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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 424 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. , con l'avv. CAPPELLO VALENTINA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) col proprio Controparte_1 P.IVA_1
funzionario dott. ; Controparte_2
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, abilitata per la classe concorsuale A022, premesso di Parte_1
essere stata utilizzata dal convenuto in attività di docenza CP_1
Pagina 1 di 6 mediante la stipula di contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso, espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti (per un importo di € 174,50 lordi mensili), Contr prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto la condanna di detto a CP_1
corrispondergli, per la causale di cui innanzi, la complessiva somma di €
3.311,06, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre spese legali. Contr Il , costituitosi in lite, ha invocato il rigetto della domanda, essendo la retribuzione professionale docenti elemento retributivo individuale accessorio che spetta ai soli docenti di ruolo e ai docenti con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto) e non anche ai docenti destinatari di supplenza temporanea, la stessa implicando “una prestazione appunto
“professionale” prestata, anche se contratto a tempo determinato, per un periodo non occasionale o saltuario;
è, quindi, una voce stipendiale che premia la professionalità, che richiede necessariamente l'esercizio continuativo per un periodo apprezzabile nel tempo dell'attività di docente”.
***
In ordine alla rivendicata retribuzione professionale docenti, soccorrono le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con ordinanza n.20015/2018, che in questa sede possono essere pressoché testualmente richiamate. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la c.d. Retribuzione Professionale Docenti, disponendo (comma 1°): «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di
Pagina 2 di 6 ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive».
Il comma 3° di tale disposizione prevede inoltre: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
Dall'insieme delle disposizioni richiamate si ricava che trattasi di emolumento avente natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Tale emolumento rientra dunque nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
Pagina 3 di 6 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell' Unione Europea, la quale ha chiarito quanto segue: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1
SA SA); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
Pagina 4 di 6 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, 7.3.2013, causa Per_2
C393/11, Bertazzi).
Infine, la Corte di Cassazione con orientamento espresso con ord. n.
20015/18 e confermato con ord. 6293/20, n. 12303/2024 e 12309/2024, condiviso inoltre dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò posto in termini generali, il non ha contestato che la CP_1
ricorrente abbia reso i servizi indicati in ricorso (che sono comunque documentati), né l'importo della RPD pretesa in ragione mensile e giornaliera. Contr Pertanto, il deve essere condannato a pagare la somma di €
3.311,06 (fino a novembre 2021, comprensivo di t.f.r.) + 110,50 (per i 19 giorni lavorati a febbraio 2022), per un totale di € 3.426,06 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994 dalle scadenze delle singole mensilità al saldo e, per il t.f.r., dalla scadenza dell'ultima mensilità di ciascun rapporto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale: Contr
- condanna il a pagare a la somma di € Parte_1
3.426,06 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 dalle scadenze delle singole mensilità al saldo e, per il t.f.r., dalla scadenza dell'ultima mensilità di ciascun rapporto al saldo;
Contr
- condanna il a rifondere a le spese di lite, Parte_1
liquidate in € 1800 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 49 per c.u.
05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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