Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2469/2021
promossa da:
'Parte 1 (C. F. con il patrocinio dell'avv. C.F. 1 ROMUALDI CLAUDIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI
97 47100 FORLI' presso il difensore avv. ROMUALDI CLAUDIA
ATTORE
contro
C.F. 2 ' con il patrocinio dell'avv. CP 1 (C. F.
ALBONETTI SERENA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA C. GRANDE
N. 93 48018 FAENZApresso il difensore avv. ALBONETTI SERENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 8.1.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
.mo
Tribunale di Ravenna, per tutti i motivi di cui in narrativa,
disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione,
in accoglimento alla domanda attorea ed in virtù della documentazione depositata, Nel merito in via principale accertare e dichiarare
CP 1 si è che il sig. reso inadempiente al contratto
Parte 1 in data 06/04/2016; preliminare concluso con il sig.
dichiarare la conseguentemente, risoluzione delaccertare e con conseguente diritto alcontratto preliminare citato,
risarcimento di ogni danno subito a favore del sig. Parte 1
per l'effetto, condannare il sig. CP 1 al risarcimento di che si quantifica nellaogni danno subito dal sig. Parte 1
somma di euro 20.030,75 (di cui euro 2.000,00 a titolo di corrispettivo inferiore ottenuto dalla vendita con C.A.P.E.; ed euro
18.030,75 quale differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dell'automezzo e quello che si sarebbe versato al sig. CP 1 se non fosse reso inadempiente), ovvero in quella diversa o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta congrua
Tribunale adito, il tutto oltre interessidall'Ill.mo e rivalutazione monetaria".
1.1 A sostegno della propria domanda ha dedotto: di avere sottoscritto in qualità di acquirente, in data 06/04/2019,
-
un contratto preliminare di compravendita con il sig. CP 1
quale titolare della omonima ditta individuale con sede in
avente ad Brisighella (RA) Via Bacello n.24, p.iva P.IVA 1
oggetto il semirimorchio Menci XA666HA Telaio targato n.ZHZSL1050H0015467, "il tutto allo stato d'uso in cui si trova come visto e piaciuto al prezzo di €.42.000,00+IVA 22°″; di avere consegnato al promittente venditore un assegno bancario n. 6008895939-07 per euro 3.000,00 a titolo di caparra;
che il convenuto, a causa di un ripensamento, non ha adempiuto il contratto preliminare stipulando il definitivo neppure dopo essere stato diffidato ad adempiere con avvertimento che in difetto il contratto si sarebbe risolto.
Ha quindi chiesto l'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di controparte. Sotto il profilo risarcitorio, ha allegato che dopo la stipula del contratto preliminare per cui è causa, si è impegnato, nell'aprile del 2019, а vendere terzi il proprio a C.A.P.E
-
automezzo. Tuttavia, non essendosi perfezionato il definitivo, per non rimanere privo di un automezzo necessario per le proprie esigenze lavorative, ha dovuto ritardare la vendita potendola concludere solo in data 09/09/2019, quando nel frattempo è riuscito ad acquistare un nuovo mezZO. Ha dunque individuato il danno da inadempimento: in euro 2.000 quale differenza di prezzo in negativo tra il ricavato che avrebbe realizzato se avesse venduto prontamente e quanto invece ha realizzato essendo stato costretto a vendere in settembre;
ed
18.030,75 quale maggiore prezzo pagato per l'acquisto di un euro nuovo semirimorchio in luogo di quello oggetto del contratto
preliminare.
На infine domandato la restituzione dell'importo di euro 3.000
versato a titolo di caparra. 2. Si è ritualmente costituito CP 1 contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In
particolare, ha eccepito l'invalidità del contratto preliminare per mancanza della sottoscrizione di tutti i soci della
[...]
la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
a stare in giudizio in proprio;
l'inesistenza della CP_1 procura speciale avversaria;
l'inesistenza della caparra perché
corrisposta mediante assegno e l'insussistenza dei danni lamentati.
3. In data 3.3.2022 si è tenuta la prima udienza in modalità
cartolare.
La causa è stata istruita per via documentale.
All'udienza del 8.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni, e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla procura alle liti sollevata riferita dal convenuto,
all'assenza del requisito della specificità. La procura rilasciata al difensore di parte attrice su foglio separato infatti, dall'insieme delle circostanze, può considerarsi materialmente
è congiunta all'atto: stata notificata a controparte unitamente all'atto, è stata depositata agli atti unitamente all'atto con un
unico PDF, è stata rilasciata due giorni prima ("Il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi" (Cass. n. 12332/2009; Cass. n. 7731/2004).
5. È pacifico e non contestato che tra le parti, in data 06/04/2019,
è intervenuto il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il semirimorchio Menci targato XA666HA Telaio
n.ZHZSL1050H0015467 "il tutto allo stato d'uso in cui si trova come visto e piaciuto al prezzo di €.42.000,00+IVA 22%″.
Il contratto preliminare oggetto di causa è valido è vincolante per le parti. Parte convenuta invoca in modo inconferente la disciplina dell'atto compiuto dall'amministratore senza poteri poiché CP 1 ha assunto l'impegno a vendere il semirimorchio quale rappresentante della ditta individuale (cfr doc. all. n. 1 attore) e non quale amministratore della dell' Controparte_3
[...] Il convenuto ha assunto l'obbligo di vendere il semirimorchio e dunque correttamente l'attore agisce nei suoi confronti per l'accertamento della risoluzione per inadempimento di tale obbligo e per il risarcimento dei danni conseguenti.
convenuto non ha adempiuto6. È pacifico e non contestato che il all'obbligo di stipula del definitivo. Con lettera del 8.5.2019
debitamente ricevuta, parte attrice ha diffidato ad adempiere (art.
CP 1 all'impegno di vendita assunto entro quindici 1454 c.c.)
giorni dalla ricezione, cui tuttavia non è seguito l'adempimento del contratto preliminare. Il mancato adempimento ha quindi determinato la risoluzione del contratto preliminare per cui è causa (1454 co.3
c.c.). L'allegazione del convenuto secondo cui le parti avrebbero risolto consensualmente il contratto nei giorni successivi alla stipula, oltre ad essere generica poiché non si dice esattamente quando ciò sarebbe avvenuto, non risulta provata non essendo stato offerto alcun elemento di prova a riguardo. La circostanza si pone peraltro in contrasto logico con la diffida ad adempiere inviata dall'attore nel mese successivo alla stipula del preliminare. 7. Si viene quindi all'esame della domanda di restituzione e
risarcimento avanzata dall'attore.
Parte attrice chiede la restituzione della somma di euro 3.000
consegnata a titolo di caparra mediante assegno al momento della infondata.è conclusione del contratto preliminare. La domanda
Trattandosi di domanda di restituzione a seguito di risoluzione del contratto non quindi di richiesta titolo risarcitorioa
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necessario che l'accipiens abbia in effetti portato all'incasso l'importo dell'assegno, diversamente sarebbe tenuto a restituire una somma che non ha incassato. L'attore non ha provato l'effettivo esborso, ossia l'incasso dell'assegno da parte del convento, sicché
non può darsi luogo a restituzione della somma. Parte attrice chiede a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 2.000 quale differenza di prezzo in negativo realizzata per aver venduto in ritardo il proprio mezzo a causa dell'inadempimento di controparte. Deduce che, dopo aver sottoscritto il preliminare si era impegnato confidando nell'adempimento di di acquisito,
controparte a vendere il proprio mezzo a terzi (C.A.P.E.); non
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essendo entrato in possesso del semirimorchio oggetto del preliminare, non ha potuto vendere il proprio (che gli serviva per lavoro) e, prima di vendere, ha dovuto aspettare di reperirne un altro nuovo. Il ritardo nella vendita, realizzatasi nel settembre
2019, ha determinato un danno da 2.000 in quanto l'acquirente gli ha offerto per l'acquisto una somma inferiore di euro C.A.P.E. - 2.000 a quella precedentemente pattuita. La domanda è infondata.
L'attore non ha fornito la prova di essere stato destinatario di una effettiva e concreta proposta di acquisto, ed in particolare del termine entro quando tale acquisto si sarebbe dovuto realizzare, elemento decisivo per comprendere l'esistenza di un nesso di
causalità tra l'inadempimento (generatore del ritardo) ed il
deprezzamento per meglio dire, tra l'inadempimento e la
disponibilità del terzo acquirente ad acquistare in settembre ad un prezzo inferiore. Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna
spiegazione del motivo per cui la vendita del mezzo, pochi mesi dopo,
abbia in effetti determinato la variazione in diminuzione della proposta, sicché non è dato comprendere se detta variazione possa essere dipesa in via immediata e diretta dal ritardo nella
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vendita. Né invero le prove orali capitolate a riguardo riproposte in sede di formulazione delle conclusioni appaiono dirimenti: il capitolo 1) relativo all'impegno a vendere appare generico in quanto non si precisa entro quando si sarebbe dovuta perfezionare la vendita né in che termini ed in quale modalità era stata manifestata dal terzo la disponibilità all'acquisto; il capitolo 4) sulla ragione del deprezzamento appare inammissibile in quanto introduce una
il motivo dell'acquisto ad un prezzo inferiore che circostanza - ―
non è stato fatto oggetto di tempestiva allegazione. Va parimenti rigettata la richiesta a titolo risarcitorio della somma di euro 18.030,75 quale differenza tra il prezzo pari ad € 60.030,75
+ I.V.A. sborsato per l'acquisto del nuovo semirimorchio effettuato in data 26/08/2019 ed € 42.000,00 + I.V.A. corrispondente al prezzo del semirimorchio oggetto del preliminare. La differenza di prezzo non costituisce un danno risarcibile non essendo una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): l'attore infatti avrebbe dovuto provare, e non lo ha fatto, che se avesse acquistato il mezzo che poi ha acquistato, in assenza
dell'inadempimento, lo avrebbe pagato 18.030,75 in meno.
8. Il rigetto integrale della domanda risarcitoria dell'attore in uno con
l'accertato inadempimento agli impegni contrattualmente assunti dal
convenuto giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in
motivazione:
ACCERTA l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare alla data del 1.6.2019 stipulato tra l'attore ed il convenuto in data
6.4.2019;
- RIGETTA le domande di risarcimento e restituzione formulate dall'attore;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
RIGETTA nel resto.
Ravenna, 30/05/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni