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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 08.05.2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 258/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Patrizia Sanguineti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Meri Pizzata, Controparte_1 giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.02.2019, presso il Tribunale di Locri, Controparte_1 esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola negli anni 2014-2015 presso l'azienda AR PE;
- il rapporto lavorativo alle dipendenze di AR aveva avuto inizio: 1) per l'anno 2014, in data 01.08.2014 e sino al 31.12.2014; 2) per l'anno 2015, in data 22.08.2015 e sino al 31.12.2015, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero olivicolo, agrumicolo, orticolo, foraggero e zootecnico;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, per sette ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: un turno al mattino, dalle ore 07.00 circa alle ore 14.00 circa;
ed uno il pomeriggio, dalle 12.30 alle 18.30 circa. Nelle giornate di fine estate, invece, le ore lavorative erano così cadenzate: dalle 06.00 alle 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa.
Per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava a cadenze periodiche nell'arco del mese, generalmente ogni 10/12 giorni;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali, in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno (destinato in parte a foraggio ed in parte a colture orticole), della pulizia degli alberi, della raccolta delle olive, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (DO, ZA, LA, peperoni, zucchine, peperoncini, broccoli, zucca, rape), della pulizia della stalla, del pascolo e del ricovero delle pecore. Oltre
a tali attività “ordinarie”, si rendevano necessarie alcune attività di natura “straordinaria”, determinate spesso da eventi meteorici nell'arco dell'anno (e soprattutto nel periodo tra settembre ed ottobre, che può dirsi interessato da eventi alluvionali);
- che, a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2018 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Careri, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- aver proposto, in data 17.07.2018, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, l chiedendo l'accertamento dell'effettività della propria prestazione lavorativa Pt_1
e conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' Pt_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, confutava tutte Pt_1
le avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della per gli anni 2014 e 2015 in CP_1
conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 09.03.2018, con cui era stata riscontrata anzitutto l'inesistenza dell'asserita azienda agricola AR
PE e la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 1019/2022, pubblicata il 01.12.2022, il Tribunale di Locri, Sezione
Lavoro e Previdenza, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza, per gli anni 2014 e
2015 per 102 giornate lavorative annue, ordinando all' di provvedere ai relativi Pt_1 adempimenti.
Avverso la predetta decisione interponeva appello l' evidenziando l'errore in cui Pt_1
era incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che, alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata e della documentazione versata in atti, fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, per n. 102 giornate, negli anni
2014 e 2015 da parte della con l'asserita azienda agricola AR PE. Controparte_1
Eccepiva che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle deposizioni, quasi identiche, rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 parimenti interessati dall'accertamento ispettivo ed aventi in corso giudizi del tutto analoghi, finalizzati appunto a sconfessare le risultanze del cennato accertamento, avendo del tutto ignorato le circostanze fattuali esposte ed accertate dagli ispettori con il Pt_1 verbale ispettivo del 09.03.2018, verbale non oggetto di impugnazione.
Ad avviso di parte appellante, ove il Giudice avesse tenuto conto delle circostanze di fatto accertate dagli ispettori verbalizzanti, avrebbe potuto facilmente apprezzare la non corrispondenza alla realtà fattuale delle dichiarazioni rese dai testi e , Tes_1 Tes_2
discordanti anche rispetto alle dichiarazioni rese proprio dal presunto datore di lavoro AR PE. Eccepiva l'incongruenza di quanto dichiarato dai testimoni – che in ogni caso nulla avevano riferito in merito all'asserito rapporto di lavoro relativo all'anno 2015 -, rispetto a quanto riscontrato dagli Ispettori verbalizzanti e pure rispetto a quanto dichiarato da AR PE – il quale pur avendo assunto negli anni diversi braccianti agricoli non era stato in grado di fornire i loro nomi e alcun recapito telefonico e indirizzo dei braccianti denunciati- era evidente solo a considerare che entrambi i testi avevano dichiarato che “…gli ordini ci venivano impartiti al mattino direttamente dal sig. ” quando il AR, Persona_1
dipendente del tra l'altro sino al 2013 in servizio in Lombardia, al mattino non poteva CP_2 certo essere presente sui fondi, dovendo essere ovviamente in servizio presso la struttura di appartenenza;
inoltre, lo stesso AR avrebbe dichiarato di pagare gli asseriti braccianti con “olio, DO, agrumi” e non certo con somme di denaro, come riferito dai testi;
quanto poi alle colture asseritamente praticate dal AR, non vi rientrava la coltivazione di “ciliegie
e fichi d'india” riferita dalla teste e a seguito dei numerosi sopralluoghi condotti Tes_2
dagli Ispettori verbalizzanti sui fondi del AR, si era appurato che solo per circa mille mq i fondi erano coltivati a DOni a terra mentre sul resto vi erano piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali neppure era stata individuata traccia di precedenti colture orticole, individuate sui fondi vicino all'abitazione del AR ed in un altro terreno, la cui consistenza era pari a circa complessivi 700- 800 mq. Eccepiva in conclusione l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni e in palese contrasto Tes_1 Tes_2 con il verbale ispettivo del 09.03.2018.
Costituitasi eccepiva che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o Controparte_1
dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) facevano piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estendeva alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multis Cass. S.U. n.
12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Difendeva l'accertamento condotto in primo grado e la rilevanza della prova testi. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e le parti depositavano note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione unicamente le risultanze della prova testimoniale, nonostante l' avesse segnalato sin dalla memoria Pt_1
difensiva che il teste era parte nel giudizio RG 438/2019 e la teste Testimone_1 Tes_2
era parte del giudizio RG 646/2019, in analoga posizione processuale della
[...] CP_1
(che in quei giudizi era stata indicata quale testimone).
Il Tribunale non ha operato alcuna valutazione in tal senso, né ha valutato le risultanze degli accertamenti ispettivi, anche in raffronto con le deposizioni rese.
Ed invero, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal PE AR nel periodo 01.01.2010
- 31.12.2017 - tra cui quello della ricorrente, essendo stato accertato che l'azienda agricola era inesistente e che i rapporti di lavoro denunciati erano solo apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi e – dopo aver sentito Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
più volte il titolare PE AR e n. 07 asseriti lavoratori (gli unici che si erano presentati), aver effettuato numerosi accessi presso i terreni nell'asserita disponibilità dell'azienda agricola, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – avevano Pt_1 riscontrato che:
1) l'azienda agricola AR PE non era iscritta al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, mentre il AR era titolare dal 02.02.2005 della Partita IVA
n. ; P.IVA_1
2) il AR negli anni oggetto di accertamento (2010-2017), anzi dall'anno 2008 era ed
è tuttora dipendente del e Controparte_5 CP_2 sino al 2013 aveva prestato attività lavorativa in Lombardia e solo dall'anno 2014 in
Calabria;
3) dalla documentazioni agli atti dell' era risultato che l'azienda agricola AR CP_6
PE, negli anni oggetto di accertamento, avrebbe avviato al lavoro braccianti agricoli: nel 2010 n. 8 operai a tempo determinato per complessive 740 giornate lavorative;
nel 2011 n. 7 operai a tempo determinato per complessive 714 giornate lavorative;
nel 2012 n. 13 operai a tempo determinato per complessive 1.224 giornate lavorative;
nel 2013 n. 14 operai a tempo determinato per complessive 1.353 giornate lavorative;
nel 2014 n. 20 operai a tempo determinato per complessive 1.911 giornate lavorative;
nel 2015 n. 11 operai a tempo determinato per complessive 879 giornate lavorative;
nel 2016 n. 15 operai a tempo determinato per complessive 1.364 giornate lavorative;
nel 2017 n. 4 operai a tempo determinato per complessive 197 giornate lavorative relativamente ai primi tre trimestri dell'anno;
4) l'azienda mediamente aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 386.000,00; nel corso dell'ispezione il sig. AR non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro Pt_1
agricoli denunciati, tal per cui al 31.12.2017 aveva maturato un debito contributivo nei confronti dell'Istituto pari a circa € 91.000,00;
5) gli ispettori, dopo un primo accesso il 28.05.2015, presso la sede legale dell'azienda in Careri alla via Aspromonte n. 3 nel corso del quale era stato sentito il titolare sig. AR
PE, avevano effettuato ulteriori accessi nei diversi terreni, denunciati come nella disponibilità dell'azienda agricola e nei fatti di proprietà di familiari e parenti del sig. AR;
ciò anche per verificare quanto riportato in un piano colturale inviato in allegato ad una
Variazione della Denuncia Aziendale presentata ad in data 05.06.2015 (e quindi Pt_1
successivamente all'inizio dell'ispezione) nonché in una relazione priva di data redatta dall'agronomo dott. consegnata agli Ispettori in data 09.10.2015; Persona_2
6) gli Ispettori avevano effettuato numerosi sopralluoghi nei terreni in questione sempre alla presenza del signor AR. In data 15 giugno 2015 erano stati visionati i terreni di Careri ed effettuati dei rilievi fotografici (26 foto); in data 01 marzo 2017 erano stati visionati gli altri terreni ed effettate 13 fotografie a documentare lo stato dei luoghi;
7) dai controlli e riscontri effettuati era emerso che l'intera area, interessante i terreni indicati nella Denuncia Aziendale come piante orticole in orto stabile o industriali, era di fatto costituita da circa mille mq coltivati a DOni a terra ed il resto a piante arboree ovvero trattasi di zone incolte, sulle quali non era stata individuata traccia di precedenti colture orticole. Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del sig. AR ed in un altro terreno, la cui consistenza però era pari a circa complessivi 700- 800 mq;
8) era stato pure riscontrato che i lavori previsti nel piano colturale allegato alla
Denuncia aziendale non erano stati mai eseguiti;
in particolare non era stata mai costruita la serra né attivato il ciclo di produzioni degli ortaggi e la coltivazione aveva appunto riguardato solo 2000 metri quadri;
neppure erano stati eseguiti i lavori straordinari
(stradine, scoli acqua ed altro);
9) l'azienda non possedeva alcun mezzo agricolo e - per come dichiarato dal AR - i lavori di aratura/preparazione dei terreni erano stati sempre eseguiti da lui personalmente, con mezzi di familiari, o da padroncini esterni, così come la potatura degli alberi dell'uliveto e dell'agrumeto;
10) nel corso dell'attività ispettiva non era stata fornita alcuna fattura: né fatture relative alla vendita di prodotti agricoli (in ogni caso visionati i fondi si riscontrava una ben modesta produzione agricola di olive, DOni, ortaggi e ZA) e neppure fatture di acquisto dei prodotti e mezzi indispensabili per le denunciate coltivazioni (concimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, cassette per la raccolta dei prodotti, attrezzatura minuta co-me zappe, vanghe e rastrelli);
11) l'azienda non aveva esibito Registro IVA, registro dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libretto UMA, registro dei trattamenti fitosanitari, patentino fitofarmaci e non aveva presentato alcuna dichiarazione reddituale ed IVA all'Agenzia delle Entrate;
12) il AR, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli come già sopra dettagliato, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui la cognata;
inoltre, sebbene avesse affermato di contattare i braccianti telefonicamente, non era stato in grado di fornire alcun loro recapito telefonico e/o indirizzo.
13) gli Ispettori avevano convocato tutti i lavoratori denunciati dall'azienda AR ma solo sette si erano presentati, rendendo dichiarazioni contradditorie ed incongrue sui periodi di lavoro, sui luoghi, sulla persona del titolare e sull'attività svolta.
A fronte del suddetto accertamento e dei relativi fatti accertati dagli ispettori la prova testi articolata in ricorso, in maniera anche generica, e senza per nulla sconfessare l'accertamento suddetto, non è idonea a superare la presunzione che dallo stesso ne deriva. Balza evidente l'inconciliabilità tra tali risultanze e le dichiarazioni rese dai testi, tutti soggetti a cui è stato disconosciuto il medesimo rapporto di lavoro e animati dallo stesse interesse.
Ed invero, il presunto datore di lavoro, sentito dagli ispettori, non è stato in grado di fornire alcun nome, nè alcun recapito telefonico/indirizzo dei braccianti dallo stesso denunciati palesando, così, di non conoscerli.
Inoltre, i testi hanno riferito che la retribuzione veniva corrisposta “…ogni 10/15 giorni in contanti…” e che l'importo di tale retribuzione “…era di circa 40/45 euro…”, mentre il datore AR ha dichiarato di pagare i braccianti con “olio, DO, agrumi” e non con somme di denaro.
Infine la teste ha riferito di coltivazione di “ciliegie e fichi d'india”, mentre gli Tes_2 ispettori hanno accertato che solo per circa mille mq i fondi sarebbero stati coltivati a DOni a terra mentre sul resto vi erano piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali neppure era stata individuata traccia di precedenti colture orticole.
Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del AR ed in un altro terreno, la cui consistenza era pari a circa complessivi 700- 800 mq.
Orbene appaiono evidenti le discrasie e la poco credibilità dei testi a fronte dell'accertamento ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il seguente principio: “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n.
3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent. 26816 del 07/11/2008).
Orbene, le risultanze dell'attività ispettiva non sono state sconfessate dai testimoni sentiti in primo grado.
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
(Cass., n.15073/2008).
Nella fattispecie in esame, la prova testimoniale è stata assunta, ma essa è risultata priva di adeguato contenuto dimostrativo, mentre le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente.
Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro.
Deve, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, essere rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
La riforma della sentenza impone la regolamentazione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III -
12/04/2018, n. 9064).
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione cfr Cassazione n.
04/08/2020, n.16676.
Pertanto, la ricorrente , soccombente, va condannata alla rifusione in Controparte_1
favore dell' delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore indeterminabile Pt_1
complessità bassa, applicando i parametri minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.291,00 oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 nei confronti di , avverso la sentenza n. 1019/2022, emessa dal Tribunale Controparte_1
di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 01.12.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese del Controparte_1 Pt_1
giudizio di primo grado, liquidate in € 3.291,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria, 9/5/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 08.05.2025) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 258/2023 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Patrizia Sanguineti;
Pt_1
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Meri Pizzata, Controparte_1 giusta procura in atti;
- appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.02.2019, presso il Tribunale di Locri, Controparte_1 esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricola negli anni 2014-2015 presso l'azienda AR PE;
- il rapporto lavorativo alle dipendenze di AR aveva avuto inizio: 1) per l'anno 2014, in data 01.08.2014 e sino al 31.12.2014; 2) per l'anno 2015, in data 22.08.2015 e sino al 31.12.2015, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, il cui indirizzo produttivo aziendale era di tipo misto, ovvero olivicolo, agrumicolo, orticolo, foraggero e zootecnico;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, per sette ore lavorative giornaliere, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: un turno al mattino, dalle ore 07.00 circa alle ore 14.00 circa;
ed uno il pomeriggio, dalle 12.30 alle 18.30 circa. Nelle giornate di fine estate, invece, le ore lavorative erano così cadenzate: dalle 06.00 alle 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 circa.
Per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava a cadenze periodiche nell'arco del mese, generalmente ogni 10/12 giorni;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali, in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno (destinato in parte a foraggio ed in parte a colture orticole), della pulizia degli alberi, della raccolta delle olive, della coltivazione e della raccolta degli ortaggi di stagione (DO, ZA, LA, peperoni, zucchine, peperoncini, broccoli, zucca, rape), della pulizia della stalla, del pascolo e del ricovero delle pecore. Oltre
a tali attività “ordinarie”, si rendevano necessarie alcune attività di natura “straordinaria”, determinate spesso da eventi meteorici nell'arco dell'anno (e soprattutto nel periodo tra settembre ed ottobre, che può dirsi interessato da eventi alluvionali);
- che, a seguito della pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale 2018 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Careri, era venuta a conoscenza di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- aver proposto, in data 17.07.2018, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, l chiedendo l'accertamento dell'effettività della propria prestazione lavorativa Pt_1
e conseguentemente l'illegittimità dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici da parte dell' Pt_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio, confutava tutte Pt_1
le avverse deduzioni, eccezioni e domande e ribadiva la legittimità e fondatezza della disposta cancellazione dagli Elenchi agricoli della per gli anni 2014 e 2015 in CP_1
conseguenza degli esiti dell'accertamento ispettivo, definito con verbale del 09.03.2018, con cui era stata riscontrata anzitutto l'inesistenza dell'asserita azienda agricola AR
PE e la natura fittizia di tutti i rapporti di lavoro da questi denunciati, tra cui appunto quello della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di prova testimoniale.
Con sentenza n. 1019/2022, pubblicata il 01.12.2022, il Tribunale di Locri, Sezione
Lavoro e Previdenza, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza, per gli anni 2014 e
2015 per 102 giornate lavorative annue, ordinando all' di provvedere ai relativi Pt_1 adempimenti.
Avverso la predetta decisione interponeva appello l' evidenziando l'errore in cui Pt_1
era incorso il Giudice di prime cure nel ritenere che, alla luce dell'istruttoria testimoniale espletata e della documentazione versata in atti, fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, per n. 102 giornate, negli anni
2014 e 2015 da parte della con l'asserita azienda agricola AR PE. Controparte_1
Eccepiva che il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle deposizioni, quasi identiche, rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 parimenti interessati dall'accertamento ispettivo ed aventi in corso giudizi del tutto analoghi, finalizzati appunto a sconfessare le risultanze del cennato accertamento, avendo del tutto ignorato le circostanze fattuali esposte ed accertate dagli ispettori con il Pt_1 verbale ispettivo del 09.03.2018, verbale non oggetto di impugnazione.
Ad avviso di parte appellante, ove il Giudice avesse tenuto conto delle circostanze di fatto accertate dagli ispettori verbalizzanti, avrebbe potuto facilmente apprezzare la non corrispondenza alla realtà fattuale delle dichiarazioni rese dai testi e , Tes_1 Tes_2
discordanti anche rispetto alle dichiarazioni rese proprio dal presunto datore di lavoro AR PE. Eccepiva l'incongruenza di quanto dichiarato dai testimoni – che in ogni caso nulla avevano riferito in merito all'asserito rapporto di lavoro relativo all'anno 2015 -, rispetto a quanto riscontrato dagli Ispettori verbalizzanti e pure rispetto a quanto dichiarato da AR PE – il quale pur avendo assunto negli anni diversi braccianti agricoli non era stato in grado di fornire i loro nomi e alcun recapito telefonico e indirizzo dei braccianti denunciati- era evidente solo a considerare che entrambi i testi avevano dichiarato che “…gli ordini ci venivano impartiti al mattino direttamente dal sig. ” quando il AR, Persona_1
dipendente del tra l'altro sino al 2013 in servizio in Lombardia, al mattino non poteva CP_2 certo essere presente sui fondi, dovendo essere ovviamente in servizio presso la struttura di appartenenza;
inoltre, lo stesso AR avrebbe dichiarato di pagare gli asseriti braccianti con “olio, DO, agrumi” e non certo con somme di denaro, come riferito dai testi;
quanto poi alle colture asseritamente praticate dal AR, non vi rientrava la coltivazione di “ciliegie
e fichi d'india” riferita dalla teste e a seguito dei numerosi sopralluoghi condotti Tes_2
dagli Ispettori verbalizzanti sui fondi del AR, si era appurato che solo per circa mille mq i fondi erano coltivati a DOni a terra mentre sul resto vi erano piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali neppure era stata individuata traccia di precedenti colture orticole, individuate sui fondi vicino all'abitazione del AR ed in un altro terreno, la cui consistenza era pari a circa complessivi 700- 800 mq. Eccepiva in conclusione l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni e in palese contrasto Tes_1 Tes_2 con il verbale ispettivo del 09.03.2018.
Costituitasi eccepiva che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o Controparte_1
dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) facevano piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estendeva alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multis Cass. S.U. n.
12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Difendeva l'accertamento condotto in primo grado e la rilevanza della prova testi. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e le parti depositavano note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Invero, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione unicamente le risultanze della prova testimoniale, nonostante l' avesse segnalato sin dalla memoria Pt_1
difensiva che il teste era parte nel giudizio RG 438/2019 e la teste Testimone_1 Tes_2
era parte del giudizio RG 646/2019, in analoga posizione processuale della
[...] CP_1
(che in quei giudizi era stata indicata quale testimone).
Il Tribunale non ha operato alcuna valutazione in tal senso, né ha valutato le risultanze degli accertamenti ispettivi, anche in raffronto con le deposizioni rese.
Ed invero, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dal PE AR nel periodo 01.01.2010
- 31.12.2017 - tra cui quello della ricorrente, essendo stato accertato che l'azienda agricola era inesistente e che i rapporti di lavoro denunciati erano solo apparenti, fittizi e finalizzati unicamente alla costituzione di posizioni assicurative per poter illegittimamente beneficiare di prestazioni previdenziali quali indennità di malattia, di maternità, assegni familiari ed indennità di disoccupazione.
I Funzionari Ispettivi e – dopo aver sentito Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
più volte il titolare PE AR e n. 07 asseriti lavoratori (gli unici che si erano presentati), aver effettuato numerosi accessi presso i terreni nell'asserita disponibilità dell'azienda agricola, esaminato la documentazione fiscale, contabile e giuslavoristica esibita nonché quella presente negli archivi e dell'Agenzia delle Entrate – avevano Pt_1 riscontrato che:
1) l'azienda agricola AR PE non era iscritta al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio, mentre il AR era titolare dal 02.02.2005 della Partita IVA
n. ; P.IVA_1
2) il AR negli anni oggetto di accertamento (2010-2017), anzi dall'anno 2008 era ed
è tuttora dipendente del e Controparte_5 CP_2 sino al 2013 aveva prestato attività lavorativa in Lombardia e solo dall'anno 2014 in
Calabria;
3) dalla documentazioni agli atti dell' era risultato che l'azienda agricola AR CP_6
PE, negli anni oggetto di accertamento, avrebbe avviato al lavoro braccianti agricoli: nel 2010 n. 8 operai a tempo determinato per complessive 740 giornate lavorative;
nel 2011 n. 7 operai a tempo determinato per complessive 714 giornate lavorative;
nel 2012 n. 13 operai a tempo determinato per complessive 1.224 giornate lavorative;
nel 2013 n. 14 operai a tempo determinato per complessive 1.353 giornate lavorative;
nel 2014 n. 20 operai a tempo determinato per complessive 1.911 giornate lavorative;
nel 2015 n. 11 operai a tempo determinato per complessive 879 giornate lavorative;
nel 2016 n. 15 operai a tempo determinato per complessive 1.364 giornate lavorative;
nel 2017 n. 4 operai a tempo determinato per complessive 197 giornate lavorative relativamente ai primi tre trimestri dell'anno;
4) l'azienda mediamente aveva denunciato retribuzioni, come corrisposte ai dipendenti, per circa complessivi € 386.000,00; nel corso dell'ispezione il sig. AR non aveva però fornito alcuna evidenza documentale di aver effettivamente corrisposto tali retribuzioni;
non aveva mai versato alcuna contribuzione ad per i rapporti di lavoro Pt_1
agricoli denunciati, tal per cui al 31.12.2017 aveva maturato un debito contributivo nei confronti dell'Istituto pari a circa € 91.000,00;
5) gli ispettori, dopo un primo accesso il 28.05.2015, presso la sede legale dell'azienda in Careri alla via Aspromonte n. 3 nel corso del quale era stato sentito il titolare sig. AR
PE, avevano effettuato ulteriori accessi nei diversi terreni, denunciati come nella disponibilità dell'azienda agricola e nei fatti di proprietà di familiari e parenti del sig. AR;
ciò anche per verificare quanto riportato in un piano colturale inviato in allegato ad una
Variazione della Denuncia Aziendale presentata ad in data 05.06.2015 (e quindi Pt_1
successivamente all'inizio dell'ispezione) nonché in una relazione priva di data redatta dall'agronomo dott. consegnata agli Ispettori in data 09.10.2015; Persona_2
6) gli Ispettori avevano effettuato numerosi sopralluoghi nei terreni in questione sempre alla presenza del signor AR. In data 15 giugno 2015 erano stati visionati i terreni di Careri ed effettuati dei rilievi fotografici (26 foto); in data 01 marzo 2017 erano stati visionati gli altri terreni ed effettate 13 fotografie a documentare lo stato dei luoghi;
7) dai controlli e riscontri effettuati era emerso che l'intera area, interessante i terreni indicati nella Denuncia Aziendale come piante orticole in orto stabile o industriali, era di fatto costituita da circa mille mq coltivati a DOni a terra ed il resto a piante arboree ovvero trattasi di zone incolte, sulle quali non era stata individuata traccia di precedenti colture orticole. Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del sig. AR ed in un altro terreno, la cui consistenza però era pari a circa complessivi 700- 800 mq;
8) era stato pure riscontrato che i lavori previsti nel piano colturale allegato alla
Denuncia aziendale non erano stati mai eseguiti;
in particolare non era stata mai costruita la serra né attivato il ciclo di produzioni degli ortaggi e la coltivazione aveva appunto riguardato solo 2000 metri quadri;
neppure erano stati eseguiti i lavori straordinari
(stradine, scoli acqua ed altro);
9) l'azienda non possedeva alcun mezzo agricolo e - per come dichiarato dal AR - i lavori di aratura/preparazione dei terreni erano stati sempre eseguiti da lui personalmente, con mezzi di familiari, o da padroncini esterni, così come la potatura degli alberi dell'uliveto e dell'agrumeto;
10) nel corso dell'attività ispettiva non era stata fornita alcuna fattura: né fatture relative alla vendita di prodotti agricoli (in ogni caso visionati i fondi si riscontrava una ben modesta produzione agricola di olive, DOni, ortaggi e ZA) e neppure fatture di acquisto dei prodotti e mezzi indispensabili per le denunciate coltivazioni (concimi, sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, cassette per la raccolta dei prodotti, attrezzatura minuta co-me zappe, vanghe e rastrelli);
11) l'azienda non aveva esibito Registro IVA, registro dei corrispettivi, registro dei beni ammortizzabili, libretto UMA, registro dei trattamenti fitosanitari, patentino fitofarmaci e non aveva presentato alcuna dichiarazione reddituale ed IVA all'Agenzia delle Entrate;
12) il AR, pur avendo formalmente assunto nel corso degli anni numerosi braccianti agricoli come già sopra dettagliato, non era stato in grado di fornire i loro nomi, se non di pochi soggetti, tra cui la cognata;
inoltre, sebbene avesse affermato di contattare i braccianti telefonicamente, non era stato in grado di fornire alcun loro recapito telefonico e/o indirizzo.
13) gli Ispettori avevano convocato tutti i lavoratori denunciati dall'azienda AR ma solo sette si erano presentati, rendendo dichiarazioni contradditorie ed incongrue sui periodi di lavoro, sui luoghi, sulla persona del titolare e sull'attività svolta.
A fronte del suddetto accertamento e dei relativi fatti accertati dagli ispettori la prova testi articolata in ricorso, in maniera anche generica, e senza per nulla sconfessare l'accertamento suddetto, non è idonea a superare la presunzione che dallo stesso ne deriva. Balza evidente l'inconciliabilità tra tali risultanze e le dichiarazioni rese dai testi, tutti soggetti a cui è stato disconosciuto il medesimo rapporto di lavoro e animati dallo stesse interesse.
Ed invero, il presunto datore di lavoro, sentito dagli ispettori, non è stato in grado di fornire alcun nome, nè alcun recapito telefonico/indirizzo dei braccianti dallo stesso denunciati palesando, così, di non conoscerli.
Inoltre, i testi hanno riferito che la retribuzione veniva corrisposta “…ogni 10/15 giorni in contanti…” e che l'importo di tale retribuzione “…era di circa 40/45 euro…”, mentre il datore AR ha dichiarato di pagare i braccianti con “olio, DO, agrumi” e non con somme di denaro.
Infine la teste ha riferito di coltivazione di “ciliegie e fichi d'india”, mentre gli Tes_2 ispettori hanno accertato che solo per circa mille mq i fondi sarebbero stati coltivati a DOni a terra mentre sul resto vi erano piante arboree ovvero si trattava di zone incolte, sulle quali neppure era stata individuata traccia di precedenti colture orticole.
Tracce di colture orticole erano state individuate sui fondi vicino all'abitazione del AR ed in un altro terreno, la cui consistenza era pari a circa complessivi 700- 800 mq.
Orbene appaiono evidenti le discrasie e la poco credibilità dei testi a fronte dell'accertamento ispettivo di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il seguente principio: “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n.
3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000).
E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent. 26816 del 07/11/2008).
Orbene, le risultanze dell'attività ispettiva non sono state sconfessate dai testimoni sentiti in primo grado.
Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
(Cass., n.15073/2008).
Nella fattispecie in esame, la prova testimoniale è stata assunta, ma essa è risultata priva di adeguato contenuto dimostrativo, mentre le risultanze dell'attività ispettiva hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti, che impediscono di ritenere provato il rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente.
Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto e raffrontandolo con le risultanze della prova testimoniale, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze di quest'ultima, proprio in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro.
Deve, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, essere rigettato il ricorso proposto da . Controparte_1
La riforma della sentenza impone la regolamentazione delle spese di lite anche del giudizio di primo grado: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III -
12/04/2018, n. 9064).
Non opera l'art 152 disp att c.p.c. trattandosi di causa avente ad oggetto la sola iscrizione negli elenchi, in assenza di richiesta di alcuna prestazione cfr Cassazione n.
04/08/2020, n.16676.
Pertanto, la ricorrente , soccombente, va condannata alla rifusione in Controparte_1
favore dell' delle spese del giudizio di primo grado, liquidate - valore indeterminabile Pt_1
complessità bassa, applicando i parametri minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni devolute in giudizio -, in complessivi € 3.291,00 oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 nei confronti di , avverso la sentenza n. 1019/2022, emessa dal Tribunale Controparte_1
di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 01.12.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Condanna alla rifusione in favore dell' delle spese del Controparte_1 Pt_1
giudizio di primo grado, liquidate in € 3.291,00, oltre accessori come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria, 9/5/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)