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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1653/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Fortunato Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresento e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: assegno di invalidità, ex art. 13 legge 118/1971.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 14.10.2024, parte ricorrente in epigrafe ha adito il tribunale di Paola per sentir condannare l' all'erogazione dell'assegno di invalidità, ex art. 13 CP_1
L.118/1971, per come disposto con decreto di omologa, reso il 23.04.2024, nel procedimento n. R.G. 954/2023 - Sezione Lavoro e Previdenza. A sostegno della propria pretesa ha dedotto: di aver notificato in data 25.04.2024 il decreto di omologa alla sede provinciale;
di aver inviato, in data 02.05.2024, il modulo c.d. AP70 predisposto CP_1 dall' per acquisire i dati utili alla liquidazione della prestazione;
che nonostante il CP_1 perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto e il decorso di 120 giorni dalla notifica
1 del decreto di omologa, ex art. 445 bis c.p.c., l' resistente non adempieva al CP_1 pagamento della relativa prestazione assistenziale.
Si è costituito l' il quale ha depositato documentazione attestante la liquidazione CP_1 della prestazione per cui è causa, con relativa liquidazione degli importi arretrati erogati, unitamente al rateo di novembre 2024, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto l ha, nelle CP_1 more del giudizio - promosso il 14.10.2024, con ricorso notificato all'Istituto in data
30.10.2024 - accreditato alla ricorrente, con la rata di novembre 2024, quanto dalla stessa rivendicato.
3. Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse sono compensate nella misura del 50%, considerato che la liquidazione degli arretrati è sostanzialmente coeva alla introduzione del giudizio, e per il resto sono poste a carico dell' , in virtù del principio della CP_1 soccombenza virtuale, considerato che il pagamento è avvenuto ben oltre il termine di
120 giorni dalla notifica del decreto di omologa di cui all'art 445 bis comma 5 c.p.c. - e si liquidano come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m.
55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 5.201,00- 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna il resistente al pagamento della CP_1 restante parte in favore di , che liquida in € 932,50 per Parte_1
2 onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 13.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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