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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6066/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2460/2023
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa, alla Via Nino Bixio n. 8, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/05/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico
1 d'ufficio l'ha riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua. Ha quindi adito Per_ nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU disposta, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento di una delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “In conclusione si può ritenere
2 la Sig.ra invalida nella misura del 100%, con necessità dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere da Agosto2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la Sig.ra soffra di:Vasculopatia Parte_1
cerebrale cronica con declino cognitivo, deficit mnesici e attentivi, Diabete mellito tipo II;
A.C.O
Arti inferiori;
Cardiopatia ischemico-ipertensiva; BPCO;
Artrosi polidistrettuale;
Sindrome ansiosodepressiva. La vasculopatia cerebrale cronica, malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, si manifesta con segni clinici di deficit neurologici e psichici quali un deficit di forza, di tono e di trofismo muscolare, inoltre può essere presente una compromissione della vita relazionale manifestantesi con il disorientamento spazio temporale e lacune mnesiche. Horichiesto la consulenza specialistica geriatrica con la definizione dei test MMSE (mini mental state examination che valuta l'efficienza intellettiva ed il deterioramento cognitivo), l'ADL (test di valutazione dell'attività di base della vita quotidiana quale fare il bagno, vestirsi, usare i servizi, spostarsi la continenza e l'alimentarsi) nonché il test IADL (attività strumentali della vita quotidiana quale lacapacità di usare il telefono, la capacità di provvedere agli acquisti, uso dei mezzi di trasporto, capacità di maneggiare il denaro e l'uso dei farmaci), per valutare se al deficit deambulatorio fosse associato un deficit cognitivo e formulare un chiaro giudizio complessivo circa i quesiti posti. in quanto sievidenziava una condizione di NON autosufficienza. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M.
05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). La periziata risulta NON ESSEREin grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: • inmediocricondizioni cliniche generali;
• con un ridotto tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; non orientato nel tempo e nello spazio;
• non grado di deambulare autonomamente, dunque essendo impossibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
• non in grado di mantenerela prolungata stazione eretta;
• che presenta dispnea;
• che non è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, non può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena
3 autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti della Sig.ra determinino le condizioni per le quali SI può concedere il Parte_1
beneficio dell'accompagnamentoin quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, impossibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data recante la consulenza
Geriatricaeffettuata dalla Dott.ssa 1in data Persona_3 Controparte_3
10/02/2025, allaquale andrà applicata una retrodatazione di almeno sei mesidata della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cognitive e delle capacità locomotorie non può certamente essere insorto ex abruptoalla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto appare congruo retrodatarealla data di Agosto 2024”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve
4 essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra a partire dal mese di Agosto 2024. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento della prestazione da data successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa, sia al deposito del presente ricorso.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra dal Parte_1
mese di Agosto 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6066/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 2460/2023
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in San Cipriano d'Aversa, alla Via Nino Bixio n. 8, presso lo studio degli avv.ti Raffaele Di Tella e Francesco Di Tella, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/05/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida di grado medio-grave; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico
1 d'ufficio l'ha riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua. Ha quindi adito Per_ nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU disposta, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento di una delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “In conclusione si può ritenere
2 la Sig.ra invalida nella misura del 100%, con necessità dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere da Agosto2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la Sig.ra soffra di:Vasculopatia Parte_1
cerebrale cronica con declino cognitivo, deficit mnesici e attentivi, Diabete mellito tipo II;
A.C.O
Arti inferiori;
Cardiopatia ischemico-ipertensiva; BPCO;
Artrosi polidistrettuale;
Sindrome ansiosodepressiva. La vasculopatia cerebrale cronica, malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, si manifesta con segni clinici di deficit neurologici e psichici quali un deficit di forza, di tono e di trofismo muscolare, inoltre può essere presente una compromissione della vita relazionale manifestantesi con il disorientamento spazio temporale e lacune mnesiche. Horichiesto la consulenza specialistica geriatrica con la definizione dei test MMSE (mini mental state examination che valuta l'efficienza intellettiva ed il deterioramento cognitivo), l'ADL (test di valutazione dell'attività di base della vita quotidiana quale fare il bagno, vestirsi, usare i servizi, spostarsi la continenza e l'alimentarsi) nonché il test IADL (attività strumentali della vita quotidiana quale lacapacità di usare il telefono, la capacità di provvedere agli acquisti, uso dei mezzi di trasporto, capacità di maneggiare il denaro e l'uso dei farmaci), per valutare se al deficit deambulatorio fosse associato un deficit cognitivo e formulare un chiaro giudizio complessivo circa i quesiti posti. in quanto sievidenziava una condizione di NON autosufficienza. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M.
05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 100% (cento per cento). La periziata risulta NON ESSEREin grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: • inmediocricondizioni cliniche generali;
• con un ridotto tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; non orientato nel tempo e nello spazio;
• non grado di deambulare autonomamente, dunque essendo impossibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
• non in grado di mantenerela prolungata stazione eretta;
• che presenta dispnea;
• che non è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, non può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena
3 autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti della Sig.ra determinino le condizioni per le quali SI può concedere il Parte_1
beneficio dell'accompagnamentoin quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, impossibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia. Per quanto attiene la decorrenza del su esplicato diritto, si farà necessariamente riferimento alla data recante la consulenza
Geriatricaeffettuata dalla Dott.ssa 1in data Persona_3 Controparte_3
10/02/2025, allaquale andrà applicata una retrodatazione di almeno sei mesidata della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cognitive e delle capacità locomotorie non può certamente essere insorto ex abruptoalla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto appare congruo retrodatarealla data di Agosto 2024”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve
4 essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra a partire dal mese di Agosto 2024. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento della prestazione da data successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa, sia al deposito del presente ricorso.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra dal Parte_1
mese di Agosto 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29/03/2025
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