CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 489/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin N. 115 35129 Padova PD
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250002519102001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 489/2025 il Ricorrente Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato la cartella di pagamento n. 077 2025 00025 191 02 001, notificatagli il 18.04.2025, e relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di contributo unificato per €.560,00, oltre sanzioni, interessi e spese.
L'odierno Ricorrente era socio all'85% della società CI_1 s.r.l.
In data 01.07.2021 l'Agenzia delle Entrate notificava alla predetta società e al Ricorrente, quale socio di maggioranza, tre avvisi di accertamento: 1) l'avviso n. T6S030600564/2020, nei confronti di CI_1
S.r.l. con cui venivano recuperate somme a titolo di IRES, IRAP e IVA, per €.178.020,00.
2) l'avviso n. T6S070601470/2020, sempre nei confronti di CI_1 S.r.l., con cui venivano recuperate somme, a titolo di ritenute non operate, non dichiarate e non versate per complessivi €. 4.963,00;
3) l'avviso n. T6S010601475/2020, nei confronti dell'odierno Ricorrente Ricorrente_1 , con cui si recuperavano somme a titolo di IRPEF e addizionali, per complessivi €.24.038,00.
Con ricorsi separati, sia la società CI_1 che il suo socio Ricorrente_1 impugnavano avanti all'allora
CTP di Padova i tre avvisi di accertamento loro notificati, che venivano iscritti, rispettivamente, sub RG.
285/2021 (CI_1 S.r.l.) e 286/2021 (Ricorrente_1) e, successivamente riuniti.
In data 12.04.2022 veniva depositata la sentenza n. 201/2022, con cui la Sezione 1 della CTP di Padova rigettava due dei tre motivi proposti dalla CI, omettendo, però, di pronunciarsi sui motivi dedotti dal socio. Tale sentenza, per ragioni di economia processuale, in data 10.11.2022, veniva impugnata con unico ricorso in appello ove veniva dichiarato il valore della lite in €.202.058,00 e versato C.U. di €.620,00.
Il ricorso in appello veniva proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II° del Veneto ed iscritto al RG
1472/2022.
Successivamente, la Corte regionale, in data 16.12.2022, notificava alle parti appellanti l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato nella misura di €. 680,00.
Il Ricorrente odierno Ricorrente_1 ottemperava all'invito, e in relazione all'avviso di accertamento di suo interesse, versava €.120,00 oltre spese di notifica ma, ciononostante, l'ADER, in data 18.04.2025 gli notificava la cartella oggetto del presente giudizio, reputando l'istante coobbligato in solido con la CI appellante. Tale cartella, di €. 1.740,45, sarebbe scaturita dalla trasmissione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria del
Veneto, del ruolo recupero crediti anno 2022, emesso a seguito della proposizione del giudizio di appello R.G.
1472/2022. La cartella predetta reca importi per complessivi €.1.740,45.
Avverso la stessa, l'istante Ricorrente_1 ha proposto il presente ricorso, lamentando i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 14, co. 1 e 3 bis, DPR 115/2002: insussistenza della solidarietà nel pagamento del contributo unificato dovuto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di
CI_1 S.r.l. in liquidazione.
Secondo il Ricorrente, nel processo tributario, in caso di impugnazioni cumulative, in relazione a ciascuno degli atti impugnati è dovuto un contributo unificato autonomo, commisurato al valore dell'imposta liquidata. Solo per il solo processo tributario, dunque, il Legislatore avrebbe deciso di mantenere distinte le obbligazioni tributarie connesse al versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002
Per l'effetto, ogni contribuente, in quanto titolare di un distinto rapporto giuridico d'imposta, non dovrebbe esser considerato responsabile solidalmente del pagamento del contributo unificato, essendo questo determinato in relazione alla pretesa tributaria azionata nei confronti del singolo.
Ed invero, nel processo tributario, pur in presenza di un ricorso cumulativo, le domande dei ricorrenti rimangono formalmente autonome. A riprova di ciò depone la circostanza che il Legislatore ha previsto che per ogni domanda, in relazione a ciascun atto impugnato, è necessario pagare un autonomo contributo unificato, sia in primo grado, sia in appello.
Volgendo l'acume alla fattispecie di causa, la circostanza che la società CI_1 abbia omesso di versare quanto dovuto in relazione ai due avvisi di suo interesse, non renderebbe il Ricorrente odierno coobbligato in solido al pagamento dei relativi contributi unificati dovuti dalla CI (€.500 + €.60), proprio per l'autonomia degli avvisi impugnati.
Il pagamento, da parte del Ricorrente, del C.U. di sua spettanza, lo avrebbe assolto da ogni onere, ragion per cui la sua presunta qualità di coobligato è erronea ed infondata.
2) Violazione dell'art. 16, co. 1 bis, DPR 115/2002: illegittimità della sanzione irrogata. Secondo il
Ricorrente, egli non avrebbe commesso alcuna violazione, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto, a titolo di contributo unificato, per l'impugnazione dell'avviso di accertamento elevato nei suoi confronti. Conseguentemente, difettando completamente l'elemento soggettivo, egli sostiene che alcuna somma potrà essergli richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Concludendo, il Ricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. Avverso il presente ricorso, l'ADER si è costituita nel presente giudizio con memoria di controdeduzioni, ove ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure riguardanti il merito della pretesa, poiché di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, essendo demandata a sé solo ed esclusivamente la successiva fase di riscossione. Per tale preliminare motivo, l'ADER ha lamentato la mancata vocazione dell'Ente creditore, sostenendo l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio e proponendo istanza per la sua chiamata in causa. Per tale motivo, essendo la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze lamentate, dovrebbe esser chiamata in causa al fine di consentirle la costituzione in giudizio.
La chiamata in giudizio sarebbe, secondo l'ADER, espressamente prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n.
112 del 1999, al fine di rendere edotto l'Ente creditore (CGT II° Veneto) della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Per tale motivo, la Resistente ADER ha chiesto, in via preliminare, integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura del Nominativo_1, fissando una nuova udienza per consentirne la costituzione nel rispetto dei termini per la difesa. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso proposto da Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Ricorrente, che involgono la lamentata illegittimità della cartella di pagamento impugnata, a titolo di c.u. dovuto in relazione al giudizio di appello proposto innanzi alla CGT II Veneto, non può non soffermarsi brevemente sulla normativa vigente in materia tributaria, relativa al pagamento del c.u. in caso di ricorsi cumulativi.
L'art. 14 DPR 115/2002, infatti, nello stabilire, al primo comma, che “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo […] è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”, al comma 3 bis, con specifico riferimento al processo tributario, stabilisce che il valore della lite è determinato
“per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 546/1992” e che
“deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. Nel processo tributario, pertanto, in caso di impugnazioni cumulative (proposte da più soggetti contro più atti) sarà dovuto - in relazione a ciascuno degli atti impugnati - un contributo unificato autonomo, commisurato al valore dell'imposta liquidata.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 29998 del 13 ottobre 2022, ha precisato che in caso di impugnazione di più atti tributari mediante un unico ricorso, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò, per come disposto dall'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n.
546/1992, ratione temporis applicabile prima della riforma di cui al D. Lgs. n. 156/2015 - secondo cui per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato - introduttivo di una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile.
Degna di evidenza è la recente pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 25607, depositata il 25 settembre 2024) che ha sancito che in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, vigente ratione temporis, assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo D.lgs.. Di talché, risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.
Infatti, nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite deve essere resa dal Ricorrente nelle conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi desumere aliunde; essa, infatti, è finalizzata all'esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale di cui art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo decreto che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato (Cass. n. 16282/2021).
In assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, e quindi nei casi dubbi, si deve, dunque, propendere per la soluzione più rigorosa, ossia per quella più onerosa per il contribuente, dal momento che la giustizia è una risorsa “limitata” e al servizio dell'intera collettività, la quale dispone di un diritto ad una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi.
Quindi, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi, una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.
Di recente, la Cassazione è tornata sull'argomento oggetto del presente giudizio (Cassazione Civile, Sez. 5
Ordinanza n.11283/2025), rigettando il ricorso di alcuni contribuenti sanzionati per insufficiente versamento del contributo unificato. La Corte, mutando il suo precedente orientamento, ha stabilito che in caso di ricorso cumulativo contro più atti, il calcolo del contributo unificato cumulativo deve basarsi sul valore di ogni singolo atto impugnato, e non sulla somma totale del valore della lite. Questo principio, secondo la Corte, era già applicabile anche prima della legge di stabilità 2014, che ha solo chiarito una disciplina preesistente. Secondo gli Ermellini, il principio per cui il contributo unificato si calcola sul valore di ogni singolo atto impugnato, in un ricorso cumulativo, è un principio consolidato e non rappresenta una novità introdotta dalla Legge di Stabilità
2014. Di conseguenza, la pretesa dell'Amministrazione era fondata.
Il punto centrale della motivazione risiede nell'interpretazione dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992. Queste norme, anche prima delle modifiche del 2014, introducevano una disciplina speciale per il processo tributario. In questo contesto, ogni atto impugnato, anche se contestato insieme ad altri in un unico ricorso, dà origine a una causa autonoma. Il ricorso cumulativo, pertanto, non fa venir meno la scindibilità delle singole cause.
La Cassazione ha chiarito che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) non ha introdotto una nuova regola, ma ha semplicemente esplicitato e chiarito un principio già insito nel sistema. La modifica normativa ha avuto una portata meramente ricognitiva e non innovativa. Di conseguenza, il criterio di calcolo per singolo atto era applicabile anche ai ricorsi presentati prima del 1° gennaio 2014. La Corte ha, inoltre, sottolineato come questa interpretazione sia conforme ai principi del diritto dell'Unione Europea, come stabilito dalla Corte di
Giustizia, e ai principi costituzionali, come affermato dalla Corte Costituzionale.
Alla luce del suesposto ragionamento, che questo Giudice adito ritiene condivisibile, la tesi difensiva del
Ricorrente risulta fondata e meritevole di conforto, proprio perché il processo tributario è disciplinato da una normativa speciale che deroga a quella generale, prevedendo, l'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002, che il valore della lite sia determinato “per ciascun atto impugnato”.
In conclusione, ogni contribuente, essendo titolare di un distinto rapporto giuridico d'imposta, dovrà rispondere solo dell'obbligazione tributaria che lo riguarda, circostanza, quest'ultima, che evidentemente esclude il sorgere della solidarietà passiva nel pagamento del contributo unificato.
Per l'effetto, si ritiene che il Ricorrente odierno non possa esser considerato obbligato in solido al versamento del contributo unificato dovuto dalla CI, né da altri, giacché la determinazione di quest'ultimo è strettamente connessa alla pretesa tributaria azionata nei suoi riguardi. Le suesposte considerazioni si ritengono esaustive per l'accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione I, in persona del Giudice monocratico, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella impugnata. Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 489/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Padova - Via Longhin N. 115 35129 Padova PD
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720250002519102001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 489/2025 il Ricorrente Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato la cartella di pagamento n. 077 2025 00025 191 02 001, notificatagli il 18.04.2025, e relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di contributo unificato per €.560,00, oltre sanzioni, interessi e spese.
L'odierno Ricorrente era socio all'85% della società CI_1 s.r.l.
In data 01.07.2021 l'Agenzia delle Entrate notificava alla predetta società e al Ricorrente, quale socio di maggioranza, tre avvisi di accertamento: 1) l'avviso n. T6S030600564/2020, nei confronti di CI_1
S.r.l. con cui venivano recuperate somme a titolo di IRES, IRAP e IVA, per €.178.020,00.
2) l'avviso n. T6S070601470/2020, sempre nei confronti di CI_1 S.r.l., con cui venivano recuperate somme, a titolo di ritenute non operate, non dichiarate e non versate per complessivi €. 4.963,00;
3) l'avviso n. T6S010601475/2020, nei confronti dell'odierno Ricorrente Ricorrente_1 , con cui si recuperavano somme a titolo di IRPEF e addizionali, per complessivi €.24.038,00.
Con ricorsi separati, sia la società CI_1 che il suo socio Ricorrente_1 impugnavano avanti all'allora
CTP di Padova i tre avvisi di accertamento loro notificati, che venivano iscritti, rispettivamente, sub RG.
285/2021 (CI_1 S.r.l.) e 286/2021 (Ricorrente_1) e, successivamente riuniti.
In data 12.04.2022 veniva depositata la sentenza n. 201/2022, con cui la Sezione 1 della CTP di Padova rigettava due dei tre motivi proposti dalla CI, omettendo, però, di pronunciarsi sui motivi dedotti dal socio. Tale sentenza, per ragioni di economia processuale, in data 10.11.2022, veniva impugnata con unico ricorso in appello ove veniva dichiarato il valore della lite in €.202.058,00 e versato C.U. di €.620,00.
Il ricorso in appello veniva proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II° del Veneto ed iscritto al RG
1472/2022.
Successivamente, la Corte regionale, in data 16.12.2022, notificava alle parti appellanti l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato nella misura di €. 680,00.
Il Ricorrente odierno Ricorrente_1 ottemperava all'invito, e in relazione all'avviso di accertamento di suo interesse, versava €.120,00 oltre spese di notifica ma, ciononostante, l'ADER, in data 18.04.2025 gli notificava la cartella oggetto del presente giudizio, reputando l'istante coobbligato in solido con la CI appellante. Tale cartella, di €. 1.740,45, sarebbe scaturita dalla trasmissione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria del
Veneto, del ruolo recupero crediti anno 2022, emesso a seguito della proposizione del giudizio di appello R.G.
1472/2022. La cartella predetta reca importi per complessivi €.1.740,45.
Avverso la stessa, l'istante Ricorrente_1 ha proposto il presente ricorso, lamentando i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 14, co. 1 e 3 bis, DPR 115/2002: insussistenza della solidarietà nel pagamento del contributo unificato dovuto in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di
CI_1 S.r.l. in liquidazione.
Secondo il Ricorrente, nel processo tributario, in caso di impugnazioni cumulative, in relazione a ciascuno degli atti impugnati è dovuto un contributo unificato autonomo, commisurato al valore dell'imposta liquidata. Solo per il solo processo tributario, dunque, il Legislatore avrebbe deciso di mantenere distinte le obbligazioni tributarie connesse al versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002
Per l'effetto, ogni contribuente, in quanto titolare di un distinto rapporto giuridico d'imposta, non dovrebbe esser considerato responsabile solidalmente del pagamento del contributo unificato, essendo questo determinato in relazione alla pretesa tributaria azionata nei confronti del singolo.
Ed invero, nel processo tributario, pur in presenza di un ricorso cumulativo, le domande dei ricorrenti rimangono formalmente autonome. A riprova di ciò depone la circostanza che il Legislatore ha previsto che per ogni domanda, in relazione a ciascun atto impugnato, è necessario pagare un autonomo contributo unificato, sia in primo grado, sia in appello.
Volgendo l'acume alla fattispecie di causa, la circostanza che la società CI_1 abbia omesso di versare quanto dovuto in relazione ai due avvisi di suo interesse, non renderebbe il Ricorrente odierno coobbligato in solido al pagamento dei relativi contributi unificati dovuti dalla CI (€.500 + €.60), proprio per l'autonomia degli avvisi impugnati.
Il pagamento, da parte del Ricorrente, del C.U. di sua spettanza, lo avrebbe assolto da ogni onere, ragion per cui la sua presunta qualità di coobligato è erronea ed infondata.
2) Violazione dell'art. 16, co. 1 bis, DPR 115/2002: illegittimità della sanzione irrogata. Secondo il
Ricorrente, egli non avrebbe commesso alcuna violazione, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto, a titolo di contributo unificato, per l'impugnazione dell'avviso di accertamento elevato nei suoi confronti. Conseguentemente, difettando completamente l'elemento soggettivo, egli sostiene che alcuna somma potrà essergli richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Concludendo, il Ricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. Avverso il presente ricorso, l'ADER si è costituita nel presente giudizio con memoria di controdeduzioni, ove ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure riguardanti il merito della pretesa, poiché di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, essendo demandata a sé solo ed esclusivamente la successiva fase di riscossione. Per tale preliminare motivo, l'ADER ha lamentato la mancata vocazione dell'Ente creditore, sostenendo l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio e proponendo istanza per la sua chiamata in causa. Per tale motivo, essendo la Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze lamentate, dovrebbe esser chiamata in causa al fine di consentirle la costituzione in giudizio.
La chiamata in giudizio sarebbe, secondo l'ADER, espressamente prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n.
112 del 1999, al fine di rendere edotto l'Ente creditore (CGT II° Veneto) della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Per tale motivo, la Resistente ADER ha chiesto, in via preliminare, integrazione del contraddittorio nei confronti della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ovvero, in via gradata, autorizzarne la chiamata in giudizio a cura del Nominativo_1, fissando una nuova udienza per consentirne la costituzione nel rispetto dei termini per la difesa. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso proposto da Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Ricorrente, che involgono la lamentata illegittimità della cartella di pagamento impugnata, a titolo di c.u. dovuto in relazione al giudizio di appello proposto innanzi alla CGT II Veneto, non può non soffermarsi brevemente sulla normativa vigente in materia tributaria, relativa al pagamento del c.u. in caso di ricorsi cumulativi.
L'art. 14 DPR 115/2002, infatti, nello stabilire, al primo comma, che “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo […] è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”, al comma 3 bis, con specifico riferimento al processo tributario, stabilisce che il valore della lite è determinato
“per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 546/1992” e che
“deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. Nel processo tributario, pertanto, in caso di impugnazioni cumulative (proposte da più soggetti contro più atti) sarà dovuto - in relazione a ciascuno degli atti impugnati - un contributo unificato autonomo, commisurato al valore dell'imposta liquidata.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 29998 del 13 ottobre 2022, ha precisato che in caso di impugnazione di più atti tributari mediante un unico ricorso, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi. Ciò, per come disposto dall'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n.
546/1992, ratione temporis applicabile prima della riforma di cui al D. Lgs. n. 156/2015 - secondo cui per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato - introduttivo di una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio al codice di procedura civile.
Degna di evidenza è la recente pronuncia della Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 25607, depositata il 25 settembre 2024) che ha sancito che in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, vigente ratione temporis, assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo D.lgs.. Di talché, risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.
Infatti, nel processo tributario, l'indicazione del valore della lite deve essere resa dal Ricorrente nelle conclusioni del ricorso, ex art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi desumere aliunde; essa, infatti, è finalizzata all'esigenza di consentire ai funzionari della Segreteria l'adeguato controllo sulla congruità del pagamento del contributo unificato per fini esclusivamente fiscali, sicché, ove ciò non avvenga, trova applicazione la presunzione legale di cui art. 13, comma 6-quater, lett. f), del medesimo decreto che ascrive la causa allo scaglione di valore più elevato (Cass. n. 16282/2021).
In assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, e quindi nei casi dubbi, si deve, dunque, propendere per la soluzione più rigorosa, ossia per quella più onerosa per il contribuente, dal momento che la giustizia è una risorsa “limitata” e al servizio dell'intera collettività, la quale dispone di un diritto ad una ragionevole durata dei processi complessivamente intesi.
Quindi, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi.
Invero, impugnare con un unico ricorso o con separati ed autonomi ricorsi, una pluralità di atti impositivi rappresenta una facoltà del contribuente, che non può però tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.
Di recente, la Cassazione è tornata sull'argomento oggetto del presente giudizio (Cassazione Civile, Sez. 5
Ordinanza n.11283/2025), rigettando il ricorso di alcuni contribuenti sanzionati per insufficiente versamento del contributo unificato. La Corte, mutando il suo precedente orientamento, ha stabilito che in caso di ricorso cumulativo contro più atti, il calcolo del contributo unificato cumulativo deve basarsi sul valore di ogni singolo atto impugnato, e non sulla somma totale del valore della lite. Questo principio, secondo la Corte, era già applicabile anche prima della legge di stabilità 2014, che ha solo chiarito una disciplina preesistente. Secondo gli Ermellini, il principio per cui il contributo unificato si calcola sul valore di ogni singolo atto impugnato, in un ricorso cumulativo, è un principio consolidato e non rappresenta una novità introdotta dalla Legge di Stabilità
2014. Di conseguenza, la pretesa dell'Amministrazione era fondata.
Il punto centrale della motivazione risiede nell'interpretazione dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992. Queste norme, anche prima delle modifiche del 2014, introducevano una disciplina speciale per il processo tributario. In questo contesto, ogni atto impugnato, anche se contestato insieme ad altri in un unico ricorso, dà origine a una causa autonoma. Il ricorso cumulativo, pertanto, non fa venir meno la scindibilità delle singole cause.
La Cassazione ha chiarito che la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) non ha introdotto una nuova regola, ma ha semplicemente esplicitato e chiarito un principio già insito nel sistema. La modifica normativa ha avuto una portata meramente ricognitiva e non innovativa. Di conseguenza, il criterio di calcolo per singolo atto era applicabile anche ai ricorsi presentati prima del 1° gennaio 2014. La Corte ha, inoltre, sottolineato come questa interpretazione sia conforme ai principi del diritto dell'Unione Europea, come stabilito dalla Corte di
Giustizia, e ai principi costituzionali, come affermato dalla Corte Costituzionale.
Alla luce del suesposto ragionamento, che questo Giudice adito ritiene condivisibile, la tesi difensiva del
Ricorrente risulta fondata e meritevole di conforto, proprio perché il processo tributario è disciplinato da una normativa speciale che deroga a quella generale, prevedendo, l'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002, che il valore della lite sia determinato “per ciascun atto impugnato”.
In conclusione, ogni contribuente, essendo titolare di un distinto rapporto giuridico d'imposta, dovrà rispondere solo dell'obbligazione tributaria che lo riguarda, circostanza, quest'ultima, che evidentemente esclude il sorgere della solidarietà passiva nel pagamento del contributo unificato.
Per l'effetto, si ritiene che il Ricorrente odierno non possa esser considerato obbligato in solido al versamento del contributo unificato dovuto dalla CI, né da altri, giacché la determinazione di quest'ultimo è strettamente connessa alla pretesa tributaria azionata nei suoi riguardi. Le suesposte considerazioni si ritengono esaustive per l'accoglimento del ricorso proposto da Ricorrente_1.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione I, in persona del Giudice monocratico, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella impugnata. Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero