CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 02/02/2024 al n. 170/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Padova, via degli Scrovegni Parte_1 P.IVA_1
n. 29 B, in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore,
, cf. e p. I.V.A. 03470370283, in proprio, Parte_2 Parte_2
nato a [...] il [...], cf. , e C.F._1
nato a [...] il 02.1.2.1975, cf. Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Parini C.F._2
ZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Taro n. 35, Roma, pagina 1 di 15 come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Parte_3 P.IVA_2
Curtatone n. 3, E PER E, QUALE SUA Controparte_2
PROCURATRICE, Controparte_3
( ) con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 22, P.IVA_3
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Mannocchi Massimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata:
- in via principale, accertare la mancata materiale erogazione alla Parte_1
del finanziamento n. 777044391/89 di €. 80.000,00 concesso dalla allora
[...]
in data 09.08.2013, senza alcun concorso dello stesso alla CP_4
estinzione del precedente mutuo di €. 200.000,00 e l'errata segnalazione in
Centrali Rischi della e dei soci fideiussori e Parte_1 Parte_2
per l'importo di €. 80.000,00 - iscritto per complessivi €. Controparte_1
pagina 2 di 15 99.000,00 nonostante la garanzia Confidi di €. 72.469,00 ed il parziale
pagamento del capitale - e degli ulteriori €. 410.000,00, per un mutuo di €.
200.000,00 estinto nel 2013, ordinando la cancellazione delle dette
segnalazioni;
- condannare e/o per essa, Parte_3 Controparte_5 CP_2
e al risarcimento dei danni per le Controparte_3
riferite errate segnalazioni e per il mancato accesso al credito bancario da parte
della Società e dei soci, nella misura indicativa di €. 200.000,00, o in quella
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- in via gradata, accettare l'errata applicazione di tassi di interesse anatocistici,
sia sul conto corrente ordinario n. 61138639 già n. 8025.00 (€. Pt_1
25.377,69), sia sul contratto di finanziamento 09.08.2012 (€. 10.585,37),
condannando e/o per essa, Parte_3 Controparte_5 CP_2
e al loro rimborso nella misura
[...] Controparte_3
comunque da aggiornare fino al pagamento, di €. 35.963,06, o in quella
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a
favore della Società attrice.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione di una Consulenza Tecnica contabile -
non di tipo esplorativo, attesa la documentazione, le tabelle e la perizia prodotte
- per il riscontro dell'applicazione di interessi anatocistici sia sul finanziamento
n. 777044391/89 del 09.08.2012 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attrice), sia sul conto
corrente già , a nome della n. 8025/00, poi n. CP_4 Parte_1
611386/89 e di quelli agganciati n. 611957 e n. 612244 presso la ex Filiale di
Contr Padova, di (già ) (cfr. docc. n. 5 e 32 fascicolo CP_6 CP_4
pagina 3 di 15 attrice) - come risultante dalle tabelle prodotte (cfr. doc. n. 33 fascicolo attrice)
e dalla perizia dello Studio LE & NE (cfr. doc. n. 34 fascicolo
attrice), nonché sull'applicazione di spese e commissioni non dovute, emergenti
dagli estratti conto prodotti e da quelli dei quali si chiede - ai sensi dell'art. 210
c.p.c. - sia ordinata a l' esibizione, in relazione a tutti i Parte_3
citati rapporti intercorsi tra la già e la Si Controparte_4 Parte_1
rinnova, altresì, sempre ai sensi dell'art. 201 c.p.c., la richiesta che sia ordinato
a l'esibizione delle ricevute della Parte_4
intervenuta escussione della garanzia prestata in relazione alla posizione Pt_1
n. 1502934 (cfr. docc. n. 2 e 4 fascicolo attrice), con riferimento al mutuo
[...]
ipotecario n. 777044391/89 a nome della Parte_1
Si chiede, infine, l'ammissione di prova testimoniale del Dr. Tes_1
, della Filiale di Padova di , sulla seguente circostanza:
[...] CP_8
“Vero che la BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ha omesso
l'erogazione del finanziamento per l'acquisto di una casa da parte del Sig.
avendo rilevato una segnalazione a suo nome per €. Controparte_1
410.000,00, in Centrale Rischi della Banca di Italia”.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di
giudizio, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del
presente appello per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, adottare i
provvedimenti conseguenziali ritenuti opportuni;
pagina 4 di 15 IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in
diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
2397/2023 emessa dal Tribunale di Padova in data 30.11.2023.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri di legge per il doppio
grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1
notificato 25.5.2022, convenivano avanti il Tribunale di Padova CP_9
e nonché le loro procuratrici e
[...] Parte_3 CP_2 [...]
affinché fosse accertato che nulla era dovuto in Controparte_3
relazione al finanziamento – garantito all'80% da - di Euro Parte_4
80.000,00, concesso in data 9.8.2012 da a per il Controparte_4 Pt_1
pagamento di un precedente finanziamento di Euro 200.000,00, garantito dai due soci attori, chiedendo altresì la cancellazione della segnalazione in Centrale
Rischi per l'esposizione di Euro 410.000,00, ed il risarcimento dei danni subiti anche per il mancato accesso al credito bancario. Contestavano, infine, la legittimità degli interessi anatocistici generati dal piano di ammortamento alla francese e di quelli addebitati sul conto corrente.
Sostenevano le parti attrici che l'importo di Euro 80.000,00 non era mai stato erogato, essendo stato, invece, girato presso un deposito cauzionale infruttifero mai svincolato, che aveva estinto il precedente mutuo di Euro Pt_1
200.000,000 e che la segnalazione alla Centrale Rischi era comunque erronea in quanto l'unico credito che avrebbe potuto essere segnalato era il 20%
pagina 5 di 15 dell'importo di Euro 80.000,00, essendo la rimanente parte garantita dal
Consorzio Artigiano. Pt_4
rimaneva contumace, mentre si costituiva CP_9 Parte_3
contestando le domande attoree.
Il Tribunale di Padova, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.
2397/2020 rigettava le domande attoree innanzitutto in quanto la somma oggetto del contratto di finanziamento del 9.8.2012 era stata effettivamente erogata e precisamente accreditata sul conto corrente come emergeva dall'estratto conto dimesso dalle stesse parti attrici, irrilevante essendo la costituzione di un deposito cauzionale che rappresenta una forma di disposizione del quantum e che, quindi, necessariamente presuppone l'erogazione del mutuo. Inoltre,
l'avvenuto svincolo del deposito poteva desumersi dal fatto che la non CP_4
aveva esercitato il recesso dal contratto nel termine di 90 giorni come previsto dall'art. 3 del contratto.
Riteneva pure irrilevante la circostanza che il precedente mutuo di Euro
200.000,00 non fosse stato pagato con la somma oggetto di causa, non trattandosi di mutuo di scopo.
Inoltre, il Tribunale respingeva la domanda di accertamento dell'illegittimità
degli interessi anatocistici inerenti il finanziamento per genericità della contestazione, da ritenersi infondata laddove fosse stata riferita alla tipologia di piano di ammortamento adottato c.d. alla francese.
La domanda di cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi era poi ritenuta infondata in quanto l'importo segnalato, pari ad Euro 410.000,00, non costituiva un debito, ma il valore della garanzia rilasciato dagli attori e Pt_2
pagina 6 di 15 e l'esposizione segnalata atteneva al debito, sussistente, relativo al CP_1
mutuo di Euro 80.000,00 ed al saldo passivo del conto corrente intestato alla società, non avendo, inoltre, gli attori dimostrato che parte del debito fosse stata corrisposta da parte di alla banca senese e/o alla sua Parte_4
cessionaria.
La domanda risarcitoria era ritenuta infondata per mancata prova del danno,
posto che non era stato dimostrato che la mancata concessione del finanziamento da parte di altro istituto di credito nel 2021 fosse dipesa dalla segnalazione in CR
e in ogni caso nel periodo 2020-2022 risultavano segnalazioni negative da parte di altre Banche, sicché mancava la prova del nesso di causa tra l'asserito danno e la segnalazione operata da . Controparte_10
Veniva, infine, rigettata anche la domanda di ripetizione degli indebiti sul conto corrente n. 61138639 in quanto gli interessi anatocistici erano stati previsti nel contratto di conto corrente stipulato nel 2002 in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e affidato a cinque motivi.
[...] Controparte_1
2.1. Con il primo motivo – cui si riferiscono le contestazioni indicate ai punti sub
C1 e C2 dell'atto d'appello – hanno ritenuto erronea la decisione del Tribunale
di considerare ritenere erogata la somma di Euro 80.000,00, non avendo il primo giudice considerato la previsione del deposito cauzionale di cui all'art. 3
del contratto di finanziamento e la mancata prova, da parte dell'istituto di pagina 7 di 15 credito, dell'avveramento della condizione per lo svincolo delle somme prevista dall'art.5 del medesimo contratto.
Hanno altresì evidenziato che il finanziamento, quand'anche erogato, si sarebbe estinto “perché il precedente mutuo era stato estinto senza la provvista di 80
mila euro che, come detto, era vincolato nel deposito cauzionale”.
2.2. Con secondo motivo hanno criticato il rigetto della domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, risultando non condivisibili le considerazioni fatte dal primo giudice posto che “se il debito
garantito era estinto anche la garanzia doveva ritenersi estinta ed essere
cancellata”.
2.3. Con il terzo motivo hanno censurato la decisione del Tribunale di ritenerli onerati della prova della corresponsione dell'importo oggetto di garanzia da parte di , potendo tale circostanza essere provata solo con Parte_4
ordine di esibizione, chiesto in primo grado e nuovamente sollecitato con l'atto d'appello.
2.4. Con il quarto motivo hanno censurato il rigetto della domanda risarcitoria per avere il primo giudice erroneamente ritenuto irrilevante la segnalazione a sofferenza quando, invece, il doc. 36 – mail del 20.10.2017 di BPER Banca –
comprova la richiesta di chiarimenti sul punto da parte di quell'istituto di credito che non si è tradotta in una comunicazione di rigetto perché la pratica è rimasta in istruttoria.
2.5. Con il quinto motivo hanno censurato il rigetto della domanda relativa agli interessi anatocistici, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che l'oggetto di contestazione fosse la capitalizzazione, ed il rigetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
pagina 8 di 15 avente ad oggetto gli estratti conto in mancanza di preventiva richiesta effettuata
ante causam, posto che la ricostruzione del dare/avere era stata chiesta nei due procedimenti di mediazione avviati ante causam ed il loro procuratore in data
8.3.2013 si era lamentato della condotta della che non aveva fornito CP_4
“alcun referente, alcun chiarimento ed alcun estratto conto”.
3. Si è costituita anche in appello cessionaria del credito, per il Controparte_11
tramite della procuratrice a sua volta Controparte_3
incaricata dalla mandataria che ha chiesto il Controparte_12
rigetto del gravame.
4.1 Con ordinanza del 13.6.2024 il C.I. ha ordinato a Parte_4
l'esibizione delle ricevute dell'intervenuta escussione della
[...]
garanzia prestata in relazione alla posizione di con riferimento al mutuo Pt_1
ipotecario n. 777044391/89.
4.2 Gli appellanti hanno chiesto con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.9.2024 la concessione di un nuovo termine per poter notificare l'ordine ex art. 210 c.p.c. Tale richiesta è stata rigettata, in mancanza della documentazione inerente la notifica dell'ordine di esibizione, con ordinanza del 25.9.2014 del C.I., che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c.
del 23.10.2025, assegnando i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
5.1.1 Con riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che lo svolgimento dei rapporti tra incorporata in , Controparte_4 Controparte_13
e le parti appellanti non risulta essere stato compiutamente chiarito. Invero:
pagina 9 di 15 - con contratto del 9.8.2012 è stato concesso finanziamento per l'importo di Euro
80.000,00, destinato, secondo quanto risulta al punto a) delle premesse, a fornire alla società mutuataria “liquidità per estinzione altra linea di credito” che risulta essere pacificamente il mutuo n. 554095582/57 di Euro 200.000,00 (risultando,
pertanto, erronea l'osservazione del Tribunale secondo cui quello di cui è lite non sarebbe un mutuo di scopo);
- la parte mutuataria ha rilasciato quietanza relativamente al versamento della somma di Euro 80.000,00, incaricando, però, al contempo la (art. 3) di CP_4
“custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la CP_4
stessa fino a quando, a giudizio della Banca, la Parte mutuataria non abbia
fornito la prova che sono state adempiute tutte le condizioni convenute nel
presente contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo
articolo 5”, vale a dire l'estinzione del precedente mutuo di Euro 200.000,00;
- nell'estratto conto prodotto sub doc 5 delle appellanti risulta l'accredito sul conto corrente della società in data 10.08.2012 della somma di Euro 79.560,00,
vale a dire la somma di Euro 80.000,00 detratte le spese di istruttoria e le imposte;
- secondo quanto dichiarato nella comunicazione inviata in data 5.12.2013 da
Contr a (doc. 6 fascicolo appellanti), in data 29.7.2013 la mutuataria ha Pt_1
pagato le rate sospese/scadute del primo mutuo e lo ha, quindi, estinto alla data del 7.8.2013, corrispondendo la somma di Euro 154.606,31.
5.1.2 Risulta, quindi, evidente (trattasi comunque di circostanza da sempre affermata dalle parti attrici e non contestata dalla cessionaria della Banca senese)
pagina 10 di 15 che l'estinzione del più risalente mutuo non è avvenuta con il denaro messo a disposizione da in data 10.8.2012. CP_4
5.1.3 Va al riguardo pure ricordato che l'art. 3, terzo capoverso, del contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di Euro 80.000,00 prevedeva che qualora la parte mutuataria non avesse provveduto “ a detti adempimenti” - ovvero il pagamento del primo mutuo di Euro 200.000,00 - “ entro 90 giorni dalla data
del contratto la potrà dichiarare risolto il presente contratto ed utilizzare CP_4
l'importo del deposito cauzionale infruttifero di cui al 2° comma del presente
articolo per l'estinzione del mutuo addebitando ogni ulteriore spesa ed onere
alla Parte mutuataria (...)”.
5.1.4. Posto che, come risulta dal citato doc. 6, il pagamento del primo mutuo avvenne solo nel 2013 e che, quindi, la passività era ancora esistente dopo che erano decorsi 90 giorni dall'erogazione del secondo mutuo, la Banca aveva la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale ed utilizzare la somma da ultimo mutuata per ridurre l'esposizione debitoria. Non è, però, certo se ciò sia avvenuto, mentre un definitivo chiarimento sul punto avrebbe potuto essere reso con la produzione degli estratti conto di tutto il periodo intercorso tra la stipula del secondo mutuo e l'estinzione del primo mutuo, mentre, invece, l'estratto conto prodotto da e dalle garanti copre solo il periodo fino al 30.9.2012. Pt_1
5.1.5. Tutte le circostanze di cui si è dato sin qui conto possono in effetti far sorgere il dubbio non solo che la somma erogata non sia stata destinata allo scopo per il quale il contratto era stato stipulato, ma anche che non sia stata in altro modo utilizzata, rimanendo così nella sostanziale disponibilità della Banca,
pagina 11 di 15 che – per ragioni rimaste inspiegate - potrebbe avere mantenuto il deposito fiduciario.
5.1.6. Va, però, evidenziato che, quand'anche il rapporto si fosse svolto nei termini da ultimo indicati (circostanza sulla quale, si ripete, non vi sono certezze,
non avendo gli appellanti prodotto l'estratto conto completo del biennio
2012/2013), tali accadimenti sarebbero irrilevanti ai fini della decisione sul gravame, dal momento che ed i garanti hanno chiesto in primo grado Pt_1
solamente che venisse accertata la mancata materiale erogazione della somma.
Quest'ultima evenienza va sicuramente esclusa sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 25632 del
27/10/2017) secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo,
avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se le somme siano versate dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Altra questione, sollevata tardivamente in appello, è stabilire se, in forza del mancato utilizzo delle somme finanziate, il mutuo di scopo si sia estinto,
venendo così meno l'obbligazione restitutoria di Trattasi, però di Pt_1
questione che – si ripete – esula dalle domande proposte in primo grado e,
quindi, non è di competenza di questo Collegio.
5.2. La segnalazione in CR era corretta in ragione, oltre che del debito per il mutuo di Euro 80.00,000, delle passività sorte in relazione ai rapporti di conto pagina 12 di 15 corrente n. 8023, 9438 e 9810 sulle quali gli appellanti non hanno preso posizione, sicché anche il secondo motivo è respinto.
5.3. Il terzo motivo va rigettato sia in ragione del contegno processuale degli appellanti, valutabile ex art. 116 c.p.c, che non hanno provveduto a notificare l'ordine di esibizione del C.I. sia in ragione dell'ammissione fatta negli scritti conclusionali da e dai suoi soci circa la mancata escussione della Pt_1
garanzia prestata da Confidi.
Nuova, e comunque priva di prova, è l'allegazione, contenuta nella comparsa conclusionale del presente grado della mutuataria e dei fideiussori (che hanno riconosciuto, in relazione all'omessa notifica del citato provvedimento del C.I. di essere “in difetto”), secondo cui la mancata escussione della garanzia di sarebbe dipesa dalla mancata erogazione del finanziamento Parte_4
(peraltro, tale circostanza è stata specificamente contestata dall'appellata che nella memoria di replica ha osservato che la garanzia ha natura sussidiaria e può
operare solo dopo l'esperimento delle azioni esecutive in danno del debitore principale e dei garanti).
5.4. La domanda risarcitoria è stata formulata sui presupposti della mancata erogazione della somma mutuata e comunque dell'escussione della garanzia di
Sviluppo Artigiano, pari all'80% del debito, sicché, escluse entrambi tali circostanze per quanto detto sopra, anche il quarto motivo va respinto.
5.5. Del tutto generico ed incomprensibile è il rilievo, contenuto nella prima parte dell'esposizione del quinto motivo, secondo cui la controversia verterebbe non giù sugli interessi anatocistici, ma sulla capitalizzazione.
pagina 13 di 15 Inoltre, le circostanze evidenziate nella seconda parte del motivo non contraddicono quanto osservato dal giudice di prime cure in quanto l'introduzione di un procedimento di mediazione e la richiesta di chiarimenti in ordine alle risultanze dell'estratto conto o la generica lamentela in ordine al mancato invio (periodico) degli estratti conto sono iniziative diverse dalla richiesta di documentazione formulata ai sensi dell'art. 119, comma IV, TUB.
Anche tale motivo è, pertanto, respinto.
6.1 Quanto ai provvedimenti ex artt. 91 e ss. c.p. c., reputa il Collegio che la peculiarità del caso concreto esposte con riferimento al primo motivo giustifichino la compensazione parziale delle spese del grado della procuratrice di , liquidate secondo valori medi quanto alle prime due fasi e Parte_3
secondo valori minimi quanto alla fase di trattazione e conclusionale.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di e dei suoi soci di un ulteriore importo a titolo di Pt_1
contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
e nei confronti di
[...] Parte_6 Parte_3
rappresentata da avverso la sentenza n. Controparte_3
2397/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Tribunale di Padova, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione di metà delle spese dell'appellante, che liquida nell'intero in Euro 9.603,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
pagina 14 di 15 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di Parte_5 Parte_6
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 02/02/2024 al n. 170/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Padova, via degli Scrovegni Parte_1 P.IVA_1
n. 29 B, in persona dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore,
, cf. e p. I.V.A. 03470370283, in proprio, Parte_2 Parte_2
nato a [...] il [...], cf. , e C.F._1
nato a [...] il 02.1.2.1975, cf. Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. Parini C.F._2
ZO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Taro n. 35, Roma, pagina 1 di 15 come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Parte_3 P.IVA_2
Curtatone n. 3, E PER E, QUALE SUA Controparte_2
PROCURATRICE, Controparte_3
( ) con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 22, P.IVA_3
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Mannocchi Massimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEGLI APPELLANTI:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata:
- in via principale, accertare la mancata materiale erogazione alla Parte_1
del finanziamento n. 777044391/89 di €. 80.000,00 concesso dalla allora
[...]
in data 09.08.2013, senza alcun concorso dello stesso alla CP_4
estinzione del precedente mutuo di €. 200.000,00 e l'errata segnalazione in
Centrali Rischi della e dei soci fideiussori e Parte_1 Parte_2
per l'importo di €. 80.000,00 - iscritto per complessivi €. Controparte_1
pagina 2 di 15 99.000,00 nonostante la garanzia Confidi di €. 72.469,00 ed il parziale
pagamento del capitale - e degli ulteriori €. 410.000,00, per un mutuo di €.
200.000,00 estinto nel 2013, ordinando la cancellazione delle dette
segnalazioni;
- condannare e/o per essa, Parte_3 Controparte_5 CP_2
e al risarcimento dei danni per le Controparte_3
riferite errate segnalazioni e per il mancato accesso al credito bancario da parte
della Società e dei soci, nella misura indicativa di €. 200.000,00, o in quella
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- in via gradata, accettare l'errata applicazione di tassi di interesse anatocistici,
sia sul conto corrente ordinario n. 61138639 già n. 8025.00 (€. Pt_1
25.377,69), sia sul contratto di finanziamento 09.08.2012 (€. 10.585,37),
condannando e/o per essa, Parte_3 Controparte_5 CP_2
e al loro rimborso nella misura
[...] Controparte_3
comunque da aggiornare fino al pagamento, di €. 35.963,06, o in quella
maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a
favore della Società attrice.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione di una Consulenza Tecnica contabile -
non di tipo esplorativo, attesa la documentazione, le tabelle e la perizia prodotte
- per il riscontro dell'applicazione di interessi anatocistici sia sul finanziamento
n. 777044391/89 del 09.08.2012 (cfr. doc. n. 1 fascicolo attrice), sia sul conto
corrente già , a nome della n. 8025/00, poi n. CP_4 Parte_1
611386/89 e di quelli agganciati n. 611957 e n. 612244 presso la ex Filiale di
Contr Padova, di (già ) (cfr. docc. n. 5 e 32 fascicolo CP_6 CP_4
pagina 3 di 15 attrice) - come risultante dalle tabelle prodotte (cfr. doc. n. 33 fascicolo attrice)
e dalla perizia dello Studio LE & NE (cfr. doc. n. 34 fascicolo
attrice), nonché sull'applicazione di spese e commissioni non dovute, emergenti
dagli estratti conto prodotti e da quelli dei quali si chiede - ai sensi dell'art. 210
c.p.c. - sia ordinata a l' esibizione, in relazione a tutti i Parte_3
citati rapporti intercorsi tra la già e la Si Controparte_4 Parte_1
rinnova, altresì, sempre ai sensi dell'art. 201 c.p.c., la richiesta che sia ordinato
a l'esibizione delle ricevute della Parte_4
intervenuta escussione della garanzia prestata in relazione alla posizione Pt_1
n. 1502934 (cfr. docc. n. 2 e 4 fascicolo attrice), con riferimento al mutuo
[...]
ipotecario n. 777044391/89 a nome della Parte_1
Si chiede, infine, l'ammissione di prova testimoniale del Dr. Tes_1
, della Filiale di Padova di , sulla seguente circostanza:
[...] CP_8
“Vero che la BPER - Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ha omesso
l'erogazione del finanziamento per l'acquisto di una casa da parte del Sig.
avendo rilevato una segnalazione a suo nome per €. Controparte_1
410.000,00, in Centrale Rischi della Banca di Italia”.
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di
giudizio, oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del
presente appello per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, adottare i
provvedimenti conseguenziali ritenuti opportuni;
pagina 4 di 15 IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in
diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza
2397/2023 emessa dal Tribunale di Padova in data 30.11.2023.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri di legge per il doppio
grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Controparte_1
notificato 25.5.2022, convenivano avanti il Tribunale di Padova CP_9
e nonché le loro procuratrici e
[...] Parte_3 CP_2 [...]
affinché fosse accertato che nulla era dovuto in Controparte_3
relazione al finanziamento – garantito all'80% da - di Euro Parte_4
80.000,00, concesso in data 9.8.2012 da a per il Controparte_4 Pt_1
pagamento di un precedente finanziamento di Euro 200.000,00, garantito dai due soci attori, chiedendo altresì la cancellazione della segnalazione in Centrale
Rischi per l'esposizione di Euro 410.000,00, ed il risarcimento dei danni subiti anche per il mancato accesso al credito bancario. Contestavano, infine, la legittimità degli interessi anatocistici generati dal piano di ammortamento alla francese e di quelli addebitati sul conto corrente.
Sostenevano le parti attrici che l'importo di Euro 80.000,00 non era mai stato erogato, essendo stato, invece, girato presso un deposito cauzionale infruttifero mai svincolato, che aveva estinto il precedente mutuo di Euro Pt_1
200.000,000 e che la segnalazione alla Centrale Rischi era comunque erronea in quanto l'unico credito che avrebbe potuto essere segnalato era il 20%
pagina 5 di 15 dell'importo di Euro 80.000,00, essendo la rimanente parte garantita dal
Consorzio Artigiano. Pt_4
rimaneva contumace, mentre si costituiva CP_9 Parte_3
contestando le domande attoree.
Il Tribunale di Padova, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.
2397/2020 rigettava le domande attoree innanzitutto in quanto la somma oggetto del contratto di finanziamento del 9.8.2012 era stata effettivamente erogata e precisamente accreditata sul conto corrente come emergeva dall'estratto conto dimesso dalle stesse parti attrici, irrilevante essendo la costituzione di un deposito cauzionale che rappresenta una forma di disposizione del quantum e che, quindi, necessariamente presuppone l'erogazione del mutuo. Inoltre,
l'avvenuto svincolo del deposito poteva desumersi dal fatto che la non CP_4
aveva esercitato il recesso dal contratto nel termine di 90 giorni come previsto dall'art. 3 del contratto.
Riteneva pure irrilevante la circostanza che il precedente mutuo di Euro
200.000,00 non fosse stato pagato con la somma oggetto di causa, non trattandosi di mutuo di scopo.
Inoltre, il Tribunale respingeva la domanda di accertamento dell'illegittimità
degli interessi anatocistici inerenti il finanziamento per genericità della contestazione, da ritenersi infondata laddove fosse stata riferita alla tipologia di piano di ammortamento adottato c.d. alla francese.
La domanda di cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi era poi ritenuta infondata in quanto l'importo segnalato, pari ad Euro 410.000,00, non costituiva un debito, ma il valore della garanzia rilasciato dagli attori e Pt_2
pagina 6 di 15 e l'esposizione segnalata atteneva al debito, sussistente, relativo al CP_1
mutuo di Euro 80.000,00 ed al saldo passivo del conto corrente intestato alla società, non avendo, inoltre, gli attori dimostrato che parte del debito fosse stata corrisposta da parte di alla banca senese e/o alla sua Parte_4
cessionaria.
La domanda risarcitoria era ritenuta infondata per mancata prova del danno,
posto che non era stato dimostrato che la mancata concessione del finanziamento da parte di altro istituto di credito nel 2021 fosse dipesa dalla segnalazione in CR
e in ogni caso nel periodo 2020-2022 risultavano segnalazioni negative da parte di altre Banche, sicché mancava la prova del nesso di causa tra l'asserito danno e la segnalazione operata da . Controparte_10
Veniva, infine, rigettata anche la domanda di ripetizione degli indebiti sul conto corrente n. 61138639 in quanto gli interessi anatocistici erano stati previsti nel contratto di conto corrente stipulato nel 2002 in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e affidato a cinque motivi.
[...] Controparte_1
2.1. Con il primo motivo – cui si riferiscono le contestazioni indicate ai punti sub
C1 e C2 dell'atto d'appello – hanno ritenuto erronea la decisione del Tribunale
di considerare ritenere erogata la somma di Euro 80.000,00, non avendo il primo giudice considerato la previsione del deposito cauzionale di cui all'art. 3
del contratto di finanziamento e la mancata prova, da parte dell'istituto di pagina 7 di 15 credito, dell'avveramento della condizione per lo svincolo delle somme prevista dall'art.5 del medesimo contratto.
Hanno altresì evidenziato che il finanziamento, quand'anche erogato, si sarebbe estinto “perché il precedente mutuo era stato estinto senza la provvista di 80
mila euro che, come detto, era vincolato nel deposito cauzionale”.
2.2. Con secondo motivo hanno criticato il rigetto della domanda di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, risultando non condivisibili le considerazioni fatte dal primo giudice posto che “se il debito
garantito era estinto anche la garanzia doveva ritenersi estinta ed essere
cancellata”.
2.3. Con il terzo motivo hanno censurato la decisione del Tribunale di ritenerli onerati della prova della corresponsione dell'importo oggetto di garanzia da parte di , potendo tale circostanza essere provata solo con Parte_4
ordine di esibizione, chiesto in primo grado e nuovamente sollecitato con l'atto d'appello.
2.4. Con il quarto motivo hanno censurato il rigetto della domanda risarcitoria per avere il primo giudice erroneamente ritenuto irrilevante la segnalazione a sofferenza quando, invece, il doc. 36 – mail del 20.10.2017 di BPER Banca –
comprova la richiesta di chiarimenti sul punto da parte di quell'istituto di credito che non si è tradotta in una comunicazione di rigetto perché la pratica è rimasta in istruttoria.
2.5. Con il quinto motivo hanno censurato il rigetto della domanda relativa agli interessi anatocistici, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che l'oggetto di contestazione fosse la capitalizzazione, ed il rigetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
pagina 8 di 15 avente ad oggetto gli estratti conto in mancanza di preventiva richiesta effettuata
ante causam, posto che la ricostruzione del dare/avere era stata chiesta nei due procedimenti di mediazione avviati ante causam ed il loro procuratore in data
8.3.2013 si era lamentato della condotta della che non aveva fornito CP_4
“alcun referente, alcun chiarimento ed alcun estratto conto”.
3. Si è costituita anche in appello cessionaria del credito, per il Controparte_11
tramite della procuratrice a sua volta Controparte_3
incaricata dalla mandataria che ha chiesto il Controparte_12
rigetto del gravame.
4.1 Con ordinanza del 13.6.2024 il C.I. ha ordinato a Parte_4
l'esibizione delle ricevute dell'intervenuta escussione della
[...]
garanzia prestata in relazione alla posizione di con riferimento al mutuo Pt_1
ipotecario n. 777044391/89.
4.2 Gli appellanti hanno chiesto con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.9.2024 la concessione di un nuovo termine per poter notificare l'ordine ex art. 210 c.p.c. Tale richiesta è stata rigettata, in mancanza della documentazione inerente la notifica dell'ordine di esibizione, con ordinanza del 25.9.2014 del C.I., che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c.
del 23.10.2025, assegnando i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
5.1.1 Con riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che lo svolgimento dei rapporti tra incorporata in , Controparte_4 Controparte_13
e le parti appellanti non risulta essere stato compiutamente chiarito. Invero:
pagina 9 di 15 - con contratto del 9.8.2012 è stato concesso finanziamento per l'importo di Euro
80.000,00, destinato, secondo quanto risulta al punto a) delle premesse, a fornire alla società mutuataria “liquidità per estinzione altra linea di credito” che risulta essere pacificamente il mutuo n. 554095582/57 di Euro 200.000,00 (risultando,
pertanto, erronea l'osservazione del Tribunale secondo cui quello di cui è lite non sarebbe un mutuo di scopo);
- la parte mutuataria ha rilasciato quietanza relativamente al versamento della somma di Euro 80.000,00, incaricando, però, al contempo la (art. 3) di CP_4
“custodire la somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la CP_4
stessa fino a quando, a giudizio della Banca, la Parte mutuataria non abbia
fornito la prova che sono state adempiute tutte le condizioni convenute nel
presente contratto con particolare riferimento a quelle indicate nel successivo
articolo 5”, vale a dire l'estinzione del precedente mutuo di Euro 200.000,00;
- nell'estratto conto prodotto sub doc 5 delle appellanti risulta l'accredito sul conto corrente della società in data 10.08.2012 della somma di Euro 79.560,00,
vale a dire la somma di Euro 80.000,00 detratte le spese di istruttoria e le imposte;
- secondo quanto dichiarato nella comunicazione inviata in data 5.12.2013 da
Contr a (doc. 6 fascicolo appellanti), in data 29.7.2013 la mutuataria ha Pt_1
pagato le rate sospese/scadute del primo mutuo e lo ha, quindi, estinto alla data del 7.8.2013, corrispondendo la somma di Euro 154.606,31.
5.1.2 Risulta, quindi, evidente (trattasi comunque di circostanza da sempre affermata dalle parti attrici e non contestata dalla cessionaria della Banca senese)
pagina 10 di 15 che l'estinzione del più risalente mutuo non è avvenuta con il denaro messo a disposizione da in data 10.8.2012. CP_4
5.1.3 Va al riguardo pure ricordato che l'art. 3, terzo capoverso, del contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di Euro 80.000,00 prevedeva che qualora la parte mutuataria non avesse provveduto “ a detti adempimenti” - ovvero il pagamento del primo mutuo di Euro 200.000,00 - “ entro 90 giorni dalla data
del contratto la potrà dichiarare risolto il presente contratto ed utilizzare CP_4
l'importo del deposito cauzionale infruttifero di cui al 2° comma del presente
articolo per l'estinzione del mutuo addebitando ogni ulteriore spesa ed onere
alla Parte mutuataria (...)”.
5.1.4. Posto che, come risulta dal citato doc. 6, il pagamento del primo mutuo avvenne solo nel 2013 e che, quindi, la passività era ancora esistente dopo che erano decorsi 90 giorni dall'erogazione del secondo mutuo, la Banca aveva la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale ed utilizzare la somma da ultimo mutuata per ridurre l'esposizione debitoria. Non è, però, certo se ciò sia avvenuto, mentre un definitivo chiarimento sul punto avrebbe potuto essere reso con la produzione degli estratti conto di tutto il periodo intercorso tra la stipula del secondo mutuo e l'estinzione del primo mutuo, mentre, invece, l'estratto conto prodotto da e dalle garanti copre solo il periodo fino al 30.9.2012. Pt_1
5.1.5. Tutte le circostanze di cui si è dato sin qui conto possono in effetti far sorgere il dubbio non solo che la somma erogata non sia stata destinata allo scopo per il quale il contratto era stato stipulato, ma anche che non sia stata in altro modo utilizzata, rimanendo così nella sostanziale disponibilità della Banca,
pagina 11 di 15 che – per ragioni rimaste inspiegate - potrebbe avere mantenuto il deposito fiduciario.
5.1.6. Va, però, evidenziato che, quand'anche il rapporto si fosse svolto nei termini da ultimo indicati (circostanza sulla quale, si ripete, non vi sono certezze,
non avendo gli appellanti prodotto l'estratto conto completo del biennio
2012/2013), tali accadimenti sarebbero irrilevanti ai fini della decisione sul gravame, dal momento che ed i garanti hanno chiesto in primo grado Pt_1
solamente che venisse accertata la mancata materiale erogazione della somma.
Quest'ultima evenienza va sicuramente esclusa sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. 1, ordinanza n. 25632 del
27/10/2017) secondo cui ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo,
avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se le somme siano versate dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Altra questione, sollevata tardivamente in appello, è stabilire se, in forza del mancato utilizzo delle somme finanziate, il mutuo di scopo si sia estinto,
venendo così meno l'obbligazione restitutoria di Trattasi, però di Pt_1
questione che – si ripete – esula dalle domande proposte in primo grado e,
quindi, non è di competenza di questo Collegio.
5.2. La segnalazione in CR era corretta in ragione, oltre che del debito per il mutuo di Euro 80.00,000, delle passività sorte in relazione ai rapporti di conto pagina 12 di 15 corrente n. 8023, 9438 e 9810 sulle quali gli appellanti non hanno preso posizione, sicché anche il secondo motivo è respinto.
5.3. Il terzo motivo va rigettato sia in ragione del contegno processuale degli appellanti, valutabile ex art. 116 c.p.c, che non hanno provveduto a notificare l'ordine di esibizione del C.I. sia in ragione dell'ammissione fatta negli scritti conclusionali da e dai suoi soci circa la mancata escussione della Pt_1
garanzia prestata da Confidi.
Nuova, e comunque priva di prova, è l'allegazione, contenuta nella comparsa conclusionale del presente grado della mutuataria e dei fideiussori (che hanno riconosciuto, in relazione all'omessa notifica del citato provvedimento del C.I. di essere “in difetto”), secondo cui la mancata escussione della garanzia di sarebbe dipesa dalla mancata erogazione del finanziamento Parte_4
(peraltro, tale circostanza è stata specificamente contestata dall'appellata che nella memoria di replica ha osservato che la garanzia ha natura sussidiaria e può
operare solo dopo l'esperimento delle azioni esecutive in danno del debitore principale e dei garanti).
5.4. La domanda risarcitoria è stata formulata sui presupposti della mancata erogazione della somma mutuata e comunque dell'escussione della garanzia di
Sviluppo Artigiano, pari all'80% del debito, sicché, escluse entrambi tali circostanze per quanto detto sopra, anche il quarto motivo va respinto.
5.5. Del tutto generico ed incomprensibile è il rilievo, contenuto nella prima parte dell'esposizione del quinto motivo, secondo cui la controversia verterebbe non giù sugli interessi anatocistici, ma sulla capitalizzazione.
pagina 13 di 15 Inoltre, le circostanze evidenziate nella seconda parte del motivo non contraddicono quanto osservato dal giudice di prime cure in quanto l'introduzione di un procedimento di mediazione e la richiesta di chiarimenti in ordine alle risultanze dell'estratto conto o la generica lamentela in ordine al mancato invio (periodico) degli estratti conto sono iniziative diverse dalla richiesta di documentazione formulata ai sensi dell'art. 119, comma IV, TUB.
Anche tale motivo è, pertanto, respinto.
6.1 Quanto ai provvedimenti ex artt. 91 e ss. c.p. c., reputa il Collegio che la peculiarità del caso concreto esposte con riferimento al primo motivo giustifichino la compensazione parziale delle spese del grado della procuratrice di , liquidate secondo valori medi quanto alle prime due fasi e Parte_3
secondo valori minimi quanto alla fase di trattazione e conclusionale.
6.2 Stante il rigetto dell'appello, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di e dei suoi soci di un ulteriore importo a titolo di Pt_1
contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_5
e nei confronti di
[...] Parte_6 Parte_3
rappresentata da avverso la sentenza n. Controparte_3
2397/2023 pronunciata in data 30.11.2023 dal Tribunale di Padova, lo rigetta e:
- condanna gli appellanti alla rifusione di metà delle spese dell'appellante, che liquida nell'intero in Euro 9.603,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
pagina 14 di 15 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
e di un ulteriore importo a titolo di Parte_5 Parte_6
contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Venezia, 18 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 15 di 15