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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2224/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to OLIVO VALENTINA ( ) C.F._2
ricorrente contro
) contumace CP_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
Accogliersi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e quindi, “1) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non abbisognano di reciproci contributi al mantenimento;
2) dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta pronuncia di divorzio;
3)
1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e celebrato in data 20/09/1997 a Parte_1 CP_1
Campoformido (UD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 2 parte I - anno 1997; 4) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile dei rispettivi comuni di residenza di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.9.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 20.9.1997 Parte_1
con , ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo CP_1
matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
27.2.2006, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Il resistente è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato parte ricorrente a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. e la parte ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
2 personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd. 27.2.2006, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 26/1/2006, sicché alla data del deposito del ricorso (3/9/2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla a titolo di assegni in mancanza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la non opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/09/1997 in
Campoformido e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOFORMIDO dell'anno 1997 al n. 2 parte I, da Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 28/10/1954, alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3 Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to OLIVO VALENTINA ( ) C.F._2
ricorrente contro
) contumace CP_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
Accogliersi le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e quindi, “1) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non abbisognano di reciproci contributi al mantenimento;
2) dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta pronuncia di divorzio;
3)
1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e celebrato in data 20/09/1997 a Parte_1 CP_1
Campoformido (UD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 2 parte I - anno 1997; 4) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile dei rispettivi comuni di residenza di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione del resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 3.9.2024 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 20.9.1997 Parte_1
con , ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo CP_1
matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
27.2.2006, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Il resistente è rimasto contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato parte ricorrente a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. e la parte ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
2 personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd. 27.2.2006, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 26/1/2006, sicché alla data del deposito del ricorso (3/9/2024) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla a titolo di assegni in mancanza di domande.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti stante la non opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/09/1997 in
Campoformido e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOFORMIDO dell'anno 1997 al n. 2 parte I, da Pt_1
nata a [...] il [...], e , nato a
[...] CP_1
SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 28/10/1954, alle seguenti condizioni:
1) nulla a titolo di assegni;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3 Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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