Articolo 7 della Legge 5 agosto 1975, n. 412
Articolo 6Articolo 8
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12 settembre 1975
Art. 7. Edilizia sperimentale

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per l'anno 1978, di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 5 miliardi per l'anno 1981.
L'attivita' di cui al primo comma potra' essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.
Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo comma del presente articolo dovra' essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall' articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 , e dall' articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici.
I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per i lavori pubblici.
Si applicano le norme di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47 .
La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali.
Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.
Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.
L'onere relativo fara' carico sulle autorizzazioni di spesa previste al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 12 settembre 1975