 24314 del 25.10.2011 è anteriore alla gara e priva di efficacia contrattuale, non potendo valere quale fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nell'ambito del rapporto instaurato dapprima con e poi Parte_3 con Parte_2
5. La prassi seguita con eventualmente difforme, non è vincolante né Parte_3 opponibile al in mancanza di prova che essa fosse conforme alle previsioni CP_1 contrattuali. aso, non risulta che i pagamenti effettuati alla precedente appaltatrice siano stati oggetto di formale riconoscimento da parte dell'Amministrazione. Al contrario, le somme indebitamente corrisposte all'originario aggiudicatario sono state successivamente oggetto di richiesta di restituzione, mediante domanda di insinuazione al passivo del fallimento di Parte_3 circostanza che esclude, anche sotto il profilo fattuale, qualsiasi consolidamento della prassi invocata. In definitiva, alla luce dei principi di interpretazione contrattuale precedentemente richiamati, deve concludersi che la clausola contenuta nella Relazione 2.c.c.1 – inserita nel paragrafo specificamente dedicato alla raccolta domiciliare (c.d. porta a porta) dei rifiuti ingombranti – debba essere interpretata nel suo senso letterale, ai sensi dell'art. 1362 c.c., senza che residuino margini per letture alternative. Essa, infatti, prevede in modo espresso e inequivoco (“claris verbis”) l'assunzione, da parte della proponente, di tutti gli oneri onnicomprensivi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (compresa l'ecotassa), relativamente alla frazione di rifiuti ingombranti raccolti a domicilio. Secondo il consolidato brocardo “in claris non fit interpretatio”, in presenza di una clausola chiara e univoca, non è consentito all'interprete discostarsi dal tenore letterale della disposizione contrattuale, né invocare elementi esterni o prassi applicative difformi che possano alterarne la portata. Passando al merito della domanda, va rilevato che la società attrice, nel formulare la propria domanda di rimborso, ha fatto generico riferimento allo smaltimento dei rifiuti ingombranti effettuato nel periodo successivo al subentro nell'appalto, allegando a sostegno documentazione contabile relativa a conferimenti presso l'impianto Alifer di Francavilla Fontana. Tuttavia, non ha assolto all'onere di allegazione in ordine alla provenienza specifica dei rifiuti oggetto di smaltimento, limitandosi a una indistinta rappresentazione delle operazioni svolte, senza chiarire – né documentalmente, né in sede istruttoria – se tali rifiuti provenissero effettivamente dalla raccolta domiciliare porta a porta, cui si riferisce l'impegno contrattuale di assunzione degli oneri da parte del gestore, oppure da altre modalità di conferimento (es. abbandono su suolo pubblico, conferimento diretto presso CCR da parte degli utenti, raccolta occasionale o straordinaria). Sul punto, si osserva che la clausola migliorativa a contenuto obbligatorio su cui si fonda l'esclusione del rimborso riguarda unicamente i rifiuti ingombranti raccolti presso l'utenza, su prenotazione telefonica, con conferimento a marciapiede, in quanto tale è il contesto operativo oggetto della previsione contrattuale. Ne deriva che, per poter legittimamente fondare la propria pretesa restitutoria, la società attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare il fatto costitutivo del proprio credito, ossia che i rifiuti smaltiti non provenivano dal servizio domiciliare (c.d. porta a porta), ma da diverse modalità di raccolta (quali il conferimento diretto presso i centri comunali di raccolta, l'abbandono su suolo pubblico, o attività straordinarie non rientranti nei flussi ordinari disciplinati dalla clausola migliorativa). La società attrice, tuttavia, non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare:
• la provenienza dei rifiuti conferiti, e in particolare la loro non riconducibilità al servizio domiciliare di raccolta su prenotazione, elemento imprescindibile per escludere l'applicabilità della clausola migliorativa e configurare l'obbligo di rimborso in capo al Va a tal proposito precisato che la prova della non riconducibilità dei rifiuti CP_1 al circuito domiciliare avrebbe potuto essere fornita anche mediante presunzioni (ad esempio, per la documentata mancata attivazione, in concreto, del servizio di raccolta domiciliare porta a porta nel periodo di riferimento o nella specifica zona interessata, ovvero attraverso la produzione di elementi tecnici o gestionali dai quali potesse desumersi con sufficiente certezza l'estraneità dei rifiuti al circuito coperto dalla clausola migliorativa);
• la tipologia dei rifiuti conferiti (ossia se trattasi di rifiuti valorizzabili o meno, distinzione rilevante anche sotto il profilo del regime autorizzatorio degli impianti);
• la quantità di rifiuti effettivamente conferita, e dunque l'ammontare del costo eventualmente sostenuto;
• il nesso di causalità tra le somme indicate a titolo di anticipazione e le obbligazioni contrattuali riconducibili all'appalto;
• l'esistenza di un accordo preventivo con l'Amministrazione appaltante per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto privato, come invece richiesto espressamente dall'art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa, secondo cui il conferimento presso impianti privati deve avvenire sulla base di un accordo di programma da sottoscrivere con l'Ente. In difetto di tale allegazione, la domanda risulta infondata sia alla luce della disciplina contrattuale che pone l'onere economico a carico del gestore e difettosa sul piano dell'allegazione prima e probatoria dopo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a individuare con certezza il nesso funzionale tra le prestazioni rese e il diritto di credito azionato in giudizio. Ne consegue che la domanda attorea, in quanto priva del necessario supporto documentale e logico-probatorio, non può trovare accoglimento e deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, scaglione secondo il valore della domanda,
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 10318/2022, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da (già nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
2. CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in comple per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Felice Forte CP_3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10318 /2022 promossa da: (già in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele Attrice Contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Annalisa Di Giovanni Convenuto FATTO e DIRITTO Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 06.09.2022, la società (ora Parte_2 denominata conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
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Riferiva di essere risultata affidataria, in via di subentro, con delibera dirigenziale n. 831/2020, del 'contratto di appalto dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata ' rep. n. 344 stipulato in data 28.12.2015 tra il e la società , colpita Controparte_1 Parte_3 da interdittiva antimafia. Sosteneva che, dall'analisi della documentazione contrattuale, costituita anche dalla relazione tecnico-illustrativa (all. n. 3 fasc. attrice), dalla relazione economico-finanziaria (all. 4 fasc. attrice) e dal capitolato speciale d'appalto (all. n. 5 fasc. attrice), emergeva che, benché il concessionario avesse l'obbligo di compiere tutte le attività necessarie alla gestione del ciclo relativo al rifiuto, dalla raccolta fino al conferimento al sito finale, non tutti i costi relative alle citate attività fossero a carico del concessionario. Asseriva, infatti, che rimanevano esclusi i costi riguardanti le attività di smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti ingombranti non recuperabili, i quali non concorrevano alla determinazione del canone dovuto per il servizio. Rispetto a tali costi, era previsto a carico del gestore esclusivamente un onere di anticipazione, con diritto del gestore di chiedere quei costi in ripetizione all'amministrazione comunale, dietro puntuale e dettagliata fatturazione. Evidenziava che, a conferma di quanto asserito, il punto 2.1 della relazione economico- finanziaria, a regolazione del sistema di premialità/penalità, prevedeva che “in caso di mancato raggiungimento delle percentuali di RD previste il gestore non potrà pretendere la restituzione del 50% delle somme anticipate a titolo di oneri di trattamento/smaltimento/recupero, le quali saranno trattenute a titolo di penale”; nella nota prot. n. 24314 del 25.10.2011 (all. n. 9 fasc. attrice) il Comune di chiariva che gli CP_1 oneri di smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili e delle terre da spazzamento fossero a carico dell'Amministrazione. La richiesta di vedersi rimborsare le somme anticipate a titolo di oneri di smaltimento degli ingombranti era stata rigettata con nota del Direttore dell'Esecuzione del Contratto del 13.05.2021, nella quale veniva affermato che la società (originaria aggiudicataria), Parte_3 con la propria offerta migliorativa, si era impegnata a sostenere in via diretta ed esclusiva tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili, inclusa l'ecotassa; in relazione alla citata offerta migliorativa, precisava l'attrice che la stessa, per quanto attinente ai rifiuti ingombranti, riguardava esclusivamente l'incremento dei turni di raccolta relativamente alla raccolta domiciliare e nell'adozione di forme di incentivazione all'utilizzo del CCR, sottolineando che la società aveva soltanto l'intenzione di Pt_3 migliorare la frequenza ed i quantitativi di raccolta per intervento, come specificato nella stessa Relazione 2.c.c.
1. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipate a titolo di smaltimento dei rifiuti ingombranti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle predette somme. CP_1
Con comparsa del 28.11.2 stituiva in giudizio il , chiedendo Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda attorea. Eccepiva la nullità della domanda per incertezza ed indeterminatezza del petitum e contestava il quantum della richiesta avanzata da parte attrice per difetto di prova documentale, utile al fine di verificare sia la tipologia che la quantità di rifiuti ingombranti conferiti. Precisava che, operando la distinzione dei rifiuti ingombranti tra valorizzabili (e, quindi, conferibili in impianto di recupero) e non valorizzabili, all'art. 5 della relazione tecnico- illustrativa era specificato che era previsto il conferimento della Raccolta differenziata secca (cui andavano ricompresi gli ingombranti recuperabili) presso impianto pubblico di separazione o impianti privati mediante accordo di programma da sottoscrivere, mentre, con riferimento agli ingombranti non recuperabili, rientranti nella frazione secca indifferenziata, lo smaltimento era previsto presso la piattaforma pubblica gestita dalla
. Evidenziava, quindi che, pur non essendo chiaro se la domanda Controparte_2
riguardasse i rifiuti ingombranti recuperabili o quelli non recuperabili, essendo il conferimento oggetto di controversia avvenuto presso un impianto privato e non presso la piattaforma di , la richiesta doveva ritenersi Controparte_2 afferente al conferimento della raccolta d nti di recupero, attività questa non a carico del come deducibile dalla nota di chiarimenti - prot. 24314 del CP_1
25.10.2011 richiamata da parte attrice. Sosteneva che nell'offerta migliorativa, la società
prima aggiudicataria dell'appalto, aveva incluso nel servizio anche i rifiuti Parte_3 ingombranti non recuperabili e non valorizzabili, i cui costi erano previsti originariamente a carico dell'Ente, facendosi di conseguenza carico tanto dei costi a tali rifiuti riferibili, quanto dell'ecotassa; la società attrice, con contratto sottoscritto in data 24.03.2021 rep. 415 (all. C fasc. convenuto), aveva accettato di eseguire il servizio secondo le modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto, compresa l'offerta migliorativa della società , Parte_3 sì come evincibile dall'art. 5 del contratto. In ogni caso, la società attrice aveva arbitrariamente ed autonomamente scelto l'impianto privato in cui conferire i rifiuti ingombranti recuperabili, senza coinvolgere in alcun modo l'Ente appaltante, nonostante all'art. 5 della relazione tecnico-illustrativa era specificato che il conferimento della raccolta differenziata secca presso l'impianto pubblico di separazione o impianti privati doveva avvenire sulla base di accordo di programma da sottoscrivere. La scelta dell'impianto privato per il conferimento dei rifiuti era avvenuta in violazione del principio di prossimità di cui all'art. 181 co 5 D.Lgs. n. 152/2006. Riferiva, altresì, che le somme erroneamente ed indebitamente corrisposte all'originario aggiudicatario erano state poi chieste in restituzione con domanda di insinuazione al passivo del fallimento . Pt_3
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domand ea, vinte le spese di lite. Istruita la causa con la produzione di documenti e l'assunzione della prova testimoniale sì come richiesta ed articolata da parte attrice, all'udienza del 17.10.2024 la causa, istruita con prove documentali e orali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. La domanda, come formulata in citazione e precisata nella prima memoria difensiva, è infondata e non merita accoglimento. Va premesso che oggetto del contendere è l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere gli oneri economici relativi al conferimento dei rifiuti ingombranti, a decorrere dal subentro di nell'esecuzione del contratto di appalto per i servizi di igiene urbana e Parte_2 ra ata, precedentemente affidato a . Parte_3
La soluzione di tale questione implica la disamina e l'interpretazione del complesso documento contrattuale – comprensivo della documentazione di gara e dell'offerta migliorativa – alla luce dei criteri ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo anche Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2025, n. 3253) ha costantemente affermato che, anche nei contratti pubblici, devono applicarsi i medesimi criteri interpretativi previsti per i contratti di diritto comune, riconoscendo centralità al senso letterale delle parole, quale criterio prioritario ai sensi dell'art. 1362 c.c., e alla necessità di attribuire alle clausole un significato coerente con l'intero contesto contrattuale, ai sensi dell'art. 1363 c.c. In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2024, n. 28259; Sez.
3 - Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 – 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 – 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 – 01; Sez. L - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 – 01), “in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.” Nel caso di specie, la tesi attorea si fonda sull'interpretazione coordinata della Relazione tecnico-illustrativa, della Relazione economico-finanziaria e del Capitolato Speciale d'Appalto, da cui emergerebbe un obbligo del gestore di anticipare gli oneri relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti (compresi gli ingombranti), con conseguente diritto al rimborso da parte del previa rendicontazione. In particolare, l'articolato CP_1 sistema negoziale su cui si fonda il contratto consentirebbe di affermare che i costi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti – ivi inclusi quelli relativi agli ingombranti – non rientravano nella determinazione del canone del servizio e rimanevano a carico dell'amministrazione. L'impostazione di parte attrice troverebbe conferma nei seguenti elementi:
1. La Relazione economico-finanziaria, al par. 1, distingue tra il corrispettivo contrattuale per i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento – inclusi nel canone – e i costi aggiuntivi, separatamente fatturabili, per le attività di conferimento e trattamento. La clausola sancisce espressamente il diritto dell'appaltatore al rimborso di quanto anticipato, prevedendo che il concessionario debba anticipare le spese, senza ricarichi, e successivamente rivalersi sull'Amministrazione, fatturando in modo preciso e distinto. Tale previsione conferma che l'obbligo economico ricadeva sull'Ente, salva rendicontazione documentale, e che non vi era alcuna assunzione definitiva dell'onere da parte dell'appaltatore.
2. La stessa Relazione economico-finanziaria, al punto 2.1, prevede un meccanismo di penalizzazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata (RD). In particolare, si stabilisce che, qualora il concessionario non raggiunga la soglia minima del 50% di RD, non potrà ottenere il rimborso del 50% degli oneri di trattamento/smaltimento/recupero anticipati, inclusa l'ecotassa, i quali saranno trattenuti a titolo di penale. Al contrario, il superamento di tale soglia costituisce presupposto per il rimborso integrale. La clausola in esame, dunque, conferma l'esistenza di un obbligo restitutorio a carico dell'Amministrazione, che può essere escluso solo in caso di inadempimento del concessionario agli obiettivi di efficienza ambientale, secondo un chiaro meccanismo premiale/penalizzante e non di esclusione generalizzata del rimborso.
3. Il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 39 co. 4, disciplina espressamente la procedura per il rimborso degli oneri anticipati dal gestore, stabilendo che “I rimborsi eventuali dei corrispettivi anticipati dal concessionario agli impianti di trattamento per conto del Committente stesso, verranno liquidati, previa adozione da parte dell'Amministrazione comunale di apposito atto di delega, entro il trentesimo giorno dalla data di consegna della fattura agli uffici comunali, a condizione che la stessa sia corredata dalla documentazione comprovante il corrispettivo richiesto.” Tale previsione, pur introducendo un adempimento formale (l'adozione dell'atto di delega), non esclude affatto l'obbligo sostanziale del CP_1 di procedere al rimborso, subordinandolo semplicemente alla presentazione della documentazione giustificativa. Il successivo art. 43 co. 3 conferma che detti rimborsi sono soggetti ad adeguamento automatico in base alle tariffe degli impianti.
4. Anche nella nota comunale prot. n. 24314 del 25.10.2011, richiamata da entrambe le parti, il conferma che i costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili CP_1 sono a carico dell'Amministrazione.
5. La prassi applicativa, documentata e confermata in sede istruttoria, dimostra che il ha riconosciuto a il diritto al rimborso delle medesime spese Controparte_1 Pt_3 relative allo smaltimento presso l'impianto Alifer di Francavilla Fontana. Tuttavia, tale ricostruzione non è condivisibile. In primo luogo, non può trascurarsi che la società subentrata nel servizio in forza Parte_2 della delibera n. 831/2020, ha sottoscritto in data 21 il contratto (rep. n. 415, all. lett. C del fascicolo di parte convenuta) che prevede la piena adesione alle condizioni dell'originaria aggiudicataria ivi compresa l'offerta migliorativa. L'art. 5 del Parte_3 contratto, in particolare, st “Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, il concessionario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni così come proposto dall'o.e. originariamente aggiudicatario dell'appalto, in quanto dallo stesso proposte come elemento di sviluppo in sede di selezione. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'o.e. originariamente aggiudicatario dell'appalto [...]”. Tale clausola assume valore cogente ed esclude ogni possibilità, per il nuovo gestore, di rimettere in discussione l'impegno assunto dal concorrente selezionato in sede di gara. Ne discende che l'offerta migliorativa presentata da – espressamente richiamata all'art. 4 del Parte_3 contratto tra i documenti contrattuali – integra a pieno titolo il contenuto del rapporto giuridico obbligatorio anche nei confronti della subentrante Parte_2
Tra gli obblighi assunti dall'originaria appaltatrice nell' ll'offerta migliorativa rientrano anche quelli oggetto di causa. In particolare, la Relazione 2.c.c.1 (allegato B del fascicolo di parte convenuta), prevede un'espansione qualitativa e quantitativa del servizio di raccolta degli ingombranti, con specifico riferimento al solo conferimento domiciliare ("a marciapiede", previa prenotazione telefonica). In tale ambito, e solo con riferimento ai rifiuti ingombranti raccolti a domicilio, è espressamente stabilito che: “Il servizio comprende anche il successivo trasporto a valorizzazione/trattamento/smaltimento in impianto autorizzato tecnicamente idoneo, su disposizione dell'Ente appaltante, con tutti gli oneri onnicomprensivi di trattamento/valorizzazione/smaltimento (compresa ecotassa) a carico della proponente”. Tale previsione è inequivoca, e non si limita ad indicare un obiettivo qualitativo, bensì assume valore impegnativo quanto al regime degli oneri, che sono dichiaratamente ed espressamente assunti in via esclusiva dall'operatore economico proponente, come elemento premiale della propria offerta. L'impegno a farsi carico dei costi è dunque volontario e consapevole, e, in assenza di clausole di riserva o rinvio a successivi accordi, deve ritenersi vincolante anche per il soggetto subentrante, che ha accettato integralmente il contenuto dell'offerta migliorativa con la sottoscrizione del contratto. Quanto agli elementi contrattuali richiamati dall'attrice, essi vanno interpretati alla luce della offerta migliorativa, che ha integrato il contenuto del programma contrattuale prevedendo nuovi obblighi in capo alla società appaltatrice:
1. La Relazione economico-finanziaria distingue effettivamente tra canone fisso e costi aggiuntivi anticipati dal gestore. Tuttavia, tale previsione non ha valore assoluto e deve essere interpretata nel contesto dell'offerta migliorativa, che ha modificato l'allocazione originaria degli oneri, ponendo in capo al gestore i costi di smaltimento della frazione dei rifiuti ingombranti raccolti a domicilio. Resta fermo che, con riferimento alle ulteriori tipologie di rifiuti non contemplate nella citata offerta migliorativa, continua ad operare il meccanismo contrattuale dell'anticipazione da parte del gestore e del conseguente rimborso da parte dell'Ente, alle condizioni previste nel Capitolato e nella documentazione tecnica.
2. Il meccanismo di penalità previsto al punto 2.1 della medesima relazione – in cui si stabilisce che il mancato raggiungimento del 50% di raccolta differenziata determina la perdita del diritto al rimborso del 50% delle somme anticipate – non implica automaticamente un obbligo generale di rimborso a carico del Al contrario, CP_1 esso configura un sistema premiale interno al rapporto contrattuale, destinato ad operare per quelle fattispecie per cui permane l'obbligo di rimborso in capo all'Amministrazione comunale e solo laddove sussista un'anticipazione legittima e autorizzata da parte dell'Amministrazione.
3. Le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto (artt. 39 e 43), invocate da parte attrice, subordinano espressamente l'eventuale rimborso degli oneri al verificarsi di condizioni formali e sostanziali, quali la preventiva adozione di un atto di delega da parte dell'Amministrazione e la puntuale documentazione delle somme anticipate. Tali condizioni, nel caso di specie, non risultano in alcun modo soddisfatte, né attraverso la produzione documentale, né all'esito dell'istruttoria espletata.
4. La nota comunale prot. n. 24314 del 25.10.2011 è anteriore alla gara e priva di efficacia contrattuale, non potendo valere quale fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nell'ambito del rapporto instaurato dapprima con e poi Parte_3 con Parte_2
5. La prassi seguita con eventualmente difforme, non è vincolante né Parte_3 opponibile al in mancanza di prova che essa fosse conforme alle previsioni CP_1 contrattuali. aso, non risulta che i pagamenti effettuati alla precedente appaltatrice siano stati oggetto di formale riconoscimento da parte dell'Amministrazione. Al contrario, le somme indebitamente corrisposte all'originario aggiudicatario sono state successivamente oggetto di richiesta di restituzione, mediante domanda di insinuazione al passivo del fallimento di Parte_3 circostanza che esclude, anche sotto il profilo fattuale, qualsiasi consolidamento della prassi invocata. In definitiva, alla luce dei principi di interpretazione contrattuale precedentemente richiamati, deve concludersi che la clausola contenuta nella Relazione 2.c.c.1 – inserita nel paragrafo specificamente dedicato alla raccolta domiciliare (c.d. porta a porta) dei rifiuti ingombranti – debba essere interpretata nel suo senso letterale, ai sensi dell'art. 1362 c.c., senza che residuino margini per letture alternative. Essa, infatti, prevede in modo espresso e inequivoco (“claris verbis”) l'assunzione, da parte della proponente, di tutti gli oneri onnicomprensivi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (compresa l'ecotassa), relativamente alla frazione di rifiuti ingombranti raccolti a domicilio. Secondo il consolidato brocardo “in claris non fit interpretatio”, in presenza di una clausola chiara e univoca, non è consentito all'interprete discostarsi dal tenore letterale della disposizione contrattuale, né invocare elementi esterni o prassi applicative difformi che possano alterarne la portata. Passando al merito della domanda, va rilevato che la società attrice, nel formulare la propria domanda di rimborso, ha fatto generico riferimento allo smaltimento dei rifiuti ingombranti effettuato nel periodo successivo al subentro nell'appalto, allegando a sostegno documentazione contabile relativa a conferimenti presso l'impianto Alifer di Francavilla Fontana. Tuttavia, non ha assolto all'onere di allegazione in ordine alla provenienza specifica dei rifiuti oggetto di smaltimento, limitandosi a una indistinta rappresentazione delle operazioni svolte, senza chiarire – né documentalmente, né in sede istruttoria – se tali rifiuti provenissero effettivamente dalla raccolta domiciliare porta a porta, cui si riferisce l'impegno contrattuale di assunzione degli oneri da parte del gestore, oppure da altre modalità di conferimento (es. abbandono su suolo pubblico, conferimento diretto presso CCR da parte degli utenti, raccolta occasionale o straordinaria). Sul punto, si osserva che la clausola migliorativa a contenuto obbligatorio su cui si fonda l'esclusione del rimborso riguarda unicamente i rifiuti ingombranti raccolti presso l'utenza, su prenotazione telefonica, con conferimento a marciapiede, in quanto tale è il contesto operativo oggetto della previsione contrattuale. Ne deriva che, per poter legittimamente fondare la propria pretesa restitutoria, la società attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare il fatto costitutivo del proprio credito, ossia che i rifiuti smaltiti non provenivano dal servizio domiciliare (c.d. porta a porta), ma da diverse modalità di raccolta (quali il conferimento diretto presso i centri comunali di raccolta, l'abbandono su suolo pubblico, o attività straordinarie non rientranti nei flussi ordinari disciplinati dalla clausola migliorativa). La società attrice, tuttavia, non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare:
• la provenienza dei rifiuti conferiti, e in particolare la loro non riconducibilità al servizio domiciliare di raccolta su prenotazione, elemento imprescindibile per escludere l'applicabilità della clausola migliorativa e configurare l'obbligo di rimborso in capo al Va a tal proposito precisato che la prova della non riconducibilità dei rifiuti CP_1 al circuito domiciliare avrebbe potuto essere fornita anche mediante presunzioni (ad esempio, per la documentata mancata attivazione, in concreto, del servizio di raccolta domiciliare porta a porta nel periodo di riferimento o nella specifica zona interessata, ovvero attraverso la produzione di elementi tecnici o gestionali dai quali potesse desumersi con sufficiente certezza l'estraneità dei rifiuti al circuito coperto dalla clausola migliorativa);
• la tipologia dei rifiuti conferiti (ossia se trattasi di rifiuti valorizzabili o meno, distinzione rilevante anche sotto il profilo del regime autorizzatorio degli impianti);
• la quantità di rifiuti effettivamente conferita, e dunque l'ammontare del costo eventualmente sostenuto;
• il nesso di causalità tra le somme indicate a titolo di anticipazione e le obbligazioni contrattuali riconducibili all'appalto;
• l'esistenza di un accordo preventivo con l'Amministrazione appaltante per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto privato, come invece richiesto espressamente dall'art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa, secondo cui il conferimento presso impianti privati deve avvenire sulla base di un accordo di programma da sottoscrivere con l'Ente. In difetto di tale allegazione, la domanda risulta infondata sia alla luce della disciplina contrattuale che pone l'onere economico a carico del gestore e difettosa sul piano dell'allegazione prima e probatoria dopo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a individuare con certezza il nesso funzionale tra le prestazioni rese e il diritto di credito azionato in giudizio. Ne consegue che la domanda attorea, in quanto priva del necessario supporto documentale e logico-probatorio, non può trovare accoglimento e deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, scaglione secondo il valore della domanda,
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 10318/2022, così provvede:
1. RIGETTA la domanda proposta da (già nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_1
2. CONDANNA parte attrice alla rifusione, in favore del , delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in comple per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26.6.2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Felice Forte CP_3