Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00641/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01205/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Lo Presti e Giacomo Riccardo Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
– della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale dell’avviso orale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 n. 159, -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS-;
– del provvedimento di avviso orale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-/A.O -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. uscita-OMISSIS-;
– in ogni caso per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre -OMISSIS- il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria;
- che la proposta di avviso orale della -OMISSIS-appare congruamente motivata in ordine ai presupposti di adozione di tale misura;
Considerato:
- che il richiamo a detta proposta, contenuto nel provvedimento conclusivo del procedimento, consente di dare adeguato conto delle ragioni su cui si fonda l’atto impugnato, nel rispetto delle esigenze di riservatezza del ricorrente;
- che dal provvedimento de quo non pare derivare in via diretta un danno grave ed irreparabile in capo al ricorrente;
- che pertanto la domanda cautelare proposta non può essere accolta;
- che le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.