Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 160/2025
N. 1204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2614/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA PALMISANI, discussa all'udienza del 19.2.2025 e promossa da:
Parte_1
P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARLA MARIA OMODEI ZORINI , C.F._1 elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAVARE' 1, pres
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. FRANCO SCARPELLI C.F._3
, elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 C.F._4 nsore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronunzia n. 2614/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accogliere la presente impugnazione e l'appello proposto riformando integralmente la sentenza impugnata n. 2614/24 con l'accoglimento delle conclusioni tratte in primo grado dall'ente previdenziale e quindi rigettando integralmente le domande formulate da
1
dichiarand ittimo e corretto il comportamento dell' . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del Pt_1 giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare l'appello proposto da
[...]
, perché infondato in f Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora Palmisani, n. 2614/2024 pubblicata in data 22 maggio 2024; con vittoria di competenze professionali da determinarsi sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per il presente grado di appello da distrarsi in favore dell'avv. Paolo M. Angelone che si dichiara antistatario;
con sentenza esecutiva”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'8.11.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, me e la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva accertato il diritto di a percepire l'APE sociale, di cui Controparte_1 all'art. 1, commi da 179 a 6, a decorrere dal 1° febbraio 2023 e lo aveva, per l'effetto, condannato al versamento delle corrispondenti somme già maturate e delle rate successivamente spettanti.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come CP_1 avesse fruito della NASPI dal 7.11.2017, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con , pattuita tramite CP_2 verbale di conciliazione del 31.10.2017, in ragione del suo rifiuto al trasferimento dal dismesso stabilimento di CUSAGO alla sede di PORCARI (LU), distante 295 chilometri dalla sua abitazione.
Il TRIBUNALE aveva considerato tale fattispecie sostanzialmente identificabile con quella di perdita involontaria dell'occupazione e, come tale, inclusa nell'ambito applicativo dell'art. 1 comma 179 lettera a) della l. 232/2016 in materia di APE sociale, di contenuto coincidente con la disciplina in materia di NASpI.
La risoluzione del rapporto era stata, infatti, determinata – secondo il primo Giudice – dal mutamento unilaterale delle condizioni essenziali del rapporto, operato dal datore di lavoro per proprie ragioni di ordine economico e produttivo e non accettato dalla lavoratrice.
A sostegno di tale valutazione, era stato evidenziato in sentenza il nesso posto fra le due prestazioni dall'art. 1 co. 179, lett. a), d. lgs. cit., che aveva previsto la successione fra la prestazione di disoccupazione e l'APE sociale: quest'ultima
2 era stata, infatti, introdotta con funzione di “ponte” tra la cessazione della prima indennità e la maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia (o anticipata), in favore di soggetti con età superiore a 63 anni, data la loro difficile rioccupazione.
Vi era, pertanto, ad avviso del TRIBUNALE, un contrasto fra il riconoscimento della NASPI ed il diniego del trattamento oggetto di causa.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante censurava il riconoscimento dell'APE sociale, compiuto dal TRIBUNALE in assenza dei presupposti, tassativamente previsti dalla Legge.
A sostegno di tale doglianza, l' evidenziava come si fosse verificata nel Pt_1 caso di specie una risoluzione consensuale del rapporto ai sensi dell'art. 410, c.p.c., esulante dalla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, richiesta per l'erogazione del trattamento in questione dall'art. 1 co. 179 d. lgs. 232/2016 e riservata alle aziende con più di 15 dipendenti.
Nell'ottica del gravame, era stata operata un'interpretazione inammissibilmente estensiva del dato normativo, sulla base di un censurabile parallelismo con la disciplina in materia di NASPI, non assimilabile a quella del diverso trattamento oggetto di causa, del quale difettavano i presupposti.
Con un secondo motivo, si criticava il regolamento delle spese processuali, alla luce della conformità della condotta dell' al dettato normativo, Pt_1 potendosi al più ipotizzare – in presenza decisione “meramente interpretativa e derogatoria rispetto alla legge” – una loro compensazione.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse integralmente il ricorso di primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 5.2.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario Avvocato Paolo Maria Angelone.
All'udienza del 19.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
______________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3 Come esposto in premessa, la presente controversia nasce dal mancato riconoscimento della c.d. “APE sociale” all'odierna appellata, già beneficiaria del trattamento di NASPI, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – tramite conciliazione stipulata in sede sindacale ex art. 410, c.p.c. – in ragione del trasferimento da CUSAGO a PORCARI (LUCCA), sede di lavoro distante oltre 300 Km. da quella originaria, nonché dal luogo di residenza della dipendente (sito in CESANO BOSCONE – MI: v. docc. 1, 2 e 4 ric. I gr.).
Si legge, infatti, nel verbale di conciliazione del 31.10.2017 (doc. 4, I Pt_1 gr.):
“il Dipendente presta la propria attività in favore della Società a far data dal 26/10/1998 all'interno della quale, da ultimo, è inquadrato come dipendente del 4° livello e riveste il ruolo di Operaia addetto ai montaggio presso la sede della Società sita in Gusago (MI), Viale Europa 17 (di seguito "Rapporto dì Lavoro"); … in data 22/09/2017 la Società, ai sensi dell'artìcolo 47 c. 1 della legge 29 dicembre 1990 n 428 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali la fusione per incorporazione della stessa Società in , s empre in data 22/09/2017, con la Controparte_3 medesima comunicazione, la Società ha informato le Organizzazione Sindacali, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL, del trasferimento collettivo dei propri dipendenti da Cusago, Viale Europa n. 17 a Porcari (LU), Via Padre Jacques Hamel n. 138/b - frazione Rughi;
successivamente, con lettera dei 18/10/2017 è stato comunicato ai Dipendente il trasferimento a far data dal 02/11/2017; il Dipendente, stante il disagio derivante dalla distanza della nuova sede di lavoro e della conseguente necessita di ivi trasferire il centro della propria vita e dei propri affetti, ha manifestato il proprio rifiuto al trasferimento. Alla luce del rifiuto di cui al punto f) le Parti hanno quindi manifestato la propria intenzione dì risolvere consensualmente ti Rapporto di Lavoro e di definire bonariamente ogni possibile ragione di lite, conciliando e transigendo ex art. 1965 e seguenti c e , anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via casuale sia in via meramente occasionale, dal Rapporto di Lavoro intercorso e dalla sua cessazione, anche al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio, alle seguenti condizioni”.
E' pacifico in causa che l' , con provvedimento del 3.7.2023, ha negato a Pt_1
il trattament e forma oggetto del presente giudizio, con la CP_1 motivazione secondo cui “la causa di cessazione del rapporto di lavoro che ha dato diritto al trattamento di sostegno al reddito non rientra nella risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Tale motivazione appare basata su di un'interpretazione meramente letterale della specifica norma in esame, rispetto alla quale certamente prevalgono i criteri teleologico e sistematico, individuati dal primo Giudice in modo
4 condivisibile ed aderente alle specifiche caratteristiche della fattispecie fattuale e del più ampio quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Sotto l'aspetto testuale, giova anzitutto escludere che le disposizioni in materia di NASPI e di APE sociale presentino – sul punto in questione – le differenze sostenute dall' nel proprio atto di appello. Pt_1
Tanto si desume con tutta chiarezza raffrontando specularmente le previsioni di Legge relative ai presupposti dei due trattamenti:
ART. 1 co. 179 lett. a) l.
ART. 3 co. 2 d. lgs. n. 22/2015 232/16 in materia di APE in materia di NASPI: SOCIALE: La NASpI è riconosciuta anche a) si trovano in stato di ai lavoratori che hanno disoccupazione a seguito di rassegnato le dimissioni per cessazione del rapporto di giusta causa e nei casi di lavoro per licenziamento, risoluzione consensuale del anche collettivo, dimissioni per rapporto di lavoro intervenuta giusta causa o risoluzione nell'ambito della procedura di consensuale nell'ambito della cui all'articolo 7 della legge 15 procedura di cui luglio 1966, n. 604 all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
Ciò detto, è noto come lo stesso previdenziale abbia stabilito con propri Pt_1 atti interni (ed applicato nel caso di specie) l'estensione della NASPI alle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto – anche esulanti dall'ambito di cui all'art. 7 l. n. 604/66 – riconducibili al rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla sua residenza.
Infatti, con proprio messaggio del 26.1.2018, n. 369, l' ha stabilito che “lo Pt_1 stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle si di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Su tale ultima ipotesi di risoluzione consensuale in esito al rifiuto al trasferimento, come precisato nella circolare n. 108 del 2006, la volontà Pt_1 del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede dell'azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Pertanto, in tale caso si può riconoscere l'indennità di disoccupazione. 5 Il riconoscimento all'indennità in detta ipotesi è stato confermato anche con le circolari n. 142 del 2012 in materia di ASpI e n. 142 del 2015 in materia Pt_1 di NASpI. Si verifica, inoltre, di frequente che nei suddetti casi di risoluzione a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore le parti (datore di lavoro e lavoratore), in sede di conciliazione, convengono sulla corresponsione a vario titolo, spesso a titolo di incentivo, di somme, talvolta consistenti, diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro. Anche in tali fattispecie - acquisito sulla materia il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è possibile quindi accedere alla indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, a favore del lavoratore, di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano” (v. doc. 16, ric. I gr.; v. altresì docc. 17 – 20 ric. I gr.).
Tale orientamento applicativo – secondo cui anche ipotesi di risoluzione del tutto analoghe a quella verificatasi nel caso di specie consentono il riconoscimento della NASPI – appare pienamente conforme ai principi enunciati dalla costante giurisprudenza di merito, formatasi in materia a partire dalla pronuncia n. 269/2002, con cui la Corte Costituzionale ha identificato come involontario – ai fini del relativo trattamento previdenziale – lo stato di disoccupazione determinato da una giusta causa di dimissioni, “quando indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.
Come osservato da questa Corte con sentenza n. 1072/2020, condivisa dal Collegio e qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., “l'art. 2112 c.c., rubricato "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda", al comma 4, espressamente dispone che "il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119 primo comma". L'art. 2119 c.c., richiamato dalla norma predetta, disciplina il "recesso per giusta causa", ovvero la forma di recesso necessaria ai fini del riconoscimento della NASPI. Rileva il Collegio che la nuova sede di Vicenza, alla quale veniva assegnata la P. a seguito della cessione d'azienda, dista 240 km dalla residenza della lavoratrice (Via L., S.), a fronte dei 34 km di distanza della precedente sede di Arese. Una tale distanza del nuovo luogo di lavoro integra la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro richieste dall'art. 2112 comma 4 ai fini del recesso per giusta causa”, determinando una “notevole variazione delle condizioni di lavoro".
Analoghe valutazioni sono state compiute da questa stessa Corte con la successiva sentenza n. 414/2023 e dalla Corte d'Appello di FIRENZE con la decisione n. 258/2023, secondo cui “non può poi dubitarsi che l'esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, come
6 tipicamente può avvenire appunto in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro. In tali casi, ad avviso della Corte, la risoluzione del rapporto è in effetti causalmente riferibile al potere organizzativo datoriale e quindi la disoccupazione è involontaria, senza che rilevi, ai fini previdenziali, la legittimità o meno dell'atto di esercizio dello jus variandi (esattamente come non rileva la legittimità del licenziamento). E' del resto una conclusione cui è pervenuto lo stesso istituto di previdenza, dato che, con la propria circolare 142/2012, ha ritenuto sussistere i presupposti per il pagamento dell'indennità di disoccupazione (ma la previsione è pacificamente applicata anche alla NASPI anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto consensualmente all'esito di trasferimento del lavoratore assicurato verso una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza o situata in un luogo raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici”.
Se, pertanto, è generalmente condivisa – e fatta propria dallo stesso – Pt_1
l'estensione della NASPI ai casi di risoluzione consensuale del rapporto per rifiuto del trasferimento a distanza eccedente i 50 Km, per quanto pattuita al di fuori della procedura di cui alla l. 604/66, l'identità dei relativi presupposti normativi rispetto a quelli stabiliti per l'APE sociale induce, per le stesse ragioni, ad una conforme interpretazione.
Se tale rilevante variazione del luogo di lavoro connota come involontaria la risoluzione del rapporto, allora non vi è ragione di distinguere – ai fini in esame
– la conseguente risoluzione consensuale a seconda del contesto della sua stipulazione.
Non può, infatti, ritenersi riconoscere l'APE sociale (al pari della NASPI) in caso di dimissioni per giusta causa (quale il trasferimento ad oltre 50 Km) ed in caso di risoluzione concordata all'esito della procedura di licenziamento per GMO in presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. VIII, SL, e negarla laddove questa – sia pure fondata sul rifiuto di analogo provvedimento datoriale – intervenga nella ordinaria sede sindacale.
E' la stessa ratio del trattamento oggetto di causa a supportare l'analogia dei relativi presupposti rispetto a quelli tipici della NASPI.
La correlazione normativa fra i due istituti evidenzia, infatti, come l'APE sociale sia volta a colmare il possibile distacco temporale fra la conclusione del trattamento di disoccupazione e la maturazione dei requisiti per il pensionamento, garantendo la continuità dei mezzi di sussistenza ad una platea di destinatari di difficile ricollocazione lavorativa.
Tanto si desume – giova ribadirlo – dalla successione stabilita dal Legislatore nello stabilire che l'APE sociale spetta a chi “ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: … ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” (v. art. 2 co. I, lett. a, DPCM n. 88/2017).
7 Anche in una prospettiva teleologica, la decisione di primo grado appare, pertanto, condivisibile.
Le considerazioni sopra esposte evidenziano altresì l'infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui l' ha lamentato di essere stato condannato Pt_1 alla rifusione delle spese pr li, pur avendo applicato la lettera della legge.
L'interpretazione strettamente letterale, adottata dall' con riguardo all'APE Pt_1 sociale, contrasta, infatti, con quella, enunciata nei p dimenti interni sopra citati, relativamente alla NASPI, a parità di presupposti normativi.
L'iniziativa processuale dell'odierna appellata era, pertanto, supportata da fonti di provenienza dello stesso appellante, il quale – pertanto – non può Pt_1 fondatamente invocare deroga alcuna al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese, stabilito dalla sentenza.
Né a diverse valutazioni può indurre la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” - ma anche quando sussistono
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
I principi posti a base della decisione di primo grado, ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza sopra citata (e fatti propri dallo stesso ) con riguardo Pt_1 al trattamento di disoccupazione, sono gli stessi che hanno supportato – nell'analogia della relativa disciplina – la decisione resa dal TRIBUNALE con riguardo all'APE sociale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 2614/2024 del Tribunale di MILANO;
8 condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, distratte in favore del Difensore antistatario avv. PAOLO MARIA ANGELONE;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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