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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Bommino
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07125888 - ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma (Euro 957,19) richiestale dall' con provvedimento del 18.02.2022 con il quale l' le aveva comunicato CP_1 CP_1 di aver rideterminato l'importo della prestazione e che, a seguito delle verifiche effettuate, era emerso che alla stessa, tra l'01/07/2020 e il 31/12/2020, era “stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e sostenendo la legittimità della richiesta CP_1
restitutoria derivante dalla ricostituzione della prestazione d'invalidità civile percepita dalla sig.ra calcolando i redditi del coniuge (sig. ) presenti nella certificazione unica Pt_1 Parte_2
relativa agli anni 2019, 2020 e 2021.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6
1
agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità
delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica
disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di
legge in via generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi,
in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli
organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno
facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici
previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9,
convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti
prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma
1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile,
per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv.
in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi,
afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
2
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”.
Ed ancora, si legge nella stessa pronuncia:” Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico
dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal
primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e
3
rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò
si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_1
principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” CP_1
Casellario dell'Assistenza” ” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al
comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente
comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021, secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in
una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono
preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento anteriore al primo che ha accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali - e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato (non essendo contestata la regolare comunicazione dei redditi da parte della ricorrente e del coniuge , e dunque la Pt_2
conoscenza/conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' ), deve ritenersi la irripetibilità della CP_1
somma oggetto del provvedimento, con conseguente condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 957,19 chiesta in restituzione al ricorrente con la nota del
18.02.2022, e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il CP_1
medesimo titolo;
- condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €500,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Bommino
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. 07125888 - ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma (Euro 957,19) richiestale dall' con provvedimento del 18.02.2022 con il quale l' le aveva comunicato CP_1 CP_1 di aver rideterminato l'importo della prestazione e che, a seguito delle verifiche effettuate, era emerso che alla stessa, tra l'01/07/2020 e il 31/12/2020, era “stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e sostenendo la legittimità della richiesta CP_1
restitutoria derivante dalla ricostituzione della prestazione d'invalidità civile percepita dalla sig.ra calcolando i redditi del coniuge (sig. ) presenti nella certificazione unica Pt_1 Parte_2
relativa agli anni 2019, 2020 e 2021.
All'udienza odierna la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6
1
agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità
delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica
disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di
legge in via generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi,
in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli
organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno
facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici
previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9,
convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti
i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti
prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma
1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile,
per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv.
in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi,
afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
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La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è
affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola
civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far
tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente
non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”.
Ed ancora, si legge nella stessa pronuncia:” Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico
dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal
primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e
3
rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò
si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_1
principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” CP_1
Casellario dell'Assistenza” ” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al
comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente
comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione”.
I principi suddetti hanno trovato piena conferma anche più recentemente, come si legge nella pronuncia della Suprema Corte n. 18820 del 2021, secondo la quale “l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in
una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono
preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento anteriore al primo che ha accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali - e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato (non essendo contestata la regolare comunicazione dei redditi da parte della ricorrente e del coniuge , e dunque la Pt_2
conoscenza/conoscibilità dei dati reddituali da parte dell' ), deve ritenersi la irripetibilità della CP_1
somma oggetto del provvedimento, con conseguente condanna dell' alla restituzione di CP_1
quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 957,19 chiesta in restituzione al ricorrente con la nota del
18.02.2022, e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il CP_1
medesimo titolo;
- condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €500,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 8 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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