Articolo 2457 del Codice civile
Articolo 2456Articolo 2435 ter
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2457.

(( (Sostituzione degli amministratori).)) (( L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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