Articolo 31 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 aprile 1958
Art. 31.
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all' art. 17 del Codice civile .
Entrata in vigore il 19 aprile 1958