Articolo 6 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 marzo 1982
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Versione
11 settembre 1999
Art. 6.
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all' articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalita'. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Entrata in vigore il 11 settembre 1999