TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Emanuela Romano Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 7156/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO ed Parte_1 miciliato a Bologna in via Ermete Zacconi nr. 3/A, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 ultima siti in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.07.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 Con atto tempestivamente depositato il 24.05.2023 il ricorrente, cittadino del Pakistan nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 03.02.2023, notificatogli il 12.05.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 10.05.2022.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) il richiedente ha dichiarato di aver fatto il suo primo ingresso in Italia nel 2011 ma risulta foto-segnalato per la prima volta in data 25.11.2015: ha presentato nel 2016 una domanda di protezione internazionale rigettata sia da questa Commissione sia dal Tribunale di Bologna (R.G. 5117/2017) che dalla Corte d'Appello (R.G. 1276/2018) (..); che nel 2019 il richiedente ha per un periodo fatto ritorno nel Paese d'origine; che ha svolto attività lavorativa dal 2017 con un reddito lordo che in diversi anni, incluso 2022, non ha superato l'importo dell'assegno sociale annuo;
che al momento della presentazione della domanda disponeva di un contratto a tempo determinato presso la ditta sita in provincia di CP_2 Modena, e che a sostegno di un'eventuale stabilizzazione lavorativa o solo una promessa di assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda datata 24.01.2022, con una retribuzione lorda prospettata di circa euro 700,00 al mese. (..) che il richiedente non ha fornito ulteriori elementi a sostegno di un'eventuale integrazione sul territorio italiano;
che l'attività lavorativa non è di sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di una vita privata in Italia a maggior ragione se non si traduce in un'attività stabile e remunerata al punto da consentire una piena autonomia personale. (..) tenuto conto della circostanza che il richiedente è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commesso a Lugo in data 01.03.2016 e che la Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna emessa in primo grado;
che il richiedente in data 14.05.2013 è stato denunciato da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia per i reati di falso ideologico dal privato in atto pubblico al dine di favorire la permanenza irregolare sul territorio nazionale».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il si è costituito, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_3 ri deva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 13.02.2024, fissata per la comparizione delle parti e per la conferma del provvedimento di sospensiva reso inaudita altera parte, il ricorrente ha dichiarato: “D. Quando ha lasciato il Pakistan? R. Alla fine del 2005. D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2011. dei CP_4 familiari in Pakistan? R. Si, ho tutta la famiglia in Pakistan. Ho moglie e due figli. Ho tre fratelli e cinque sorelle. D. E' in contatto con i suoi familiari? R. Si, sono in contatto con i miei familiari. Mando anche dei soldi. Con i soldi che guadagnavo in Grecia ho fatto sposare tutte le mie sorelle. D. Ha delle ricevute dei soldi che manda a casa? R. Sì. D. E' mai stato ospite in accoglienza? R. No, mai. D. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia? R. Nel 2016 ho presentato domanda di protezione internazionale e mi hanno dato il permesso per richiesta asilo. D. Fino a quando l'ha avuto? R. Fino a quando non ho fatto domanda per emersione. D. Avverso la decisione della Commissione vedo dagli atti che ha proposto ricordo in Tribunale e poi in Corte d'Appello. Si ricorda se ha fatto ricorso in Cassazione? R. Non mi ricordo. D. Vedo che poi nel giugno 2020 ha proposto domanda di emersione. Il procedimento si è concluso? R. Si, ma il mio datore di lavoro era andato in Pakistan e mi pare nel 2021 lui abbia ricevuto una comunicazione che poi mi ha dato a febbraio 2022, quando già i termini per impugnare era scaduti. D. Dove ha vissuto da quando è in Italia? R. Sempre a Bologna, adesso abito a Imola. D. Da quanto tempo? R. Circa 5-6 mesi. D. Attualmente ha una ricevuta in relazione alla domanda di protezione speciale che ha presentato? R. Si, gliela mostro (il ricorrente mostra ricevuta datata 10.5.2022, munita del codice fiscale). D. Vedo dagli atti che lavora dal 2017, giusto? R. Si, da quando ho avuto il permesso giallo. D. Aveva lavorato anche prima? R. Si, avevo bisogno di guadagnare per mantenermi. D. Attualmente ad Imola dove vive? R. Con mio fratello. D. Come si chiama suo fratello? Ashfaq. D. Persona_1 Suo fratello ha un titolo di soggiorno? R. Ha un permesso per lavoro subordinato, il contratto di casa è intestato a lui. D. Ha altri familiari in Italia? R. No. D. Ha relazioni affettive importanti in Italia? R. No. D. Dal 2023 lavora a tempo indeterminato, giusto? R. Si. D. Vedo dal Casellario che l'unico precedente irrevocabile è quello relativo alla violenza sessuale commessa nel 2016. R. Sì. D. Mi sa dire qualcosa della denuncia del 2013 per falso ideologico? Lei ha mai vissuto a Venezia? R. Io sono venuto nel 2011 perché sapevo che nel 2012 avrei potuto regolarizzare la mia posizione. Non conoscevo nessuno qui, ho trovato una persona a Venezia per fare domanda di emersione. Ho anche la ricevuta, avevo pagato una somma di 1.000 euro per il modello F24. Mi ha chiesto i documenti (passaporto) e ha detto che ci avrebbe pensato lui. Io non ho saputo più niente. Ricordo che a Venezia avevano fissato anche un appuntamento in Prefettura ma il datore di lavoro non si è presentato. D. La Questura poi l'ha convocata per spiegarle cosa era successo? R. Sono andato con altri connazionali per chiedere spiegazioni ma non ci hanno mai fornito spiegazioni. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Abbiamo avuto la ricevuta della domanda e la convocazione per l'appuntamento. Noi siamo andati ma il datore di lavoro, che aveva presentato la domanda, non si è mai presentato. D. Del reato di violenza sessuale vuole dirmi qualcosa? R. La donna era venuta nel negozio dove lavoravo ed era andata nel retro a vedere delle lenzuola. Aveva aperto la confezione, io le ho detto che non si potevano aprire, allora mi ha chiamato per aiutarla. Quando l'ho raggiunta per aiutarla a mettere a posto le lenzuola ha detto che l'avevo molestata, che l'avevo trattenuta per impedirle di uscire. C'erano anche le telecamere, che però non hanno ripreso la scena perché non erano posizionate nel retro del negozio ma solo davanti;
tutto si sarebbe svolto in 36 secondi, la telecamera del negozio mi ha ripreso sia quando l'ho raggiunta nel retro sia quando sono tornato davanti al negozio. Lei forse aveva già in mente di fare questa cosa e infatti ha chiesto anche il risarcimento di euro 50.000”.
All'esito, confermato il provvedimento relativo alla sospensiva, il processo è stato rinviato all'udienza del 15.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con assegnazione di un termine per produzione documentale. Scaduto il suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 10.5.2022.
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, dal compendio probatorio acquisito si evince che il ricorrente è giunto in Italia nel 2011 e nel 2012 ha presentato domanda di emersione;
nel 2016 ha presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale con decisione confermata dal Tribunale di Bologna nel 2017 e dalla Corte d'Appello di Bologna nel 2018. Nel 2019 ha fatto rientro per un breve periodo nel proprio Paese e nel 2020, tornato in Italia, ha presentato nuovamente domanda di emersione, non andata a buon fine. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa dal 2017 e ha proseguito a lavorare con continuità con contratti a termine fino al 1.5.2023, quando il suo contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dato prova di aver ormai acquisito una piena padronanza della lingua italiana, avendo egli sostenuto l'audizione in Tribunale in italiano senza l'ausilio di interprete (cfr. verbale udienza del 13.02.2024). I redditi percepiti (nel 2017 circa euro 3.400,00; nel 2018 circa euro 3.900,00; nel 2019 circa euro 7.400,00; nel 2020 circa euro 7.000,00; nel 2021 circa euro 6.700,00; nel 2022 circa 8.600,00; nel 2023 circa € 10.900,00 e nel 2024 circa € 8.600,00 fino al mese di ottobre) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'autonomia abitativa;
egli infatti vive insieme al fratello ad Imola (cfr. certificato di residenza e stato di famiglia). Al riguardo si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). Elemento essenziale della vita Per_2 Per_3 familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca Per_4 compagnia (Ol vezia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_5 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e NI (Boyle c. Reg 41- Per_6 Parte_2 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_7 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_5 Persona_8
Deve a questo punto darsi atto che risultano a carico del ricorrente alcuni precedenti penali. Dal certificato del casellario giudiziale in atti si evince che egli è stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna emessa il 28.04.2021, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p. commesso a Lugo in data 01.03.2016 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Inoltre, egli risulta essere stato denunciato, in data 14.05.2013, da personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Venezia per i reati di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. e art. 5 co. 8bis del T.U.I. Per tale reato, tuttavia non è stata esercitata l'azione penale, non risultando alcuna condanna né dal casellario giudiziale né dal certificato dei carichi pendenti in atti. Ebbene, quanto all'unico precedente a carico del ricorrente (violenza sessuale), per quanto avente ad oggetto un reato particolarmente odioso, esso tuttavia si riferisce all'ipotesi attenuata di cui al 3 comma (“casi di minore gravità") risalenti ad ormai nove anni fa (2016); d'altra parte, la stessa autorità giudiziaria ha disposto la sospensione condizionale della pena, evidentemente non ravvisando la pericolosità sociale dell' istante. Inoltre, dal 2016 egli ha dato prova di un'effettiva resipiscenza e di un proficuo reinserimento sociale, svolgendo, come sopra detto, regolare attività lavorativa fin dal 2017.
Non può dunque affermarsi, all'esito del bilanciamento richiesto dal citato art. 19, comma 1.1, TUI, che sussista un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica tale da consentire un allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale.
Il Collegio ritiene dunque di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: il carattere risalente dei fatti di cui alle condanne penali, l'arrivo in Italia ormai 14 anni fa, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, la presenza del fratello in Italia, la creazione di importanti legami sul territorio sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1., D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 29.8.2025.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Luca Minniti
nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO ed Parte_1 miciliato a Bologna in via Ermete Zacconi nr. 3/A, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_1 ultima siti in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.07.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 Con atto tempestivamente depositato il 24.05.2023 il ricorrente, cittadino del Pakistan nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 03.02.2023, notificatogli il 12.05.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 10.05.2022.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) il richiedente ha dichiarato di aver fatto il suo primo ingresso in Italia nel 2011 ma risulta foto-segnalato per la prima volta in data 25.11.2015: ha presentato nel 2016 una domanda di protezione internazionale rigettata sia da questa Commissione sia dal Tribunale di Bologna (R.G. 5117/2017) che dalla Corte d'Appello (R.G. 1276/2018) (..); che nel 2019 il richiedente ha per un periodo fatto ritorno nel Paese d'origine; che ha svolto attività lavorativa dal 2017 con un reddito lordo che in diversi anni, incluso 2022, non ha superato l'importo dell'assegno sociale annuo;
che al momento della presentazione della domanda disponeva di un contratto a tempo determinato presso la ditta sita in provincia di CP_2 Modena, e che a sostegno di un'eventuale stabilizzazione lavorativa o solo una promessa di assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda datata 24.01.2022, con una retribuzione lorda prospettata di circa euro 700,00 al mese. (..) che il richiedente non ha fornito ulteriori elementi a sostegno di un'eventuale integrazione sul territorio italiano;
che l'attività lavorativa non è di sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di una vita privata in Italia a maggior ragione se non si traduce in un'attività stabile e remunerata al punto da consentire una piena autonomia personale. (..) tenuto conto della circostanza che il richiedente è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commesso a Lugo in data 01.03.2016 e che la Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna emessa in primo grado;
che il richiedente in data 14.05.2013 è stato denunciato da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia per i reati di falso ideologico dal privato in atto pubblico al dine di favorire la permanenza irregolare sul territorio nazionale».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il si è costituito, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_3 ri deva la reiezione del ricorso.
All'udienza del 13.02.2024, fissata per la comparizione delle parti e per la conferma del provvedimento di sospensiva reso inaudita altera parte, il ricorrente ha dichiarato: “D. Quando ha lasciato il Pakistan? R. Alla fine del 2005. D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2011. dei CP_4 familiari in Pakistan? R. Si, ho tutta la famiglia in Pakistan. Ho moglie e due figli. Ho tre fratelli e cinque sorelle. D. E' in contatto con i suoi familiari? R. Si, sono in contatto con i miei familiari. Mando anche dei soldi. Con i soldi che guadagnavo in Grecia ho fatto sposare tutte le mie sorelle. D. Ha delle ricevute dei soldi che manda a casa? R. Sì. D. E' mai stato ospite in accoglienza? R. No, mai. D. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia? R. Nel 2016 ho presentato domanda di protezione internazionale e mi hanno dato il permesso per richiesta asilo. D. Fino a quando l'ha avuto? R. Fino a quando non ho fatto domanda per emersione. D. Avverso la decisione della Commissione vedo dagli atti che ha proposto ricordo in Tribunale e poi in Corte d'Appello. Si ricorda se ha fatto ricorso in Cassazione? R. Non mi ricordo. D. Vedo che poi nel giugno 2020 ha proposto domanda di emersione. Il procedimento si è concluso? R. Si, ma il mio datore di lavoro era andato in Pakistan e mi pare nel 2021 lui abbia ricevuto una comunicazione che poi mi ha dato a febbraio 2022, quando già i termini per impugnare era scaduti. D. Dove ha vissuto da quando è in Italia? R. Sempre a Bologna, adesso abito a Imola. D. Da quanto tempo? R. Circa 5-6 mesi. D. Attualmente ha una ricevuta in relazione alla domanda di protezione speciale che ha presentato? R. Si, gliela mostro (il ricorrente mostra ricevuta datata 10.5.2022, munita del codice fiscale). D. Vedo dagli atti che lavora dal 2017, giusto? R. Si, da quando ho avuto il permesso giallo. D. Aveva lavorato anche prima? R. Si, avevo bisogno di guadagnare per mantenermi. D. Attualmente ad Imola dove vive? R. Con mio fratello. D. Come si chiama suo fratello? Ashfaq. D. Persona_1 Suo fratello ha un titolo di soggiorno? R. Ha un permesso per lavoro subordinato, il contratto di casa è intestato a lui. D. Ha altri familiari in Italia? R. No. D. Ha relazioni affettive importanti in Italia? R. No. D. Dal 2023 lavora a tempo indeterminato, giusto? R. Si. D. Vedo dal Casellario che l'unico precedente irrevocabile è quello relativo alla violenza sessuale commessa nel 2016. R. Sì. D. Mi sa dire qualcosa della denuncia del 2013 per falso ideologico? Lei ha mai vissuto a Venezia? R. Io sono venuto nel 2011 perché sapevo che nel 2012 avrei potuto regolarizzare la mia posizione. Non conoscevo nessuno qui, ho trovato una persona a Venezia per fare domanda di emersione. Ho anche la ricevuta, avevo pagato una somma di 1.000 euro per il modello F24. Mi ha chiesto i documenti (passaporto) e ha detto che ci avrebbe pensato lui. Io non ho saputo più niente. Ricordo che a Venezia avevano fissato anche un appuntamento in Prefettura ma il datore di lavoro non si è presentato. D. La Questura poi l'ha convocata per spiegarle cosa era successo? R. Sono andato con altri connazionali per chiedere spiegazioni ma non ci hanno mai fornito spiegazioni. Non abbiamo mai ricevuto risposta. Abbiamo avuto la ricevuta della domanda e la convocazione per l'appuntamento. Noi siamo andati ma il datore di lavoro, che aveva presentato la domanda, non si è mai presentato. D. Del reato di violenza sessuale vuole dirmi qualcosa? R. La donna era venuta nel negozio dove lavoravo ed era andata nel retro a vedere delle lenzuola. Aveva aperto la confezione, io le ho detto che non si potevano aprire, allora mi ha chiamato per aiutarla. Quando l'ho raggiunta per aiutarla a mettere a posto le lenzuola ha detto che l'avevo molestata, che l'avevo trattenuta per impedirle di uscire. C'erano anche le telecamere, che però non hanno ripreso la scena perché non erano posizionate nel retro del negozio ma solo davanti;
tutto si sarebbe svolto in 36 secondi, la telecamera del negozio mi ha ripreso sia quando l'ho raggiunta nel retro sia quando sono tornato davanti al negozio. Lei forse aveva già in mente di fare questa cosa e infatti ha chiesto anche il risarcimento di euro 50.000”.
All'esito, confermato il provvedimento relativo alla sospensiva, il processo è stato rinviato all'udienza del 15.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con assegnazione di un termine per produzione documentale. Scaduto il suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 10.5.2022.
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, dal compendio probatorio acquisito si evince che il ricorrente è giunto in Italia nel 2011 e nel 2012 ha presentato domanda di emersione;
nel 2016 ha presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale con decisione confermata dal Tribunale di Bologna nel 2017 e dalla Corte d'Appello di Bologna nel 2018. Nel 2019 ha fatto rientro per un breve periodo nel proprio Paese e nel 2020, tornato in Italia, ha presentato nuovamente domanda di emersione, non andata a buon fine. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa dal 2017 e ha proseguito a lavorare con continuità con contratti a termine fino al 1.5.2023, quando il suo contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha dato prova di aver ormai acquisito una piena padronanza della lingua italiana, avendo egli sostenuto l'audizione in Tribunale in italiano senza l'ausilio di interprete (cfr. verbale udienza del 13.02.2024). I redditi percepiti (nel 2017 circa euro 3.400,00; nel 2018 circa euro 3.900,00; nel 2019 circa euro 7.400,00; nel 2020 circa euro 7.000,00; nel 2021 circa euro 6.700,00; nel 2022 circa 8.600,00; nel 2023 circa € 10.900,00 e nel 2024 circa € 8.600,00 fino al mese di ottobre) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'autonomia abitativa;
egli infatti vive insieme al fratello ad Imola (cfr. certificato di residenza e stato di famiglia). Al riguardo si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). Elemento essenziale della vita Per_2 Per_3 familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca Per_4 compagnia (Ol vezia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_5 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e NI (Boyle c. Reg 41- Per_6 Parte_2 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_7 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_5 Persona_8
Deve a questo punto darsi atto che risultano a carico del ricorrente alcuni precedenti penali. Dal certificato del casellario giudiziale in atti si evince che egli è stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna emessa il 28.04.2021, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p. commesso a Lugo in data 01.03.2016 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Inoltre, egli risulta essere stato denunciato, in data 14.05.2013, da personale del Nucleo Ispettorato del lavoro di Venezia per i reati di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. e art. 5 co. 8bis del T.U.I. Per tale reato, tuttavia non è stata esercitata l'azione penale, non risultando alcuna condanna né dal casellario giudiziale né dal certificato dei carichi pendenti in atti. Ebbene, quanto all'unico precedente a carico del ricorrente (violenza sessuale), per quanto avente ad oggetto un reato particolarmente odioso, esso tuttavia si riferisce all'ipotesi attenuata di cui al 3 comma (“casi di minore gravità") risalenti ad ormai nove anni fa (2016); d'altra parte, la stessa autorità giudiziaria ha disposto la sospensione condizionale della pena, evidentemente non ravvisando la pericolosità sociale dell' istante. Inoltre, dal 2016 egli ha dato prova di un'effettiva resipiscenza e di un proficuo reinserimento sociale, svolgendo, come sopra detto, regolare attività lavorativa fin dal 2017.
Non può dunque affermarsi, all'esito del bilanciamento richiesto dal citato art. 19, comma 1.1, TUI, che sussista un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica tale da consentire un allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale.
Il Collegio ritiene dunque di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: il carattere risalente dei fatti di cui alle condanne penali, l'arrivo in Italia ormai 14 anni fa, la capacità dimostrata di creare e intrattenere nuovi e importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed di integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio, la presenza del fratello in Italia, la creazione di importanti legami sul territorio sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1., D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 29.8.2025.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Luca Minniti