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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1459/2021 a cui è stato riunito il giudizio n.1460/2021
R.G. promossa da:
(C. F. / P. IVA ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Arch. , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Gaetano Callipo, come da procura in foglio separato al ricorso in opposizione;
OPPONENTE
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. Controparte_1
2, , e ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1 Pt_1 alla Via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio dell'avv. Enrico Barillaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce rilasciata in calce al ricorso per usucapione speciale;
, (cf. ) nato a [...] [...] rappresentato e Parte_2 C.F._2 Pt_1 difeso dall'avv. Enrico Barillaro giusta procura in calce al ricorso per usucapione speciale;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art.127 ter cpc ritualmente depositate.
FATTO E DIRITTO Con ricorsi depositati il 16-28/11.2021 il proponeva opposizione al Parte_1 ricorso e al decreto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dello stesso comune, con cui e anche proponevano domanda di usucapione speciale ex art.1159 Controparte_1 Parte_2
bis cpc relativamente al fondo rustico con annesso fabbricato rurale sito in agro di c.da Pt_1
Valle Spana, rispettivamente identificati in NCT fol.7 p.lle 73 (ex p.lla 7) e 101 (ex p.lla 37) per
[...]
e in NCT fol.7 p.lla 78 (porzione derivante dalla p.lla 18), 79 (parte ex p.lla 7), 84 (parte CP_1
ex p.lla 45) , 85 e 86 (parte ex p.lla 35), 90 (parte ex p.lla 46), 97 (parte ex p.lla 38) e 98 (parte ex p.lla 37) con annessi fabbricati rurali non censiti, per . L'ente pubblico eccepiva: a) la Parte_2 mancata notifica al che ne aveva preso contezza solo mediante l'affissione Parte_1 all'Albo Pretorio;
b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
c) la violazione dell'integrazione del contraddittorio ex art.102 cpc in quanto il ricorso e il pedissequo decreto non erano stati notificati ai soggetti che risultavano sui medesimi beni titolari di diritti di godimento (enfiteusi) la cui notifica ex art.143 cpc richiesta impropriamente;
d) nel merito mancata prova del possesso dei ricorrenti e di un'eventuale interversio possessionis, in presenza di altri soggetti intestatari di diritti reali di godimento. Spingeva quindi domanda riconvenzionale in entrambe le opposizioni chiedendo ai ricorrenti/opposti la restituzione dei fondi . In via preliminare chiedeva la riunione dei due giudizi.
Si costituivano gli opposti che contestavano l'opposizione eccependo preliminarmente la sua tardività dimostrando che il ricorso e il decreto erano stati notificati al il Parte_1
7.7.2021 e quindi l'opposizione era tardiva. Contestavano tutte le eccezioni preliminari e anche il merito dell'opposizione. Spiegavano a loro volta domanda riconvenzionale conseguente al rigetto dell'opposizione, chiedendo l'emissione del decreto ex art.1159 bis c.c. di riconoscimento del diritto di proprietà in capo agli odierni opposti.
Il giudice, alla prima udienza riservandosi sulla richiesta di riunione, disponeva a seguito la trasmissione al Presidente della Sezione per la chiesta riunione, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art.274 comma 2 cpc. Dopo la fase interinale dinanzi al Presidente, i due giudizi venivano riuniti dal giudice davanti al quale era stato iscritto il giudizio più vecchio e il giudice rinviava per sollecitare le parti ad una definizione bonaria. Non raggiunto alcun accordo, su richiesta delle parti, il giudice assegnava i termini ex art.183 VI comma cpc all'esito dei quali le parti insistevano per l'ammissione delle rispettive richieste, in particolare gli opposti insistevano sull'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione. Il giudice subentrato, previa acquisizione del fascicolo riunito che materialmente non risultava in atti, ritenuto di dover decidere sulla eccezione di tardività dell'opposizione, invitava le parti a precisare le conclusioni in modalità cartolare mediante il deposito di note ex art.127 ter cpc a seguito del quale, assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione è fondata.
Le parti opposte hanno dimostrato di aver provveduto, diversamente dall'assunto del alla notifica del ricorso e del primo decreto emesso ex art.1159 bis c.c. al Parte_1
Comune stesso in data 7.7.2021, corrispondente peraltro alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
L'art.3 della legge 346/1976 che regola il procedimento di cui all'art.1159 bis c.c., prevede che l'opposizione avverso il ricorso va proposta entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente.
Il disposto del comma 3 dell'art.3 cit. è da intendersi nel senso che il termine di opposizione decorre dalla scadenza del termine di affissione per chiunque abbia interesse all'opposizione, restando fermo il termine di decorrenza dalla notifica per i soggetti che ne sono stati destinatari.
Nel caso di specie, gli opposti hanno dato prova di aver provveduto alla notifica del ricorso al
[...]
quale intestatario catastale, in data 7.7.2021 per cui l'opposizione perché fosse Parte_1
considerata tempestiva, andava proposta entro il 5.11.2021, ma i ricorsi sono stati depositati entrambi il 28.11.2021, quindi oltre il termine dei novanta giorni.
Tale eccezione è ovviamente assorbente di tutte le ulteriori questioni di rito introdotte con l'opposizione.
Per come noto, una volta proposta l'opposizione al ricorso, il procedimento segue in analogia iuris, le norme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo, per cui anche in caso di accertata tardività della stessa, il giudizio dovrà concludersi con sentenza. Tuttavia permane una significativa distinzione.
Diversamente dal decreto ingiuntivo che ai sensi dell'art.647 cpc, in caso di mancata opposizione o di opposizione tardiva, diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata sebbene l'art.647 cpc non lo specifichi chiaramente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale Roma, sez. fall., 02 maggio 2013, n. 9306 in
Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 966 in Redazione Giuffrè
2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo
2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile,
sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile ,
sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. civile,
sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile,
sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085), nel caso del decreto di riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione abbreviata, in tale sede non può essere chiesto che il giudice della cognizione pronunci il decreto di riconoscimento, in quanto la presente procedura è diretta solo a definire il giudizio di opposizione, proprio perché il secondo decreto non può essere emesso all'interno di un procedimento di cognizione ordinaria nel quale il giudice della cognizione, in caso di tempestività dell'opposizione, avrebbe solo in tal caso deciso l'opposizione e, conseguentemente sulla domanda di usucapione che sarebbe stata definita come giudizio ordinario non avendo più le caratteristiche del procedimento speciale.
Nel caso di specie l'opposizione è stata proposta non avverso il secondo decreto che accoglie la domanda di usucapione speciale, che comunque per costante giurisprudenza (cfr. Cass., 25.07.2011
n.16238 conf. Da Cass., ord. 23.10.2018 n.26759) non è idoneo ad acquistare l'efficacia di giudicato, perché costituisce soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento, ma addirittura nei confronti del primo che pertanto, una volta dichiarata inammissibile l'opposizione, ritorna al vaglio del giudice del procedimento speciale e non della cognizione ordinaria, proprio perché risultando tardiva l'opposizione, il giudice dell'opposizione non entra nel merito del giudizio e non vi è stato quindi alcun mutamento del procedimento da speciale in ordinario. Si rammenta comunque che chiunque può proporre l'opposizione anche avverso il decreto di accoglimento del ricorso, ma questa volta nel termine di sessanta giorni.
Pertanto la domanda riconvenzionale spinta dagli opposti è inammissibile.
Le spese del giudizio, considerata la questione preliminare trattata come assorbente delle altre, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da con gli atti di Parte_1
opposizione proposti
contro
E iscritti ai nn. Controparte_1 Parte_2
1459/2021 e 1460/2021 R.G. riuniti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva;
b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spinta dagli opposti;
c) compensa interamente le spese di lite.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 12 gennaio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Lupis