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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 11998/2023 RG. promossa da:
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_1
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._1 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_2 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._2 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_3
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._3 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_4 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._4 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_5
, residente in [...]. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._5
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_6
, residente in [...]n. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._6
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_7
, residente in [...]das Popoulas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._7 Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_8
, residente in [...]das Popoulas numero 3, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._8 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_9
, residente in [...]das Popolas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._9 Brasile;
pagina 1 di 8 • nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_10
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._10 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF Controparte_11 n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._11 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_12
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._12 Brasile;
• nata il [...] Chapeco, Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_1 carta di identità n. residente ni Rua Linha Tapera numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_1 Grande do Sul, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_2 carta di identità n. residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_2 Grande do Sul, Brasile;
• nato l'[...] a [...], Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CPF n. Controparte_13
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._13 Brasile;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. CERRI FRANCESCA con domicilio eletto in VIA GALLONIO 1 ROMA contro
Controparte_14
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria difesa, domanda ed eccezione disattese:
1. accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
le cui generalità sono specificate in
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_13 epigrafe, quali discendenti della cittadina italiana nata in Italia a [...]_1 (RE), il giorno 09.06.1859;
2. e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, e/o ad ogni altra autorità amministrativa di procedere alle consequenziali iscrizioni,
pagina 2 di 8 trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile ed anagrafici e di provvedere alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 20/09/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 29/07/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 04/07/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 04/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 17/12/2025 svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Campegine, in provincia di Reggio Emilia: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da pagina 3 di 8 persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_14 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 4 di 8 Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti … discendono da cittadina italiana, nata a [...], il Persona_1 giorno 09.06.1859 (… doc. 1), figlia di e successivamente Persona_2 Persona_3 emigrata in Brasile.
In Brasile si unì in matrimonio con il 10.07.1880 (… doc. 2). Persona_1 Persona_4
La sig. ascendente degli odierni ricorrenti, ha trascorso la sua intera vita in Persona_1 Brasile ed ivi è deceduta in data 20.07.1916 (… doc. 3) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare volontariamente ed espressamente alla cittadinanza italiana (… doc. 4).
Dal matrimonio tra e il 05.01.1898 è nato Persona_1 Persona_4 Persona_5 (… doc. 5) che, in seguito, si è unito in matrimonio con (… doc. 6).
[...] CP_15
Da questo matrimonio il 28.02.1933 è nato (… doc. 7) che, in seguito si è unito in Persona_6 matrimonio con (… doc. 8). Controparte_16
Da questo matrimonio sono nati due figli:
1). il 09.01.1958 (… doc. 9) che, in seguito, si è unito in matrimonio con Parte_3 [...]
(… doc. 10) e da questo matrimonio il 20.05.1982 è nato CP_17 Controparte_7 odierno ricorrente (… doc 11). si è in seguito unito in matrimonio con (… doc. 12) e Controparte_7 Persona_7 da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 23.03.2010 è nata Persona_8
(… doc. 13) e il 20.09.2013 (… doc. 14);
[...] Controparte_9
2) il 29.01.1967 odierna ricorrente (… doc. 15) che, in seguito, si è unita in Parte_4 matrimonio con (… doc. 16). Persona_9
Da questo matrimonio, sono nati cinque figli, odierni ricorrenti:
1). il 03.05.1986 (… doc. 17) che, in seguito, dall'unione non Controparte_5 matrimoniale con PE MA Nascimento, il 25.12.2021 ha dato alla luce CP_6
, odierno ricorrente (… doc 18);
[...]
2) il 06.07.1987 (… doc. 19) che si è unito in matrimonio con Controparte_1 [...] (… doc. 20) e da questo matrimonio il 22.03.2021 è nato Controparte_18 Controparte_2
odierno ricorrente (… doc. 21);
[...]
3) il 26.07.1988 (… doc. 22) il quale, in seguito, dall'unione non Controparte_10 matrimoniale con il 21.02.2010 ha avuto Persona_10 [...]
, odierna ricorrente (… doc 23); CP_11
4) il 28.08.1989 (… doc. 24) che, in seguito, dall'unione non matrimoniale con Controparte_12 ha dato alla luce tre figli, odierni ricorrenti: il 21.10.2011 (… Parte_5 Parte_1 doc 25); il 07.02.2015 (… doc 26) e l'01.04.2021 (… doc 27). Parte_2 Controparte_13
5) il 18.09.2009 (… doc. 28)”. Controparte_4
Nessuna rilevanza ha la circostanza della nascita di in data anteriore Persona_1 all' unificazione del Regno di Italia avvenuta il 17/03/1861.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri pagina 5 di 8 dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nata prima della nascita del Regno Persona_1 d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Quanto alla valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi) si osserva che il documento può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita.
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana
[...] la quale, senza mai naturalizzarsi brasiliana, né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame la discendenza è avvenuta per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
pagina 6 di 8 Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_14 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dalla cittadina italiana
[...]
Persona_1
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_14
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_1
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._1 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_2 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._2 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_3
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._3 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_4 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._4 Santa Catarina, Brasile;
pagina 7 di 8 • nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_5
, residente in [...]. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._5
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_6
, residente in [...]n. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._6
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_7
, residente in [...]das Popoulas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._7 Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_8
, residente in [...]das Popoulas numero 3, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._8 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_9
, residente in [...]das Popolas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._9 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_10
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._10 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF Controparte_11 n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._11 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_12
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._12 Brasile;
• nata il [...] Chapeco, Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_1 carta di identità n. residente ni Rua Linha Tapera numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_1 Grande do Sul, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_2 carta di identità n. residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_2 Grande do Sul, Brasile;
• nato l'[...] a [...], Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CPF n. Controparte_13
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._13 Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_14 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 11998/2023 RG. promossa da:
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_1
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._1 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_2 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._2 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_3
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._3 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_4 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._4 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_5
, residente in [...]. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._5
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_6
, residente in [...]n. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._6
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_7
, residente in [...]das Popoulas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._7 Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_8
, residente in [...]das Popoulas numero 3, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._8 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_9
, residente in [...]das Popolas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._9 Brasile;
pagina 1 di 8 • nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_10
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._10 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF Controparte_11 n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._11 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_12
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._12 Brasile;
• nata il [...] Chapeco, Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_1 carta di identità n. residente ni Rua Linha Tapera numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_1 Grande do Sul, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_2 carta di identità n. residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_2 Grande do Sul, Brasile;
• nato l'[...] a [...], Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CPF n. Controparte_13
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._13 Brasile;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. CERRI FRANCESCA con domicilio eletto in VIA GALLONIO 1 ROMA contro
Controparte_14
RESISTENTE/contumace e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria difesa, domanda ed eccezione disattese:
1. accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
le cui generalità sono specificate in
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_13 epigrafe, quali discendenti della cittadina italiana nata in Italia a [...]_1 (RE), il giorno 09.06.1859;
2. e per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_14 competente, e/o ad ogni altra autorità amministrativa di procedere alle consequenziali iscrizioni,
pagina 2 di 8 trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile ed anagrafici e di provvedere alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 20/09/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.n.4).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 29/07/2024, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 04/07/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 04/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 17/12/2025 svoltasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Campegine, in provincia di Reggio Emilia: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da pagina 3 di 8 persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_14 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 4 di 8 Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti … discendono da cittadina italiana, nata a [...], il Persona_1 giorno 09.06.1859 (… doc. 1), figlia di e successivamente Persona_2 Persona_3 emigrata in Brasile.
In Brasile si unì in matrimonio con il 10.07.1880 (… doc. 2). Persona_1 Persona_4
La sig. ascendente degli odierni ricorrenti, ha trascorso la sua intera vita in Persona_1 Brasile ed ivi è deceduta in data 20.07.1916 (… doc. 3) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare volontariamente ed espressamente alla cittadinanza italiana (… doc. 4).
Dal matrimonio tra e il 05.01.1898 è nato Persona_1 Persona_4 Persona_5 (… doc. 5) che, in seguito, si è unito in matrimonio con (… doc. 6).
[...] CP_15
Da questo matrimonio il 28.02.1933 è nato (… doc. 7) che, in seguito si è unito in Persona_6 matrimonio con (… doc. 8). Controparte_16
Da questo matrimonio sono nati due figli:
1). il 09.01.1958 (… doc. 9) che, in seguito, si è unito in matrimonio con Parte_3 [...]
(… doc. 10) e da questo matrimonio il 20.05.1982 è nato CP_17 Controparte_7 odierno ricorrente (… doc 11). si è in seguito unito in matrimonio con (… doc. 12) e Controparte_7 Persona_7 da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 23.03.2010 è nata Persona_8
(… doc. 13) e il 20.09.2013 (… doc. 14);
[...] Controparte_9
2) il 29.01.1967 odierna ricorrente (… doc. 15) che, in seguito, si è unita in Parte_4 matrimonio con (… doc. 16). Persona_9
Da questo matrimonio, sono nati cinque figli, odierni ricorrenti:
1). il 03.05.1986 (… doc. 17) che, in seguito, dall'unione non Controparte_5 matrimoniale con PE MA Nascimento, il 25.12.2021 ha dato alla luce CP_6
, odierno ricorrente (… doc 18);
[...]
2) il 06.07.1987 (… doc. 19) che si è unito in matrimonio con Controparte_1 [...] (… doc. 20) e da questo matrimonio il 22.03.2021 è nato Controparte_18 Controparte_2
odierno ricorrente (… doc. 21);
[...]
3) il 26.07.1988 (… doc. 22) il quale, in seguito, dall'unione non Controparte_10 matrimoniale con il 21.02.2010 ha avuto Persona_10 [...]
, odierna ricorrente (… doc 23); CP_11
4) il 28.08.1989 (… doc. 24) che, in seguito, dall'unione non matrimoniale con Controparte_12 ha dato alla luce tre figli, odierni ricorrenti: il 21.10.2011 (… Parte_5 Parte_1 doc 25); il 07.02.2015 (… doc 26) e l'01.04.2021 (… doc 27). Parte_2 Controparte_13
5) il 18.09.2009 (… doc. 28)”. Controparte_4
Nessuna rilevanza ha la circostanza della nascita di in data anteriore Persona_1 all' unificazione del Regno di Italia avvenuta il 17/03/1861.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri pagina 5 di 8 dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nata prima della nascita del Regno Persona_1 d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Quanto alla valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi) si osserva che il documento può sostituire la "certificazione" di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè prima del 1/1/1865, prima del 1/9/1871, prima del 1/1/1924, a seconda del territorio di nascita.
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana
[...] la quale, senza mai naturalizzarsi brasiliana, né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame la discendenza è avvenuta per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
pagina 6 di 8 Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_14 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dalla cittadina italiana
[...]
Persona_1
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_14
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_1
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._1 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_2 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._2 Santa Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_3
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._3 Catarina, Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_4 CPF n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di C.F._4 Santa Catarina, Brasile;
pagina 7 di 8 • nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_5
, residente in [...]. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._5
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_6
, residente in [...]n. 736, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._6
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_7
, residente in [...]das Popoulas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._7 Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_8
, residente in [...]das Popoulas numero 3, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._8 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_9
, residente in [...]das Popolas numero 33, Concórdia, Stato di Santa Catarina, C.F._9 Brasile;
• nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_10
, residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._10 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF Controparte_11 n. , residente in [...]numero 553, Chapecó, Stato di Santa C.F._11 Catarina, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CPF n. Controparte_12
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._12 Brasile;
• nata il [...] Chapeco, Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_1 carta di identità n. residente ni Rua Linha Tapera numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_1 Grande do Sul, Brasile;
• nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, non possiede CPF, Parte_2 carta di identità n. residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Nume_2 Grande do Sul, Brasile;
• nato l'[...] a [...], Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CPF n. Controparte_13
, residente in [...]numero 1160, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._13 Brasile;
sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_14 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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