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19 aprile 1958
19 aprile 1958
Art. 31.
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all' art. 17 del Codice civile .
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all' art. 17 del Codice civile .