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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/10/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 514/2025 V.G. a seguito del ricorso depositato da , Parte_1
Cod. Fisc. ed Cod. Fisc. con cui le C.F._1 Parte_2 C.F._2 parti hanno richiesto la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in Cagliari il 27.8.2010, da cui sono nate, nel 2012 e nel 2015, le figlie e alle seguenti Per_1 Per_2
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le minori figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo Persona_3 Persona_4 le disposizioni sull'affidamento condiviso, e con collocamento e domicilio e residenza presso la madre, signora . Parte_1
3. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni nell'interesse delle figlie relative alla loro educazione alla formazione scolastica e sportiva ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse, con obbligo dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza/convivenza con la stesse.
1 4. La casa coniugale sita in Olbia alla Via Germania n.16 di proprietà esclusiva del signor Pt_2
, e sulla quale grava un mutuo, viene assegnata con arredi e corredi alla signora
[...] Parte_1 come conseguenza della propria qualità di genitore collocataria della prole e la abiterà unitamente alle due minori figlie e Per_1 Per_2
5. Il signor continuerà a pagare nella misura del 100% il canone di locazione Parte_2 dell'abitazione in cui si è trasferito ed altresì continuerà a pagare nella misura del 100% la rata di mutuo relativo alla casa coniugale di sua esclusiva proprietà, mentre tutte le utenze relative alla casa coniugale saranno a carico della signora nella misura del 100%. Parte_1
6. Il signor continuerà a versare tramite bonifico presso il conto corrente della signora Parte_2
al seguente codice IBAN: [...]I00000589935, l'importo di €200,00 Parte_1
(duecento/00) mensili entro il giorno 3 di ciascun mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e oltre l'aggiornamento in via automatica annuale ISTAT, oltre al 50% delle Per_1 Per_2 spese mediche scolastiche e ludiche.
7. Le spese straordinarie per le di loro minori figlie e saranno concordate e pagate Per_1 Per_2 nella misura del 50% tra i due genitori i quali dovranno tenere conto delle inclinazioni ed aspirazioni di studio e sportive delle medesime;
così nella misura del 50% quelle mediche non coperte dal SSN, e che in caso di urgenza potranno essere anticipate da un genitore con diritto di immediata ripetizione nei confronti dell'altro genitore dietro giustificativa contabile. La mensa scolastica di verrà pagata dal padre nella misura del 100%. Per_2
8. L'assegno unico per le minori figlie e saranno percepiti dalla madre nella misura Per_2 Per_1 del 100%.
9. Il padre potrà tenere con se le figlie e ogni volta lo desideri compatibilmente con Per_2 Per_1 gli impegni scolastici e ludici delle minori e con i propri impegni lavorativi, e comunque le terrà con sé almeno due volte a settimana, prelevandole nel periodo scolastico dall'uscita della scuola e riaccompagnandole presso la madre alle ore 20,30 invernali e alle 21,30 da aprile in poi, occupandosi di farle cenare e di farle fare i compiti per il giorno dopo. Mentre nel periodo non scolastico il padre preleverà le figlie sempre due volte a settimana ma dalla casa della madre alle ore 11,00 ed ivi le riaccompagnerà alle ore 22,00.
10. Inoltre le figlie trascorreranno con il padre due week-end al mese alternati ( per questo anno in corso 2025: Marzo: il 1° e il 2° week-end; Aprile : il 1° e il 2°; Maggio il 3° e il 4°; Giugno il 1° e il 4°; Agosto il 2° e il 4°; Settembre il 3° e il 4°; Ottobre: il 1° e il 4°; Novembre il 3° e il 4°; Dicembre il 2° e il 4°, ritirando il padre le figlie il venerdì all'uscita della scuola e tenendole con sé tutto il fine settimana compresi i pernottamenti e accompagnandole a scuola il lunedì, occupandosi di farle svolgere i compiti scolastici assegnati per il lunedì. La madre signora riprenderà le Parte_1 figlie all'uscita da scuola il lunedì.
11. Mentre nel periodo non scolastico, per quanto riguarda i fine settimana, il padre preleverà le figlie dalla casa della madre il venerdì alle ore 11,00 ed ivi le riaccompagnerà il lunedì alle 20,30 invernali e alle 22,00 da giugno in poi.
12. In ordine ai punti 9. 10. e 11. che qui precedono sono fatti salvi tra i genitori, in una logica bonaria ed amichevole, accordi scritti diversi (a mezzo e-mail o whatsapp o sms) per eventuali cambi di giorni ed orari a seconda dei turni lavorativi dei medesimi.
2 13. Durante le vacanze natalizie scolastiche (dal 22 dicembre al 7 gennaio) le minori trascorreranno con il padre giorni 5(cinque) consecutivi compresi i pernottamenti. Segnatamente per quanto riguarda la vigilia ed il giorno del Santo Natale, assicurando che se il padre o la madre terrà con sè le minori per la vigilia ed il giorno del Santo Natale, l'altro genitore terrà con sè le minori per la vigilia ed il giorno di Capodanno e viceversa per l'anno seguente e così alternativamente per gli anni successivi. Nello specifico a partire dall'anno in corso 2025 il giorno del Santo Natale (25 dicembre) compreso il giorno della vigilia (24 dicembre) con il padre, ed il giorno di Capodanno (01 gennaio 2026) compresa la vigilia (31 dicembre 2025) con la madre. Parimenti il giorno dell'Epifania ad anni alterni: a partire dal 2026 con il padre il 06 gennaio compresa la notte della vigila 05 gennaio, e l'anno successivo con la madre, e viceversa per gli anni seguenti.
14. Durante le vacanze scolastiche le bambine trascorreranno con il padre giorni 3 (tre) Per_5 consecutivi compresi i pernottamenti, assicurando alternanza presso il padre o presso la madre per il giorno della Santa Pasqua e presso l'altro genitore per il giorno del Lunedì dell'Angelo, e viceversa per l'anno seguente. Nello specifico a partire dal 2025 la Santa Pasqua con il padre (compreso il pernottamento della domenica) ed il Lunedì dell'Angelo con la madre (compreso il pernottamento del lunedì) e viceversa per l'anno successivo.
15. Durante le vacanze scolastiche estive (di giorni 90 circa) le figlie trascorreranno con il padre giorni 30 (trenta) consecutivi compresi i pernottamenti. Anche suddivisibili, a discrezionalità del padre, in giorni 15 (quindici) + giorni 15 (quindici) compresi i rispettivi pernottamenti). Segnatamente così disciplinati: a partire da primo giorno delle vacanze scolastiche estive le minori trascorreranno i primi 15 giorni con la madre consecutivi compresi i pernottamenti;
i successivi giorni 30 (trenta) consecutivi compresi i pernottamenti con il padre (anche suddivisibili giorni 15 (quindici) e giorni 15 (quindici) compresi i rispettivi pernottamenti, intervallati da giorni 15 (quindici) con la madre a seguire i giorni successivi con la madre fino al rientro a scuola esaurite le dette vacanze scolastiche estive. Per questo anno in corso 2025 le bambine staranno con il padre dal 1° luglio al 15 luglio interrottamente compresi i pernottamenti, oltre ai residui 15 giorni da concordarsi tra genitori.
16. In ordine altresì ai punti 13. 14. 15. che qui precedono sono fatti salvi tra i genitori, in una logica bonaria ed amichevole, accordi scritti diversi (a mezzo e-mail o whatsapp o sms) per eventuali cambi di giorni ed orari a seconda dei turni lavorativi dei medesimi.
17. Le bambine trascorreranno il loro prossimo compleanno con il padre e quello successivo con la madre e viceversa tra i due genitori alternativamente per gli anni a seguire.
18. Fermo restando quanto disciplinato ut supra, qualora un genitore decida di trascorrere con le figlie periodi di vacanza fuori dal Comune di residenza (Olbia) sia in Sardegna sia all'interno dell'Italia, dovrà darne comunicazione scritta (a mezzo e-mail o whatsapp o sms) all'altro genitore almeno 3 giorni prima ivi indicando la località di destinazione, l'indirizzo presso il quale soggiorneranno ed il relativo numero telefonico fisso, nonché le date di partenza e ritorno.
19. Il genitore in partenza con le minori figlie, fuori dal comune di residenza delle minori o all'estero, dovrà almeno 7 giorni prima della partenza ( o comunque contestualmente alla richiesta all'altro genitore di autorizzazione all'espatrio delle minori) indicare per iscritto all'altro genitore la località di destinazione, l'indirizzo presso il quale soggiorneranno ed il relativo numero telefonico fisso, altresì contestualmente obbligandosi per iscritto a comunicargli (a mezzo e-mail o whatsapp o sms) eventuali spostamenti dal detto luogo indicato, indicando per ogni eventuale spostamento il nuovo luogo l'esatto indirizzo del nuovo soggiorno ed il relativo numero telefonico fisso, e che tali
3 indicazioni dovranno essere comunicate all'altro genitore, nelle modalità su indicate, almeno il giorno prima di ogni eventuale spostamento. Di modo che l'altro genitore possa sempre essere a conoscenza del luogo in cui si trovino le minori figlie.
20. I genitori si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascun genitore ed altresì con i nonni e rispettiva parentela, si obbligano inoltre reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno nei confronti dell'altro alla presenza delle figlie.
21. I coniugi danno atto di avere già regolato tra loro i loro rapporti nascenti in conseguenza del matrimonio con piena soddisfazione di entrambi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a nessun titolo, altresì rinunciano reciprocamente all'assegno sia di mantenimento. I coniugi altresì rinunciano reciprocamente all'assegno alimentare.
22. coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente separazione conforme alle condizioni concordate qui dichiarando di non averne interesse”.
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse dei coniugi e delle figlie,
DICHIARA
la separazione consensuale di ed , in relazione al matrimonio contratto in Parte_1 Parte_2
Cagliari il 27.8.2010, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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