Art. 31.
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all' art. 17 del Codice civile .
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all' art. 17 del Codice civile .