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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: proprietà, vertente
TRA
codice fiscale: , con gli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabrizio Conte e Roberta Ballabio
-ATTORE-
E
codice fiscale: , con gli Controparte_1 C.F._2
avv.ti DR VI e RA SA AM
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento/pronunzia, previa eventuale chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate o del Territorio:
1)dato atto che è pacifico in causa (e solo occorrendo accertare e dichiarare) che la “terza u.i.u. zona centrale” indicata nella CTU nel giudizio di divisione inter partes definito con la sentenza del Tribunale n. 2149/12, valutata in euro 82.550,00, sita nel Comune di Bollate, Viale Lombardia n. 18 piano rialzato è di proprietà del signor per essere allo stesso stata Parte_1 assegnata in sede di divisione con la richiamata sentenza
1 n. 2149/2012, assumere ogni più opportuno provvedimento al fine della regolarizzazione/individuazione catastale dell'immobile in questione;
2)ordinare al Conservatore dei RR. II. Di Milano 2 di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3)condannare la signora a versare all'attore, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, un importo pari al valore del canone di locazione di mercato (calcolato al mese), comunque nella misura di almeno euro 583,33 mensili (o in quella diversa ritenuta di giustizia, salvo gravame), a partire dal primo dicembre 2015 (o dalla data diversa ritenuta di giustizia, sempre salvo gravame) alla data di emissione della sentenza, maggiorato delle spese condominiali a carico dei conduttori, oltre interessi legali (nella misura ex art. 1284, quarto comma c.c. dalla domanda) dal maturare di ogni mensilità al saldo.
In via istruttoria ammettersi, occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per interpello e testi sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati e le ulteriori istanze istruttorie formulate.
Con vittoria di spese e di compensi professionali di cui si richiede la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Conte che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per la parte convenuta
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
-respingere le domande tutte svolte dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra con atto di citazione notificato in data 28 Controparte_1 dicembre 2020;
-con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi ammissione della prova testimoniale come richiesta dall'attore, si chiede d'essere ammessi a prova contraria diretta per mezzo del sig. , residente in [...]
Lombardia n. 18.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da un precedente giudizio divisionale iscritto al n. 64045/2001 R.G. e definito da questo Tribunale con sentenza n. 2149/2012 pubblicata il 20/02/2012, pacificamente passata in giudicato, con la quale venivano attribuiti, tra gli altri beni:
-all'attore, due immobili ad uso laboratorio siti in Bollate, viale Lombardia
n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificati al foglio 25, particella 245, entrambi però con il subalterno 3;
-alla convenuta, l'adiacente immobile ad uso laboratorio sito sempre in Bollate,
viale Lombardia n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificato al foglio 25, particella 245, subalterno 2.
Il c.t.u. nominato dal Tribunale in quella causa, geom. , nella Persona_1
propria relazione di consulenza depositata il 24/02/2003 aveva nello specifico evidenziato che in luogo dei due locali ad uso laboratorio indentificati in catasto con i detti subalterni 2 e 3, ve ne erano in realtà tre;
il terzo, in particolare, era stato ricavato dal dante causa dei condividenti mediante la sottrazione di una porzione del laboratorio al subalterno 2, cui il c.t.u. attribuiva anche un distinto valore.
Il Tribunale recepiva la relazione del consulente e disponeva la divisione in conformità, attribuendo all'attore, come si è detto, due locali ad uso laboratorio, con ciò chiaramente riferendosi alla situazione di fatto dei beni e non certo alla difforme rappresentazione catastale dei medesimi.
Lamenta ora l'istante che, occorrendo procedere alla regolarizzazione catastale dei beni, peraltro necessaria anche al fine di conseguire l'attestato di prestazione energetica a sua volta propedeutico a qualsiasi contratto di
3 locazione, ebbe a richiedere alla convenuta la sua sottoscrizione della pratica da inoltrare ai preposti uffici catastali, senza però alcun esito;
di qui il pregiudizio costituito dall'impossibilità di mettere a reddito gli immobili, di cui ha domandato il risarcimento in uno alla richiesta, rivolta al Tribunale, di
“assumere ogni più opportuno provvedimento al fine della regolarizzazione/individuazione catastale dell'immobile in questione”.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, riconoscendo tuttavia, in capo all'attore, la proprietà dei beni in questione a lui attribuiti con la sentenza suddetta.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si osserva come in realtà già in base alla sentenza di divisione l'attore avrebbe potuto richiedere la regolarizzazione catastale degli immobili, a nulla rilevando il consenso della controparte, necessario solo in vista di una divisione amichevole tramite atto notarile, perché in tal caso, essendo gli immobili ancora comuni, qualsiasi pratica catastale non può che essere avviata da tutti i comproprietari dei beni interessati.
Ma se ciò vale quando le parti intendono stipulare una divisione notarile, non altrettanto è dirsi nell'ipotesi in cui la divisione sia invece già avvenuta in via giudiziale, in tale ultimo caso occorrendo soltanto adeguare il catasto alla situazione reale cristallizzata in sentenza, nessuno potendo più contestare la suddivisione dei beni come in essa operata.
Così stando le cose, è dunque evidente che dopo una sentenza di divisione le pratiche catastali eventualmente necessarie possono essere presentate anche da una soltanto delle parti interessate, senza che occorra la sottoscrizione degli
4 altri, di modo che l'interessato potrà quindi procedere - all'esito dell'aggiornamento catastale - anche alla trascrizione nei registri immobiliari della sentenza, indicando in nota i nuovi dati catastali in conformità ad essa variati.
Inoltre, non corrisponde al vero che l'ufficio del catasto ebbe a respingere la pratica per difetto di consenso della convenuta, posto che nella risposta di cui al doc. 13 di parte attrice in atti si legge, invece, che l'istanza di
“correzione” presentata dall'attore non poteva essere accolta occorrendo una denuncia di variazione con causale “divisione” dell'unità immobiliare di cui al sub. 2.
Ne consegue che il rigetto fu dovuto non già alla mancanza di consenso della convenuta sorella, bensì all'errore commesso dal tecnico incaricato dall'attore nel presentare una mera istanza di correzione in luogo di una variazione per divisione, nella specie necessaria dovendosi distaccare una porzione dal laboratorio al subalterno 2 e creare due nuovi subalterni, uno per l'ex subalterno 2 (con estensione ridotta) da intestare alla convenuta e l'altro cui assegnare la porzione sottratta al subalterno 2, da intestare all'attore.
Pertanto nessun risarcimento spetta all'attore, posto che il ritardo nell'aggiornamento del catasto deve soltanto a lui imputarsi, per avere presentato una richiesta errata.
Se allora la domanda risarcitoria è senz'altro infondata e come tale da respingere, tuttavia, al fine di dare comunque un'utilità all'attività giurisdizionale in questa sede svolta, appare al contempo opportuno dare atto che l'attore, in forza della sentenza di divisione, è legittimato in proprio a presentare la pratica di variazione catastale per divisione del subalterno 2, in
5 modo da superare qualsiasi dubbio che potrebbe sorgere nel personale del preposto ufficio del catasto.
Una volta effettuata la pratica in catasto, si potrà curare anche la trascrizione della sentenza “di divisione” sui nuovi subalterni catastali e, qualora sia stata già erroneamente eseguita su quelli originari, si dovrà procedere ad una trascrizione in rettifica.
Le spese di lite devono restare compensate per intero tra le parti, nonostante la sostanziale soccombenza dell'attore, avuto riguardo alla condotta non collaborativa osservata dalla convenuta sia prima sia nel corso del presente giudizio, che sarebbe stato evitato o rapidamente conciliato se solo la convenuta avesse sottoscritto l'istanza di variazione catastale, in modo da eliminare ogni dubbio nel tecnico presentatore ed eventualmente nel personale dell'ufficio catastale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara il diritto dell'attore di Parte_1
richiedere ai preposti uffici catastali, senza il consenso della convenuta la variazione catastale per divisione dell'immobile Controparte_1
ad uso laboratorio sito a Bollate (MI), viale Lombardia n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificato al foglio 25, particella 245, subalterno 2, in modo da adeguare le planimetrie catastali alla situazione di fatto così come accertata nella sentenza del Tribunale di Milano n. 2149/2012 pubblicata il 20/02/2012 e nelle planimetrie allegate alla relativa consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. , mediante la creazione di due nuovi subalterni che Persona_1
rispecchino l'attuale stato dei luoghi e che siano conseguentemente intestati
6 alle parti in causa in conformità alla divisione di essi disposta con la suddetta sentenza;
2)respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
3)compensa per intero le spese processuali.
Milano, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
7
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3431 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: proprietà, vertente
TRA
codice fiscale: , con gli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabrizio Conte e Roberta Ballabio
-ATTORE-
E
codice fiscale: , con gli Controparte_1 C.F._2
avv.ti DR VI e RA SA AM
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia al Tribunale Ill.mo, previo ogni più opportuno accertamento/pronunzia, previa eventuale chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate o del Territorio:
1)dato atto che è pacifico in causa (e solo occorrendo accertare e dichiarare) che la “terza u.i.u. zona centrale” indicata nella CTU nel giudizio di divisione inter partes definito con la sentenza del Tribunale n. 2149/12, valutata in euro 82.550,00, sita nel Comune di Bollate, Viale Lombardia n. 18 piano rialzato è di proprietà del signor per essere allo stesso stata Parte_1 assegnata in sede di divisione con la richiamata sentenza
1 n. 2149/2012, assumere ogni più opportuno provvedimento al fine della regolarizzazione/individuazione catastale dell'immobile in questione;
2)ordinare al Conservatore dei RR. II. Di Milano 2 di provvedere alla trascrizione della sentenza;
3)condannare la signora a versare all'attore, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, un importo pari al valore del canone di locazione di mercato (calcolato al mese), comunque nella misura di almeno euro 583,33 mensili (o in quella diversa ritenuta di giustizia, salvo gravame), a partire dal primo dicembre 2015 (o dalla data diversa ritenuta di giustizia, sempre salvo gravame) alla data di emissione della sentenza, maggiorato delle spese condominiali a carico dei conduttori, oltre interessi legali (nella misura ex art. 1284, quarto comma c.c. dalla domanda) dal maturare di ogni mensilità al saldo.
In via istruttoria ammettersi, occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per interpello e testi sulle circostanze articolate nella memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati e le ulteriori istanze istruttorie formulate.
Con vittoria di spese e di compensi professionali di cui si richiede la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Conte che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per la parte convenuta
Piaccia al Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
-respingere le domande tutte svolte dal sig. nei confronti Parte_1 della sig.ra con atto di citazione notificato in data 28 Controparte_1 dicembre 2020;
-con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi ammissione della prova testimoniale come richiesta dall'attore, si chiede d'essere ammessi a prova contraria diretta per mezzo del sig. , residente in [...]
Lombardia n. 18.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da un precedente giudizio divisionale iscritto al n. 64045/2001 R.G. e definito da questo Tribunale con sentenza n. 2149/2012 pubblicata il 20/02/2012, pacificamente passata in giudicato, con la quale venivano attribuiti, tra gli altri beni:
-all'attore, due immobili ad uso laboratorio siti in Bollate, viale Lombardia
n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificati al foglio 25, particella 245, entrambi però con il subalterno 3;
-alla convenuta, l'adiacente immobile ad uso laboratorio sito sempre in Bollate,
viale Lombardia n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificato al foglio 25, particella 245, subalterno 2.
Il c.t.u. nominato dal Tribunale in quella causa, geom. , nella Persona_1
propria relazione di consulenza depositata il 24/02/2003 aveva nello specifico evidenziato che in luogo dei due locali ad uso laboratorio indentificati in catasto con i detti subalterni 2 e 3, ve ne erano in realtà tre;
il terzo, in particolare, era stato ricavato dal dante causa dei condividenti mediante la sottrazione di una porzione del laboratorio al subalterno 2, cui il c.t.u. attribuiva anche un distinto valore.
Il Tribunale recepiva la relazione del consulente e disponeva la divisione in conformità, attribuendo all'attore, come si è detto, due locali ad uso laboratorio, con ciò chiaramente riferendosi alla situazione di fatto dei beni e non certo alla difforme rappresentazione catastale dei medesimi.
Lamenta ora l'istante che, occorrendo procedere alla regolarizzazione catastale dei beni, peraltro necessaria anche al fine di conseguire l'attestato di prestazione energetica a sua volta propedeutico a qualsiasi contratto di
3 locazione, ebbe a richiedere alla convenuta la sua sottoscrizione della pratica da inoltrare ai preposti uffici catastali, senza però alcun esito;
di qui il pregiudizio costituito dall'impossibilità di mettere a reddito gli immobili, di cui ha domandato il risarcimento in uno alla richiesta, rivolta al Tribunale, di
“assumere ogni più opportuno provvedimento al fine della regolarizzazione/individuazione catastale dell'immobile in questione”.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, riconoscendo tuttavia, in capo all'attore, la proprietà dei beni in questione a lui attribuiti con la sentenza suddetta.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si osserva come in realtà già in base alla sentenza di divisione l'attore avrebbe potuto richiedere la regolarizzazione catastale degli immobili, a nulla rilevando il consenso della controparte, necessario solo in vista di una divisione amichevole tramite atto notarile, perché in tal caso, essendo gli immobili ancora comuni, qualsiasi pratica catastale non può che essere avviata da tutti i comproprietari dei beni interessati.
Ma se ciò vale quando le parti intendono stipulare una divisione notarile, non altrettanto è dirsi nell'ipotesi in cui la divisione sia invece già avvenuta in via giudiziale, in tale ultimo caso occorrendo soltanto adeguare il catasto alla situazione reale cristallizzata in sentenza, nessuno potendo più contestare la suddivisione dei beni come in essa operata.
Così stando le cose, è dunque evidente che dopo una sentenza di divisione le pratiche catastali eventualmente necessarie possono essere presentate anche da una soltanto delle parti interessate, senza che occorra la sottoscrizione degli
4 altri, di modo che l'interessato potrà quindi procedere - all'esito dell'aggiornamento catastale - anche alla trascrizione nei registri immobiliari della sentenza, indicando in nota i nuovi dati catastali in conformità ad essa variati.
Inoltre, non corrisponde al vero che l'ufficio del catasto ebbe a respingere la pratica per difetto di consenso della convenuta, posto che nella risposta di cui al doc. 13 di parte attrice in atti si legge, invece, che l'istanza di
“correzione” presentata dall'attore non poteva essere accolta occorrendo una denuncia di variazione con causale “divisione” dell'unità immobiliare di cui al sub. 2.
Ne consegue che il rigetto fu dovuto non già alla mancanza di consenso della convenuta sorella, bensì all'errore commesso dal tecnico incaricato dall'attore nel presentare una mera istanza di correzione in luogo di una variazione per divisione, nella specie necessaria dovendosi distaccare una porzione dal laboratorio al subalterno 2 e creare due nuovi subalterni, uno per l'ex subalterno 2 (con estensione ridotta) da intestare alla convenuta e l'altro cui assegnare la porzione sottratta al subalterno 2, da intestare all'attore.
Pertanto nessun risarcimento spetta all'attore, posto che il ritardo nell'aggiornamento del catasto deve soltanto a lui imputarsi, per avere presentato una richiesta errata.
Se allora la domanda risarcitoria è senz'altro infondata e come tale da respingere, tuttavia, al fine di dare comunque un'utilità all'attività giurisdizionale in questa sede svolta, appare al contempo opportuno dare atto che l'attore, in forza della sentenza di divisione, è legittimato in proprio a presentare la pratica di variazione catastale per divisione del subalterno 2, in
5 modo da superare qualsiasi dubbio che potrebbe sorgere nel personale del preposto ufficio del catasto.
Una volta effettuata la pratica in catasto, si potrà curare anche la trascrizione della sentenza “di divisione” sui nuovi subalterni catastali e, qualora sia stata già erroneamente eseguita su quelli originari, si dovrà procedere ad una trascrizione in rettifica.
Le spese di lite devono restare compensate per intero tra le parti, nonostante la sostanziale soccombenza dell'attore, avuto riguardo alla condotta non collaborativa osservata dalla convenuta sia prima sia nel corso del presente giudizio, che sarebbe stato evitato o rapidamente conciliato se solo la convenuta avesse sottoscritto l'istanza di variazione catastale, in modo da eliminare ogni dubbio nel tecnico presentatore ed eventualmente nel personale dell'ufficio catastale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara il diritto dell'attore di Parte_1
richiedere ai preposti uffici catastali, senza il consenso della convenuta la variazione catastale per divisione dell'immobile Controparte_1
ad uso laboratorio sito a Bollate (MI), viale Lombardia n. 18, piano rialzato, in catasto fabbricati identificato al foglio 25, particella 245, subalterno 2, in modo da adeguare le planimetrie catastali alla situazione di fatto così come accertata nella sentenza del Tribunale di Milano n. 2149/2012 pubblicata il 20/02/2012 e nelle planimetrie allegate alla relativa consulenza tecnica d'ufficio a firma del geom. , mediante la creazione di due nuovi subalterni che Persona_1
rispecchino l'attuale stato dei luoghi e che siano conseguentemente intestati
6 alle parti in causa in conformità alla divisione di essi disposta con la suddetta sentenza;
2)respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
3)compensa per intero le spese processuali.
Milano, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
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