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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
RA STEFANO, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Longiano - Piazza Tre Martiri 8 47020 Longiano FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte CO AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. ID PRATICA 28013187 IMU 2015
- PRESA IN CARICO n. ID PRATICA 28013187 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese. In estremo subordine annullamento delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig. Ricorrente_2, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in qualità di eredi del sig. Nominativo_1, deceduto il 26.12.2022, difesi dall'avv. Difensore_1, presentavano ricorso avverso l'avviso di presa in carico ID pratica 28013187 dell'11.9.2024 notificato dall'ICA SpA il 24.9.2024 agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius, per l'importo complessivo di
€ 32.317,00 per IMU dovuta al Comune di Longiano per l'anno 2015 come da avviso di accertamento esecutivo n.267 del 2.11.2020 per € 18.836,00, e per l'anno 2018 come da avviso di accertamento esecutivo n.63 del 1.9.2022 per € 11.252,00, entrambi asseritamente notificati al loro dante causa, sig. Nominativo_1.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “in via principale,
[di] disporre l'annullamento dell'atto impugnato e comunque, in via di subordine, dichiarare non dovute le sanzioni per complessivi € 6.505,31, essendo intrasmissibili agli eredi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite da liquidarsi in base alle tariffe professionali vigenti.”. Dopo aver riassunto la vicenda, eccepiva: 1) l'illegittimità della pretesa in via solidale nei confronti dei coeredi (errata applicazione dell'art. 65, DPR 600/73 e violazione art.li 752 e 1295 c.c.) invece dell'attribuzione del debito in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
2) mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti
(indicati nell'atto impugnato) per mancata esibizione delle cartoline di ricevimento e dello stesso contenuto delle buste postali;
3) vizio di motivazione: mancata allegazione all'atto impugnato di quelli prodromici in violazione dell'art. 7, L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 3, L.241/90; tale omissione aveva impedito ai ricorrenti di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
4) illegittima richiesta delle sanzioni agli eredi cui non si trasmettevano ai sensi dell'art. 8,
D.Lgs. 472/97.
Con le controdeduzioni 28.4.2025 l'I.C.A. SpA, Imposte CO AF, in persona del legale rappresentante p.t., Rag. Difensore_2, concessionaria per il Comune di Longiano del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate, chiedeva a questa Corte “in via preliminare, [di] dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un atto di presa in carico regolarmente preceduto dagli avvisi di accertamento esecutivi;
nel merito, [di] confermare dovute le richieste recate dagli avvisi di accertamento riportate nell'atto di presa in carico e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Vinte le spese.”. A sostegno delle proprie richieste sosteneva: 1) in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di presa in carico era un atto meramente rappresentativo della posizione debitoria del contribuente e non rientrava negli atti impugnabili previsti dall'art.19, D.Lgs.546/1992; era pertanto contestabile esclusivamente nel caso in cui lo stesso avesse rappresentato il primo atto attraverso il quale il contribuente fosse stato edotto della pretesa tributaria. Inoltre l'atto di presa in carico impugnato era stato preceduto dalla notifica degli avvisi di accertamento prodromici
(doc. 2 e 3). 2) Nel merito ribadiva la legittimità della notifica impersonale e collettiva dell'atto agli eredi che non avevano effettuato quanto previsto dall'art. 65, 2° co., DPR 600/73. 3) L'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti era stata superata dalle produzioni documentali. 4)
Conseguentemente risultava infondata l'eccepita contestazione relativa al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici ivi indicati. 5) Da ultimo veniva ribadita la legittimità della richiesta delle sanzioni contenute nell'avviso di presa in carico.
Con memoria illustrativa 9.5.2025 la parte ricorrente ribadiva le proprie eccezioni, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie.
Il 19.5.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le richieste delle parti, delibera di accogliere il ricorso.
Va peraltro esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente, secondo cui l'avviso di presa in carico non sarebbe un atto autonomamente impugnabile. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa difesa della resistente, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non ha carattere tassativo;
deve essere consentita l'impugnazione di tutti quegli atti che, pur non rientrando formalmente in tale elenco, portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono. In tale ottica, un atto successivo, come l'avviso di presa in carico, è autonomamente impugnabile qualora costituisca il primo ed unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, per omessa o invalida notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno specificamente eccepito la mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici (n.
267/2015 e n. 63/2018) al loro dante causa e, a fronte di tale specifica contestazione, grava sulla parte resistente l'onere di fornire la prova del perfezionamento del procedimento di notifica di tali atti, dimostrando non solo la spedizione, ma anche l'avvenuta ricezione da parte del destinatario o il compimento della giacenza.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che la parte resistente si è limitata ad affermare la regolarità delle notifiche senza tuttavia fornire adeguata prova documentale a sostegno dell'assunto, tali non potendo esser considerate le allegazioni 2 e 3 richiamate dall'I.C.A. SpA a tal fine: l'allegato n.2 riproduce l'avviso n.267 del 2.11.2020 asseritamente notificato per compiuta giacenza, ma non reca alcuna prova documentale della circostanza;
l'all.3 poi riproduce l'avviso n.63 del 1.9.2022 e reca -sì- in calce una attestazione di consegna sottoscritta (la firma è peraltro illeggibile), precisando che “i dati relativi all'invio sono indicati sul fronte della cartolina” ove però non è possibile rinvenire alcun riferimento numerico/codicistico al contenuto della missiva. In assenza di tale prova, l'avviso di presa in carico deve essere considerato, a tutti gli effetti, il primo atto con cui gli eredi sono venuti a conoscenza della pretesa tributaria sorta in capo al de cuius e di conseguenza, l'impugnativa dell'avviso di presa in carico è pienamente ammissibile.
Occorre quindi passare all'esame del merito con riferimento all'eccepita mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento (motivo n. 2 del ricorso) e al contestato vizio di motivazione (motivo n.3) per mancata allegazione degli avvisi di accertamento richiamati senza allegarli, così ostacolando la piena comprensione delle ragioni della pretesa e il conseguente diritto alla difesa. L'art. 7, 1° co., L.n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) stabilisce che gli atti dell'A.F. debbano essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
“Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto [motivazione per relationem], questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”, salvo che l'atto richiamato non sia già noto al contribuente;
nel caso in esame -per quanto già espresso- non risulta agli atti la prova (a carico dell'ente impositore o del concessionario) della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e perciò tali atti non possono essere considerati noti agli interessati e/o al loro dante causa;
all'avviso di mora dovevano pertanto essere allegati tali avvisi al fine di porre gli eredi nella condizione di conoscere l'origine e la composizione del debito (imponibile, aliquote, calcolo degli interessi e delle sanzioni).
La mancata allegazione degli atti presupposti, in un contesto in cui non è provata la loro precedente conoscenza, integra un vizio insanabile di motivazione, poiché lede il diritto di difesa del contribuente, il quale non è messo in grado di valutare la legittimità della pretesa e di approntare un'adeguata difesa (in tal senso la costante giurisprudenza di legittimità). La fondatezza dei motivi n. 2 e 3 comporta l'accoglimento del ricorso e rende superfluo l'esame degli altri motivi (parziarietà dell'obbligazione relativa a tributi locali ereditati e intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), che peraltro -ictu oculi- non appaiono privi di fondamento.
Tenuto conto della natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, basato su una questione di carattere eminentemente procedurale (la prova della notifica).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie il ricorso. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Così deciso in Forlì il 19.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
RA STEFANO, LA
PLAZZI MORENA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Longiano - Piazza Tre Martiri 8 47020 Longiano FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte CO AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. ID PRATICA 28013187 IMU 2015
- PRESA IN CARICO n. ID PRATICA 28013187 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese. In estremo subordine annullamento delle sanzioni non trasmissibili agli eredi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig. Ricorrente_2, C.F. CF_Ricorrente_2, e Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, in qualità di eredi del sig. Nominativo_1, deceduto il 26.12.2022, difesi dall'avv. Difensore_1, presentavano ricorso avverso l'avviso di presa in carico ID pratica 28013187 dell'11.9.2024 notificato dall'ICA SpA il 24.9.2024 agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius, per l'importo complessivo di
€ 32.317,00 per IMU dovuta al Comune di Longiano per l'anno 2015 come da avviso di accertamento esecutivo n.267 del 2.11.2020 per € 18.836,00, e per l'anno 2018 come da avviso di accertamento esecutivo n.63 del 1.9.2022 per € 11.252,00, entrambi asseritamente notificati al loro dante causa, sig. Nominativo_1.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “in via principale,
[di] disporre l'annullamento dell'atto impugnato e comunque, in via di subordine, dichiarare non dovute le sanzioni per complessivi € 6.505,31, essendo intrasmissibili agli eredi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite da liquidarsi in base alle tariffe professionali vigenti.”. Dopo aver riassunto la vicenda, eccepiva: 1) l'illegittimità della pretesa in via solidale nei confronti dei coeredi (errata applicazione dell'art. 65, DPR 600/73 e violazione art.li 752 e 1295 c.c.) invece dell'attribuzione del debito in proporzione alle rispettive quote ereditarie;
2) mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti
(indicati nell'atto impugnato) per mancata esibizione delle cartoline di ricevimento e dello stesso contenuto delle buste postali;
3) vizio di motivazione: mancata allegazione all'atto impugnato di quelli prodromici in violazione dell'art. 7, L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e dell'art. 3, L.241/90; tale omissione aveva impedito ai ricorrenti di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
4) illegittima richiesta delle sanzioni agli eredi cui non si trasmettevano ai sensi dell'art. 8,
D.Lgs. 472/97.
Con le controdeduzioni 28.4.2025 l'I.C.A. SpA, Imposte CO AF, in persona del legale rappresentante p.t., Rag. Difensore_2, concessionaria per il Comune di Longiano del servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate, chiedeva a questa Corte “in via preliminare, [di] dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un atto di presa in carico regolarmente preceduto dagli avvisi di accertamento esecutivi;
nel merito, [di] confermare dovute le richieste recate dagli avvisi di accertamento riportate nell'atto di presa in carico e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Vinte le spese.”. A sostegno delle proprie richieste sosteneva: 1) in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso in quanto l'avviso di presa in carico era un atto meramente rappresentativo della posizione debitoria del contribuente e non rientrava negli atti impugnabili previsti dall'art.19, D.Lgs.546/1992; era pertanto contestabile esclusivamente nel caso in cui lo stesso avesse rappresentato il primo atto attraverso il quale il contribuente fosse stato edotto della pretesa tributaria. Inoltre l'atto di presa in carico impugnato era stato preceduto dalla notifica degli avvisi di accertamento prodromici
(doc. 2 e 3). 2) Nel merito ribadiva la legittimità della notifica impersonale e collettiva dell'atto agli eredi che non avevano effettuato quanto previsto dall'art. 65, 2° co., DPR 600/73. 3) L'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti era stata superata dalle produzioni documentali. 4)
Conseguentemente risultava infondata l'eccepita contestazione relativa al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici ivi indicati. 5) Da ultimo veniva ribadita la legittimità della richiesta delle sanzioni contenute nell'avviso di presa in carico.
Con memoria illustrativa 9.5.2025 la parte ricorrente ribadiva le proprie eccezioni, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie.
Il 19.5.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le richieste delle parti, delibera di accogliere il ricorso.
Va peraltro esaminata, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente, secondo cui l'avviso di presa in carico non sarebbe un atto autonomamente impugnabile. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla stessa difesa della resistente, che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non ha carattere tassativo;
deve essere consentita l'impugnazione di tutti quegli atti che, pur non rientrando formalmente in tale elenco, portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono. In tale ottica, un atto successivo, come l'avviso di presa in carico, è autonomamente impugnabile qualora costituisca il primo ed unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, per omessa o invalida notifica dell'atto presupposto. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno specificamente eccepito la mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento prodromici (n.
267/2015 e n. 63/2018) al loro dante causa e, a fronte di tale specifica contestazione, grava sulla parte resistente l'onere di fornire la prova del perfezionamento del procedimento di notifica di tali atti, dimostrando non solo la spedizione, ma anche l'avvenuta ricezione da parte del destinatario o il compimento della giacenza.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che la parte resistente si è limitata ad affermare la regolarità delle notifiche senza tuttavia fornire adeguata prova documentale a sostegno dell'assunto, tali non potendo esser considerate le allegazioni 2 e 3 richiamate dall'I.C.A. SpA a tal fine: l'allegato n.2 riproduce l'avviso n.267 del 2.11.2020 asseritamente notificato per compiuta giacenza, ma non reca alcuna prova documentale della circostanza;
l'all.3 poi riproduce l'avviso n.63 del 1.9.2022 e reca -sì- in calce una attestazione di consegna sottoscritta (la firma è peraltro illeggibile), precisando che “i dati relativi all'invio sono indicati sul fronte della cartolina” ove però non è possibile rinvenire alcun riferimento numerico/codicistico al contenuto della missiva. In assenza di tale prova, l'avviso di presa in carico deve essere considerato, a tutti gli effetti, il primo atto con cui gli eredi sono venuti a conoscenza della pretesa tributaria sorta in capo al de cuius e di conseguenza, l'impugnativa dell'avviso di presa in carico è pienamente ammissibile.
Occorre quindi passare all'esame del merito con riferimento all'eccepita mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento (motivo n. 2 del ricorso) e al contestato vizio di motivazione (motivo n.3) per mancata allegazione degli avvisi di accertamento richiamati senza allegarli, così ostacolando la piena comprensione delle ragioni della pretesa e il conseguente diritto alla difesa. L'art. 7, 1° co., L.n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) stabilisce che gli atti dell'A.F. debbano essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
“Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto [motivazione per relationem], questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”, salvo che l'atto richiamato non sia già noto al contribuente;
nel caso in esame -per quanto già espresso- non risulta agli atti la prova (a carico dell'ente impositore o del concessionario) della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e perciò tali atti non possono essere considerati noti agli interessati e/o al loro dante causa;
all'avviso di mora dovevano pertanto essere allegati tali avvisi al fine di porre gli eredi nella condizione di conoscere l'origine e la composizione del debito (imponibile, aliquote, calcolo degli interessi e delle sanzioni).
La mancata allegazione degli atti presupposti, in un contesto in cui non è provata la loro precedente conoscenza, integra un vizio insanabile di motivazione, poiché lede il diritto di difesa del contribuente, il quale non è messo in grado di valutare la legittimità della pretesa e di approntare un'adeguata difesa (in tal senso la costante giurisprudenza di legittimità). La fondatezza dei motivi n. 2 e 3 comporta l'accoglimento del ricorso e rende superfluo l'esame degli altri motivi (parziarietà dell'obbligazione relativa a tributi locali ereditati e intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi), che peraltro -ictu oculi- non appaiono privi di fondamento.
Tenuto conto della natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, basato su una questione di carattere eminentemente procedurale (la prova della notifica).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì accoglie il ricorso. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Così deciso in Forlì il 19.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente