Articolo 911 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 907Articolo 900
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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26 febbraio 2014
Art. 911. Dottorato di ricerca 1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in aspettativa ((, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,)) e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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