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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4435/2024 promossa da:
, e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Almese il Parte_1 Parte_2
17/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Almese (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: a Susa il 23.1.2014 e a Rivoli il 28.9.2017. Per_2
Con ricorso depositato il 16/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Almese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
e congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità CP_1 Per_2 genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Le minori avranno stabile residenza presso il padre che, per l'effetto, resterà assegnataria della casa coniugale, con mobili ed arredi che la compongono. La sig.ra se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali, non appena Pt_1 avrà reperito una diversa soluzione abitativa. Le figlie minori potranno permanere con ciascuno dei genitori liberamente, secondo accordi intervenuti tra loro e, in difetto di diverso e migliore accordo, secondo le seguenti modalità:
a) A settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del venerdì;
b) Il genitore con cui le minori non avranno trascorso la settimana ne curerà il prelievo da scuola il venerdì pomeriggio per ivi riportarle il lunedì mattina. Per_ c) Durante le vacanze scolastiche invernali i genitori terranno con sé e ad anni alterni dal Per_2 termine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre fino alla ripresa delle lezioni. I genitori stabiliscono che, indipendentemente dal genitore che usufruirà del primo periodo, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia dalle ore 10 del 24/12 alle ore 10 del 25/12 con il padre, e il giorno di Natale dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 26/12 con la madre.
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta.
e) Ogni festività scolastica, comprensiva di eventuali ponti, verrà trascorsa dalle minori con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 31/5 di ogni anno.
DÀ ATTO che i genitori concordano che fintanto che la nuova abitazione della sig.ra non Pt_1 sarà arredata la stessa potrà continuare ad utilizzare la casa famigliare con il solo obbligo di allontanarsene in occasione dei fine settimana onde prevenire l'insorgere di dissidi DISPONE che i genitori concordano che ciascuno di loro provvedano alle esigenze ordinarie delle figlie minori allorché le avrà con sé.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'assegno unico erogato alla sig.ra verrà versato su un conto corrente Parte_1 cointestato sul quale ciascuno dei genitori costituirà entro il giorno 5 di ogni mese una provvista di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo l'andamento dell'indice Istat. DÀ ATTO che il conto corrente verrà utilizzato da entrambi per far fronte al costo della mensa scolastica e per provvedere alle spese straordinarie necessarie per le figlie, purché siano previamente concordate.
DÀ ATTO che ogni operazione effettuata dal conto cointestato dovrà essere tracciabile. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna Parte_1 Parte_2 ad acquistare, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale e dei relativi locali autorimessa siti in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Via Giacomo Ferrero 9/16 (catastalmente Via Falconero 3), censiti al NCEU del comune di Sant'Ambrogio rispettivamente: a) Abitazione: Foglio 4, mappale 46, sub 6/7/8, Via Falconero 3, piani S1-T-1, categoria A2b) Autorimesse: Foglio 4, mappale 46, sub 9, Via Falconero, piano S1, categoria C6, nonché foglio 4, mappale 46, sub 10, Via Falconero piano S1, categoria C6. Il prezzo convenuto tra i coniugi per la cessione è di € 11.000,00 (undicimila). DÀ ATTO che che il prezzo è stato determinato in ragione del debito che il sig. vanta nei Pt_2 confronti della moglie pari ad € 15.000,00 che, con la cessione dell'immobile, si intenderà saldato con remissione di ogni ulteriore posta di dare/avere derivante dall'intercorso rapporto di coniugio. DÀ ATTO che le parti convengono che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale rimanga cointestato. Il sig. provvederà, dal momento in cui diventerà proprietario esclusivo, a sostenere Pt_2 integralmente il rateo pari ad € 450,00 mensili. La sig.ra contrarrà mutuo per l'acquisto Pt_1 dell'abitazione in cui si trasferirà, mutuo nel quale il sig. si costituirà garante. Le parti danno Pt_2 atto che la cessione della quota della casa famigliare e la stipula del mutuo per l'acquisto, da parte della sig.ra di una diversa abitazione sono atti realizzativi degli accordi coniugali e funzionali alla Pt_1 definizione non contenziosa della crisi coniugale;
per tale ragione l'intera operazione avrà diritto di beneficiare dell'agevolazione disposta dall'art. 17 L. 74/1987. Spese del procedimento compensate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4435/2024 promossa da:
, e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Almese il Parte_1 Parte_2
17/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Almese (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: a Susa il 23.1.2014 e a Rivoli il 28.9.2017. Per_2
Con ricorso depositato il 16/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Almese di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
e congiuntamente ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità CP_1 Per_2 genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Le minori avranno stabile residenza presso il padre che, per l'effetto, resterà assegnataria della casa coniugale, con mobili ed arredi che la compongono. La sig.ra se ne allontanerà, portando con sé i propri effetti personali, non appena Pt_1 avrà reperito una diversa soluzione abitativa. Le figlie minori potranno permanere con ciascuno dei genitori liberamente, secondo accordi intervenuti tra loro e, in difetto di diverso e migliore accordo, secondo le seguenti modalità:
a) A settimane alterne dal lunedì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del venerdì;
b) Il genitore con cui le minori non avranno trascorso la settimana ne curerà il prelievo da scuola il venerdì pomeriggio per ivi riportarle il lunedì mattina. Per_ c) Durante le vacanze scolastiche invernali i genitori terranno con sé e ad anni alterni dal Per_2 termine delle lezioni fino al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre fino alla ripresa delle lezioni. I genitori stabiliscono che, indipendentemente dal genitore che usufruirà del primo periodo, le minori trascorreranno il giorno della Vigilia dalle ore 10 del 24/12 alle ore 10 del 25/12 con il padre, e il giorno di Natale dalle ore 10 del 25/12 alle ore 10 del 26/12 con la madre.
d) Ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero di Pasquetta.
e) Ogni festività scolastica, comprensiva di eventuali ponti, verrà trascorsa dalle minori con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 31/5 di ogni anno.
DÀ ATTO che i genitori concordano che fintanto che la nuova abitazione della sig.ra non Pt_1 sarà arredata la stessa potrà continuare ad utilizzare la casa famigliare con il solo obbligo di allontanarsene in occasione dei fine settimana onde prevenire l'insorgere di dissidi DISPONE che i genitori concordano che ciascuno di loro provvedano alle esigenze ordinarie delle figlie minori allorché le avrà con sé.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che l'assegno unico erogato alla sig.ra verrà versato su un conto corrente Parte_1 cointestato sul quale ciascuno dei genitori costituirà entro il giorno 5 di ogni mese una provvista di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo l'andamento dell'indice Istat. DÀ ATTO che il conto corrente verrà utilizzato da entrambi per far fronte al costo della mensa scolastica e per provvedere alle spese straordinarie necessarie per le figlie, purché siano previamente concordate.
DÀ ATTO che ogni operazione effettuata dal conto cointestato dovrà essere tracciabile. DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna Parte_1 Parte_2 ad acquistare, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale e dei relativi locali autorimessa siti in Sant'Ambrogio di Torino (TO), Via Giacomo Ferrero 9/16 (catastalmente Via Falconero 3), censiti al NCEU del comune di Sant'Ambrogio rispettivamente: a) Abitazione: Foglio 4, mappale 46, sub 6/7/8, Via Falconero 3, piani S1-T-1, categoria A2b) Autorimesse: Foglio 4, mappale 46, sub 9, Via Falconero, piano S1, categoria C6, nonché foglio 4, mappale 46, sub 10, Via Falconero piano S1, categoria C6. Il prezzo convenuto tra i coniugi per la cessione è di € 11.000,00 (undicimila). DÀ ATTO che che il prezzo è stato determinato in ragione del debito che il sig. vanta nei Pt_2 confronti della moglie pari ad € 15.000,00 che, con la cessione dell'immobile, si intenderà saldato con remissione di ogni ulteriore posta di dare/avere derivante dall'intercorso rapporto di coniugio. DÀ ATTO che le parti convengono che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale rimanga cointestato. Il sig. provvederà, dal momento in cui diventerà proprietario esclusivo, a sostenere Pt_2 integralmente il rateo pari ad € 450,00 mensili. La sig.ra contrarrà mutuo per l'acquisto Pt_1 dell'abitazione in cui si trasferirà, mutuo nel quale il sig. si costituirà garante. Le parti danno Pt_2 atto che la cessione della quota della casa famigliare e la stipula del mutuo per l'acquisto, da parte della sig.ra di una diversa abitazione sono atti realizzativi degli accordi coniugali e funzionali alla Pt_1 definizione non contenziosa della crisi coniugale;
per tale ragione l'intera operazione avrà diritto di beneficiare dell'agevolazione disposta dall'art. 17 L. 74/1987. Spese del procedimento compensate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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