Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1269/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
1) Parte_1
nato a [...], il [...], cittadino italiano,
CF: CodiceFiscale_1
residente in [...], piazza Napoli 19, con l'Avv. Eleonora Malinverni presso il quale ha eletto domicilio telematico ricorrente contro
2) Controparte_1
nata a [...] ), il 22/10/1969 cittadina italiana,
C.F. , C.F._2
residente a [...], con l'Avv. Lucia E. Bolzani e l'Avv. Alessandro Cerrato;
presso i quali ha eletto domicilio telematico
FATTO
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo, il signor adiva il Tribunale di Milano al Parte_1
fine di richiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Milano
n. 9775/2018 pubblicata il 04/10/2018 e successiva modifica.
Con decreto di fissazione udienza del 20/02/2025, il Tribunale di Milano, Sezione IX, fissava la prima udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 19/06/2025, fissando termine per la costituzione del convenuto entro il 30/04/2025.
Nei termini stabiliti per la costituzione del convenuto, le parti raggiungevano un accordo e conseguentemente il difensore di parte convenuta si costituiva depositando le condizioni dell'accordo, con contestuale istanza di mutamento del rito.
Il Tribunale quindi con provvedimento del 30/04/2025 onerava le parti di depositare istanza con adesione del difensore di parte ricorrente al raggiunto accordo.
Le parti provvedevano depositando detta adesione.
Successivamente il Tribunale con provvedimento del 9/05/2025 concedeva termine fino al
21/05/2025 h.10.00 per il deposito di note scritte contenenti le condizioni congiunte concordate e sottoscritte dalle parti.
Nei termini stabiliti le parti provvedevano al deposito di note scritte contenenti le condizioni congiunte concordate e sottoscritte, confermando le seguenti condizioni:
a) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio con la corresponsione alla Pt_1
signora a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, per una CP_1 somma pari all'importo di euro 300,00 a far tempo dal mese di maggio 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita (primo adeguamento maggio 2026 con base maggio
2025); tutto ciò sino a quando non sarà economicamente indipendente;
Persona_1
b) porre a carico del padre in ragione del 50% le spese straordinarie da sostenersi per il figlio secondo le voci di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano e di seguito Persona_1
testualmente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal 11 pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre - scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare (a mezzo racc. A/R, sms o mail con prova della avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. c) disporre che l'assegno unico sia percepito interamente dalla Sig.ra CP_1
d) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora ove vive CP_1
unitamente al figlio, non economicamente autonomo;
e) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
f) spese di lite compensate tra le parti.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti e della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. omologa le suddette condizioni in modifica delle precedenti statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 9775/2018 nel procedimento n. 44210/2017 pubblicata il 4/10/2018 e successivo decreto del Tribunale di Milano del 12 maggio 2022 RG n. 11888/21;
2. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3. compensa tra le parti le spese del procedimento;
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG