Versione
14 gennaio 1979
14 gennaio 1979
Art. 4. (Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;
b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;
b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 01/08/2019, n. 199Provvedimento: […] vi sarebbe una necessaria “prevalenza dell'elemento sostanziale, dell'effettiva formazione della ricorrente, sull'elemento formale e puramente nominalistico della qualificazione giuridica del corso I.N.C.P. dalla medesima anni fa frequentato”; che la scuola in questione era comunque autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 845/1978, richiamato anche nel provvedimento impugnato; che vi sarebbe una disparità di trattamento “rispetto ad altri corsisti dell'I.N.C.P. pacificamente ammessi alla riconversione creditizia presso altre Università”; […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- notifica degli atti amministrativi·
- art. 21 nonies L. 241/1990·
- tempestività del ricorso·
- autotutela amministrativa·
- riconversione creditizia·
- disparità di trattamento·
- revoca dei benefici·
- affidamento legittimo·
- spese processuali