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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4793/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO SIMONA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. SIOTTO SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCOBERTON CP_1 C.F._2
SILVIO ANGELO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ROCCOBERTON
SILVIO ANGELO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Rigettate tutte le domande, le istanze e le eccezioni avversarie,
NEL MERITO
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e;
Parte_1 CP_1
2. Assegnarsi alla SI.ra l'abitazione familiare corrente in Arzignano, Via Giordano Parte_1
n. 4 interno 2, che ivi continuerà a vivere con i figli, e , quest'ultimo Per_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 8 3. Addebitarsi l'odierna separazione alla condotta lesiva del SI. , per violazione CP_1 dell'obbligo di fedeltà e comunque dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
4. Farsi obbligo al SI. di provvedere al mantenimento della moglie mediante CP_1 corresponsione di un contributo pari ad € 650,00 / 600,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario, ovvero la diversa somma che dovesse risultare equa di giustizia, ed oltre al pagamento delle bollette afferenti la casa familiare e ferma la rata del mutuo ipotecario inerente l'unita' immobiliare sita in
Pejo, comunque intestato unicamente al medesimo;
5. Stabilirsi a carico del SI. un contributo al mantenimento del proprio figlio CP_1 Persona_2 pari ad € 450,00 / € 400,00 mensili, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, da versarsi per 12 mensilità, entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie.
6. Con rifusione integrale delle spese di lite, come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermi i capitoli di prova ammessi, si insiste per l'ammissione dei restanti capitoli di prova articolati, come da note cartolari 6.06.2024 e precisamente:
6) Vero che, alla porta, ha chiesto alla SI.ra se ella si Persona_3 Parte_2 chiamava e la SI.ra ha risposto testualmente: si, ti piaccio? Per_4
9) Vero che attualmente e' preoccupato che la situazione economico – finanziaria della madre Per_2 le impedisca di continuare a seguirlo come ha fatto sino ad oggi?
10) Vero che la casa in Pejo e', da quando e' stata acquistata, e' sempre stata utilizzata per le ferie, estive ed invernali, della famiglia?
11) Vero che il SI. , prima di lasciare la casa familiare, ha inventato trasferte di lavoro, cene CP_1 di lavoro, visite ad amici malati?
12) Vero che, scoperto dal figlio si e' arrabbiato con quest'ultimo ed ha iniziato a dire in Per_1 giro che dormiva in una camera separata dalla moglie?
15) Vero che, nelle due occasioni di cui al capitolo 14, la SI.ra si e' occupata anche della Pt_1 nonna del SI. , oltre che dei figli e della madre di lui? CP_1
16) Vero che durante la settimana dal 27 agosto al 2 settembre 2023 il SI. ha evitato di CP_1 rispondere a tutte le telefonate di moglie, madre e figli?
17) Vero che, in data 29.02.2024, il SI. diceva di essere a Milano per lavoro? CP_1
18) Vero che la foto che le si rammostra (documento 22) rappresenta la autovettura del SI. CP_1 parcheggiata la sera del 29.02.2024 sotto la casa della SI.ra ? Parte_2
Con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
Si indicano a testi i SIg.ri , , ”. Persona_3 Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO:
Rigettata ogni avversa richiesta,
1) dichiararsi la separazione personale di e;
CP_1 Parte_1
2) assegnarsi la casa coniugale a , affinché vi viva sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
3) addebitarsi la separazione a , per la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. Parte_1
143 c.c.
pagina 2 di 8 4) disporsi a carico di e in favore del figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, un contributo mensile al mantenimento di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) rigettarsi la domanda di addebito nei confronti di;
CP_1
6) rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento a favore di Parte_1
7) in ogni caso con la integrale rifusione delle spese di causa
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello della ricorrente e per testi sulle seguenti circostanze, non ancora ammesse dal Giudice Istruttore:
1) Vero che il figlio ha raggiunto senza bocciature la quinta classe delle medie superiori. Per_2
2) Vero che fino al 2016 era titolare di una ditta individuale, esercitando l'attività di CP_1 rappresentante di commercio (doc. 2 che si rammostra al teste)
3) Vero che la famiglia – occupa dall'anno 2000 un appartamento di proprietà dei CP_1 Pt_1 genitori del marito.
4) Vero che a partire dal 2015, l'attività del ha iniziato a manifestare gravi problemi, tanto CP_1 che alla, fine del 2016, il resistente è stato costretto a chiuderla (doc. 2 che si rammostra al teste)
5) Vero che dal 2017 lavora alle dipendenze della ditta Erretre Srl di Arzignano, dove CP_1 svolge la mansione di impiegato commerciale.
6) Vero che percepisce un reddito mensile di circa € 2.000,00. CP_1
9) Vero che e , genitori di , dall'anno 2017 hanno Testimone_3 CP_2 CP_1 aiutato economicamente il figlio, corrispondendogli somme di danaro per fare fronte ai bisogni della propria famiglia.
13) Vero che ha corrisposto, alla propria moglie, dal momento in cui è uscito dalla CP_1 casa coniugale e fino al mese di marzo 2024, l'importo complessivo di € 4.970,00, oltre ad aver pagato tutte le utenze dell'immobile.
Si indicano a testi i signori e di Arzignano, nonché Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 di Trissino, con riserva di indicarne altri.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e dei relativi capitoli di prova per i seguenti motivi: 6 irrilevante e generico in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
9 irrilevante
e mirante a far esprimere un giudizio al teste;
cap. 10 irrilevante;
cap. 11 irrilevante e generico;
cap.
12 irrilevante;
cap. 15 e 16 irrilevanti.
Nella denegata ipotesi una loro ammissione, anche parziale, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati”. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui si era legata in CP_1 matrimonio concordatario in Arzignano in data 27.5.2000, trascritto agli atti del Comune di Arzignano, anno 2000, parte II, serie A, n. 22.
Esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (nato in data [...]) Per_1
pagina 3 di 8 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (nato il [...]) maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
che, in particolare, era affetto da un disturbo Per_2 dell'apprendimento certificato DSA a fronte del quale era sempre stato attentamente seguito a casa dalla madre nello svolgimento dei compiti, al fine di non compromettere l'andamento scolastico;
che la vita matrimoniale procedeva serenamente con lei che si occupava, per decisione condivisa, dei figli e della casa e lui che si dedicava al lavoro;
che la casa familiare era abitazione di proprietà della madre di e che nel 2013 egli aveva comunque acquistato da solo una casa adibita ad abitazione CP_1 vacanze in Pejo (Trentino Alto Adige); che tutto ad un tratto, nell'estate del 2023, CP_1 abbandonava la casa coniugale senza più farvi ritorno, senza nemmeno comunicarlo esplicitamente alla moglie ed ai figli, che capivano le reali intenzioni del convenuto dopo che egli aveva dichiarato di essersi trasferito a casa da amici;
che emergeva che senza alcuna soluzione di continuità si CP_1 era trasferito a casa dell'amante ; che il tradimento era stato reso noto e pubblico Parte_2 attraverso la pubblicazione di foto di coppia sui social senza alcun riguardo per la moglie ed i figli;
che non poteva contare, a differenza di , su alcuna entrata patrimoniale, essendo priva di Pt_1 CP_1 occupazione, casa e risparmi da parte;
che aveva versato medio tempore qualche somma a CP_1 suo favore variabile tra euro 300,00 ed euro 600,00, nonché fortunatamente aveva continuato a pagare le bollette di casa.
Alla luce di tutto quanto precede, chiedeva l'addebito della separazione al marito, per Pt_1 violazione dei doveri coniugali commessi, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di euro 400-450,00 mensili, oltre al pagamento del 70% Per_2 delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per sé di euro 600-650,00 mensili, atteso comunque l'elevato tenore di vita matrimoniale. Chiedeva inoltre l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. considerato il fatto che l'attrice era del tutto priva di forme autonome di sostentamento. Con decreto del 5.10.2023 il Giudice relatore fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 26 marzo 2024, rilevando come generica la richiesta di provvedere in via d'urgenza.
Con memoria depositata in data 23.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo altresì la CP_1 separazione personale dal coniuge, con addebito alla moglie. Il convenuto aderiva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, ma si opponeva dunque all'assegno di mantenimento in favore di e chiedeva al Tribunale di accogliere la richiesta di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 con la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_2 del Tribunale.
Esponeva: che la crisi matrimoniale perdurava da tempo ed era legata, tra l'altro, al comportamento dell'attrice che si rifiutava da tempo di avere rapporti intimi con il marito e che si era rifiutata di ritornare a lavorare dopo la nascita dei figli;
che la sig. era solo un'amica e non l'amante; che Parte_2
l'allontanamento dalla casa coniugale era dunque avvenuto per giusta causa e non era a lui rimproverabile né poteva legittimamente fondare la domanda di addebito;
che l'attrice aveva in passato svolto attività lavorativa in conceria e che poteva pertanto dedicarsi nuovamente a siffatta attività ovvero poteva certamente trovarsi un impiego part time senza che il suo stato di disoccupazione gravasse su di lui sotto forma di assegno di mantenimento;
che le proprie disponibilità patrimoniali non erano affatto ingenti, tenuto conto della spesa del mutuo su di sé gravante per la casa in Pejo e del fatto che avrebbe dovuto sostenere anche un canone di locazione, restando così con la sola entrata di euro
1.300,00 al mese, considerate le somme proposte per il mantenimento di moglie e figlio;
che aveva pagina 4 di 8 provveduto invero a trasferirsi a casa dei suoi anziani genitori.
Con ordinanza pronunciata in data 28.3.2024 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice relatore in via provvisoria ed urgente assegnava la casa coniugale alla moglie, riconoscendole un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00, oltre al rimborso del 60% delle spese Per_2 straordinarie secondo Protocollo del Tribunale, ed un assegno di mantenimento in suo favore di euro
450,00 mensili.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 5 settembre 2024 e del 17 ottobre 2024.
All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed alla udienza del 29 maggio 2025, sostituita con deposito di note scritte, il Giudice relatore la rimetteva al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza e disponendo un ordine di integrazione in capo al procuratore di parte attrice in relazione alla documentazione necessaria per la liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio a spese dello stato.
* * *
Va senz'altro pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, come da loro comune richiesta, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce la sostanza del vincolo matrimoniale.
E' fondata la sola domanda di addebito della separazione proposta da , infondata è invece quella Pt_1 proposta da . CP_1
Queste le ragioni.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e merito la separazione va addebitata al coniuge che viola i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., sicché va addebitata a colui che commette infedeltà od abbandona la casa coniugale senza giusta causa. Entrambe le circostanze ricorrono nel caso di specie e gravano a sfavore del convenuto, che di contro ha mancato di provare, da un lato, l'insussistenza del tradimento imputatogli o comunque il fatto che lo stesso non sia stato causa scatenante la crisi coniugale e, dall'altro lato, che il suo abbandono della casa coniugale – circostanza questa pacifica in giudizio – era in concreto giustificabile (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10489: “In tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge
”; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15212: “In tema di separazione giudiziale dei CP_3 coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta”).
In effetti, i testimoni escussi figli della coppia, e , hanno confermato Persona_3 Persona_2 che il padre si è allontanato dalla casa coniugale in data 17.6.2023 dicendo che sarebbe andato a fare un trekking in montagna, ma senza più fare ritorno. Dapprincipio, egli aveva dichiarato a moglie e figli di restare fuori a dormire da amici, tuttavia in seguito emergeva che in realtà egli era andato a vivere con pagina 5 di 8 un'altra donna, con la quale intratteneva già una relazione extraconiugale, ovverossia la sig. Parte_2
(cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024). L'esistenza della relazione extraconiugale di
[...]
è comunque documentata per il tramite delle fotografie prodotte e pubblicate sui social, che CP_1 ritraggono lui e la nuova compagna in atteggiamenti affettuosi ed intimi inequivoci, nonché è documentata dal messaggio whatsapp che la sig. ha effettivamente inviato a in cui si Parte_2 Pt_1 legge che la stessa ( ) si è detta sgomenta dall'aver appreso che , in buona sostanza, Parte_2 CP_1 aveva abbandonato la famiglia senza che fosse in atto alcuna crisi matrimoniale (cfr. docc. 8, 19, 20, 21
e 22 ). Pt_1
Tutto quanto precede consente di ritenere provato in giudizio che si sia allontanato dalla CP_1 casa coniugale ingiustificatamente e per dar seguito alla propria relazione extraconiugale.
Vanno invece ritenute infondate, perché ne difetta la prova, le circostanze dedotte dal convenuto volte a sostenere che la separazione sia invece addebitata alla moglie a causa del suo comportamento, per essersi rifiutata per molto tempo di intrattenere rapporti intimi con il coniuge e per essersi rifiutata di trovare un impiego in costanza di matrimonio.
Le dichiarazioni dei testimoni e , rispettivamente amico e madre del Testimone_5 Testimone_3 convenuto, non sono affatto risolutive, in quanto entrambi hanno riferito di aver appreso dal convenuto stesso che la coppia non aveva rapporti intimi da tempo;
ad ogni modo, non v'è prova che questa circostanza, quand'anche effettivamente verificatasi, abbia costituito la causa unica scatenante la crisi coniugale. Anzi, il fatto – provato – che l'abbandono della casa coniugale sia stato repentino ed improvviso, come emerso dalle dichiarazioni dei figli in giudizio, suggerisce – al contrario – che prima di quel momento non vi fosse alcuna conclamata crisi coniugale in atto.
Vero poi che ha dichiarato di aver sentito il figlio chiedere alla moglie di aiutare a Testimone_3 sostenere la famiglia (con il lavoro), tuttavia ella ha poi aggiunto, confermando sul punto la ricostruzione dell'attrice, che sentiva quest'ultima rispondere che già si stava occupando della casa, concludendo che questo “era anche vero” (cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024 e del 17.10.2024).
La separazione va allora addebitata a . CP_1
L'assegnazione della casa coniugale va all'attrice che ne ha fatto richiesta, la quale continuerà a viverci con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il convenuto sul punto Per_2 conclude in senso conforme.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a favore del coniuge cui la separazione non è stata addebitata ) va precisato quanto segue. Pt_1
Pacifico in giudizio che in costanza di matrimonio l'attrice si sia dedicata alla famiglia, in particolare a seguire il figlio nel rendimento a scuola, tenuto conto del disturbo dell'apprendimento di lui Per_2 certificato, ciò che ha richiesto un profuso impegno della madre affinché il figlio completasse il ciclo scolastico con successo (cfr. docc. 13, 14 e 15 ). L'impegno e la dedizione alla vita domestica è Pt_1 stato confermato anche dai testimoni escussi (lo stesso figlio che ha beneficiato Persona_2 dell'aiuto della madre) e , amica dell'attrice, attendibile e credibile per aver avuto Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti narrati, posto che i figli di entrambe frequentavano la stessa scuola (cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024). La circostanza che fosse dedita alla vita domestica non è Pt_1 comunque contestata da in giudizio. CP_1
Va allora rilevato, quanto allo stile di vita goduto in costanza di matrimonio, che la famiglia contava unicamente sulle entrate patrimoniali derivanti dal lavoro del convenuto, circostanza parimenti incontestata. Non solo. Le disponibilità patrimoniali del convenuto erano comunque tali (in esubero pagina 6 di 8 rispetto ai bisogni familiari) da permettergli di acquistare nel 2013 una seconda casa in località di villeggiatura invernale (Pejo) del costo di euro 110.000,00 (cfr. doc. 5 ), pur previa accensione Pt_1 di apposito mutuo, che la parte in atti ha dichiarato comportare un esborso mensile di euro 305,00 (cfr. memoria del 15.3.2024, p. 1). CP_1
Lo stile di vita in costanza di matrimonio era dunque senz'altro buono, nonostante unicamente alimentato dall'attività lavorativa di . CP_1
A tale ultimo proposito va osservato quanto segue.
Il convenuto deduce in atti che l'attrice non ha diritto ad alcun mantenimento poiché detiene ancora capacità di produrre reddito tale da poter sostenersi economicamente da sola.
Orbene, certamente va valutata la capacità lavorativa dell'attrice ai fini dell'assegno, tuttavia va considerato che, pur essendo la stessa astrattamente ancora esercitabile, l'attrice sconta certamente il fatto di aver circa anni 54 alla data della presente sentenza, senza che sia stato provato, contrariamente da quanto sostenuto da , che ella possa contare e vantare (per trovare una occupazione) su CP_1 proprie pregresse qualifiche e specializzazioni particolari (ciò riferito alla allegazione che ella avrebbe competenza nel settore della conceria, circostanza non provata in giudizio).
In buona sostanza, pur ancora conservando in astratto una qualche capacità di produrre reddito, il reddito cui in concreto potrebbe ragionevolmente aspirare, senza aver mai maturato Pt_1 competenze o qualifiche professionali, non sarebbe comunque tale da garantirle il medesimo tenore di vita matrimoniale.
Va allora data rilevanza alla evidente sperequazione reddituale tra i coniugi.
Da un lato, è pacifico che non abbia redditi personali o beni patrimoniali di valore, benché Pt_1 risieda nella casa coniugale di proprietà della madre di , della quale dovrà certamente (e CP_1 quantomeno) sobbarcarsi il costo delle utenze (quantificate pari ad euro 350,00: cfr. ricorso , p. Pt_1
8: la circostanza non è contestata), salvo diversi accordi (anche in punto di spese abitative) con la proprietà.
Dall'altro lato, ha una casa di proprietà in Pejo che ben potrebbe mettere a frutto, anche al CP_1 fine di rientrare del costo mensile del mutuo pari ad euro 305,00 mensili;
dovrà presto sostenere una spesa abitativa al fine di lasciare l'appartamento dei propri genitori, ma vanta allo stato (dal 19.9.2023) un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operaio specializzato nel settore conceria per categoria E2 con uno stipendio mensile di euro 2.300,00 circa, cui va aggiunta però la tredicesima ed altri oneri e straordinari (cfr. doc. 9 ). Le dichiarazioni dei redditi di altresì Pt_1 CP_1 evidenziano che: nel 2021 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 27.646,00 (reddito imponibile euro 32.723,00 – imposta netta di euro 5.077,00), nel 2022 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 30.769,00 (reddito imponibile di euro 38.783,00 – imposta netta di euro 8.014,00) e nel 2023 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 29.137,00 (reddito imponibile di euro 36.302,00 – imposta netta di euro 7.165,00) (cfr. docc. 3, 4 e 5 ). CP_1
Va inoltre considerato che il convenuto ha dichiarato di aver corrisposto all'attrice prima od in pendenza di giudizio varie somme a titolo di mantenimento, complessivamente pari ad euro 4.370 (cfr. docc. 9 e 10 ): in particolare, in crescendo, a dicembre 2023 ha corrisposto a la CP_1 Pt_1 somma di euro 500,00, a gennaio 2024 la somma di euro 600,00 e febbraio 2024 la somma di euro
600,00 (cfr. doc. 10 ). Tale documentale circostanza altresì è sintomatica di una certa CP_1 disponibilità patrimoniale da parte del , ciò che consente dunque di determinare a suo carico CP_1 un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari ad euro 500,00. pagina 7 di 8 Altresì è pacificamente dovuto un assegno di contributo al mantenimento ordinario per il figlio Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente.
Alla luce di tutto quanto precede, ritiene il Tribunale di determinare a carico del padre un assegno pari ad euro 300,00 mensili, contributo reputato adeguato alle esigenze ed interessi del figlio in considerazione delle risorse patrimoniali vantate dal padre. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico del convenuto poiché prevalentemente soccombente, ma a favore dell'erario, per le sole fasi introduttiva, di trattazione e decisoria, posto che la richiesta di ammissione al beneficio reca data 3.10.2023 (cfr. doc.
17 attrice), coincidente con la data del deposito del ricorso. Quanto alla fase di studio, pertanto, essa va dunque liquidata in favore della parte attrice vittoriosa, trattandosi di fase non coperta dal beneficio.
La quantificazione segue in dispositivo tenuto conto dei parametri del DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Arzignano (VI) in data 27.5.2000, con atto trascritto al n. 22, parte II, Serie A del
Comune di Arzignano, addebitandola a . CP_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzignano perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Arzignano (VI) alla via Giordano n. 4 int. 2 a . Parte_1
4. DISPONE a carico di un assegno di mantenimento a favore di CP_1 Parte_1 pari ad euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 10, con rivalutazione annuale Istat come per legge.
5. DISPONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio CP_1 Per_2
da versare a di euro 300,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, con
[...] Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di per CP_1 Parte_1 euro 1.701,00 (fase di studio) ed in favore dell'erario per euro 5.919,00 (fasi introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 17.6.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4793/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIOTTO SIMONA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. SIOTTO SIMONA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCOBERTON CP_1 C.F._2
SILVIO ANGELO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. ROCCOBERTON
SILVIO ANGELO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice:
“Rigettate tutte le domande, le istanze e le eccezioni avversarie,
NEL MERITO
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e;
Parte_1 CP_1
2. Assegnarsi alla SI.ra l'abitazione familiare corrente in Arzignano, Via Giordano Parte_1
n. 4 interno 2, che ivi continuerà a vivere con i figli, e , quest'ultimo Per_1 Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
pagina 1 di 8 3. Addebitarsi l'odierna separazione alla condotta lesiva del SI. , per violazione CP_1 dell'obbligo di fedeltà e comunque dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c.;
4. Farsi obbligo al SI. di provvedere al mantenimento della moglie mediante CP_1 corresponsione di un contributo pari ad € 650,00 / 600,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario, ovvero la diversa somma che dovesse risultare equa di giustizia, ed oltre al pagamento delle bollette afferenti la casa familiare e ferma la rata del mutuo ipotecario inerente l'unita' immobiliare sita in
Pejo, comunque intestato unicamente al medesimo;
5. Stabilirsi a carico del SI. un contributo al mantenimento del proprio figlio CP_1 Persona_2 pari ad € 450,00 / € 400,00 mensili, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, da versarsi per 12 mensilità, entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie.
6. Con rifusione integrale delle spese di lite, come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA
Fermi i capitoli di prova ammessi, si insiste per l'ammissione dei restanti capitoli di prova articolati, come da note cartolari 6.06.2024 e precisamente:
6) Vero che, alla porta, ha chiesto alla SI.ra se ella si Persona_3 Parte_2 chiamava e la SI.ra ha risposto testualmente: si, ti piaccio? Per_4
9) Vero che attualmente e' preoccupato che la situazione economico – finanziaria della madre Per_2 le impedisca di continuare a seguirlo come ha fatto sino ad oggi?
10) Vero che la casa in Pejo e', da quando e' stata acquistata, e' sempre stata utilizzata per le ferie, estive ed invernali, della famiglia?
11) Vero che il SI. , prima di lasciare la casa familiare, ha inventato trasferte di lavoro, cene CP_1 di lavoro, visite ad amici malati?
12) Vero che, scoperto dal figlio si e' arrabbiato con quest'ultimo ed ha iniziato a dire in Per_1 giro che dormiva in una camera separata dalla moglie?
15) Vero che, nelle due occasioni di cui al capitolo 14, la SI.ra si e' occupata anche della Pt_1 nonna del SI. , oltre che dei figli e della madre di lui? CP_1
16) Vero che durante la settimana dal 27 agosto al 2 settembre 2023 il SI. ha evitato di CP_1 rispondere a tutte le telefonate di moglie, madre e figli?
17) Vero che, in data 29.02.2024, il SI. diceva di essere a Milano per lavoro? CP_1
18) Vero che la foto che le si rammostra (documento 22) rappresenta la autovettura del SI. CP_1 parcheggiata la sera del 29.02.2024 sotto la casa della SI.ra ? Parte_2
Con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.
Si indicano a testi i SIg.ri , , ”. Persona_3 Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
Conclusioni di parte convenuta:
“NEL MERITO:
Rigettata ogni avversa richiesta,
1) dichiararsi la separazione personale di e;
CP_1 Parte_1
2) assegnarsi la casa coniugale a , affinché vi viva sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
3) addebitarsi la separazione a , per la violazione dei doveri coniugali di cui all'art. Parte_1
143 c.c.
pagina 2 di 8 4) disporsi a carico di e in favore del figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, un contributo mensile al mantenimento di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) rigettarsi la domanda di addebito nei confronti di;
CP_1
6) rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento a favore di Parte_1
7) in ogni caso con la integrale rifusione delle spese di causa
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interpello della ricorrente e per testi sulle seguenti circostanze, non ancora ammesse dal Giudice Istruttore:
1) Vero che il figlio ha raggiunto senza bocciature la quinta classe delle medie superiori. Per_2
2) Vero che fino al 2016 era titolare di una ditta individuale, esercitando l'attività di CP_1 rappresentante di commercio (doc. 2 che si rammostra al teste)
3) Vero che la famiglia – occupa dall'anno 2000 un appartamento di proprietà dei CP_1 Pt_1 genitori del marito.
4) Vero che a partire dal 2015, l'attività del ha iniziato a manifestare gravi problemi, tanto CP_1 che alla, fine del 2016, il resistente è stato costretto a chiuderla (doc. 2 che si rammostra al teste)
5) Vero che dal 2017 lavora alle dipendenze della ditta Erretre Srl di Arzignano, dove CP_1 svolge la mansione di impiegato commerciale.
6) Vero che percepisce un reddito mensile di circa € 2.000,00. CP_1
9) Vero che e , genitori di , dall'anno 2017 hanno Testimone_3 CP_2 CP_1 aiutato economicamente il figlio, corrispondendogli somme di danaro per fare fronte ai bisogni della propria famiglia.
13) Vero che ha corrisposto, alla propria moglie, dal momento in cui è uscito dalla CP_1 casa coniugale e fino al mese di marzo 2024, l'importo complessivo di € 4.970,00, oltre ad aver pagato tutte le utenze dell'immobile.
Si indicano a testi i signori e di Arzignano, nonché Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 di Trissino, con riserva di indicarne altri.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e dei relativi capitoli di prova per i seguenti motivi: 6 irrilevante e generico in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
9 irrilevante
e mirante a far esprimere un giudizio al teste;
cap. 10 irrilevante;
cap. 11 irrilevante e generico;
cap.
12 irrilevante;
cap. 15 e 16 irrilevanti.
Nella denegata ipotesi una loro ammissione, anche parziale, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi indicati”. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2023, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , con cui si era legata in CP_1 matrimonio concordatario in Arzignano in data 27.5.2000, trascritto agli atti del Comune di Arzignano, anno 2000, parte II, serie A, n. 22.
Esponeva: che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (nato in data [...]) Per_1
pagina 3 di 8 maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (nato il [...]) maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
che, in particolare, era affetto da un disturbo Per_2 dell'apprendimento certificato DSA a fronte del quale era sempre stato attentamente seguito a casa dalla madre nello svolgimento dei compiti, al fine di non compromettere l'andamento scolastico;
che la vita matrimoniale procedeva serenamente con lei che si occupava, per decisione condivisa, dei figli e della casa e lui che si dedicava al lavoro;
che la casa familiare era abitazione di proprietà della madre di e che nel 2013 egli aveva comunque acquistato da solo una casa adibita ad abitazione CP_1 vacanze in Pejo (Trentino Alto Adige); che tutto ad un tratto, nell'estate del 2023, CP_1 abbandonava la casa coniugale senza più farvi ritorno, senza nemmeno comunicarlo esplicitamente alla moglie ed ai figli, che capivano le reali intenzioni del convenuto dopo che egli aveva dichiarato di essersi trasferito a casa da amici;
che emergeva che senza alcuna soluzione di continuità si CP_1 era trasferito a casa dell'amante ; che il tradimento era stato reso noto e pubblico Parte_2 attraverso la pubblicazione di foto di coppia sui social senza alcun riguardo per la moglie ed i figli;
che non poteva contare, a differenza di , su alcuna entrata patrimoniale, essendo priva di Pt_1 CP_1 occupazione, casa e risparmi da parte;
che aveva versato medio tempore qualche somma a CP_1 suo favore variabile tra euro 300,00 ed euro 600,00, nonché fortunatamente aveva continuato a pagare le bollette di casa.
Alla luce di tutto quanto precede, chiedeva l'addebito della separazione al marito, per Pt_1 violazione dei doveri coniugali commessi, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di euro 400-450,00 mensili, oltre al pagamento del 70% Per_2 delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per sé di euro 600-650,00 mensili, atteso comunque l'elevato tenore di vita matrimoniale. Chiedeva inoltre l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. considerato il fatto che l'attrice era del tutto priva di forme autonome di sostentamento. Con decreto del 5.10.2023 il Giudice relatore fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 26 marzo 2024, rilevando come generica la richiesta di provvedere in via d'urgenza.
Con memoria depositata in data 23.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo altresì la CP_1 separazione personale dal coniuge, con addebito alla moglie. Il convenuto aderiva alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, ma si opponeva dunque all'assegno di mantenimento in favore di e chiedeva al Tribunale di accogliere la richiesta di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 con la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Per_2 del Tribunale.
Esponeva: che la crisi matrimoniale perdurava da tempo ed era legata, tra l'altro, al comportamento dell'attrice che si rifiutava da tempo di avere rapporti intimi con il marito e che si era rifiutata di ritornare a lavorare dopo la nascita dei figli;
che la sig. era solo un'amica e non l'amante; che Parte_2
l'allontanamento dalla casa coniugale era dunque avvenuto per giusta causa e non era a lui rimproverabile né poteva legittimamente fondare la domanda di addebito;
che l'attrice aveva in passato svolto attività lavorativa in conceria e che poteva pertanto dedicarsi nuovamente a siffatta attività ovvero poteva certamente trovarsi un impiego part time senza che il suo stato di disoccupazione gravasse su di lui sotto forma di assegno di mantenimento;
che le proprie disponibilità patrimoniali non erano affatto ingenti, tenuto conto della spesa del mutuo su di sé gravante per la casa in Pejo e del fatto che avrebbe dovuto sostenere anche un canone di locazione, restando così con la sola entrata di euro
1.300,00 al mese, considerate le somme proposte per il mantenimento di moglie e figlio;
che aveva pagina 4 di 8 provveduto invero a trasferirsi a casa dei suoi anziani genitori.
Con ordinanza pronunciata in data 28.3.2024 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice relatore in via provvisoria ed urgente assegnava la casa coniugale alla moglie, riconoscendole un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00, oltre al rimborso del 60% delle spese Per_2 straordinarie secondo Protocollo del Tribunale, ed un assegno di mantenimento in suo favore di euro
450,00 mensili.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di prove testimoniali assunte alla udienza del 5 settembre 2024 e del 17 ottobre 2024.
All'esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed alla udienza del 29 maggio 2025, sostituita con deposito di note scritte, il Giudice relatore la rimetteva al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza e disponendo un ordine di integrazione in capo al procuratore di parte attrice in relazione alla documentazione necessaria per la liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio a spese dello stato.
* * *
Va senz'altro pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, come da loro comune richiesta, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce la sostanza del vincolo matrimoniale.
E' fondata la sola domanda di addebito della separazione proposta da , infondata è invece quella Pt_1 proposta da . CP_1
Queste le ragioni.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e merito la separazione va addebitata al coniuge che viola i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., sicché va addebitata a colui che commette infedeltà od abbandona la casa coniugale senza giusta causa. Entrambe le circostanze ricorrono nel caso di specie e gravano a sfavore del convenuto, che di contro ha mancato di provare, da un lato, l'insussistenza del tradimento imputatogli o comunque il fatto che lo stesso non sia stato causa scatenante la crisi coniugale e, dall'altro lato, che il suo abbandono della casa coniugale – circostanza questa pacifica in giudizio – era in concreto giustificabile (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10489: “In tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge
”; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/05/2023, n. 15212: “In tema di separazione giudiziale dei CP_3 coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta”).
In effetti, i testimoni escussi figli della coppia, e , hanno confermato Persona_3 Persona_2 che il padre si è allontanato dalla casa coniugale in data 17.6.2023 dicendo che sarebbe andato a fare un trekking in montagna, ma senza più fare ritorno. Dapprincipio, egli aveva dichiarato a moglie e figli di restare fuori a dormire da amici, tuttavia in seguito emergeva che in realtà egli era andato a vivere con pagina 5 di 8 un'altra donna, con la quale intratteneva già una relazione extraconiugale, ovverossia la sig. Parte_2
(cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024). L'esistenza della relazione extraconiugale di
[...]
è comunque documentata per il tramite delle fotografie prodotte e pubblicate sui social, che CP_1 ritraggono lui e la nuova compagna in atteggiamenti affettuosi ed intimi inequivoci, nonché è documentata dal messaggio whatsapp che la sig. ha effettivamente inviato a in cui si Parte_2 Pt_1 legge che la stessa ( ) si è detta sgomenta dall'aver appreso che , in buona sostanza, Parte_2 CP_1 aveva abbandonato la famiglia senza che fosse in atto alcuna crisi matrimoniale (cfr. docc. 8, 19, 20, 21
e 22 ). Pt_1
Tutto quanto precede consente di ritenere provato in giudizio che si sia allontanato dalla CP_1 casa coniugale ingiustificatamente e per dar seguito alla propria relazione extraconiugale.
Vanno invece ritenute infondate, perché ne difetta la prova, le circostanze dedotte dal convenuto volte a sostenere che la separazione sia invece addebitata alla moglie a causa del suo comportamento, per essersi rifiutata per molto tempo di intrattenere rapporti intimi con il coniuge e per essersi rifiutata di trovare un impiego in costanza di matrimonio.
Le dichiarazioni dei testimoni e , rispettivamente amico e madre del Testimone_5 Testimone_3 convenuto, non sono affatto risolutive, in quanto entrambi hanno riferito di aver appreso dal convenuto stesso che la coppia non aveva rapporti intimi da tempo;
ad ogni modo, non v'è prova che questa circostanza, quand'anche effettivamente verificatasi, abbia costituito la causa unica scatenante la crisi coniugale. Anzi, il fatto – provato – che l'abbandono della casa coniugale sia stato repentino ed improvviso, come emerso dalle dichiarazioni dei figli in giudizio, suggerisce – al contrario – che prima di quel momento non vi fosse alcuna conclamata crisi coniugale in atto.
Vero poi che ha dichiarato di aver sentito il figlio chiedere alla moglie di aiutare a Testimone_3 sostenere la famiglia (con il lavoro), tuttavia ella ha poi aggiunto, confermando sul punto la ricostruzione dell'attrice, che sentiva quest'ultima rispondere che già si stava occupando della casa, concludendo che questo “era anche vero” (cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024 e del 17.10.2024).
La separazione va allora addebitata a . CP_1
L'assegnazione della casa coniugale va all'attrice che ne ha fatto richiesta, la quale continuerà a viverci con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il convenuto sul punto Per_2 conclude in senso conforme.
Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a favore del coniuge cui la separazione non è stata addebitata ) va precisato quanto segue. Pt_1
Pacifico in giudizio che in costanza di matrimonio l'attrice si sia dedicata alla famiglia, in particolare a seguire il figlio nel rendimento a scuola, tenuto conto del disturbo dell'apprendimento di lui Per_2 certificato, ciò che ha richiesto un profuso impegno della madre affinché il figlio completasse il ciclo scolastico con successo (cfr. docc. 13, 14 e 15 ). L'impegno e la dedizione alla vita domestica è Pt_1 stato confermato anche dai testimoni escussi (lo stesso figlio che ha beneficiato Persona_2 dell'aiuto della madre) e , amica dell'attrice, attendibile e credibile per aver avuto Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti narrati, posto che i figli di entrambe frequentavano la stessa scuola (cfr. verbale d'udienza del 5.9.2024). La circostanza che fosse dedita alla vita domestica non è Pt_1 comunque contestata da in giudizio. CP_1
Va allora rilevato, quanto allo stile di vita goduto in costanza di matrimonio, che la famiglia contava unicamente sulle entrate patrimoniali derivanti dal lavoro del convenuto, circostanza parimenti incontestata. Non solo. Le disponibilità patrimoniali del convenuto erano comunque tali (in esubero pagina 6 di 8 rispetto ai bisogni familiari) da permettergli di acquistare nel 2013 una seconda casa in località di villeggiatura invernale (Pejo) del costo di euro 110.000,00 (cfr. doc. 5 ), pur previa accensione Pt_1 di apposito mutuo, che la parte in atti ha dichiarato comportare un esborso mensile di euro 305,00 (cfr. memoria del 15.3.2024, p. 1). CP_1
Lo stile di vita in costanza di matrimonio era dunque senz'altro buono, nonostante unicamente alimentato dall'attività lavorativa di . CP_1
A tale ultimo proposito va osservato quanto segue.
Il convenuto deduce in atti che l'attrice non ha diritto ad alcun mantenimento poiché detiene ancora capacità di produrre reddito tale da poter sostenersi economicamente da sola.
Orbene, certamente va valutata la capacità lavorativa dell'attrice ai fini dell'assegno, tuttavia va considerato che, pur essendo la stessa astrattamente ancora esercitabile, l'attrice sconta certamente il fatto di aver circa anni 54 alla data della presente sentenza, senza che sia stato provato, contrariamente da quanto sostenuto da , che ella possa contare e vantare (per trovare una occupazione) su CP_1 proprie pregresse qualifiche e specializzazioni particolari (ciò riferito alla allegazione che ella avrebbe competenza nel settore della conceria, circostanza non provata in giudizio).
In buona sostanza, pur ancora conservando in astratto una qualche capacità di produrre reddito, il reddito cui in concreto potrebbe ragionevolmente aspirare, senza aver mai maturato Pt_1 competenze o qualifiche professionali, non sarebbe comunque tale da garantirle il medesimo tenore di vita matrimoniale.
Va allora data rilevanza alla evidente sperequazione reddituale tra i coniugi.
Da un lato, è pacifico che non abbia redditi personali o beni patrimoniali di valore, benché Pt_1 risieda nella casa coniugale di proprietà della madre di , della quale dovrà certamente (e CP_1 quantomeno) sobbarcarsi il costo delle utenze (quantificate pari ad euro 350,00: cfr. ricorso , p. Pt_1
8: la circostanza non è contestata), salvo diversi accordi (anche in punto di spese abitative) con la proprietà.
Dall'altro lato, ha una casa di proprietà in Pejo che ben potrebbe mettere a frutto, anche al CP_1 fine di rientrare del costo mensile del mutuo pari ad euro 305,00 mensili;
dovrà presto sostenere una spesa abitativa al fine di lasciare l'appartamento dei propri genitori, ma vanta allo stato (dal 19.9.2023) un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operaio specializzato nel settore conceria per categoria E2 con uno stipendio mensile di euro 2.300,00 circa, cui va aggiunta però la tredicesima ed altri oneri e straordinari (cfr. doc. 9 ). Le dichiarazioni dei redditi di altresì Pt_1 CP_1 evidenziano che: nel 2021 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 27.646,00 (reddito imponibile euro 32.723,00 – imposta netta di euro 5.077,00), nel 2022 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 30.769,00 (reddito imponibile di euro 38.783,00 – imposta netta di euro 8.014,00) e nel 2023 egli ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 29.137,00 (reddito imponibile di euro 36.302,00 – imposta netta di euro 7.165,00) (cfr. docc. 3, 4 e 5 ). CP_1
Va inoltre considerato che il convenuto ha dichiarato di aver corrisposto all'attrice prima od in pendenza di giudizio varie somme a titolo di mantenimento, complessivamente pari ad euro 4.370 (cfr. docc. 9 e 10 ): in particolare, in crescendo, a dicembre 2023 ha corrisposto a la CP_1 Pt_1 somma di euro 500,00, a gennaio 2024 la somma di euro 600,00 e febbraio 2024 la somma di euro
600,00 (cfr. doc. 10 ). Tale documentale circostanza altresì è sintomatica di una certa CP_1 disponibilità patrimoniale da parte del , ciò che consente dunque di determinare a suo carico CP_1 un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari ad euro 500,00. pagina 7 di 8 Altresì è pacificamente dovuto un assegno di contributo al mantenimento ordinario per il figlio Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente.
Alla luce di tutto quanto precede, ritiene il Tribunale di determinare a carico del padre un assegno pari ad euro 300,00 mensili, contributo reputato adeguato alle esigenze ed interessi del figlio in considerazione delle risorse patrimoniali vantate dal padre. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico del convenuto poiché prevalentemente soccombente, ma a favore dell'erario, per le sole fasi introduttiva, di trattazione e decisoria, posto che la richiesta di ammissione al beneficio reca data 3.10.2023 (cfr. doc.
17 attrice), coincidente con la data del deposito del ricorso. Quanto alla fase di studio, pertanto, essa va dunque liquidata in favore della parte attrice vittoriosa, trattandosi di fase non coperta dal beneficio.
La quantificazione segue in dispositivo tenuto conto dei parametri del DM 55/2014, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Arzignano (VI) in data 27.5.2000, con atto trascritto al n. 22, parte II, Serie A del
Comune di Arzignano, addebitandola a . CP_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzignano perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Arzignano (VI) alla via Giordano n. 4 int. 2 a . Parte_1
4. DISPONE a carico di un assegno di mantenimento a favore di CP_1 Parte_1 pari ad euro 500,00 mensili, da versare entro il giorno 10, con rivalutazione annuale Istat come per legge.
5. DISPONE a carico di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio CP_1 Per_2
da versare a di euro 300,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, con
[...] Parte_1 rivalutazione annuale Istat. Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza.
6. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di per CP_1 Parte_1 euro 1.701,00 (fase di studio) ed in favore dell'erario per euro 5.919,00 (fasi introduttiva, di trattazione e decisionale), oltre al 15% di spese generali, Iva e Cassa come per legge.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 17.6.2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello pagina 8 di 8