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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 689/2024 R.G.
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 23.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Domenico Sommario, quale difensore dell'attore , e dall'avv. Pierluigi Federici, Parte_1
quale difensore dell'intervenuta mandataria Controparte_1
della Parte_2
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
689 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Parte_1
Sommario, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO quale mandataria della Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierluigi Federici, dal quale è
1 rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E quale mandataria della Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierluigi Federici, dal quale Parte_2
è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'intervento ex art. 111
c.p.c. –INTERVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attore e Parte_1
l'intervenuta mandataria della Controparte_1 Parte_2
hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 23.03.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla Controparte_2
quale mandataria della in data 08.03.2024, deducendo: a) la Controparte_3
nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario stipulato con la in data Controparte_4
05.10.2007; b) che la sarebbe priva di titolo esecutivo, Controparte_3
tenuto conto che il predetto contratto di mutuo sarebbe stato stipulato, come detto, con la c) che la non avrebbe Controparte_4 Controparte_3
fornito la prova della cessione, in proprio favore, del credito riveniente dal mutuo di cui trattasi;
d) la prescrizione del credito, essendo trascorsi dalla sottoscrizione del mutuo alla data di notifica del precetto oltre sedici anni.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo testualmente di: “1) Accogliere la
2 seguente opposizione e dichiarare, pertanto, nullo e privo di ogni efficacia giuridica l'opposto atto di precetto;
2) Accertare e dichiarare che la
[...]
nulla accredita dal sig. , per mancanza di CP_3 Parte_1
legittimazione attiva;
3) In ogni caso dichiarare prescritto il diritto della convenuta ad agire nei confronti dell'attore, per il credito reclamato con l'atto di precetto opposto;
4) Condannare la in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
2. La costituitasi per mezzo della mandataria Controparte_3 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2024, ha
[...]
chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata.
3. Con atto depositato in data 30.08.2024 è poi intervenuta, per mezzo della mandataria la la quale, Controparte_1 Parte_2
premesso di aver acquistato in blocco dalla un portafoglio di Controparte_3
crediti pecuniari tra i quali sarebbe compreso quello riveniente dal mutuo fondiario del 05.10.2007, ha chiesto l'estromissione di quest'ultima società, riportandosi alle conclusioni dalla stessa rassegnate.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'istanza, avanzata dalla di estromissione dal giudizio della tenuto Parte_2 Controparte_3
conto, per un verso, che tale istanza non proviene dalla convenuta, unico soggetto effettivamente interessato a non rivestire più la qualità di parte del processo, nonché, per altro verso, che difetta altresì il consenso dell'attore alla predetta estromissione, richiesto dall'art. 111, co. 3 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo deve pertanto proseguire tra l'attore e l'originaria convenuta, la quale, nella veste di sostituto processuale della cessionaria ex art. 81 c.p.c., anche in caso di intervento di quest'ultima, conserva la legittimazione fino alla formale estromissione dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si evidenzia, quanto al motivo sub a),
3 che il titolo esecutivo da cui discende il credito indicato in precetto è un mutuo fondiario e che, ai sensi dell'art. 41 T.U.B., “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Il precetto, ancorchè non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ad esso sotteso, è dunque pienamente legittimo ed efficace.
6. Quanto, invece, ai motivi sub b) e c), si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VI-I, ordinanza n. 24798 del 05.11.2020).
Ove, però, non sia prodotto il contratto di cessione, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
15884 del 13.06.2019).
Peraltro, allorquando il contenuto dell'avviso di cessione generi incertezza in ordine all'individuazione dei rapporti ceduti, la prova di cui trattasi può essere fornita attraverso documentazione di altra natura dalla quale poter trarre elementi utili in ordine alla titolarità del diritto azionato, come, ad esempio, la dichiarazione di cessione della creditrice cedente con indicazione del nominativo del debitore e dell'NDG relativo alla posizione controversa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021).
4 In applicazione di tali principi giurisprudenziali, non può seriamente dubitarsi della titolarità, in capo alla del credito derivante dal mutuo Controparte_3
fondiario del 05.10.2007.
A dimostrazione di ciò, la convenuta, premesso che, come è comunemente noto, la si era fusa per incorporazione nella Controparte_4 Controparte_5
ha infatti prodotto: i) l'avviso di cessione pubblicato sulla
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018 (v. allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si desume che la cessione intercorsa in data
20.07.2018 tra la quale cedente, e la Controparte_5 CP_6
quale cessionaria, ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi,
[...]
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_5
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” e, quindi, anche il credito precettato, giacchè derivante da contratto di finanziamento ipotecario concluso nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 il cui debitore è stato classificato a sofferenza;
ii) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 06.07.2021 (v. allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si desume che la cessione intercorsa in data 25.06.2021 tra la quale cedente, e la quale cessionaria, ha Controparte_6 Controparte_3
riguardato “tutti i Crediti (per capitale, interessi, spese e accessori) acquistati da UBI Banca S.p.A. e IW Bank S.p.A. in data 20 luglio 2018 ai sensi degli artt.
1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art.58 del Testo Unico Bancario, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 20 luglio 2018, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
27 luglio 2018, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 86 e iscrizione nel Registro
5 delle Imprese di Treviso-Belluno e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e sconfinamenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza e contrassegnati dagli
NDG indicati nei rispettivi allegati” e, quindi, anche il credito precettato, giacchè ricompreso tra quelli ceduti in data 20.07.2018 dalla Ubi Banca s.p.a. in favore della iii) la dichiarazione della (v. Controparte_6 Controparte_7
allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta), che, quale incorporante della ha confermato che tra i crediti da Controparte_5
quest'ultima ceduti alla è compreso quello nei confronti di Controparte_6
derivante dal mutuo fondiario del 05.10.2007, identificato Parte_1
con il numero di rapporto 50_6746_60053161 e con l'NDG 26774559; iv) la dichiarazione della (v. allegato n. 10 della Controparte_8
comparsa di costituzione e risposta), che, quale mandataria della CP_6
ha confermato che tra i crediti da quest'ultima ceduti alla
[...] CP_3
è compreso quello nei confronti di derivante dal mutuo
[...] Parte_1
fondiario del 05.10.2007, identificato con il numero di rapporto
50_6746_60053161.
7. Con riferimento, infine, al motivo sub d), si rileva che la Controparte_4
originaria titolare del credito, con lettera raccomandata recapitata in data
30.09.2011 (v. allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta), ha richiesto all'odierno opponente, considerato come decaduto dal beneficio del termine, il pagamento del debito residuo, così interrompendo il decorso del termine decennale di prescrizione.
Successivamente, sempre la con atto di pignoramento Controparte_4
notificato nell'aprile 2014, ha intrapreso nei confronti del debitore un'esecuzione immobiliare (v. allegato n. 11 della comparsa di costituzione e risposta) definita in data 22.11.2018 con l'approvazione e la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione finale (v. allegato n. 12 della comparsa di costituzione e risposta).
6 Ciò posto, secondo la Suprema Corte, “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art.
2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta
a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 8217 del 24.03.2021).
E' quindi indubitabile che con la notifica del pignoramento, risalente all'aprile
2014, la prescrizione del credito, già interrotta in data 30.09.2011, sia stata nuovamente interrotta e che solo a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione finale, risalente, invece, al 22.11.2018, abbia avuto inizio un nuovo periodo di prescrizione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
9. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel precetto, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001.00 e €
52.000,00.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla terza intervenuta mandataria Controparte_1
della Parte_3
[...]
7
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Parte_1
convenuta quale mandataria della delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre r.s.g. 15% e accessori di legge;
3) dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla terza intervenuta mandataria della Controparte_1 Parte_2
Così deciso in Castrovillari, il 23.06.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
8
Tribunale di Castrovillari
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, dato atto che l'udienza del 23.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dall'avv. Domenico Sommario, quale difensore dell'attore , e dall'avv. Pierluigi Federici, Parte_1
quale difensore dell'intervenuta mandataria Controparte_1
della Parte_2
decide come da sentenza che segue ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
689 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Parte_1
Sommario, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO quale mandataria della Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierluigi Federici, dal quale è
1 rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
E quale mandataria della Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata presso l'avv. Pierluigi Federici, dal quale Parte_2
è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'intervento ex art. 111
c.p.c. –INTERVENUTA–
Nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l'attore e Parte_1
l'intervenuta mandataria della Controparte_1 Parte_2
hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 23.03.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto notificatogli dalla Controparte_2
quale mandataria della in data 08.03.2024, deducendo: a) la Controparte_3
nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario stipulato con la in data Controparte_4
05.10.2007; b) che la sarebbe priva di titolo esecutivo, Controparte_3
tenuto conto che il predetto contratto di mutuo sarebbe stato stipulato, come detto, con la c) che la non avrebbe Controparte_4 Controparte_3
fornito la prova della cessione, in proprio favore, del credito riveniente dal mutuo di cui trattasi;
d) la prescrizione del credito, essendo trascorsi dalla sottoscrizione del mutuo alla data di notifica del precetto oltre sedici anni.
L'opponente ha quindi concluso, chiedendo testualmente di: “1) Accogliere la
2 seguente opposizione e dichiarare, pertanto, nullo e privo di ogni efficacia giuridica l'opposto atto di precetto;
2) Accertare e dichiarare che la
[...]
nulla accredita dal sig. , per mancanza di CP_3 Parte_1
legittimazione attiva;
3) In ogni caso dichiarare prescritto il diritto della convenuta ad agire nei confronti dell'attore, per il credito reclamato con l'atto di precetto opposto;
4) Condannare la in persona del Controparte_3
suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
2. La costituitasi per mezzo della mandataria Controparte_3 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.2024, ha
[...]
chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata.
3. Con atto depositato in data 30.08.2024 è poi intervenuta, per mezzo della mandataria la la quale, Controparte_1 Parte_2
premesso di aver acquistato in blocco dalla un portafoglio di Controparte_3
crediti pecuniari tra i quali sarebbe compreso quello riveniente dal mutuo fondiario del 05.10.2007, ha chiesto l'estromissione di quest'ultima società, riportandosi alle conclusioni dalla stessa rassegnate.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'istanza, avanzata dalla di estromissione dal giudizio della tenuto Parte_2 Controparte_3
conto, per un verso, che tale istanza non proviene dalla convenuta, unico soggetto effettivamente interessato a non rivestire più la qualità di parte del processo, nonché, per altro verso, che difetta altresì il consenso dell'attore alla predetta estromissione, richiesto dall'art. 111, co. 3 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo deve pertanto proseguire tra l'attore e l'originaria convenuta, la quale, nella veste di sostituto processuale della cessionaria ex art. 81 c.p.c., anche in caso di intervento di quest'ultima, conserva la legittimazione fino alla formale estromissione dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si evidenzia, quanto al motivo sub a),
3 che il titolo esecutivo da cui discende il credito indicato in precetto è un mutuo fondiario e che, ai sensi dell'art. 41 T.U.B., “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Il precetto, ancorchè non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ad esso sotteso, è dunque pienamente legittimo ed efficace.
6. Quanto, invece, ai motivi sub b) e c), si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VI-I, ordinanza n. 24798 del 05.11.2020).
Ove, però, non sia prodotto il contratto di cessione, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
15884 del 13.06.2019).
Peraltro, allorquando il contenuto dell'avviso di cessione generi incertezza in ordine all'individuazione dei rapporti ceduti, la prova di cui trattasi può essere fornita attraverso documentazione di altra natura dalla quale poter trarre elementi utili in ordine alla titolarità del diritto azionato, come, ad esempio, la dichiarazione di cessione della creditrice cedente con indicazione del nominativo del debitore e dell'NDG relativo alla posizione controversa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021).
4 In applicazione di tali principi giurisprudenziali, non può seriamente dubitarsi della titolarità, in capo alla del credito derivante dal mutuo Controparte_3
fondiario del 05.10.2007.
A dimostrazione di ciò, la convenuta, premesso che, come è comunemente noto, la si era fusa per incorporazione nella Controparte_4 Controparte_5
ha infatti prodotto: i) l'avviso di cessione pubblicato sulla
[...]
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018 (v. allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si desume che la cessione intercorsa in data
20.07.2018 tra la quale cedente, e la Controparte_5 CP_6
quale cessionaria, ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi,
[...]
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_5
ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” e, quindi, anche il credito precettato, giacchè derivante da contratto di finanziamento ipotecario concluso nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 il cui debitore è stato classificato a sofferenza;
ii) l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 06.07.2021 (v. allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta), da cui si desume che la cessione intercorsa in data 25.06.2021 tra la quale cedente, e la quale cessionaria, ha Controparte_6 Controparte_3
riguardato “tutti i Crediti (per capitale, interessi, spese e accessori) acquistati da UBI Banca S.p.A. e IW Bank S.p.A. in data 20 luglio 2018 ai sensi degli artt.
1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. 130 e dell'art.58 del Testo Unico Bancario, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 20 luglio 2018, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
27 luglio 2018, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 86 e iscrizione nel Registro
5 delle Imprese di Treviso-Belluno e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e sconfinamenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza e contrassegnati dagli
NDG indicati nei rispettivi allegati” e, quindi, anche il credito precettato, giacchè ricompreso tra quelli ceduti in data 20.07.2018 dalla Ubi Banca s.p.a. in favore della iii) la dichiarazione della (v. Controparte_6 Controparte_7
allegato n. 9 della comparsa di costituzione e risposta), che, quale incorporante della ha confermato che tra i crediti da Controparte_5
quest'ultima ceduti alla è compreso quello nei confronti di Controparte_6
derivante dal mutuo fondiario del 05.10.2007, identificato Parte_1
con il numero di rapporto 50_6746_60053161 e con l'NDG 26774559; iv) la dichiarazione della (v. allegato n. 10 della Controparte_8
comparsa di costituzione e risposta), che, quale mandataria della CP_6
ha confermato che tra i crediti da quest'ultima ceduti alla
[...] CP_3
è compreso quello nei confronti di derivante dal mutuo
[...] Parte_1
fondiario del 05.10.2007, identificato con il numero di rapporto
50_6746_60053161.
7. Con riferimento, infine, al motivo sub d), si rileva che la Controparte_4
originaria titolare del credito, con lettera raccomandata recapitata in data
30.09.2011 (v. allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta), ha richiesto all'odierno opponente, considerato come decaduto dal beneficio del termine, il pagamento del debito residuo, così interrompendo il decorso del termine decennale di prescrizione.
Successivamente, sempre la con atto di pignoramento Controparte_4
notificato nell'aprile 2014, ha intrapreso nei confronti del debitore un'esecuzione immobiliare (v. allegato n. 11 della comparsa di costituzione e risposta) definita in data 22.11.2018 con l'approvazione e la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione finale (v. allegato n. 12 della comparsa di costituzione e risposta).
6 Ciò posto, secondo la Suprema Corte, “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art.
2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta
a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 8217 del 24.03.2021).
E' quindi indubitabile che con la notifica del pignoramento, risalente all'aprile
2014, la prescrizione del credito, già interrotta in data 30.09.2011, sia stata nuovamente interrotta e che solo a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione finale, risalente, invece, al 22.11.2018, abbia avuto inizio un nuovo periodo di prescrizione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
9. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel precetto, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001.00 e €
52.000,00.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla terza intervenuta mandataria Controparte_1
della Parte_3
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P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Parte_1
convenuta quale mandataria della delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, oltre r.s.g. 15% e accessori di legge;
3) dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla terza intervenuta mandataria della Controparte_1 Parte_2
Così deciso in Castrovillari, il 23.06.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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