Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n° 285/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa di previdenza pendente tra
, rappresentato e difeso – giusta procura in atti– dall'avv. Giuseppe Di Parte_1
Nardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Guardiagrele
(CH), Via Occidentale n. 52;
- ricorrente -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti,
Via Domenico Spezioli n. 12;
- resistente -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso l'istante ha convenuto in giudizio l spiegando le seguenti conclusioni: CP_2
“1) accertare e dichiarare che il sig. aveva diritto al trattamento Naspi ricevuto e Parte_1 all'erogazione anticipata e in unica soluzione dello stesso;
2) accertare e dichiarare che il sig. non ha instaurato alcun rapporto di lavoro Parte_1 subordinato nel corso dell'anno 2023;
04.04.2024 emesso dall' di Chieti e notificato il 24.04.2024, con cui veniva richiesto al sig. CP_2 di restituire la somma di € 14.942,39 percepita a titolo di anticipazione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI n. 980023/2023, e della successiva delibera del Comitato
Provinciale n. 244991 del 18/12/2024, dichiarando che il sig. non è tenuto alla Parte_1
restituzione della predetta somma;
4) con vittoria di spese e di onorari di causa”
Con memoria si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_2
contendere con compensazione delle spese di lite essendo stato annullato in autotutela il provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, la difesa di parte ricorrente, preso atto che il provvedimento impugnato è stato annullato dall' , che ha riconosciuto il diritto del ricorrente CP_2 all'anticipazione NASPI, ha chiesto di dichiarare l'estinzione della causa per cessazione della materia del contendere, non opponendosi alla compensazione delle spese di lite, stante la particolarità della vicenda.
In data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
L'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell'Ente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio non impone valutazioni in materia di spese di lite stante la concorde richiesta di compensazione delle stesse.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso il 06.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-