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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Rg.N. 3319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.11.2024 avverso la sentenza n. 1131/2024 resa dal Tribunale di Como, pubblicata il 23.10.2024 e notificata il 31.10.2024,
DA
sito a AN NO (CO) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Laura
Fusi (C.F. ) e Debora Morelli (C.F. ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio in Cusano Milanino (MI), è elettivamente domiciliato,
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in proprio, con studio in Cantù, Via Saan CP_1 C.F._3
Francesco n. 2,
-APPELLATO-
CONCLUSIONI:
Per il : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, e previe le declaratorie del caso: in TOTALE riforma della sentenza impugnata, n. 1131/2024 (RG. 2167/2024) del Tribunale di Como, emessa in data 23.10.2024 e notificata in data 31.10.2024,
IN VIA PRINCIPALE:
-dichiarare la nullità della sentenza n. 1131/2024 per violazione dei principi del ne bis in idem
IN SUBORDINE:
1 -riformare la sentenza impugnata, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del
e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dall'Avv. Parte_1 CP_1
IN ULTERIORE SUBORDINE
-accertare e dichiarare l'abuso del processo da parte dell'Avv. e, per l'effetto, rigettare CP_1 integralmente le sue domande;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
-ridurre l'importo delle penali e delle spese legali richieste, in quanto manifestamente sproporzionate e frutto di un comportamento abusivo da parte del creditore
IN OGNI CASO:
Condannare l'Avv. ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., al risarcimento dei CP_1 danni in favore del , da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una Parte_1 somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, per lite temeraria;
-Con vittoria di spese e compensi di giudizio. per CP_1
Per il rigetto delle avverse deduzioni e conclusioni, contrariis rejectis, perché non fondate in fatto e diritto, con vittoria di compenso oltre accessori come per legge. In via istruttoria ogni mezzo è riservato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo ha ad oggetto l'appello proposto da (di seguito solo Parte_1
) avverso la sentenza n. 1131/2024 del 23/10/2024 con cui il Parte_2
Tribunale di Como ha accertato il diritto dell'avv. (quale creditore del CP_1
) ad ottenere l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete, le quote Parte_1 millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli esecutivi di cui era in possesso il creditore, nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà e, per l'effetto, ha condannato il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., a fornire entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza l'indicata documentazione, stabilendo, altresì che, in caso di ritardo, il avrebbe dovuto pagare la Parte_2 somma di € 50,00 al giorno all'avv. ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. il tutto oltre alla CP_1 condanna al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2906,00.
Lamenta l'appellante che il giudizio sia espressione di un uso distorto ed abusivo degli strumenti processuali, denunciando l'avvenuta duplicazione dei processi da parte dell'avv. con CP_1 aggravio esponenziale della posizione debitoria del Condominio;
eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem e, comunque, in subordine, la sua caducazione per la carenza di legittimazione passiva del Supercondominio;
in ulteriore subordine, chiede il rigetto di tutte le domande espressione di un abuso del processo. In via ulteriormente subordinata l'appellante chiede la riduzione della penale e delle spese legali, chieste in misura sproporzionata.
Questi i fatti sottostanti la vicenda nella loro evoluzione cronologica:
- L'avv. otteneva nel gennaio 2023 dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo CP_1
n. 145/2023 con il quale il veniva condannato al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 1065,50 (di cui € 800,00 per compensi professionali relativi ad attività svolta a favore del
, il resto per anticipazioni, rimborsi forfettari ed accessori di legge); Parte_1
2 - l'amministratore condominiale pt, scriveva nel maggio 2023 all'avv. dicendo che, CP_1 da quanto potuto ricostruire dalla documentazione rinvenuta, il credito del professionista ammontava a circa 1719,43 e chiedeva di ciò conferma all'avvocato.
- Alla luce di tale comunicazione dell'amministratore, ritenuta avere il valore di un riconoscimento di debito, l'avv. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Como un CP_1 secondo decreto ingiuntivo, n. 1774/2023 del 17/8/2023, per l'importo di € 2041,18, oltre interessi, sempre a titolo di compensi per l'attività professionale svolta a favore del
, oltre le spese del procedimento (doc. 1 fasc. appellante). Parte_1
- Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto e diveniva definitivo;
l'avv. otificava, CP_1 quindi, in data 6/12/2023, un precetto per complessivi € 3.341,16 (comprese le spese), cui seguiva il pignoramento mobiliare del conto corrente del presso la Banca Parte_1
Popolare di Sondrio (doc. 2 fasc. appellante)
- L'avv. allegando il credito portato dal decr. ing. n. 145/2023 e dal relativo precetto, CP_1 otteneva dal Tribunale di Como la sent. n. 467/2024 emessa il 22.4.2024 (doc. 4 fasc. appellante) con la quale veniva accertato il diritto dello stesso ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, con le generalità complete, le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto ed i dati catastali dei rispettivi immobili, e, per l'effetto, la condanna del
, in persona dell'amministratore pt, a fornire entro 10 giorni l'elenco di detti Parte_1 nominativi;
il Tribunale, inoltre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. fissava in 50 euro al giorno la somma dovuta all'avv. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del CP_1 provvedimento a decorrere dal decimo giorno successivo al perfezionamento della notifica della sentenza. Il giudice di Como condannava, quindi, il alla refusione Parte_1 delle spese di lite per € 2.906,00, oltre accessori.
- Detta sentenza veniva notificata il 30/4/2024 unitamente al nuovo precetto per complessivi €
4.723,16, oltre interessi, all'amministratore condominiale del tempo, rag. che R_
(sostiene l'appellante) non informava i condomini né dava seguito all'ordine giudiziale;
così effettuava un secondo pignoramento del c/c del Supercondominio presso Banca CP_1
Popolare di Sondrio, notificato il 7/6/2024.
- Anche la sentenza n. 467/24 del Tribunale di Como non veniva impugnata e diveniva definitiva.
- In data 18.7.2024 l'assemblea condominiale nominava il nuovo amministratore nella persona del dott. Persona_2
- Sottolinea la parte appellante che, nelle more, epositava il 29/6/2024 altro ricorso CP_1 ex 281 decies c.p.c. presso la cancelleria del Tribunale di Como e incardinava una seconda causa nei confronti del avente oggetto identico a quella già definita con la Parte_1 sentenza n. 467/2024, con ulteriore richiesta di applicazione della penale ex art. 614 bis, con l'unica differenza che -nel secondo ricorso- il titolo di credito legittimante la richiesta di ottenere l'elenco dei condomini morosi era la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza n. 467/2024 (e non il credito portato dal decr. ing. 145/2023). Contestualmente, in data 1/7/24, epositava ricorso al Giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. con cui CP_1 chiedeva al giudice di stabilire le modalità di esecuzione degli obblighi di fare disposti con la sentenza n. 467/24.
- Anche nella seconda causa di merito il (asseritamente rimasto sempre Parte_1 all'oscuro di tutte le vicende processuali in esame) rimaneva contumace ed in data 23/10/2024
3 il Tribunale di Como pronunciava la sentenza n. 1131/24, dal contenuto sostanzialmente identico a quello della sentenza n. 467/24, sia nella motivazione sia nel dispositivo.
- Tale seconda sentenza veniva notificata il 31.10.2024 al nuovo amministratore del
, dott. che provvedeva a notiziare immediatamente i condomini Parte_1 Per_2 sino a quel momento rimasti all'oscuro della situazione.
- Con pec del 2/11/2024 il nuovo amministratore chiedeva chiarimenti all'avv. in CP_1 merito alle azioni legali intraprese, rappresentando: di non aver ancora completato il passaggio di consegne dal precedente amministratore;
che dai primi accertamenti effettuati aveva trovato con il c/c pignorato, il distacco dell'energia elettrica dalle parti comuni, senza avere la situazione patrimoniale e l'elenco dei condomini morosi;
chiedeva, quindi, di evitare ulteriori azioni per non aggravare la situazione e di dare tempo al di essere informato e Parte_2 capire la situazione venutasi a creare.
- Avv. inviava all'amministratore una nota proforma di parcella aggiornata al CP_1
29/10/2024 per complessivi € 25.365,75 (per capitale e spese del decr. ing., per le spese della sentenza 467/24, per spese delle procedure esecutive, oltre alla penale per il ritardo ex 614 bis cpc.)
- Dato l'enorme incremento delle somme pretese dal legale, il nuovo amministratore dava incarico agli avv.ti Fusi e Morelli di accertare la situazione e questi, con pec del 4/11, chiedevano il conteggio del dovuto al fine di consentire uno spontaneo adempimento del
Condominio, chiedendo a i non proseguire con le azioni esecutive intraprese, anche CP_1 per consentire all'amministratore di utilizzare il conto corrente “bloccato” dal pignoramento.
- In data 14/11/2024, per evitare ulteriori aggravi di spese l'amministratore Per_2 comunicava all'avv. l'elenco dei condomini e il riparto millesimale riferito alla CP_1 parcella ricevuta, ribadendo l'intenzione del condominio di procedere all'adempimento spontaneo (doc. 10).
- Con pec del 21/11/2024 eplicava che la comunicazione ricevuta non era completa CP_1 di tutti i dati dei condomini e non rispettava, pertanto, l'ordine della sentenza eseguita;
per cui, non ritenendo adempiuto l'obbligo informativo del malgrado la manifestata Parte_2 intenzione del di voler adempiere spontaneamente, comunicava che avrebbe Parte_2 proceduto a notificare i titoli esecutivi a tutti i condòmini, con relativo aggravio di spese a carico del condominio (doc. 11 appellante). Inviava quindi una nuova notula pro-forma per complessivi € 31.063,52 (doc. 12 appellante).
- Rispondeva il legale del che qualsiasi ulteriore azione sarebbe stata considerata Parte_2 un abuso del diritto e contraria a buona fede. Quindi, contestava il quantum richiesto e si riservava il diritto di ripetere le somme non dovute.
A fronte della descritta situazione e della notifica della sentenza n. 1131/2024, il Parte_1 propone tempestivo appello, deducendo cinque motivi:
1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem.
Rileva l'appellante che l'avv. veva già ottenuto la sentenza n. 467/2024 del 22/4/2024 che CP_1 aveva ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere la consegna da parte del Parte_2 dell'anagrafica dei condomini morosi con contestuale previsione della penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella prescritta consegna, per cui la seconda azione si rivelerebbe essere
4 un'inutile duplicazione della prima, con solo aggravi di costi per il , atteso che identiche Parte_2 sono le parti del giudizio, identico è il petitum e la causa petendi.
2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la “carenza di legittimazione passiva del supercondominio - erronea individuazione del legittimato passivo - violazione degli artt. 1130, 1131
e 1176 c.c.”.
Deduce l'appellante che il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore nell'individuare il quale legittimato passivo dell'azione proposta dall'avv. mentre la Parte_1 CP_1 responsabilità per la mancata comunicazione dei dati dei condomini morosi dovrebbe ricadere personalmente sull'amministratore del . Parte_2
3. Con il terzo motivo d'appello, viene denunciato l'abusivo ricorso al processo con la duplicazione dei contenziosi ad opera dello CP_1
Lamenta l'appellante che l'Avv. ha avviato due procedimenti identici, ottenendo due CP_1 sentenze con contenuto sovrapponibile, senza che vi fosse una nuova inadempienza da parte del
; richiama a sostegno della deduzione delle pronunce della giurisprudenza di Parte_1 legittimità, tra cui l'ordinanza n. 21865/2022 con cui la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: "l'abuso del processo si configura quando si utilizzano strumenti processuali per ottenere risultati già conseguibili con mezzi più semplici e meno onerosi per la controparte e per
l'amministrazione della giustizia.
4. Con il quarto motivo d'appello, rubricato “l'erronea applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.”,
l'appellante denuncia la contraddittorietà ravvisata nella pronuncia di primo grado laddove da un lato individua l'amministratore quale soggetto responsabile dell'omessa consegna dei documenti al creditore, ma nel dispositivo applica la misura coercitiva nei confronti del , soggetto Parte_2 distinto dall'amministratore.
5. Il quinto motivo riguarda la ritenuta “violazione del principio di proporzionalità ex art. 614 bis
c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice abbia quantificato la penale in misura manifestamente sproporzionata rispetto al valore del credito azionato e, quindi, della causa, pari a soli € 1.336,04
(ovvero l'importo pignorato di € 3.341,16 decurtato della somma di € 2.005,12, assegnata con il pignoramento del conto corrente del condominio).
La penale sarebbe comunque sproporzionata se rapportata al credito originario dell'avv. er CP_1 le prestazioni professionali rese, pari a soli € 1.719,43.
Si è costituito , chiedendo il rigetto del proposto appello, contestando ogni assunto e CP_1 deduzione di parte appellante. In relazione alle questioni preliminari, l'appellato, ha sostenuto l'insussistenza della denunciata violazione del ne bis in idem adducendo che, sebbene il petitum è identico, la causa petendi tra le due cause sarebbe distinta perché sono diversi i crediti titolati del professionista e non adempiuti (il primo monitorio, il secondo di merito).
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del si è limitato a Parte_2 CP_1 sostenere di aver individuato il quale legittimato passivo seguendo la Parte_1 giurisprudenza lariana consolidata sul punto e l'interpretazione datane dell'art. 63 disp att. C.c. quale norma che ricondurrebbe l'obbligo dell'amministratore di consegnare i documenti dei condomini morosi nell'ambito della funzione gestionale dell'amministratore quale mandatario dei condomini e,
5 quindi, la legittimazione passiva rimarrebbe sempre in capo al in persona Parte_2 dell'amministratore.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4/3/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale avanti al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'udienza del 1/04/2025, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Collegio ha assunto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma c.p.c., con riserva di depositare le motivazioni entro i successivi 30 giorni.
*****
L'appello è fondato e va accolto.
Ogni considerazione ed esame nel merito della vicenda è impedito dal pregiudiziale rilievo dell'esistenza del giudicato esterno tra le parti che preclude il riesame delle domande svolte da
. CP_1
È evidente che le questioni affrontate dal giudice con la sentenza n. 467/2024 emessa dal Tribunale di Como il 22.4.2024 sono totalmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. La seconda causa è volta ad ottenere un accertamento del diritto dell'avv. d ottenere l'elenco CP_1 dei condomini morosi con tutte le specifiche indicazioni delle loro generalità, delle quote millesimali di proprietà, ecc., con la condanna del Supercondominio a fornire l'elenco nominativo completo dei dati individualizzanti le parti, entrambe pronunce già ottenute dall'avv. on titolo definitivo, CP_1 atteso che la sentenza n. 467/24 non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, con la possibilità per la parte vittoriosa di ottenerne l'esecuzione mediante ricorso al solo GE.
L'avv. on aveva alcun interesse ad avviare la seconda azione giudiziale, atteso che con la CP_1 prima pronuncia era stata anche disposta la condanna del a pagare la penale di 50 Parte_1 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale, per cui non aveva neppure la necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo del medesimo contenuto di quello già pronunciato dal Tribunale di Como, a lui favorevole, se non per ottenere una ulteriore ragione creditoria per spese di lite, con conseguente aggravio a carico del Parte_2
Attesa la pronuncia giudiziale definitiva già intervenuta tra le medesime parti avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi è, quindi, preclusa a questa Corte qualsiasi pronuncia sull'appello proposto per l'esistente giudicato esterno.
La formazione del giudicato esterno è incontestabile e in quanto questione mirante ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. SSUU n. 13916 del 16/06/2006).
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (citata sent. SSUU e Cass. Ord. n. 11314 del 10/05/2018).
6 L'appello va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza per inammissibilità delle domande volte a riproporre le medesime questioni di fatto e di diritto risolte con la sentenza del
Tribunale di Como n. 467/2024 e già coperte da giudicato.
La decisione assunta assorbe tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
L'avv. totalmente soccombente, va di conseguenza condannato a rifondere il CP_1
delle spese di lite sostenute solo per questo grado di giudizio (attesa la contumacia Parte_1 in primo grado) che vengono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa della controversia (come indicato dallo CP_1 nell'atto introduttivo in primo grado), applicando i parametri medi per la fase dello studio e quella introduttiva e quelli minimi per la trattazione e la fase decisionale (contenute nella sola partecipazione in udienza), giungendo all'importo di complessivi € 6.734,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, ed € 355,50 per contributo unificato.
L'appellato deve essere altresì condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., (e non ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. come pure richiesto dal Supercondominio per mancanza di prova del danno).
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
“anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte.
In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia instaurando più procedimenti monitori per il recupero dello stesso credito professionale e due procedimenti di merito sostanzialmente identici (R.G. 418/2024 e R.G. 2167/2024) nonostante avesse già ottenuto un titolo esecutivo con la prima sentenza (n. 467/24).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza.
Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
7 Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570 e successiva ord. 18 marzo 2022 n. 8943). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'attore deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della convenuta, dell'ulteriore somma, parametrata a circa un terzo della condanna alle spese di lite, di € 2.250,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della totale assenza di interesse e utilità dell'iniziativa giudiziaria proposta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sito a AN NO (CO) avverso la sentenza n. Parte_1
1131/2024 del Tribunale di Como, pubblicata in data 23.10.2024, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile le domande proposte da atteso il giudicato esterno CP_1 formato dalla sentenza n. 467/2024 del Tribunale di Como, pubbl. il 22/04/2024;
- condanna alla rifusione in favore di parte appellante delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 355,50 per spese ed € 6.734,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- condanna a pagare, in favore dell'appellante, l'ulteriore somma di € 2.250,00, CP_1 liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.;
- condanna altresì l'appellato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.11.2024 avverso la sentenza n. 1131/2024 resa dal Tribunale di Como, pubblicata il 23.10.2024 e notificata il 31.10.2024,
DA
sito a AN NO (CO) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Laura
Fusi (C.F. ) e Debora Morelli (C.F. ), presso il cui C.F._1 C.F._2 studio in Cusano Milanino (MI), è elettivamente domiciliato,
-APELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in proprio, con studio in Cantù, Via Saan CP_1 C.F._3
Francesco n. 2,
-APPELLATO-
CONCLUSIONI:
Per il : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, e previe le declaratorie del caso: in TOTALE riforma della sentenza impugnata, n. 1131/2024 (RG. 2167/2024) del Tribunale di Como, emessa in data 23.10.2024 e notificata in data 31.10.2024,
IN VIA PRINCIPALE:
-dichiarare la nullità della sentenza n. 1131/2024 per violazione dei principi del ne bis in idem
IN SUBORDINE:
1 -riformare la sentenza impugnata, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del
e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dall'Avv. Parte_1 CP_1
IN ULTERIORE SUBORDINE
-accertare e dichiarare l'abuso del processo da parte dell'Avv. e, per l'effetto, rigettare CP_1 integralmente le sue domande;
IN ULTERIORE SUBORDINE:
-ridurre l'importo delle penali e delle spese legali richieste, in quanto manifestamente sproporzionate e frutto di un comportamento abusivo da parte del creditore
IN OGNI CASO:
Condannare l'Avv. ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., al risarcimento dei CP_1 danni in favore del , da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una Parte_1 somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, per lite temeraria;
-Con vittoria di spese e compensi di giudizio. per CP_1
Per il rigetto delle avverse deduzioni e conclusioni, contrariis rejectis, perché non fondate in fatto e diritto, con vittoria di compenso oltre accessori come per legge. In via istruttoria ogni mezzo è riservato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo ha ad oggetto l'appello proposto da (di seguito solo Parte_1
) avverso la sentenza n. 1131/2024 del 23/10/2024 con cui il Parte_2
Tribunale di Como ha accertato il diritto dell'avv. (quale creditore del CP_1
) ad ottenere l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete, le quote Parte_1 millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli esecutivi di cui era in possesso il creditore, nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà e, per l'effetto, ha condannato il , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., a fornire entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza l'indicata documentazione, stabilendo, altresì che, in caso di ritardo, il avrebbe dovuto pagare la Parte_2 somma di € 50,00 al giorno all'avv. ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. il tutto oltre alla CP_1 condanna al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2906,00.
Lamenta l'appellante che il giudizio sia espressione di un uso distorto ed abusivo degli strumenti processuali, denunciando l'avvenuta duplicazione dei processi da parte dell'avv. con CP_1 aggravio esponenziale della posizione debitoria del Condominio;
eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem e, comunque, in subordine, la sua caducazione per la carenza di legittimazione passiva del Supercondominio;
in ulteriore subordine, chiede il rigetto di tutte le domande espressione di un abuso del processo. In via ulteriormente subordinata l'appellante chiede la riduzione della penale e delle spese legali, chieste in misura sproporzionata.
Questi i fatti sottostanti la vicenda nella loro evoluzione cronologica:
- L'avv. otteneva nel gennaio 2023 dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo CP_1
n. 145/2023 con il quale il veniva condannato al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 1065,50 (di cui € 800,00 per compensi professionali relativi ad attività svolta a favore del
, il resto per anticipazioni, rimborsi forfettari ed accessori di legge); Parte_1
2 - l'amministratore condominiale pt, scriveva nel maggio 2023 all'avv. dicendo che, CP_1 da quanto potuto ricostruire dalla documentazione rinvenuta, il credito del professionista ammontava a circa 1719,43 e chiedeva di ciò conferma all'avvocato.
- Alla luce di tale comunicazione dell'amministratore, ritenuta avere il valore di un riconoscimento di debito, l'avv. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Como un CP_1 secondo decreto ingiuntivo, n. 1774/2023 del 17/8/2023, per l'importo di € 2041,18, oltre interessi, sempre a titolo di compensi per l'attività professionale svolta a favore del
, oltre le spese del procedimento (doc. 1 fasc. appellante). Parte_1
- Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto e diveniva definitivo;
l'avv. otificava, CP_1 quindi, in data 6/12/2023, un precetto per complessivi € 3.341,16 (comprese le spese), cui seguiva il pignoramento mobiliare del conto corrente del presso la Banca Parte_1
Popolare di Sondrio (doc. 2 fasc. appellante)
- L'avv. allegando il credito portato dal decr. ing. n. 145/2023 e dal relativo precetto, CP_1 otteneva dal Tribunale di Como la sent. n. 467/2024 emessa il 22.4.2024 (doc. 4 fasc. appellante) con la quale veniva accertato il diritto dello stesso ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, con le generalità complete, le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto ed i dati catastali dei rispettivi immobili, e, per l'effetto, la condanna del
, in persona dell'amministratore pt, a fornire entro 10 giorni l'elenco di detti Parte_1 nominativi;
il Tribunale, inoltre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. fissava in 50 euro al giorno la somma dovuta all'avv. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del CP_1 provvedimento a decorrere dal decimo giorno successivo al perfezionamento della notifica della sentenza. Il giudice di Como condannava, quindi, il alla refusione Parte_1 delle spese di lite per € 2.906,00, oltre accessori.
- Detta sentenza veniva notificata il 30/4/2024 unitamente al nuovo precetto per complessivi €
4.723,16, oltre interessi, all'amministratore condominiale del tempo, rag. che R_
(sostiene l'appellante) non informava i condomini né dava seguito all'ordine giudiziale;
così effettuava un secondo pignoramento del c/c del Supercondominio presso Banca CP_1
Popolare di Sondrio, notificato il 7/6/2024.
- Anche la sentenza n. 467/24 del Tribunale di Como non veniva impugnata e diveniva definitiva.
- In data 18.7.2024 l'assemblea condominiale nominava il nuovo amministratore nella persona del dott. Persona_2
- Sottolinea la parte appellante che, nelle more, epositava il 29/6/2024 altro ricorso CP_1 ex 281 decies c.p.c. presso la cancelleria del Tribunale di Como e incardinava una seconda causa nei confronti del avente oggetto identico a quella già definita con la Parte_1 sentenza n. 467/2024, con ulteriore richiesta di applicazione della penale ex art. 614 bis, con l'unica differenza che -nel secondo ricorso- il titolo di credito legittimante la richiesta di ottenere l'elenco dei condomini morosi era la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza n. 467/2024 (e non il credito portato dal decr. ing. 145/2023). Contestualmente, in data 1/7/24, epositava ricorso al Giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. con cui CP_1 chiedeva al giudice di stabilire le modalità di esecuzione degli obblighi di fare disposti con la sentenza n. 467/24.
- Anche nella seconda causa di merito il (asseritamente rimasto sempre Parte_1 all'oscuro di tutte le vicende processuali in esame) rimaneva contumace ed in data 23/10/2024
3 il Tribunale di Como pronunciava la sentenza n. 1131/24, dal contenuto sostanzialmente identico a quello della sentenza n. 467/24, sia nella motivazione sia nel dispositivo.
- Tale seconda sentenza veniva notificata il 31.10.2024 al nuovo amministratore del
, dott. che provvedeva a notiziare immediatamente i condomini Parte_1 Per_2 sino a quel momento rimasti all'oscuro della situazione.
- Con pec del 2/11/2024 il nuovo amministratore chiedeva chiarimenti all'avv. in CP_1 merito alle azioni legali intraprese, rappresentando: di non aver ancora completato il passaggio di consegne dal precedente amministratore;
che dai primi accertamenti effettuati aveva trovato con il c/c pignorato, il distacco dell'energia elettrica dalle parti comuni, senza avere la situazione patrimoniale e l'elenco dei condomini morosi;
chiedeva, quindi, di evitare ulteriori azioni per non aggravare la situazione e di dare tempo al di essere informato e Parte_2 capire la situazione venutasi a creare.
- Avv. inviava all'amministratore una nota proforma di parcella aggiornata al CP_1
29/10/2024 per complessivi € 25.365,75 (per capitale e spese del decr. ing., per le spese della sentenza 467/24, per spese delle procedure esecutive, oltre alla penale per il ritardo ex 614 bis cpc.)
- Dato l'enorme incremento delle somme pretese dal legale, il nuovo amministratore dava incarico agli avv.ti Fusi e Morelli di accertare la situazione e questi, con pec del 4/11, chiedevano il conteggio del dovuto al fine di consentire uno spontaneo adempimento del
Condominio, chiedendo a i non proseguire con le azioni esecutive intraprese, anche CP_1 per consentire all'amministratore di utilizzare il conto corrente “bloccato” dal pignoramento.
- In data 14/11/2024, per evitare ulteriori aggravi di spese l'amministratore Per_2 comunicava all'avv. l'elenco dei condomini e il riparto millesimale riferito alla CP_1 parcella ricevuta, ribadendo l'intenzione del condominio di procedere all'adempimento spontaneo (doc. 10).
- Con pec del 21/11/2024 eplicava che la comunicazione ricevuta non era completa CP_1 di tutti i dati dei condomini e non rispettava, pertanto, l'ordine della sentenza eseguita;
per cui, non ritenendo adempiuto l'obbligo informativo del malgrado la manifestata Parte_2 intenzione del di voler adempiere spontaneamente, comunicava che avrebbe Parte_2 proceduto a notificare i titoli esecutivi a tutti i condòmini, con relativo aggravio di spese a carico del condominio (doc. 11 appellante). Inviava quindi una nuova notula pro-forma per complessivi € 31.063,52 (doc. 12 appellante).
- Rispondeva il legale del che qualsiasi ulteriore azione sarebbe stata considerata Parte_2 un abuso del diritto e contraria a buona fede. Quindi, contestava il quantum richiesto e si riservava il diritto di ripetere le somme non dovute.
A fronte della descritta situazione e della notifica della sentenza n. 1131/2024, il Parte_1 propone tempestivo appello, deducendo cinque motivi:
1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem.
Rileva l'appellante che l'avv. veva già ottenuto la sentenza n. 467/2024 del 22/4/2024 che CP_1 aveva ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere la consegna da parte del Parte_2 dell'anagrafica dei condomini morosi con contestuale previsione della penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella prescritta consegna, per cui la seconda azione si rivelerebbe essere
4 un'inutile duplicazione della prima, con solo aggravi di costi per il , atteso che identiche Parte_2 sono le parti del giudizio, identico è il petitum e la causa petendi.
2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la “carenza di legittimazione passiva del supercondominio - erronea individuazione del legittimato passivo - violazione degli artt. 1130, 1131
e 1176 c.c.”.
Deduce l'appellante che il primo giudice sarebbe incorso in un evidente errore nell'individuare il quale legittimato passivo dell'azione proposta dall'avv. mentre la Parte_1 CP_1 responsabilità per la mancata comunicazione dei dati dei condomini morosi dovrebbe ricadere personalmente sull'amministratore del . Parte_2
3. Con il terzo motivo d'appello, viene denunciato l'abusivo ricorso al processo con la duplicazione dei contenziosi ad opera dello CP_1
Lamenta l'appellante che l'Avv. ha avviato due procedimenti identici, ottenendo due CP_1 sentenze con contenuto sovrapponibile, senza che vi fosse una nuova inadempienza da parte del
; richiama a sostegno della deduzione delle pronunce della giurisprudenza di Parte_1 legittimità, tra cui l'ordinanza n. 21865/2022 con cui la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: "l'abuso del processo si configura quando si utilizzano strumenti processuali per ottenere risultati già conseguibili con mezzi più semplici e meno onerosi per la controparte e per
l'amministrazione della giustizia.
4. Con il quarto motivo d'appello, rubricato “l'erronea applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.”,
l'appellante denuncia la contraddittorietà ravvisata nella pronuncia di primo grado laddove da un lato individua l'amministratore quale soggetto responsabile dell'omessa consegna dei documenti al creditore, ma nel dispositivo applica la misura coercitiva nei confronti del , soggetto Parte_2 distinto dall'amministratore.
5. Il quinto motivo riguarda la ritenuta “violazione del principio di proporzionalità ex art. 614 bis
c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il giudice abbia quantificato la penale in misura manifestamente sproporzionata rispetto al valore del credito azionato e, quindi, della causa, pari a soli € 1.336,04
(ovvero l'importo pignorato di € 3.341,16 decurtato della somma di € 2.005,12, assegnata con il pignoramento del conto corrente del condominio).
La penale sarebbe comunque sproporzionata se rapportata al credito originario dell'avv. er CP_1 le prestazioni professionali rese, pari a soli € 1.719,43.
Si è costituito , chiedendo il rigetto del proposto appello, contestando ogni assunto e CP_1 deduzione di parte appellante. In relazione alle questioni preliminari, l'appellato, ha sostenuto l'insussistenza della denunciata violazione del ne bis in idem adducendo che, sebbene il petitum è identico, la causa petendi tra le due cause sarebbe distinta perché sono diversi i crediti titolati del professionista e non adempiuti (il primo monitorio, il secondo di merito).
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del si è limitato a Parte_2 CP_1 sostenere di aver individuato il quale legittimato passivo seguendo la Parte_1 giurisprudenza lariana consolidata sul punto e l'interpretazione datane dell'art. 63 disp att. C.c. quale norma che ricondurrebbe l'obbligo dell'amministratore di consegnare i documenti dei condomini morosi nell'ambito della funzione gestionale dell'amministratore quale mandatario dei condomini e,
5 quindi, la legittimazione passiva rimarrebbe sempre in capo al in persona Parte_2 dell'amministratore.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 4/3/2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale avanti al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
All'udienza del 1/04/2025, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Collegio ha assunto la causa in decisione ex art. 281-sexies, ult. comma c.p.c., con riserva di depositare le motivazioni entro i successivi 30 giorni.
*****
L'appello è fondato e va accolto.
Ogni considerazione ed esame nel merito della vicenda è impedito dal pregiudiziale rilievo dell'esistenza del giudicato esterno tra le parti che preclude il riesame delle domande svolte da
. CP_1
È evidente che le questioni affrontate dal giudice con la sentenza n. 467/2024 emessa dal Tribunale di Como il 22.4.2024 sono totalmente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. La seconda causa è volta ad ottenere un accertamento del diritto dell'avv. d ottenere l'elenco CP_1 dei condomini morosi con tutte le specifiche indicazioni delle loro generalità, delle quote millesimali di proprietà, ecc., con la condanna del Supercondominio a fornire l'elenco nominativo completo dei dati individualizzanti le parti, entrambe pronunce già ottenute dall'avv. on titolo definitivo, CP_1 atteso che la sentenza n. 467/24 non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, con la possibilità per la parte vittoriosa di ottenerne l'esecuzione mediante ricorso al solo GE.
L'avv. on aveva alcun interesse ad avviare la seconda azione giudiziale, atteso che con la CP_1 prima pronuncia era stata anche disposta la condanna del a pagare la penale di 50 Parte_1 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale, per cui non aveva neppure la necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo del medesimo contenuto di quello già pronunciato dal Tribunale di Como, a lui favorevole, se non per ottenere una ulteriore ragione creditoria per spese di lite, con conseguente aggravio a carico del Parte_2
Attesa la pronuncia giudiziale definitiva già intervenuta tra le medesime parti avente ad oggetto il medesimo petitum e causa petendi è, quindi, preclusa a questa Corte qualsiasi pronuncia sull'appello proposto per l'esistente giudicato esterno.
La formazione del giudicato esterno è incontestabile e in quanto questione mirante ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, corrispondendo ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass. SSUU n. 13916 del 16/06/2006).
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (citata sent. SSUU e Cass. Ord. n. 11314 del 10/05/2018).
6 L'appello va pertanto accolto con conseguente riforma della sentenza per inammissibilità delle domande volte a riproporre le medesime questioni di fatto e di diritto risolte con la sentenza del
Tribunale di Como n. 467/2024 e già coperte da giudicato.
La decisione assunta assorbe tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
L'avv. totalmente soccombente, va di conseguenza condannato a rifondere il CP_1
delle spese di lite sostenute solo per questo grado di giudizio (attesa la contumacia Parte_1 in primo grado) che vengono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa della controversia (come indicato dallo CP_1 nell'atto introduttivo in primo grado), applicando i parametri medi per la fase dello studio e quella introduttiva e quelli minimi per la trattazione e la fase decisionale (contenute nella sola partecipazione in udienza), giungendo all'importo di complessivi € 6.734,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, ed € 355,50 per contributo unificato.
L'appellato deve essere altresì condannato ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., (e non ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. come pure richiesto dal Supercondominio per mancanza di prova del danno).
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
“anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. L'art. 96 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della legge n. 69/2009, fissa i presupposti per il riconoscimento alla parte vittoriosa, oltre che del diritto alla rifusione delle spese processuali, anche del diritto al risarcimento dei danni riconducibili alla condotta processuale della controparte.
In particolare, qualora ricorra l'ipotesi della soccombenza, il giudice “anche d'ufficio” è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere-dovere di statuire anche sulla responsabilità per i danni, ove ravvisi nella condotta della parte profili di colpa, come nel caso di specie, per avere la stessa agito processualmente violando gli ordinari doveri di diligenza, prudenza e perizia instaurando più procedimenti monitori per il recupero dello stesso credito professionale e due procedimenti di merito sostanzialmente identici (R.G. 418/2024 e R.G. 2167/2024) nonostante avesse già ottenuto un titolo esecutivo con la prima sentenza (n. 467/24).
Con riferimento al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di quantificare il danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Tale accertamento opera come necessaria premessa della liquidazione d'ufficio del danno, possibile anche in via equitativa, e presuppone normalmente un'attività processuale di allegazione e prova della parte interessata sia sull'an che sul quantum debeatur, salvo che l'esistenza del pregiudizio possa essere desumibile da nozioni di comune esperienza.
Non c'è dubbio che già il solo fatto di doversi difendere in un giudizio civile, affrontandone comunque i costi di difesa notoriamente non indifferenti e i disagi conseguenti, costituisca un obiettivo pregiudizio di fatto che, quando l'azione da cui ci si deve difendere è solo strumentale, può essere per sé idoneo a influire sulle scelte e le condotte del soggetto.
7 Inoltre è possibile fare riferimento al pregiudizio che la parte vittoriosa ha presumibilmente subito di per sé per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata della controparte, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, le consultazioni con il difensore, la valutazione della linea difensiva e il necessario approntamento del materiale da sottoporre al difensore tecnico, attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese di giudizio, relative al solo rimborso degli oneri economici sostenuti per la difesa tecnica e ai quali può farsi riferimento per la liquidazione del danno di cui all'art. 96 III comma c.p.c.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore pregiudizio, l'inevitabile ritardo causato dall'iniziativa processuale intrapresa da parte opponente in riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma della Costituzione;
C. Cost. 23.06.2016 n. 152) e della l. 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/07).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, inoltre, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. 30 novembre 2012, n. 21570 e successiva ord. 18 marzo 2022 n. 8943). Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'attore deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della convenuta, dell'ulteriore somma, parametrata a circa un terzo della condanna alle spese di lite, di € 2.250,00, liquidata alla data odierna, valutata la temerarietà della sua condotta processuale alla luce della totale assenza di interesse e utilità dell'iniziativa giudiziaria proposta.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sito a AN NO (CO) avverso la sentenza n. Parte_1
1131/2024 del Tribunale di Como, pubblicata in data 23.10.2024, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile le domande proposte da atteso il giudicato esterno CP_1 formato dalla sentenza n. 467/2024 del Tribunale di Como, pubbl. il 22/04/2024;
- condanna alla rifusione in favore di parte appellante delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate in complessivi € 355,50 per spese ed € 6.734,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- condanna a pagare, in favore dell'appellante, l'ulteriore somma di € 2.250,00, CP_1 liquidata alla data odierna in via equitativa ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.;
- condanna altresì l'appellato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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