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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Con
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 146 del ruolo generale lavoro 2024
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberico De Angelis e dall'avv. Parte_1
SE EN come da procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.– rappresentati e
[...] difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato Appellati
Svolgimento del Processo
Con ricorso al questa Corte, depositato in data 17.1.2024, l'appellante in epigrafe indicata, docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2018\19, 2019\20, 2020\21, 2021\22, ha proposto tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5del 2024, pubblicata in data 5.1.2024, che pur accogliendo il ricorso di con Parte_1 condanna del convenuto all'assegnazione in Controparte_4 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici oggetto di domanda, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite. Contestata la statuizione di compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e per insufficienza della motivazione addotta dal Tribunale (“Le spese di lite possono essere contestate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”), ne invocava la riforma, con vittoria di spese anche per il presente grado. Parte Ritualmente citati, si costituivano sia il appellato che l' che CP_1 concludevano per il rigetto del gravame. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Motivi della Decisione
L'appello è infondato. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli IV Unità del 14.1.2025, rel. dr.ssa M. Cortigiano). CP_5
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione. Nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto rilevare la sussistenza, alla data di deposito del ricorso, del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del contendere, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29961). I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti che ancora si pongono in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro relativamente alla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato. Dunque, la fattispecie in questione ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale che ha dato risposta ai molteplici dubbi interpretativi posti dalla disciplina in esame, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Reputa, dunque, il Collegio che siano indubbiamente ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo da ultimo l'intervento della Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'organo giudicante dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione. Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
Il relativo capo di appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado. Le spese del presente grado possono essere ugualmente compensate in ragione delle medesime motivazione sulla formazione giurisprudenziale in itinere. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 14.10.2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Con
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 146 del ruolo generale lavoro 2024
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberico De Angelis e dall'avv. Parte_1
SE EN come da procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.– rappresentati e
[...] difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato Appellati
Svolgimento del Processo
Con ricorso al questa Corte, depositato in data 17.1.2024, l'appellante in epigrafe indicata, docente a tempo determinato nell'anno scolastico 2018\19, 2019\20, 2020\21, 2021\22, ha proposto tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5del 2024, pubblicata in data 5.1.2024, che pur accogliendo il ricorso di con Parte_1 condanna del convenuto all'assegnazione in Controparte_4 favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici oggetto di domanda, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite. Contestata la statuizione di compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e per insufficienza della motivazione addotta dal Tribunale (“Le spese di lite possono essere contestate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”), ne invocava la riforma, con vittoria di spese anche per il presente grado. Parte Ritualmente citati, si costituivano sia il appellato che l' che CP_1 concludevano per il rigetto del gravame. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Motivi della Decisione
L'appello è infondato. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli IV Unità del 14.1.2025, rel. dr.ssa M. Cortigiano). CP_5
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione. Nel caso in esame, la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto rilevare la sussistenza, alla data di deposito del ricorso, del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del contendere, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29961). I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti che ancora si pongono in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro relativamente alla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato. Dunque, la fattispecie in questione ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale che ha dato risposta ai molteplici dubbi interpretativi posti dalla disciplina in esame, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c..
Reputa, dunque, il Collegio che siano indubbiamente ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo da ultimo l'intervento della Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'organo giudicante dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione. Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
Il relativo capo di appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado. Le spese del presente grado possono essere ugualmente compensate in ragione delle medesime motivazione sulla formazione giurisprudenziale in itinere. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 14.10.2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr. Gennaro Iacone