Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 gennaio 1979
Art. 4. (Campi di intervento)

Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;
b) le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
c) le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1979
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