Art. 911. Dottorato di ricerca 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa ((, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,)) e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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26 febbraio 2014
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Commentario • 1
- 1. Ministero della difesa: personale militare e civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2014 · 2.1854928
Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 20/02/2023, n. 1126Provvedimento: […] 1. L'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) dispone che “ Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ”.Leggi di più...
- diritto allo studio·
- principi di pubblicità e trasparenza·
- art. 911 codice dell'ordinamento militare·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 2 legge 476/1984·
- diniego di aspettativa·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- valutazione ex ante dell'equipollenza dei titoli·
- riconoscimento titoli di studio esteri·
- aspettativa retribuita per dottorato di ricerca all'estero