Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 569/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 830/2021 pubblicata il 7/4/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Grazia Mirarchi , che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax
0965/301681 e al seguente indirizzo
PEC: Email_1
- appellante
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
[...]
D'Agostino, che indica il n. 0965/363206 di fax e la casella PEC quali recapiti per le comunicazioni Email_2
- appellato –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Reggio Calabria esponendo che:
con pregresso ricorso giudiziale depositato in data 15.6.12, iscritto al N.R.G.
2428/12, avanzava richiesta di accertamento dell' inabilità permanente conseguente a malattia professionale (bracciante agricola) per varie patologie;
in quel giudizio il consulente tecnico incaricato riconosceva sussistente il nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività svolta limitatamente a una sola patologia, la tendinopatia del sovraspinoso , per la quale quantificava un grado di invalidità del 4%;
contro la sentenza che, in conformità della CT medico legale, aveva rigettato la domanda per mancato raggiungimento della soglia minima indennizzabile, la Pt_1
ha proposto appello , rigettato con sentenza n. 848/2017 di questa Corte di Appello
di Reggio Calabria, che nondimeno in motivazione dava atto che il CT in primo grado aveva riconosciuto il nesso causale tra la tendinopatia del sovraspinoso e l'attività lavorativa svolta.
Tano premesso, agiva per il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi della patologia “tendinite del sovraspinoso” nella misura del 6 % o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle prestazioni previdenziali come previste per legge.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 830/2021 pubblicata il 7/4/2021 il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell' , ritenendo che: CP_1 la consulenza tecnica d'ufficio esperita nel pregresso giudizio (contrassegnato dal
N.R.G. 2428/12) non ha riconosciuto la natura professionale delle patologie denunciate (cfr. integrazione peritale del 4.4.14), determinando in particolare i postumi relativi alla “tendinopatia del sovraspinoso” nella misura del 4 %, e quindi al di sotto della soglia minima indennizzabile;
di qui la pronuncia negativa (sentenza n.1276/2015) confermata dalla Corte
d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n.848/2017) , su cui, stante l'assenza di ricorso in Cassazione, si è formato il giudicato;
l'assenza di una prestazione I.N.A.I.L. in favore della e il formarsi del Pt_1
giudicato sull'assenza di un nesso di causalità tra attività lavorativa e patologie determina la reiezione della domanda amministrativa di aggravamento e la declaratoria di inammissibilità del nuovo ricorso , poiché una domanda giudiziale volta all'accertamento di un aggravamento in assenza di una prestazione CP_1 da considerarsi quale “base” per l'aggravamento stesso si traduce in una inammissibile domanda di mero accertamento di uno stato patologico;
a ciò va aggiunto, che è ormai coperto dal giudicato l'accertamento della non riconducibilità della patologia in esame all'attività lavorativa della ricorrente.
Appello.
Avverso la sentenza ha proposto appello la per i motivi di seguito trattati, Pt_1
insistendo per la C.T.U. medico legale, non ammessa in primo grado, onde accertare e dichiarare che la patologia già riconosciuta eziologicamente come collegata all'attività lavorativa, a seguito di aggravamento, avesse cagionato un danno biologico nella misura del 6% o di quella maggiore come determinata in corso di causa, compresa tra il 6% e il 15%, con il conseguente riconoscimento del danno biologico nella misura corrispondente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Resisteva l' , deducendo che la domanda dovesse ritenersi inammissibile , CP_1
non sussistendo alcun grado di inabilità permanente sulla cui base valutare un eventuale aggravamento;
aggiungeva inoltre che l'originario ricorso giudiziale non potesse neanche essere considerato domanda di riconoscimento di malattia professionale, essendo maturata, sul punto, “cosa giudicata” per cui si sarebbe concretizzata una palese violazione del principio del “ne bis in idem”, senza considerare che era maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112
DPR 1124/65 (denuncia del 2009).
Chiedeva il rigetto del gravame, con compensazione delle spese di lite.
Espletata consulenza medica, la causa è stata assunta in riserva all' udienza dell'11.10.2024, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
La riserva è stata sciolta il 17.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui nel pregresso giudizio introdotto in data 15.06.2012 non sarebbe stata riconosciuta la natura professionale delle patologie denunciate , determinando i postumi relativi alla
“tendinopatia del sovraspinoso” nella misura del 4%, al di sotto della soglia minima indennizzabile.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il giudicato era favorevole alla ricorrente e , come riconosciuto anche in una circolare dell' e CP_1 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'assicurato dichiarato dall'istituto assicuratore guarito con postumi non indennizzabili, non incorre in prescrizione se chiede l'aggravamento di tali postumi rilevati nel decennio dall'infortunio
(Cassazione civile sez. lav., 11/02/2004,n.2653).
L'appello è fondato, poiché dall'esame della documentazione in atti e dalla sentenza 848/2017 emessa da questa Corte d'Appello, si evince che la consulenza tecnica d'ufficio e l' integrazione peritale del 4/4/14, esperita nel corso del giudizio portante n. R.G.2428/12, ha acclarato la natura professionale di una delle patologie denunciate, la “tendinopatia del sovraspinoso” , quantificandone i postumi al 4
%.
Nella citata sentenza d'appello si legge infatti : nell' integrazione al primo elaborato dal CT , in particolare riportando Per_1
i codici tabellari e chiarendo per quali ragioni alcune patologie non avevano
origine professionale mentre altre, quale la tendinopatia, avevano detta natura.
Conclusioni entrambe ineccepibili e in alcun modo contrastate con la necessaria specificità dall'appellante, avendo il CT, dopo avere riportato sia “le malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema braccio-mano” che quelle
“da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore” , ha rilevato che la sola menomazione inquadrabile fra le pretese tecnopatie professionali richieste possa
essere la Tendinopatia del sovraspinoso (con danno biologico quantificato al
massimo al 4 %, come da tabella D.M. 38/2000 alla voce 227)>>
Pertanto vi è giudicato circa la sussistenza del nesso causale tra tendinopatia del sovraspinoso e attività lavorativa della in ogni caso confermato Pt_1 dall'accertamento peritale espletato nel presente giudizio, di cui si tratterà oltre. Contro l'ulteriore argomento del GL secondo cui non potrebbe richiedersi aggravamento in assenza di una pregressa prestazione “base” a carico dell' CP_1 viene in rilievo il dettato dell'art. 83 co. 8 TU n. 1124 e la giurisprudenza di legittimità , secondo cui << In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio (“o quindici anni se trattasi di malattia professionale “: così il comma 8) per l'esercizio del diritto alla liquidazione della rendita - fissato dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 CP_1
del 1965, per l'ipotesi in cui le condizioni del lavoratore infortunato, guarito senza postumi di invalidità permanente ovvero con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile, si aggravino in conseguenza dell'infortunio – o della malattia professionale - , in misura tale da raggiungere l'indennizzabilità - pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che, in caso di loro insorgenza in data successiva al termine decennale, essi non sono più
ricollegabili all'infortunio ed è impedita, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita;
tuttavia, la proposizione della domanda di costituzione della rendita oltre il decennio non è preclusa, sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro la stessa data e a condizione che sia rispettato il termine triennale di prescrizione fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965 >>
(Cassazione civile sez. lav., 06/09/2021, n.24025) .
Per questi motivi
questa Corte ha disposto CT con un quesito diretto ad accertare
“se vi sia stato aggravamento delle patologie denunciate dalla e già oggetto Pt_1 della CT redatta nel giudizio davanti a questa Corte iscritto al n. 910/2015 RG “
, ma ampliato anche (in considerazione delle contrapposte difese sul giudicato derivante dall'anzidetta pronuncia) alla verifica in ogni caso della natura professionale, determinando entità dei postumi permanenti e decorrenza.
Il consulente incaricato, sulla base dell'esame obbiettivo della ricorrente e della documentazione sanitaria versata in atti, ha dato compiuta ed esaustiva risposta ai quesiti postigli ,
Il Consulente tecnico ha rilevato che:
il lavoro di bracciante agricola svolto dall'appellante veniva svolta sottoponendo a microtraumi ed a posture incongrue gli arti superiori, per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo lavorativo;
che le infermità riscontrate a carico degli arti superiori risultavano inserite nella
Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità,
come previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del
18 Aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
12.9.2014 serie generale 212. Orbene, in questa lista (gruppo 2-malattie da agenti
fisici esclusi tumori in quanto riportati al gruppo 6) al n. 04, la sindrome da
sovraccarico biomeccanico della spalla, tra le altre la tendinite del sovraspinoso,
sono elencati come malattia di elevata origine lavorativa in quanto provocata,
come agente, da microtraumi ed a posture incongrue gli arti superiori per attività
eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo lavorativo cod.
1.2.04.
Così concludeva : “Appare evidente che esiste la correlazione tra le cause indicate come favorenti e scatenanti le patologie di cui è affetto il periziato con la
prestazione lavorativa dello stesso. Infatti per la tendinite del sovraspinoso
abbiamo indicato le cause dirette ed indirette ed i fattori di rischio individuali e
occupazionali come causa scatenante. Il perpetuarsi di movimenti scorretti e,
naturalmente, di posture incongrue può causare danni anatomici al tendine del
sovraspinoso, che può così infiammarsi, ispessirsi o presentare delle disomogeneità tali da ridurre l'escursione dell'art. scapolo-omerale al di sotto dei propri limiti naturali;
la è risultata affetta "da tendinite del sovraspinoso e tenosinovite della cuffia Pt_1 dei rotatori, con escursione articolare dell'art. scapolo-omerale limitata globalmente di un terzo in conseguenza dell'aggravamento delle patologie denunciate già oggetto della CT redatta nel giudizio davanti a questa Corte iscritto al n. 910/2015 RG”,.
Sulla natura professionale della malattia denunciata affermava : “La tendinite del sopraspinoso e dei suoi effetti sull'art. scapolo-omerale è di origine professionale in quanto è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico
(microtraumi e posture incongrue) essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al
quadro morboso accertato, ha prodotto le lesioni che ci saremmo attesi, quello
individuale essendo soddisfatti il criterio topografico (compatibilità dell'organo bersaglio di quel determinato agente eziologico;
tipicità istologica,ecc,), il criterio cronologico (tempo di latenza dall'insorgenza della malattia e durata dell'esposizione a rischio), criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa
(l'agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente sufficiente a causare il danno in analisi), il criterio di continuità fenomenologica (ha prodotto i danni che
ci saremmo attesi), ed il criterio di esclusione di altre cause (nel caso in oggetto
non sono presenti patologie interessanti lo stesso organo).
In merito alla quantificazione dei postumi permanenti, il CT ha dato atto di avere sommato, riduzionisticamente, sia il danno anatomico che il danno funzionale e applicate le Tabelle del D.M. 12.7.2000 al n. 27 e al n. 23, determinava la misura dell' 11,68%, con decorrenza luglio 2018, essendo sia il danno anatomico che quello funzionale già presenti a quella data.
Alle deduzioni critiche del consulente medico dell' il CT ha risposto con CP_1
dovizia di argomenti, osservando in particolare che:
dal raffronto tra i referti della RMN eseguita il 23/08/2023 e quello dell'esame ecografico del 12/07/2018 con tutte le differenze di risoluzione delle metodiche,
stante l'elevato potere di risoluzione nella RMN , sono significativamente diversi , risultando che “un esame strumentale non molto raffinato come un' ecografia ha messo in risalto delle lesioni sia inserzionale che strutturale del tendine del
sovraspinato che in precedenza non esistevano trattandosi solo di reazione
flogistica, ovvero di una tendinite”;
in atti non si rinviene la documentazione clinica da cui dedurre chelati si affetta da artrosi dell'articolazione scapolo omerale me all'esame obiettivo era presente un
CP_ consulente dell' l'abduzione nella periziata è limitata al 90% e non è dovuta a fenomeni artrosici quali evocati Dall'Istituto di cui non vi è traccia nella documentazione versata in atti;
circa la valutazione del danno anatomico, al rilievo dell' secondo cui la voce CP_1
227 delle tabelle del DM 12/07/2000 si applica nel suo grado massimo nel 4% solo in caso di lesione tendinea completa, qui non riscontrata, il CT ha replicato che detta voce tabellare “non riguarda le lesioni complete come indicato dell'appellato
e non contestate dallo stesso nel giudizio di prime cure e di appello precedenti, ma esclusivamente di lesioni virgola che al secondo della gravità vengono graduate”. Va aggiunto che nella bozza inviata alle parti il CT aveva evidenziato che la limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, dovuta alle lesioni tendinee riscontrate, non è tabellata ma si può quantificare rifacendoci alla valutazione dell'anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole che ex n. 223 Tabelle . determina un D.B. pari al 25%; CP_1 essendo ridotta l'escursione articolare di 1/3 la limitazione funzionale dell'art. scapolo-omerale determina un D.B. pari all'8%.
Ebbene osserva il Collegio che alle anzidette puntuali considerazioni medico legali e agli esaustivi chiarimenti resi in risposta alla nota del consulente medico dell'ente non è seguita alcuna ulteriore contestazione, essendosi limitato il procuratore dell' a richiamare le pregresse difese e a depositare le medesime osservazioni CP_1
alla bozza di perizia della dottoressa , già presente in atti quale allegato Per_2
alla CT .
Si condividono e fanno proprie pertanto le valutazioni del CT , che appaiono immuni da vizi logici e basate su solida metodologia scientifica.
Quanto all'ulteriore rilievo dell' secondo cui il ricorso della non potrebbe CP_1 Pt_1
essere considerato domanda di riconoscimento di malattia professionale, oltre che per un presunto giudicato (come detto, insussistente) , anche perché “sarebbe ampiamente maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 DPR
1124/65 (trattasi di denuncia del 2009)” è privo di pregio poiché:
la denuncia del 2009 ha costituito oggetto del pregresso giudizio, introdotto nel
2012 e definito in appello nel 2017, di cui si è già detto, all'esito del quale è stata proposta la causa all'esame nell'ottobre 2019, invocando l' aggravamento disciplinato dall'art. 83 del TU n. 1124/1965, che il CT nominato in questo grado ha accertato nella misura già vista , con decorrenza luglio 2018;
in ogni caso, come evidenziato nel gravame, la Suprema Corte ha escluso che l'istituto della prescrizione di cui all'art. 112 t.u. n. 1124 del 1965 operi nelle fattispecie regolate dagli art. 83 e 137 stesso t.u., con riguardo alla domanda dell'interessato o alla iniziativa dell' per la revisione della misura della CP_1
rendita di inabilità ( Cass. Civ. , sez. lav., sent.11/02/2004, n.2653
L'appello è pertanto meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in favore della dell' indennizzo per danno CP_1 Pt_1 biologico nella misura dell'11,68 % con decorrenza 1° luglio 2018 (la domanda amministrativa era stata presentata nel maggio 2018) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con condanna al rimborso alla controparte delle spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo e ai compensi liquidati al CT con separato decreto
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 830/2021 pubblicata il 7/4/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria:
1) in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e condanna l' CP_1
alla corresponsione in favore dell' appellante, dell' indennizzo per danno biologico nella misura dell'11,68 % con decorrenza 1° luglio 2018 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del CP_1
doppio grado, liquidate per il primo in € 2.469,5 e per l'appello in € 2.904,00
, oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Mirarchi;
3) pone nell' intero a carico dell' i compensi liquidati per CT con separato CP_1
decreto.
Camera di consiglio telematica del 17 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Scopelliti