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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4566 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO SIMONA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/06/2010
in SESSA AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SESSA AURUNCA (CE), al n. 16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, anno 2010;
- preso atto che dall'unione è nata la figlia (01.07.2015), Per_1
minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei IG.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 06/06/2010 in Pt_2
SESSA AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SESSA AURUNCA (CE), al n. 16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
3) Dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, indicativamente a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale dal dopo danza fino a dopo cena;
dispone, altresì, che i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore durante le festività (natalizie, pasquali e feriali estive) siano concordati dalle parti di volta in volta in base agli impegni reciproci e, comunque, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni anche non consecutivi durante quelle pasquali.
Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé la minore due settimane anche non consecutive salvo diversi accordi;
4) dispone che il OR corrisponda alla ORa , a Pt_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile complessiva di Euro 200,00 rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine;
5) dà atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra
; Parte_1
6) nulla a titolo di mantenimento tra coniugi attesa l'indipendenza economica degli stessi;
7) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA
(CE), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 27/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4566 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO SIMONA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/06/2010
in SESSA AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SESSA AURUNCA (CE), al n. 16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, anno 2010;
- preso atto che dall'unione è nata la figlia (01.07.2015), Per_1
minorenne;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia
minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei IG.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 06/06/2010 in Pt_2
SESSA AURUNCA (CE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SESSA AURUNCA (CE), al n. 16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
3) Dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, indicativamente a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale dal dopo danza fino a dopo cena;
dispone, altresì, che i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore durante le festività (natalizie, pasquali e feriali estive) siano concordati dalle parti di volta in volta in base agli impegni reciproci e, comunque, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie e tre giorni anche non consecutivi durante quelle pasquali.
Dispone che durante le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé la minore due settimane anche non consecutive salvo diversi accordi;
4) dispone che il OR corrisponda alla ORa , a Pt_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile complessiva di Euro 200,00 rivalutabili annualmente ex indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Udine;
5) dà atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra
; Parte_1
6) nulla a titolo di mantenimento tra coniugi attesa l'indipendenza economica degli stessi;
7) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SESSA AURUNCA
(CE), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.16, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 27/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini