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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n 7913 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Maria Rita GUARINO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7913 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto Opposizione a Decreto Ingiuntivo, vertente:
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 versata in atti, dall'Avv. Marisa Vita (C.F.: ) presso lo studio della quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei n. 32
Opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._3 versata in atti, dall'Avv. Maria Orlando (C.F.: ) presso lo studio della quale C.F._4 elettivamente domicilia in Caserta al Viale Lincoln n. 170/172
Opposta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di Santa Maria Controparte_1
Capua Vetere onde ottenere, dal sig. , il pagamento delle spese straordinarie sostenute Parte_1 per il figlio nello specifico, le spese per la badante a decorrere dal maggio 2018 e le spese per R_
l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina. Con il detto ricorso per ingiunzione veniva richiesto, anche, il pagamento delle spese per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL. Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1950 del 2020 in data 02.09.2020 con cui veniva ingiunto, al Parte_1
, di pagare in favore della ricorrente l'importo di euro 25.606,73 oltre interessi e spese di
[...] procedura.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1950 del 2020, reso in data 02.09.2020 e notificato in data 11.09.2020 deducendo la nullità, l'inefficacia e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva, quindi, per la revoca di quest'ultimo e per il resto, in toto, della domanda di pagamento formulata da parte della sig.ra CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando Controparte_1
l'atto di opposizione. Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari anche ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c.. Conclusasi la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 4.02.2025 per la precisazioni delle conclusioni e all'esito riservava la causa per la decisione.
L'opposizione è, in parte, fondata e merita, dunque, di essere accolta per quanto di ragione.
Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del
17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, all'opposto/creditore, formalmente convenuto, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda mente sull'opponente/debitore, formalmente attore, ricade l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della domanda creditoria. In tal senso “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito
i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I n. 14640 del 06.06.2018). Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte
Cass. Sez. I n. 6514 del 19.03.2007). Tanto premesso si ritiene che la parte opposta abbia provato quantomeno in parte l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo della domanda risulta documentalmente provato che la ha agito con il procedimento monitorio per ottenere la condanna delCuciniello al pagamento, CP_1 in suo favore, della complessiva somma di euro 25.606,73 sostenuta dall'istante per spese straordinarie, poste a carico del. sulla base del decreto, emesso in data 16.12.2016 dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, con il quale veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e . Infatti, il detto accordo prevedeva, tra l'altro a carico del Sig. CP_1 Controparte_2 CP_2
il rimborso integrale alla moglie e senza diritto di ripetizione: 1) di tutte le spese straordinarie e documentate
[...]
Per_ sostenute per i figli e 2) di tutte le spese di manutenzione ed assicurazione dell'autovettura Peugeot 308 tg. R_
ED 650 NL che, sebbene intestata al marito, continua e continuerà ad essere nella disponibilità esclusiva della moglie per averne pagato interamente il prezzo;
3) di tutte le spese sostenute per tributi, imposte e tasse sia personali che per tutte le proprietà mobili ed immobili sia cointestate che di proprietà esclusiva.
In sede di opposizione parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa deducendo l'illegittimità del credito azionato in quanto le spese sostenute dalla per l'assunzione della badante non CP_1 potevano essere considerate spese straordinarie bensì “spese ordinarie” in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni quotidiani di e, come tali, ricomprese nell'assegno di mantenimento eccependo, altresì, R_ di essere venuto a conoscenza dell'assunzione della badante solo con la richiesta di pagamento delle spese, non essendo stato reso partecipe della stessa assunzione, decisa unilateralmente dall'opposta. In ordine, poi, alle spese richieste per la manutenzione dell'autovettura (Peugeot 308 tg. ED 650NL) l'opponente sosteneva che le stesse necessitavano della preventiva comunicazione, che anche in questo caso era mancata. Infine, in ordine al propulsore per la carrozzina il sig. sosteneva che l'ASL oltre Parte_1 all'erogazione di tali strumenti era tenuta anche a provvedere alla riparazione degli stessi. Pertanto, la spesa sostenuta dalla sig.ra anche in questo caso non comunicata e non concertata, in quanto CP_1 non necessaria ne escludeva il rimborso.
Dal canto suo l'opposta ha insistito nella sua domanda deducendo che l'opposizione andava rigettata perché proposta per fini meramente dilatori nonché infondata tanto in fatto quanto in diritto. Di conseguenza, andava confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda creditoria si fondava su prova scritta ovverosia spese straordinarie, documentate e sostenute dalla per il figlio CP_1
Per_
gravemente disabile (affetto dalla sindrome di Angelman) e per la figlia al tempo dei fatti R_ non ancora economicamente autosufficiente.
Tuttavia, nelle more del presente procedimento le spese richieste per la manutenzione dell'autovettura
Peugeot 308 tg. ED 650NL e il rimborso del propulsore elettrico per la carrozzina di sono R_ state interamente corrisposte, alla dal. . CP_1 Parte_1 Così sinteticamente ricostruiti i termini della controversia, la scrivente è, in primo luogo, chiamata a stabilire se l'intera documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia inerente ad esborsi effettuati nell'interesse del figlio (maggiorenne ma con disabilità) e se detti esborsi rientrino o R_ meno nel concetto di spese straordinarie da porsi, in base al titolo azionato, a carico dell'opponente.
Ai fini che occupano, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possono essere raggruppati in tre gruppi. Un primo gruppo, comprendente tutti i documenti attinenti alle spese sostenute per l'assunzione, da maggio a dicembre 2018 e per tutto il 2019, della badante per il figlio affetto R_ da grave disabilità. Un secondo gruppo comprendente i documenti relativi alle spese sostenute per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL. Un terzo gruppo comprendente i documenti attinenti all'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina.
Per le spese rientranti nel secondo gruppo e nel terzo gruppo, ossia quelle relative alla manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL nonché a quelle sostenute per l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina di parte opposta ha accettato in data 10.02.2023 da parte R_ dell'opponente, un assegno dell'importo di euro 1.680,80 ad integrale ristoro delle spese medesime.
Pertanto, essendo intervenuto tre le parti un accordo in ordine alle predette ultime spese, si impone per queste ultime una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece agli esborsi di cui al primo gruppo, ossia le spese sostenute per l'assunzione, da maggio a dicembre 2018 e per tutto il 2019, della badante che si occupava del figlio viene in R_ esame la natura della spesa relativa alla assistenza, in quanto è contestato che abbia carattere straordinario e che sia stata preventivamente comunicata e concertata con l'odierna parte opponente.
Orbene, la spesa avente ad oggetto l'assistenza di un figlio disabile può assumere rilievo di spesa ordinaria o straordinaria a seconda della prevedibilità o meno della necessità di detto contributo.
Si considera tale spesa ordinaria laddove sia stata convenuta dalle parti manente matrimonio e sostenuta regolarmente essendo espressione di una ordinaria esigenza del nucleo familiare e frutto di una organizzazione familiare preesistente alla separazione e dunque prevedibile. .
Diversamente invece, laddove l'esigenza di una assistenza del figlio disabile sia sopravvenuta alla determinazione dell'assegno di mantenimento, può qualificarsi come straordinaria stante appunto il carattere di imprevedibilità.
Orbene, nel caso di specie, parte opposta deduce che la necessità di assistenza diurna e notturna sia sorta successivamente alla definizione della separazione tra i coniugi, attesa l'assunzione della figlia maggiorenne e la sua minore disponibilità a prestare assistenza al fratello, le sue precarie condizioni di salute e non più in grado di provvedere da sola ai bisogni del figlio disabile e l'aggravamento delle condizioni di salute del figlio come da documentazione allegata.
Si osserva che in considerazione della assunzione della figlia, circostanza non contestata, appare verosimile che la necessità di una collaborazione di terzi si sia resa necessaria essendo il figlio disabile bisognoso di una assistenza diurna e notturna e che dunque tale necessità sia sopravvenuta nel corso del tempo stante anche il progressivo avanzare dell'età della parte opposta e le sue condizioni di salute.
Venuta in considerazione la natura straordinaria della spesa dunque deve esaminarsi se la stessa debba essere oggetto di concertazione tra gli ex coniugi oppure in quanto necessaria, possa prescindere del consenso dell'ex coniuge.
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale risulta provato che la spesa sia stata comunicata quanto meno nel mese di luglio 2018 alla luce della documentazione versata in atti (comunicazione whatssap del 18.7.2018)
e che la badante sia stata assunta unilateralmente dalla parte opposta in quanto ritenuta di carattere necessario e che l'ex coniuge notiziato di detta assunzione non prestava il suo consenso. Infatti, la così come risulta dai messaggi intercorsi tra le parti e versati in atti, ha reso edotto il CP_1 Parte_1 dell'assunzione della badante in data 18.07.2018 e tale documentazione non è stata specificatamente contestata ed è idonea ad offrire prova della comunicazione intervenuta.
Nel caso di specie parte opposta ha provato, di aver assunto la badante e di aver comunicato all'ex coniuge tale assunzione resasi necessaria in ragione degli impegni lavorativi di entrambi e dei suoi seri problemi di salute chiedendo il contributo alla partecipazione nella misura del 50% e che l'ex coniuge non ha tuttavia inteso condividere.
A fronte della richiesta di assistenza diurna e notturna per il figlio disabile e della sua necessità l'ex coniuge ha opposto un diniego e dunque la decisione di provvedere alla spesa è stata assunta unilateralmente dalla controparte, in quanto, a fronte di detta necessità il padre non ha inteso parteciparvi né ha dedotto le ragioni giustificative di tale diniego o proposto delle soluzioni alternative meno onerose.
Il Tribunale ritiene che il servizio di assistenza al figlio disabile affetto da una grave patologia genetica e privo della capacità di deambulare sia da ritenersi spesa necessaria attese le peculiari gravi condizioni in cui versa il figlio disabile, l'età dei genitori, l'impossibilità di provvedervi da sola da parte della parte opposta, il sopravvenuto impiego della figlia maggiorenne che prima prestava ausilio alla famiglia nella assistenza e che ha reso dunque necessaria la collaborazione di un soggetto terzo nell'assistenza materiale di un disabile di età adulta nonché la notevole distanza geografica dei luoghi di residenza degli ex coniugi ostativa alla condivisione dei compiti di assistenza materiale del figlio disabile da parte del padre. Tale spesa di assistenza stante l'oggettiva impossibilità di provvedervi in altro modo è suscettibile di ripetizione in quanto spesa straordinaria necessaria non subordinata alla concertazione preventiva con l'altro genitore attesa la necessità e la avvenuta comunicazione. In forza infatti, dell'accordo di separazione il padre infatti si era obbligato a “ rimborsare senza diritto di ripetizione integralmente tutte le spese straordinarie e Per_ documentate sostenute per i figli e ” e pertanto lo stesso è tenuto al pagamento della spesa nella R_ misura del 100% quanto meno a partire dalla mensilità successiva al mese di luglio 2018, data rispetto alla quale vi è prova documentale della intervenuta comunicazione per iscritto della assunzione con richiesta di partecipazione.
Alla luce di tali considerazioni la pretesa creditoria è fondata e pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese di assistenza per il figlio disabile a partire dal mese di agosto 2018 pari ad euro
21578,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c formulata dalla parte opposta quest'ultima è infondata, non essendo allegata e provata la consapevolezza della infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo della diligenza ordinaria da parte della controparte che ha introdotto il giudizio di opposizione.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, e l'obiettiva controvertibilità della lite ricorrono i giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle spese sostenute per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL e per l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina;
2. Accoglie, l'opposizione proposta dal sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
1950 del 2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 02.09.2020 e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento di euro €
21578,45 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
3. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
4. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 22.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rita Guarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Maria Rita GUARINO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7913 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto Opposizione a Decreto Ingiuntivo, vertente:
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 versata in atti, dall'Avv. Marisa Vita (C.F.: ) presso lo studio della quale C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei n. 32
Opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._3 versata in atti, dall'Avv. Maria Orlando (C.F.: ) presso lo studio della quale C.F._4 elettivamente domicilia in Caserta al Viale Lincoln n. 170/172
Opposta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di Santa Maria Controparte_1
Capua Vetere onde ottenere, dal sig. , il pagamento delle spese straordinarie sostenute Parte_1 per il figlio nello specifico, le spese per la badante a decorrere dal maggio 2018 e le spese per R_
l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina. Con il detto ricorso per ingiunzione veniva richiesto, anche, il pagamento delle spese per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL. Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1950 del 2020 in data 02.09.2020 con cui veniva ingiunto, al Parte_1
, di pagare in favore della ricorrente l'importo di euro 25.606,73 oltre interessi e spese di
[...] procedura.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1950 del 2020, reso in data 02.09.2020 e notificato in data 11.09.2020 deducendo la nullità, l'inefficacia e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva, quindi, per la revoca di quest'ultimo e per il resto, in toto, della domanda di pagamento formulata da parte della sig.ra CP_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando Controparte_1
l'atto di opposizione. Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed onorari anche ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI° comma c.p.c.. Conclusasi la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 4.02.2025 per la precisazioni delle conclusioni e all'esito riservava la causa per la decisione.
L'opposizione è, in parte, fondata e merita, dunque, di essere accolta per quanto di ragione.
Va premesso che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte (tra le altre Cass. Sez. III n. 17371 del
17.11.2003; Cass. Sez. I n. 8718 del27.06.2000), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, all'opposto/creditore, formalmente convenuto, spetta l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda mente sull'opponente/debitore, formalmente attore, ricade l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi della domanda creditoria. In tal senso “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito
i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I n. 14640 del 06.06.2018). Inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità o di validità del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. per tutte
Cass. Sez. I n. 6514 del 19.03.2007). Tanto premesso si ritiene che la parte opposta abbia provato quantomeno in parte l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo della domanda risulta documentalmente provato che la ha agito con il procedimento monitorio per ottenere la condanna delCuciniello al pagamento, CP_1 in suo favore, della complessiva somma di euro 25.606,73 sostenuta dall'istante per spese straordinarie, poste a carico del. sulla base del decreto, emesso in data 16.12.2016 dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere, con il quale veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi
[...]
e . Infatti, il detto accordo prevedeva, tra l'altro a carico del Sig. CP_1 Controparte_2 CP_2
il rimborso integrale alla moglie e senza diritto di ripetizione: 1) di tutte le spese straordinarie e documentate
[...]
Per_ sostenute per i figli e 2) di tutte le spese di manutenzione ed assicurazione dell'autovettura Peugeot 308 tg. R_
ED 650 NL che, sebbene intestata al marito, continua e continuerà ad essere nella disponibilità esclusiva della moglie per averne pagato interamente il prezzo;
3) di tutte le spese sostenute per tributi, imposte e tasse sia personali che per tutte le proprietà mobili ed immobili sia cointestate che di proprietà esclusiva.
In sede di opposizione parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa deducendo l'illegittimità del credito azionato in quanto le spese sostenute dalla per l'assunzione della badante non CP_1 potevano essere considerate spese straordinarie bensì “spese ordinarie” in quanto finalizzate a soddisfare i bisogni quotidiani di e, come tali, ricomprese nell'assegno di mantenimento eccependo, altresì, R_ di essere venuto a conoscenza dell'assunzione della badante solo con la richiesta di pagamento delle spese, non essendo stato reso partecipe della stessa assunzione, decisa unilateralmente dall'opposta. In ordine, poi, alle spese richieste per la manutenzione dell'autovettura (Peugeot 308 tg. ED 650NL) l'opponente sosteneva che le stesse necessitavano della preventiva comunicazione, che anche in questo caso era mancata. Infine, in ordine al propulsore per la carrozzina il sig. sosteneva che l'ASL oltre Parte_1 all'erogazione di tali strumenti era tenuta anche a provvedere alla riparazione degli stessi. Pertanto, la spesa sostenuta dalla sig.ra anche in questo caso non comunicata e non concertata, in quanto CP_1 non necessaria ne escludeva il rimborso.
Dal canto suo l'opposta ha insistito nella sua domanda deducendo che l'opposizione andava rigettata perché proposta per fini meramente dilatori nonché infondata tanto in fatto quanto in diritto. Di conseguenza, andava confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda creditoria si fondava su prova scritta ovverosia spese straordinarie, documentate e sostenute dalla per il figlio CP_1
Per_
gravemente disabile (affetto dalla sindrome di Angelman) e per la figlia al tempo dei fatti R_ non ancora economicamente autosufficiente.
Tuttavia, nelle more del presente procedimento le spese richieste per la manutenzione dell'autovettura
Peugeot 308 tg. ED 650NL e il rimborso del propulsore elettrico per la carrozzina di sono R_ state interamente corrisposte, alla dal. . CP_1 Parte_1 Così sinteticamente ricostruiti i termini della controversia, la scrivente è, in primo luogo, chiamata a stabilire se l'intera documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo sia inerente ad esborsi effettuati nell'interesse del figlio (maggiorenne ma con disabilità) e se detti esborsi rientrino o R_ meno nel concetto di spese straordinarie da porsi, in base al titolo azionato, a carico dell'opponente.
Ai fini che occupano, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo possono essere raggruppati in tre gruppi. Un primo gruppo, comprendente tutti i documenti attinenti alle spese sostenute per l'assunzione, da maggio a dicembre 2018 e per tutto il 2019, della badante per il figlio affetto R_ da grave disabilità. Un secondo gruppo comprendente i documenti relativi alle spese sostenute per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL. Un terzo gruppo comprendente i documenti attinenti all'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina.
Per le spese rientranti nel secondo gruppo e nel terzo gruppo, ossia quelle relative alla manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL nonché a quelle sostenute per l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina di parte opposta ha accettato in data 10.02.2023 da parte R_ dell'opponente, un assegno dell'importo di euro 1.680,80 ad integrale ristoro delle spese medesime.
Pertanto, essendo intervenuto tre le parti un accordo in ordine alle predette ultime spese, si impone per queste ultime una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento invece agli esborsi di cui al primo gruppo, ossia le spese sostenute per l'assunzione, da maggio a dicembre 2018 e per tutto il 2019, della badante che si occupava del figlio viene in R_ esame la natura della spesa relativa alla assistenza, in quanto è contestato che abbia carattere straordinario e che sia stata preventivamente comunicata e concertata con l'odierna parte opponente.
Orbene, la spesa avente ad oggetto l'assistenza di un figlio disabile può assumere rilievo di spesa ordinaria o straordinaria a seconda della prevedibilità o meno della necessità di detto contributo.
Si considera tale spesa ordinaria laddove sia stata convenuta dalle parti manente matrimonio e sostenuta regolarmente essendo espressione di una ordinaria esigenza del nucleo familiare e frutto di una organizzazione familiare preesistente alla separazione e dunque prevedibile. .
Diversamente invece, laddove l'esigenza di una assistenza del figlio disabile sia sopravvenuta alla determinazione dell'assegno di mantenimento, può qualificarsi come straordinaria stante appunto il carattere di imprevedibilità.
Orbene, nel caso di specie, parte opposta deduce che la necessità di assistenza diurna e notturna sia sorta successivamente alla definizione della separazione tra i coniugi, attesa l'assunzione della figlia maggiorenne e la sua minore disponibilità a prestare assistenza al fratello, le sue precarie condizioni di salute e non più in grado di provvedere da sola ai bisogni del figlio disabile e l'aggravamento delle condizioni di salute del figlio come da documentazione allegata.
Si osserva che in considerazione della assunzione della figlia, circostanza non contestata, appare verosimile che la necessità di una collaborazione di terzi si sia resa necessaria essendo il figlio disabile bisognoso di una assistenza diurna e notturna e che dunque tale necessità sia sopravvenuta nel corso del tempo stante anche il progressivo avanzare dell'età della parte opposta e le sue condizioni di salute.
Venuta in considerazione la natura straordinaria della spesa dunque deve esaminarsi se la stessa debba essere oggetto di concertazione tra gli ex coniugi oppure in quanto necessaria, possa prescindere del consenso dell'ex coniuge.
Orbene, all'esito dell'istruttoria orale risulta provato che la spesa sia stata comunicata quanto meno nel mese di luglio 2018 alla luce della documentazione versata in atti (comunicazione whatssap del 18.7.2018)
e che la badante sia stata assunta unilateralmente dalla parte opposta in quanto ritenuta di carattere necessario e che l'ex coniuge notiziato di detta assunzione non prestava il suo consenso. Infatti, la così come risulta dai messaggi intercorsi tra le parti e versati in atti, ha reso edotto il CP_1 Parte_1 dell'assunzione della badante in data 18.07.2018 e tale documentazione non è stata specificatamente contestata ed è idonea ad offrire prova della comunicazione intervenuta.
Nel caso di specie parte opposta ha provato, di aver assunto la badante e di aver comunicato all'ex coniuge tale assunzione resasi necessaria in ragione degli impegni lavorativi di entrambi e dei suoi seri problemi di salute chiedendo il contributo alla partecipazione nella misura del 50% e che l'ex coniuge non ha tuttavia inteso condividere.
A fronte della richiesta di assistenza diurna e notturna per il figlio disabile e della sua necessità l'ex coniuge ha opposto un diniego e dunque la decisione di provvedere alla spesa è stata assunta unilateralmente dalla controparte, in quanto, a fronte di detta necessità il padre non ha inteso parteciparvi né ha dedotto le ragioni giustificative di tale diniego o proposto delle soluzioni alternative meno onerose.
Il Tribunale ritiene che il servizio di assistenza al figlio disabile affetto da una grave patologia genetica e privo della capacità di deambulare sia da ritenersi spesa necessaria attese le peculiari gravi condizioni in cui versa il figlio disabile, l'età dei genitori, l'impossibilità di provvedervi da sola da parte della parte opposta, il sopravvenuto impiego della figlia maggiorenne che prima prestava ausilio alla famiglia nella assistenza e che ha reso dunque necessaria la collaborazione di un soggetto terzo nell'assistenza materiale di un disabile di età adulta nonché la notevole distanza geografica dei luoghi di residenza degli ex coniugi ostativa alla condivisione dei compiti di assistenza materiale del figlio disabile da parte del padre. Tale spesa di assistenza stante l'oggettiva impossibilità di provvedervi in altro modo è suscettibile di ripetizione in quanto spesa straordinaria necessaria non subordinata alla concertazione preventiva con l'altro genitore attesa la necessità e la avvenuta comunicazione. In forza infatti, dell'accordo di separazione il padre infatti si era obbligato a “ rimborsare senza diritto di ripetizione integralmente tutte le spese straordinarie e Per_ documentate sostenute per i figli e ” e pertanto lo stesso è tenuto al pagamento della spesa nella R_ misura del 100% quanto meno a partire dalla mensilità successiva al mese di luglio 2018, data rispetto alla quale vi è prova documentale della intervenuta comunicazione per iscritto della assunzione con richiesta di partecipazione.
Alla luce di tali considerazioni la pretesa creditoria è fondata e pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese di assistenza per il figlio disabile a partire dal mese di agosto 2018 pari ad euro
21578,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c formulata dalla parte opposta quest'ultima è infondata, non essendo allegata e provata la consapevolezza della infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo della diligenza ordinaria da parte della controparte che ha introdotto il giudizio di opposizione.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, e l'obiettiva controvertibilità della lite ricorrono i giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle spese sostenute per la manutenzione dell'autovettura Peugeot 308 tg. ED 650 NL e per l'acquisto del propulsore elettrico per la carrozzina;
2. Accoglie, l'opposizione proposta dal sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
1950 del 2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 02.09.2020 e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento di euro €
21578,45 oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
3. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
4. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere 22.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rita Guarino