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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3733/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isol.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, deceduta il 16-03-2025, si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2020 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la decadenza e la prescrizione del credito ed il difetto di motivazione della cartella impugnata atteso che non era stata fornita la prova della notifica degli atti prodromici. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 28-11-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della riscossione atteso che le eccezioni proposte in ricorso riguardavano l'attività posta in essere dall'Ente creditore. Nel merito della notifica della cartella impugnata, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione il quale, omettendo di costituirsi in giudizio, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre sui motivi di ricorso.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per difetto di motivazione derivante, nello specifico, dalla mancata allegazione/produzione/notifica degli atti presupposti alla stessa con la conseguente decadenza e prescrizione del credito. Le eccezioni sono fondate. Le eccezioni appaiono fondate e devono essere accolte.
Rimasta non provata la regolare notifica delle fatture, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
(Cassazione, SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021). Altresì fondata è l'eccezione di prescrizione del credito atteso che alla data di presunta notifica dell'intimazione di pagamento la prescrizione era già maturata e nessun effetto interruttivo può assegnarsi a tale ultimo atto. Ai fini dell'accertamento della prescrizione devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte in materia di atti impugnabili facoltativamente. "Indipendentemente dalla impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 31-12-1992, n.546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione" (da ultimo: Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024). L'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Si ravvisano validi motivi per dichiarare compensate le spese tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate Riscossione atteso che le eccezioni riguardano adempimenti che gravavano in capo all'ATO Me 1 Spa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3733/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isol.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034760537000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_2, deceduta il 16-03-2025, si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2008, 2009, 2020 e 2012. Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva la decadenza e la prescrizione del credito ed il difetto di motivazione della cartella impugnata atteso che non era stata fornita la prova della notifica degli atti prodromici. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 28-11-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della riscossione atteso che le eccezioni proposte in ricorso riguardavano l'attività posta in essere dall'Ente creditore. Nel merito della notifica della cartella impugnata, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ometteva l'ATO Me 1 Spa in liquidazione di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Censurabile appare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'ATO Me 1 Spa in liquidazione il quale, omettendo di costituirsi in giudizio, si sottrae all'onere di provare la legittimità della propria pretesa e dedurre sui motivi di ricorso.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per difetto di motivazione derivante, nello specifico, dalla mancata allegazione/produzione/notifica degli atti presupposti alla stessa con la conseguente decadenza e prescrizione del credito. Le eccezioni sono fondate. Le eccezioni appaiono fondate e devono essere accolte.
Rimasta non provata la regolare notifica delle fatture, al caso in esame devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"
(Cassazione, SS.UU. sent. n. 10012 anno 2021). Altresì fondata è l'eccezione di prescrizione del credito atteso che alla data di presunta notifica dell'intimazione di pagamento la prescrizione era già maturata e nessun effetto interruttivo può assegnarsi a tale ultimo atto. Ai fini dell'accertamento della prescrizione devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte in materia di atti impugnabili facoltativamente. "Indipendentemente dalla impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 31-12-1992, n.546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione" (da ultimo: Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024). L'ATO Me 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. Si ravvisano validi motivi per dichiarare compensate le spese tra la parte ricorrente e l'Agenzia Entrate Riscossione atteso che le eccezioni riguardano adempimenti che gravavano in capo all'ATO Me 1 Spa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'ATO Me 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Spese compensate tra la parte ricorrente e l'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile