28 luglio 2005
2 agosto 2005
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo."; b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All' articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.".
3. All' articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale , dopo le parole: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono inserite le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1".
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio" e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace."; b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155)) ."; c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio"; d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;".
5. All'articolo 72, primo comma, ((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto)) 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;".
(( 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non puo' in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio. )) 6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1) , 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 ((del presente articolo)) e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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- 1. Corte Costituzionale: Ordinanza n. 245 anno 2014 (fonte: cortecostituzionale.it, Corte CostituzionaleAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15.345066
Corte Costituzionale - Sentenze della Consulta: Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice ...
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Giurisprudenza • 14
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