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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Milano, viale dei Mille, 32, presso lo studio C.F._2
dell'avv. Emanuela Preiti, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti,
parte appellante contro
AVV. GIANMARIO PILATU (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, C.F._3
via Veneto, 14, presso lo studio dell'avv. Marina Carta, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellata
Oggetto: contratti d'opera – materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato
1 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado
e proposero opposizione avverso il D.I. n. 229/2019 con cui il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nuoro ingiunse loro di pagare in favore dell'avv. Gianmario Pilatu la somma di euro
14.404,71 (oltre interessi legali dalla messa in mora, le spese della procedura di ingiunzione e accessori di legge) per compensi dell'attività professionale svolta nell'ambito di un'opposizione ex art. 615 cpc davanti al tribunale di Tempio Pausania, lamentando:
- la mancata presentazione da parte dell'avvocato di un preventivo per l'attività professionale richiesta;
- la redazione della documentazione fiscale senza consultazione alcuna;
- il carattere limitato dell'attività professionale effettivamente svolta, in particolare l'omessa tempestiva produzione di tutti i documenti provanti i versamenti effettuati alla banca creditrice, da cui sarebbe derivata l'impossibilità di addivenire ad accordo transattivo con l'istituto bancario stesso e da cui, a sua volta, sarebbe conseguita la sofferenza psichica di , per la quale era Parte_2
stata formulata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, quantificabile in euro 15.000,00;
- l'inammissibilità del d.i. perché non fondato su prova scritta, risultando in atti soltanto la nomina a difensore e documenti di natura giuridica unilaterale, non comprovanti il credito, sebbene vistati dal
COA.
Inoltre, le parti appellanti rilevarono di avere versato al professionista dapprima l'importo di euro
900,00 e successivamente, in corso di giudizio e alla presenza di testimoni, ulteriori euro 2.100,00
per un totale di euro 3.000,00.
Costituitosi in giudizio Gianmario Pilatu, eccepì:
- l'accordo verbale tra le parti quanto al pagamento degli onorari professionali in base al D.M. n.
55/14;
2 - l'avere acconsentito, stante le difficili condizioni economiche, al pagamento degli oneri da parte dei clienti in corso di causa, procedendo alla dichiarazione di antistatarietà ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- l'assenza, alla data del 2.12.2014, dell'obbligo di sottoporre al cliente il preventivo scritto
(obbligatorietà introdotta in data 29.08.2017 dalla l. n. 124/2017);
- in ordine all'asserita negligenza professionale, la mancata consegna da parte dei clienti dei documenti menzionati dal c.t.u.;
- l'ammissibilità del d.i. concesso tenuto conto dell'idoneità a prova scritta della fattura fiscale del
15.07.2019, vidimata dal consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'art. 636 c.p.c.
Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 691/2023 pubblicata il
18.12.2023, revocò il d.i. n. 229/2019 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 30.09.2019, in accoglimento parziale della domanda di accertamento negativo in ordine al credito, condannando ed a pagare all'avv. Gianmario Pilatu, in solido tra loro, la somma Parte_1 Parte_2
di euro 11.045,6 a titolo di compensi professionali, oltre interessi al tasso legale dall'11.07.2018 al saldo, con rigetto delle domande di declaratoria di invalidità di ogni altra obbligazione connessa al rapporto professionale e di risarcimento del danno avanzata da . Parte_2
Innanzitutto, il giudice di prime cure evidenziò la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 n.
2) e 636 c.p.c. richiesti per la concessione del d.i., avendo l'avvocato depositato la fattura accompagnata dal parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza e, già in sede monitoria, prodotto l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione corredato della procura a margine degli odierni opponenti unitamente a taluni verbali del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Tempio
Pausania, con cui diede prova dell'attività svolta. Inoltre, il tribunale adito richiamò i principi di diritto chiariti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui “Il diritto al compenso,
infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (…) (Cass.,
Sez. 6 - 3, ord. n. 8863 del 31/03/2021; v. anche Cass. civ., Sez. 6 - 2, ord. n. 33193/2022; Cass., Sez.
2, sent. n. 23893 del 23/11/2016) e precisò che all'epoca del presumibile conferimento del mandato
3 professionale (prima del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania) non vi era alcun obbligo per il professionista di comunicare il preventivo in forma scritta.
Inoltre, il giudice, preliminarmente richiamò l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione
secondo cui “l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente
all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea
a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque
favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la
negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la
"chance" di vittoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
inadempiente la condotta dell'avvocato, consistita nella mancata presenza all'udienza di ammissione
dei mezzi di prova e nell'omessa produzione di un documento attestante le spese mediche sostenute,
in quanto la mera assenza all'udienza di ammissione dei mezzi di prova non implica alcuna rinuncia
implicita alle deduzioni istruttorie, formulate negli atti introduttivi o nelle appendici scritte
dell'udienza di trattazione)” (v. Cass civ., Sez. 2 – sent. n. 25894/2016). Indi, rigettò l'eccezione riconvenzionale con cui gli opponenti chiesero l'accertamento dell'inadempimento per negligenza dell'avv. Pilatu, avendo ritenuto che tale questione fosse assorbita e superata dalla mancata specifica allegazione e dalla mancata prova da parte degli opponenti dell'esito infausto del giudizio e del nesso di causa tra quest'ultimo e l'allegato inadempimento dell'avvocato, essendo pacifico che la causa presupposta si fosse conclusa a seguito dell'intervenuta transazione concordata fra Parte_1
e la banca creditrice. Parte_2
Peraltro, secondo il tribunale:
- dall'opposizione a decreto ingiuntivo emerse che fu la lunghezza del processo (e non l'asserito inadempimento dell'avv. Pilatu) ad aver indotto gli opponenti ad accedere ad una soluzione transattiva (“a seguito dei continui rinvii delle udienze, gli opponenti hanno preso in considerazione
la possibilità di transigere la vertenza incardinata al N° R.G. 55/2015, ponendo fine al calvario della
lungaggine del processo, acconsentendo ad una richiesta della banca creditrice di chiudere a saldo
4 e stralcio per un importo di euro 50.000,00, rinunciando, cosi, alla causa in corso per anatocismo,
palesemente esistente, per espresso suggerimento del difensore Avv. Pilatu, anche se lo stesso vuol
far credere il contrario”);
- il giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania, avente ad oggetto l'usurarietà del mutuo e la conseguente domanda di ripetizione dell'indebito (e non l'accertamento dell'anatocismo illegittimo),
avrebbe avuto esito sfavorevole, avendo gli odierni opponenti allegato soltanto l'usurarietà del mutuo computando a tal fine il tasso di mora, escluso invece dal giudice a quo, con conseguente irrilevanza dell'inadempimento asserito.
In ordine alla contestazione del quantum della somma ingiunta, il giudice diede atto del principio espresso in materia dalla Suprema Corte, secondo cui “la parcella dell'avvocato (…) costituisce una
dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del
professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in
mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”; “in
tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in
forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare
in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un
conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso
richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza
specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione
dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire,
che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe
professionali applicabili o degli usi)” (v. Cass. civ., Sez. U., sent. n. 14699/2010; Cass. Civ., Sez. 2,
ord. n. 37788/2021). Indi, rilevò la specificità delle contestazioni, le quali avrebbero consentito di procedere a una valutazione della congruità delle somme richieste rispetto all'attività professionale prestata ai sensi del D.M. n. 55/2014.
5 Secondo il tribunale, non emerse alcuna prova circa l'asserito pagamento di euro 3.000,00 da parte degli opponenti, essendo stato allegato dall'avv. Pilatu di avere ricevuto soltanto la somma di euro
600,00, come implicitamente confermato da e . Pt_1 Pt_2
Sul punto, il giudice di prime cure evidenziò:
- la sussistenza, in materia di pagamenti fra le parti, della limitazione della prova testimoniale di cui all'art. 2726 c.c., non essendo peraltro risultate ragioni specifiche, debitamente provate e allegate dagli opponenti, giustificanti la deroga di cui all'art. 2721, co. 2, c.c.;
- l'assenza di alcun principio di prova per iscritto dell'assegno di euro 300,00, mancando la produzione dello stesso e della sua matrice, risultando soltanto, con atto depositato il 17.5.2020,
l'estratto conto bancario della contabilizzazione il 30.12.2014 di “un'uscita” di euro 300,00 mediante assegno;
- la genericità della circostanza riguardante il prelevamento di euro 2.000,00 in contanti in data
17.12.2014 e la sua inidoneità ai fini dell'ammissione della testimonianza circa il pagamento in contanti all'avv. Pilatu;
- l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. del capitolo di prova sub c), concernente la pattuizione in euro
3.000,00 del compenso complessivo del professionista – circostanza peraltro tardivamente allegata -
.
Il primo giudice, inoltre, smentì la contestazione della scarsità dell'attività professionale prestata dall'avvocato, riguardante specificamente la fase di trattazione/istruttoria, in quanto lo stesso:
- aveva svolto attività “tutt'altro che minimale” in sede di prima udienza;
- aveva depositato le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.;
- aveva svolto attività qualificabile come non complessa alle udienze del 4.12.2015 e del 16.2.2016
(conferimento incarico c.t.u.);
- era stato sostituito all'udienza del 6.12.2016, ma in tale sede era stata richiesta modifica del quesito peritale;
6 - all'udienza del 17.10.2017 aveva insistito nella modifica del quesito peritale citando una pronuncia della Corte di Cassazione;
- all'udienza del 15.06.2018 aveva richiesto rinvio per interlocuzione su proseguimento della causa,
stante il raggiungimento dell'accordo fra le parti.
Infine, il giudice di prime cure, rilevando la mancata definizione della fase di trattazione/istruttoria del procedimento presupposto essendo giunti all'esame dell'elaborato del c.t.u., alla luce dell'elaborazione della parcella in cui invece tale precisa attività era considerata conclusa da parte dell'avv. Pilatu, ritenne di dover liquidare tale fase in misura intermedia tra i medi e minimi tabellari e di dover ridurre l'importo nella misura di 1/5, riconoscendo l'importo di euro 3.240,00 a titolo di compensi per la stessa, sulla base dell'attività effettivamente espletata (peraltro, su sette udienze due erano state di mero rinvio).
Pertanto, il giudice revocò il d.i. ingiuntivo opposto, liquidando ai sensi del D.M. 55/2014, i compensi dell'attività professionale dell'avv. Pilatu nella misura complessiva di euro 11.045,60, oltre interessi legali dalla messa in mora (11.07.2018) al saldo (euro 2.430,00 per fase di studio, euro 1.550,00 per fase introduttiva, euro 3.240,00 per fase di trattazione/istruttoria, più l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, co. 2, del DM 55/2014, più 15%
per spese generali e 4% per cassa avvocati, più la somma di euro 420,00 per corrisposti diritti all'ordine forense per liquidazione parcella e meno la somma di euro 600,00 già pagata dagli opponenti).
Il tribunale, infine, concluse con il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno biologico formulata da , in quanto la documentazione in atti non confermò alcun nesso Parte_2
eziologico tra il danno alla salute allegato e l'aver riconosciuto l'errore professionale dell'avvocato incaricato.
Quanto alle spese, il giudice di primo grado applicò il principio della soccombenza, con la compensazione di 1/5 sia per il giudizio di opposizione sia per la fase monitoria tenuto conto della riduzione, seppur minima, del credito azionato.
7
2. Motivi di impugnazione
e hanno proposto appello avverso la sentenza impugnata Parte_1 Parte_2
lamentando che:
a) il giudice di primo grado, nel dichiarare come inammissibili i mezzi istruttori offerti, avrebbe ristretto le possibilità di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto degli stessi appellanti relativo al debito verso il professionista;
in particolare in punto di: i) prova del corrispettivo versato all'opposto, dato che tale avvenimento era avvenuto alla presenza di testimoni, senza rilascio di ricevuta a fronte del rapporto di fiducia e confidenza vigente tra le parti;
gli appellanti avevano correttamente elencato i quesiti di prova con indicazione di orari e luoghi precisi invocando i principi di cui agli artt. 2724 c.c. e 2721 comma, 2, c.c., secondo cui l'autorità giudiziaria può consentire la prova testimoniale oltre il limite di cui al primo comma, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza;
ii) prova della negligenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività
professionale, non avendo il giudice di prime cure tenuto conto della copia della ctu espletata nel giudizio di esecuzione ex art. 615 c.p.c., in cui veniva dato atto del fatto che l'opposto non aveva prodotto i documenti necessari per il buon fine del giudizio in corso, nonostante che li avesse ricevuti, per cui le parti opponenti avevano richiesto l'ammissione della prova testimoniale dell'avv. il cui espletamento avrebbe potuto dimostrare anche che CP_1
l'opposto era a conoscenza del tentativo in corso per una transazione con la banca creditrice ma non si era mai presentato agli appuntamenti programmati con i clienti per il componimento bonario della vertenza in corso, in violazione dei doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense;
iii) cause dell'insorgenza della malattia di , Parte_2
oggetto di domanda riconvenzionale, per omessa valutazione dei documenti e per la mancata ammissione della consulenza medico legale, come prova della stessa e del nesso di causalità.
b) condanna alle spese di giudizio, nonostante la soccombenza reciproca, avendo il tribunale accolto parzialmente l'opposizione, la quale aveva per oggetto la contestazione dell'intero
8 importo ingiunto essendo così implicita qualsiasi contestazione anche relativa agli importi accessori e anche all'incremento per la presenza di più parti, per cui in base ad orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità “trattandosi di più eccezioni su cui giudicare, le
competenze di giudizio, compresi onorari ed altro, vanno compensate” (cfr. Cass. Sez. unite n. 32061 del 31.10.2022).
3. Difese della parte appellata
Costituitasi la parte appellata, ha preliminarmente evidenziato l'inammissibilità dell'appello, stante il carattere “oscuro e certamente a tratti difficilmente intellegibile” dello stesso.
Nel merito, la difesa dell'avv. Pilatu ha evidenziato l'insussistenza della compromissione dell'onere probatorio in capo alla parte appellante, avendo il giudice di prime cure compiutamente valutato ed analizzato la rilevanza e l'ammissibilità dei mezzi di prova dedotti da parte opponente.
Secondo la parte appellante, il giudice correttamente aveva ritenuto la prova testimoniale offerta assolutamente generica e in ogni caso inammissibile tenuto conto del limite di cui all'art. 2721 c.c.,
considerato che la natura professionale dei rapporti tra le parti non avrebbe giustificato la deroga ivi prevista. Peraltro, l'appellante ha sottolineato che non risultava essere stata fornita in giudizio alcuna prova scritta idonea a suffragare l'asserito pagamento degli onorari da parte attrice né tanto meno era stata allegata alcuna giustificazione in merito alla mancata predisposizione di tale prova scritta, ossia di una ricevuta scritta, a fronte dell'asserito pagamento in contanti che la stessa afferma essere stato effettuato a mani del convenuto odierno appellato.
Altresì, la parte appellata ha rilevato l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di negligenza professionale, avendo la produzione dei verbali del procedimento radicato presso il Tribunale di Tempio Pausania costituito piena prova del corretto e puntuale espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avvocato. Pertanto, a detta dell'appellato,
sarebbe stato onere della parte appellante provare che l'attività professionale non sarebbe stata svolta dall'avv. Pilatu con la dovuta diligenza, fornendo opportune allegazioni in merito, laddove invece la parte, come correttamente rilevato dal giudice, aveva addirittura prodotto prove a discarico, dato che
9 la causa di opposizione all'esecuzione si era risolta in via transattiva, con risultato favorevole agli attori opponenti.
Quanto al motivo di appello concernente le spese, la difesa dell'avv. Pilatu ne ha sottolineato l'infondatezza, asserendo che, come evidenziato in sentenza, l'opposizione era da ritenersi fondata soltanto in minima parte, la quale ultima non atteneva al merito della pretesa creditoria, ma soltanto al quantum, nel senso di riconoscere la decurtazione di una piccola percentuale della somma indicata nella parcella, relativa ad un'unica fase, quella istruttoria. A fronte di tale minimo profilo di accoglimento, il tribunale correttamente dispose la compensazione nella misura di 1/5.
In conclusione, la parte appellata ha insistito sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, stante l'agire e resistere in giudizio con mala fede e colpa grave, per avere gli appellanti avanzato anche nella presente sede argomentazioni infondate ed inammissibili.
*
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
4. Ammissibilità dell'appello
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva – consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso – e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello,
esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. civ. SS. UU. n.
27199/2017). Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto gli appellanti
10 hanno motivato in maniera articolata e puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, hanno chiaramente indicato per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto relativi all'onere probatorio e alla disposizione di cui all'art. 2697 c.c., così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche.
5. Infondatezza del primo motivo d'appello
Ciò posto, non colgono nel segno le specifiche doglianze, correlate all'asserita inosservanza delle regole riguardanti l'onere della prova ed in particolare alla mancata ammissione di taluni mezzi di prova ritenuti dalla difesa degli appellanti indispensabili a fini decisori ed in particolare:
i) prova per testi in relazione all'asserito versamento di parte del corrispettivo all'avvocato;
ii) prova per testi a sostegno dell'asserita negligenza dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale;
iii) c.t.u. circa l'asserita malattia di . Parte_2
5.i) Intanto, occorre premettere che, non essendo stata proposta alcuna impugnazione sul punto, è
divenuta vincolante per questa corte la statuizione con cui il Tribunale rilevò la non tempestiva allegazione della circostanza dell'avvenuta pattuizione in € 3.000,00 del compenso complessivo dell'Avv. Pilatu (vd. pag. 9, sentenza impugnata).
Ciò posto e così come correttamente sottolineato anche dalla parte appellante, secondo la regolamentazione prevista in tema di prove civili, il sistema odierno è governato dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., di apertura del Titolo II del codice civile, intitolato “delle prove”, la quale stabilisce che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi e che colui che contesta la rilevanza di determinati fatti in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venire meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
11 Premesso il principio del prudente apprezzamento del giudice in ordine alla valutazione delle prove,
cioè degli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti, di cui all'art. 116 c.p.c., il quale statuisce la discrezionalità relativa del giudice i cui limiti invalicabili sono le regole logiche e le massime di esperienza, occorre sottolineare che, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 2697 c.c. e ss. e 191 c.p.c. e ss., l'ordinamento regola in maniera specifica la fase istruttoria ed in particolare l'ammissione dei mezzi di prova ed i margini precisi entro i quali il giudice può operare il proprio giudizio di ammissibilità e rilevanza delle prove, in relazione al caso di specie.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si
traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere
sancito all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo” (v. Cass. civ. ord. n.
18285/2021; cfr. anche Cass., 30/9/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n.
11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass.,
2/3/1963, n. 789) e che “Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso
per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi
l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua
rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite,
nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini
della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività
del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione” (v. Cass. civ. ord. n. 30810/2023).
Dal riesame della sentenza e degli atti di causa, resosi necessario alla luce delle censure svolte dalla parte appellante, emerge che le ipotesi appena richiamate non sono confacenti al caso di specie quanto alla violazione dei principi in materia di prova per nessuno dei casi evidenziati dalla parte appellante,
considerato che il provvedimento impugnato è congruamente motivato con lo sguardo rivolto a tutte le circostanze del caso.
12 Difatti, in primo luogo, in ordine alla mancata ammissione della prova per testi in relazione al versamento di parte del corrispettivo all'avvocato, sono senza dubbio condivisibili le argomentazioni del tribunale adito, secondo cui “(…) Questi ultimi, tuttavia, non hanno dimostrato, com'era loro
onere, l'ulteriore dazione di somme di denaro. Con riferimento alla prova orale dedotta dagli
opponenti sui pagamenti effettuati, si osserva che in ordine ai pagamenti fra le parti vige la
limitazione della prova testimoniale di cui all'art. 2726 c.c. e, nel caso di specie, non vi sono ragioni
specifiche, debitamente allegate e provate dagli opponenti, idonee a giustificare la deroga di cui
all'art. 2721, co. 2, c.c. (v. pag. 9 sentenza primo grado).
Tanto premesso, occorre ribadire in questa sede che, rilevato che il giudizio sulla ammissibilità e rilevanza della prova per testi costituisce atto riservato al giudice e si sostanzia nel valutare la
“possibilità” (intesa come esistenza dei requisiti che la legge subordina all'esperimento del mezzo) e
“utilità” (il contributo che l'eventuale risultanza positiva apporterebbe al processo) di provvedere all'acquisizione del mezzo di prova, nel giudicare dell'ammissibilità della prova testimoniale, il giudice deve anche prendere in considerazione i limiti che l'ordinamento prevede in favore della prova scritta, tra cui la regola di cui agli artt. 2726, 2721 commi 1 e 2, e 2724 c.c.
Difatti, il principio di diritto previsto dall'art. 2721 c.c., comma 1, il quale dispone che “La prova per
testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58” trova applicazione anche per le ipotesi di pagamento e di remissione del debito ai sensi dell'art. 2726 c.c.
In ordine alla regolamentata eccezione di cui all'art. 2721 c.c. comma 2, il quale prevede che
“(…)l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità
delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art.
2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c.,
gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura
del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta
operata” (v. Cass. civ. n. 21411/2022) e ad ogni modo “In tema di prova testimoniale, ove il giudice
13 di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ.,
non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di
mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità” (Cass. civ. n. 8181/2022).
Orbene, nell'ipotesi in esame, il giudice di primo grado del tutto legittimamente rilevò che “non vi
sono ragioni specifiche, debitamente allegate e provate dagli opponenti, idonee a giustificare la
deroga di cui all'art. 2721, co. 2, c.c.”.
Peraltro, l'asserita esistenza di un rapporto di amicizia tra le odierne parti che, a dire della difesa degli appellanti, giustificherebbe l'ammissione della prova testi oltre il limite di legge, ha costituito,
inammissibilmente, oggetto di mera allegazione soltanto nel presente giudizio d'appello.
Non pertinente si appalesa, poi, la giurisprudenza invocata dagli appellanti (Cass. Civ. 566/2001, che ammette la prova per testi del contratto ove esso sia rappresentato come mero fatto storico) posto che,
nel caso in disamina, il contratto di prestazione d'opera professionale costituisce invece fonte di diritti e obblighi tra le odierne parti.
Infine, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di applicazione delle eccezioni di cui all'art. 2724 c.c., secondo cui “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:1) quando vi è un principio
di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la
quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”. Difatti,
come già argomentato dal giudice di prime cure, l'assegno di euro 300,00 a cui fa riferimento la parte appellante non era stato prodotto, non risultando agli atti alcun atto scritto legato eziologicamente al fatto controverso, ossia all'asserito pagamento, dal quale presumere la verosimiglianza dello stesso
(cfr. Cass. civ. ord. n. 24903/2023). Sul punto, Codesta Corte condivide le argomentazioni del tribunale secondo cui le circostanze evidenziate all'uopo (estratto bancario del 30.12.2014
comprovante “l'uscita” di euro 300,00 mediante assegno e il prelevamento in contanti di euro
14 2.000,00) sono del tutto generiche, perciò non forniscono la prova di alcun nesso logico con il fatto asserito.
5.ii) Non coglie nel segno neppure la specifica censura relativa all'eccezione di negligenza dell'opposto nell'attività professionale.
Difatti, giova osservare che correttamente il giudice di prime cure richiamò il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui la negligenza del professionista, il quale non può
garantire l'esito comunque favorevole del giudizio, deve essere tale da incidere sugli interessi del cliente (cfr. Cass. civ. n. 25894/2016) e sottolineò che “La questione della negligente omessa
produzione in giudizio dei documenti (…) rimane, infatti, assorbita e superata dalla mancata
specifica allegazione e dalla mancata prova, da parte degli opponenti, dell'esito infausto del giudizio
e del nesso di causa fra tale esito infausto e l'allegato inadempimento dell'Avv. Pilatu”.
Infatti, a bene vedere, gli opponenti non allegarono elementi tali da indurre a ritenere dimostrato che l'asserito inadempimento dell'Avv. Pilatu, anche ove fosse provato, avesse determinato la decisione degli attori di accedere a una soluzione transattiva della controversia e che quest'ultima avesse costituito un esito pregiudizievole del giudizio.
Invero, correttamente il giudice rilevò che circostanza pacifica era che la causa svolta dinanzi al
Tribunale di Tempio Pausania si fosse conclusa a seguito dell'intervenuta transazione concordata fra gli odierni opponenti e la . Controparte_2
Altrettanto correttamente il Tribunale ebbe ad evidenziare che gli opponenti non avevano dimostrato perché la transazione avesse rappresentato una conclusione per essi pregiudizievole della lite- rispetto a ciò che potevano attendersi all'esito del giudizio – né avevano provato che tale supposto esito pregiudizievole fosse dipeso dal mancato deposito in giudizio dei documenti attestanti i pagamenti effettuati dai clienti alla banca.
In maniera del tutto condivisibile, inoltre, il primo giudice sottolineò come, a fronte dell'importo oggetto del precetto, pari a oltre euro 117.000,00, la banca, nel giudizio in cui l'avv. Pilatu assistette
15 gli appellanti, ridusse a scopo conciliativo la propria pretesa sino alla cifra di euro 50.000,00 di cui all'accordo transattivo.
Dall'altra, condivisibilmente il primo giudice richiamò il tenore contenutistico delle asserzioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (in cui è dato leggere: «a seguito dei continui
rinvii delle udienze, gli opponenti hanno preso in considerazione la possibilità di transigere la
vertenza incardinata al N° R.G. 55/2015, ponendo fine al calvario della lungaggine del processo,
acconsentendo ad una richiesta della banca creditrice di chiudere a saldo e stralcio per un importo
di euro 50.000,00, rinunciando, cosi, alla causa in corso per anatocismo, palesemente esistente, per
espresso suggerimento del difensore Avv. Pilatu, anche se lo stesso vuol far credere il contrario»)
per inferirne che fosse stata piuttosto la lunghezza del processo -e non l'asserito inadempimento dell'Avv. Pilatu- ad aver indotto gli opponenti ad accedere ad una soluzione transattiva della lite.
Da tutto quanto sopra deriva, altresì, l'inutilità, secondo i principi sopra evidenziati, dell'espletamento della prova per testi dell'Avv. relativa al capo b) “Vero è che l'Avv. Gianmario Pilatu, CP_1
nella qualità di difensore, era a conoscenza della trattativa per la definizione bonaria della vertenza
giudiziale, avvenuta nel 2018, tra i coniugi e e la pendente Pt_1 Pt_2 Controparte_3
davanti al Tribunale di Tempio Pausania” posto che non aggiungerebbe alcun elemento utile al fine di comprovare l'incidenza sugli interessi del cliente (nei termini ut supra evidenziati) dell'asserito inadempimento del professionista.
Analoghe considerazioni valgono per la ctu esperita nel giudizio di opposizione in cui l'avv. Pilatu
aveva svolto la sua attività, emergendo da essa la mera circostanza dell'assenza agli atti di causa di documenti attestanti il pagamento alla banca come anche di un prospetto di sintesi dei versamenti effettuati e che ciò aveva impedito al consulente di determinare l'importo già corrisposto, alla data del precetto, dai alla banca, come anche di individuare il debito residuo Persona_1
considerando come dovuto alternativamente il solo capitale ovvero il capitale e gli interessi corrispettivi. Rileva la corte, al proposito, che i documenti non rinvenuti dal Ctu non sono stati prodotti neppure nel presente giudizio e che tale omissione preclude qualsivoglia valutazione, da
16 svolgersi sul piano probabilistico, dell'idoneità dell'asserita negligenza dell'avvocato ad arrecare pregiudizio alle chance di vittoria del cliente.
5.iii) Infine, quanto alla mancata ammissione della c.t.u. circa le cause dell'insorgenza della malattia di , lamentata dalla parte appellante per averle impedito di dare prova della medesima Parte_2
ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre richiamare l'insegnamento della
Corte di Cassazione, secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso
dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente
apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di
disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice
di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.” (v.
Cass. civ. ord. n. 326/2020).
Orbene, nell'ipotesi in esame, il giudice di prime cure, tenuto conto della documentazione in atti ed in particolare del certificato medico dello psichiatra Dott. (v. doc. 4 – opposizione a d.i.), Persona_2
aveva correttamente motivato il rigetto della c.t.u. richiesta stante il carattere “del tutto esplorativo”
della stessa, considerato che dalla certificazione appena indicata emerse che la causa dei disturbi riscontrati era fatta “…risalire all'estate 2018 quando la NT si era vista recapitare da un suo ex
avvocato difensore un avviso di pagamento della parcella per un importo a suo dire del tutto
ingiustificato e decisamente ingente e per le sue modeste finanze” e non, come sostenuto dalla parte appellante, a causa dello svolgimento dell'attività difensiva con negligenza da parte dell'avvocato stesso.
6. Infondatezza del secondo motivo d'appello
Nel caso che ci occupa, la decisione del giudice di prime cure di applicare la regola della compensazione è senz'altro giustificata dalla corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., alla luce dell'interpretazione più recente adottata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di
spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
17 unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di
parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna
della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma
può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
Peraltro, è pacifico che “in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie
dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo
cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto
discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza
il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. n. 26912/2020).
Pertanto, il giudice legittimamente procedette alla ripartizione delle spese di lite esercitando la sua potestà in via discrezionale, tenuto conto della riduzione, seppur minima, del credito azionato in via monitoria.
Senz'altro corretto, stante la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, è poi il riconoscimento dell'incremento nella misura del 30% come richiesto in parcella.
7. Rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla parte appellata con riferimento al primo grado di giudizio non può essere accolta.
Stabilisce l'art. 96 c.p.c. al primo comma che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito
in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. Tale assunto,
comporta che la soccombenza sia totale e concreta, non potendo aversi condanna in tal senso di una parte parzialmente vittoriosa. Orbene, nel caso di specie, in parziale accoglimento dell'opposizione era stato revocato il d.i. opposto, in quanto era stata riconosciuta, seppur in misura minima, una riduzione del credito azionato in via monitoria, considerato che “la fase di trattazione/istruttoria del
18 procedimento avente RG 2489/2014 non si era conclusa e che l'Avv. Pilatu nella parcella ha
considerato tale attività come conclusa, richiedendo i medi tabellari per l'intera fase” (v. pag. 10
sentenza primo grado).
Sul punto, la Corte di Cassazione, anche da ultimo, ha chiarito che “la condanna per l'abuso dello
strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone,
altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma
3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito” (v. Cass. civ. n. 15232/2024).
8. Reiterazione delle istanze istruttorie
Tanto premesso, occorre precisare che la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie reiterata in tale sede, in relazione a quelle non ammesse e/o rigettate in primo grado non può essere accolta.
Nello specifico, è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'appello la prova testimoniale sul capo a) “Vero è che i coniugi e sono stati difesi dall'Avv. Gianmario Parte_1 Parte_2
Pilatu nella causa N° R.G. 2489/2014 instaurata davanti al Tribunale di Tempio Pausania contro la
avente ad oggetto: anatocismo”. Inoltre è inammissibile, perché in contrasto con il CP_4
disposto dell'art. 2721 c.c., comma 1, la prova testimoniale sui capi c) “Vero è che nell'ottobre del
2014, in Nuoro i Sig. e nel conferire mandato per l'instaurazione Parte_1 Parte_2
della causa davanti al Tribunale di Tempio Pausania all'Avv. Gianmario Pilatu, si accordarono con
lo stesso sul pagamento delle competenze legali in euro 3.000,00, da versare al professionista,
durante il corso del giudizio”, d)” Vero è che nell'ottobre 2014, in Nuoro, i coniugi e Pt_1 Pt_2
per instaurare la causa di Tempio Pausania, versarono all'Avv. Gianmario Pilatu la somma di euro
900,00 per il pagamento del contributo unificato”, e) “Vero è che in data 17.12.2014 in Oristano, il
Sig. consegnò all'Avv. Pilatu, a titolo di onorari, acconto di euro 2.000,00 di cui Parte_1
1.700,00 in contanti ed euro 300,00 con assegno bancario della Fineco, a firma del Sig. Pt_1
stesso”, f) “Vero è che nell'anno 2015, in Oristano, il Sig. , consegnò all'Avv. Pilatu, Parte_1
il residuo importo di euro 1.000,00 a saldo delle competenze professionali pattuite”. Peraltro, Codesta
Corte, ritenute condivisibili sul punto le conclusioni del giudice di prime cure già evidenziate sopra,
19 rileva l'assenza di presupposti per la deroga alla regola generale di cui all'art. 2721, comma 2, c.c.
Ancora, non è accoglibile la richiesta di prova per testi sul capo b) (“Vero è che l'Avv. Gianmario
Pilatu, nella qualità di difensore, era a conoscenza della trattativa per la definizione bonaria della
vertenza giudiziale, avvenuta nel 2018, tra i coniugi e e la Pt_1 Pt_2 Controparte_3
pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania”) con teste l'Avv. per irrilevanza CP_1
della stessa, stante l'incapacità di fornire elementi utili ai fini della decisione della causa.
Infine, neppure la richiesta di c.t.u. medico – legale tesa all'accertamento della sofferenza psichica
“subita dall'opponente ( ) a seguito del comportamento poco diligente del Parte_2
professionista” può trovare accoglimento, stante il carattere del tutto esplorativo della medesima, per genericità e infondatezza di presupposti, come sopra ben evidenziato.
9. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa 5.201,00 – 26.000,00 valori medi per le questioni giuridiche e di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva e decisionale, eccetto che per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi istruttori rispetto al precedente grado di giudizio, per cui si deve tenere conto del parametro minimo), senza che possano ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 cpc. Con la precisazione che deve disporsi la distrazione in favore dell'avv. Marina Carta, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002
per il versamento del contributo unificato a carico di e , ove dovuto. Parte_1 Parte_2
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2
di Nuoro, n. 691/2023 pubblicata il 18.12.2023;
20 - condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1 Parte_2
Gianmario Pilatu nella misura di euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA
e CPA di legge, con distrazione in favore dell'avv. Marina Carta, dichiaratasi antistataria;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato a carico di e , ove dovuto. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Sassari, 20.06.2025
La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
La Consigliera Est.
Dott.ssa Monica Moi
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