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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Gianmichele Marcelli Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 12/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nato ad [...] l'[...](c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto via Pomezia n. 8, presso lo studio dell'avv.
Sergio Gabrielli, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 14 in persona del curatore pro tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Tacchetti come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta autorizzazione del GD in data 19/4/2024;
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._2
), e nata a [...] l'[...] (C.F.
[...] Controparte_3 C.F._3
), contumaci;
[...]
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 849 del 10-11/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona Sezione
Specializzata Imprese
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa per le ragioni esposte, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare che il sig. non ha mai rivestito il ruolo e le funzioni di Parte_1
amministratore di fatto della CP_1
- per l'effetto, revocare la condanna inflittagli dal Tribunale di Ancona al pagamento, in favore della della somma di euro 924.584,00 quale danno causato, e delle _2
spese di lite come liquidate;
- per le medesime ragioni revocare il concesso sequestro conservativo, dichiarandolo privo di giuridico effetto nei confronti dell'esponente;
- per l'effetto revocare altresì la condanna al pagamento delle spese dei due giudizi;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di Giudizio e di tutte le fasi esperite in sede cautelare
Per l'appellato fallimento: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello d'Ancona, contrariis rejectis:
pagina 2 di 14 rigettare, perché destituito di fondamento, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1
Sentenza n. 849/2023 pubblicata in data 11/07/2023, emessa dal Tribunale di Ancona a definizione del procedimento R.G. n. 2316/2020, e per l'effetto confermarla in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, per quanto qui rileva, il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata
Imprese, in accoglimento della domanda proposta dal ha condannato _2
, quale amministratore di fatto della predetta società fallita, al pagamento (in Parte_1
solido con e rispettivamente figlio e moglie separata Controparte_2 Controparte_3
dell'appellante, quali amministratori di diritto) della complessiva somma di € 924.584,00 a titolo di risarcimento dei danni per le plurime condotte specificamente indicate in citazione (tra cui il pagamento preferenziale di alcuni crediti vantati da , che avevano causato ovvero Controparte_2
aggravato l'esposizione debitoria della fallita società.
ha proposto appello avverso il capo di sentenza che ha accertato la sua qualità di Parte_1
amministratore di fatto, denunciando la carenza ovvero la contraddizione delle motivazioni poste a base della decisione, la mancanza di elementi probatori a suo sostegno e il mancato esame delle difese da lui svolte.
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Gli ulteriori appellati, e , sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
L'impugnazione non appare meritevole di accoglimento.
Assume l'appellante che gli elementi, posti dal Tribunale a fondamento dell'accertamento della propria qualità di amministratore di fatto, non costituiscono prova di detta qualità e sono privi di rilevanza anche indiziaria per le seguenti ragioni: le dichiarazioni di al Curatore fallimentare Controparte_3
sarebbero state rese in situazione di incompatibilità e sarebbero comunque inattendibili in considerazione della grave conflittualità esistente tra i coniugi separati;
in ordine al preteso utilizzo di pagina 3 di 14 fatture false, di cui al procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di OL, da un lato non vi era alcun riscontro della affermata falsità e dall'altro egli non era mai stato iscritto nel registro degli indagati;
la disposta CTU non costituiva mezzo di prova, bensì mero strumento sotto il profilo tecnico scientifico di dati già acquisiti;
egli era stato assolto dal Tribunale di
Fermo dai reati di cui agli artt. 223, comma 1, LF in relazione all'art. 216, comma 1 n. 1 e comma 3,
LF, e 217, comma 1 n. 4, LF, contestati in concorso con e;
la Controparte_2 Controparte_3
sentenza n. 177/2023 del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, riguardava un unico fatto risalente al 2008; l'affermata assunzione e gestione dei dipendenti confliggeva con le acquisizioni documentali e le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del primo grado di giudizio;
ed infine quanto all'accesso in data 26/7/2016 della GdF egli era intervenuto su richiesta della moglie, nelle more dell'arrivo di quest'ultima, che poi aveva sottoscritto il verbale.
Le censure sinteticamente riportate, alla luce del compendio probatorio acquisito, appaiono infondate.
Innanzitutto, a prescindere dalla opponibilità o meno al fallimento della sentenza penale emessa dal
Tribunale di Fermo in data 20/11/2023 nel procedimento penale n. 420/19 RGNR promosso, tra gli altri, a carico dell'odierno appellante (non risulta né allegata né provata l'avvenuta costituzione in giudizio del fallimento), dal rilievo che non risulta essere stata depositata dall'appellante la motivazione della stessa (nonostante la scadenza del termine per il suo deposito già nel febbraio 2024)
e che non risulta neppure documentato il suo passaggio in giudicato, questa Corte, in adesione all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può che rilevare che “Ai sensi dell'art.
652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il
giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e
specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non
anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti
elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando
l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, c.p.p.” (cfr. Cass. sent. n.
pagina 4 di 14 3376 del 11/2/2011; ord. n. 25538 del 13/11/2013; sent. n. 4746 del 11/3/2016). Nella specie, atteso che l'assoluzione di dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e per distrazione, Parte_1
nonché di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 comma 1 n. 4 LF è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., alla stessa non può essere riconosciuto alcun effetto preclusivo in ordine all'accertamento in questa sede dell'assunzione da parte del medesimo del ruolo di amministratore di fatto della fallita Parte_3
[.
secondo luogo, deve escludersi con riferimento alle dichiarazioni rese da , sia nel Controparte_3
presente giudizio che nel corso della procedura fallimentare, che le stesse si pongano “in conflitto di interessi”. In adesione alle difese svolte sul punto dall'appellato fallimento, il Collegio deve infatti ribadire che, stante la qualità di legale rappresentante della fallita società formalmente assunto dalla moglie dell'appellante, “nessuna dichiarazione accusatoria della nei confronti di CP_3 Parte_1
… potrebbe essere utile né a ridurre né ad evitare la responsabilità della” stessa dovendo
[...]
questa “rispondere sia per la formale posizione ricoperta nella società sia per la sostanziale condotta
omissiva consistita nel non aver impedito/contenuto gli atti di mala gestio eventualmente compiuti
dall'amministratore di fatto”.
L'indagine che si impone invece a questa Corte è quella di verificare con rigore l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla predetta in considerazione della documentata conflittualità CP_3
sopravvenuta tra i coniugi alla fine di gennaio 2017 (cfr. docc. E 5-7 nel fascicolo dell'appellante), che ha portato alla separazione personale degli stessi nel luglio dello stesso anno (cfr. doc. E 4 ibidem).
In punto di fatto è opportuno sottolineare che dalla documentazione prodotta dall'appellato _2
(docc. B.
1.4.a- B.
1.4.b- B.1.5) emerge che ha dato avvio il 5/3/2007 all'impresa Controparte_2
individuale di corrente in IP (AP), via De Santis n. 10, CP_1 Controparte_2
impresa cancellata il 22 febbraio 2008 dopo l'avvenuto conferimento della relativa azienda nella neocostituita (in data 18/12/2007) di cui egli era socio unico e legale rappresentante Controparte_1
(cfr. doc. B.1.6, B.
1.3 e B.1.5. ibidem).
pagina 5 di 14 Riferisce la in sede di interrogatorio del Curatore (cfr. relazione ex art. 33 sub doc. 4A e CP_3
verbale sub doc. 7 ibidem) che “il signor ha richiesto al figlio di aprire Parte_1 CP_2
una nuova ditta individuale per cercare di salvare il lavoro della FE srl -società, dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo, di cui l'appellante era socio di maggioranza al 75% e legale rappresentante cfr.
doc. 6 ibidem) ed in particolare il pacchetto clienti”. La circostanza è stata espressamente riconosciuta dall'appellante, il quale, pur negando qualsivoglia attività gestoria da parte sua, ha affermato che “è
circostanza notoria ed usuale sia che il locale tessuto imprenditoriale sia caratterizzato da realtà
costituite da gruppi familiari, sia che l'attività imprenditoriale fondata dal padre venga normalmente
proseguita dai figli”.
Aggiunge la che, sempre su sollecitazione dell'odierno appellante, il figlio CP_3 Controparte_2
nel 2009 ha costituito l'impresa individuale Eurofontane “per commercializzare le fontane per
cromoterapia”, precisando che “vendeva le fontane ad Eurofontane di Controparte_1 CP_2
, la quale poi provvedeva a rivenderle presso il mercatino di San Benedetto del Tronto e che
[...]
“a settembre dello scorso anno (settembre 2016 ndr) è stata fatta una vendita da ad CP_1
Eurofontane a compensazione parziale di un credito che Eurofontane ha acquisito dal fallimento
FE in forza del concordato. In particolare, il credito della Eurofontane nasce da sentenza n.
534/2014 emessa dal Tribunale di Fermo”.
A riguardo si rileva che l'appellante ha dichiarato al curatore fallimentare in sede di interrogatorio nell'ambito della dichiarata procedura concorsuale “Faccio presente che mi sono occupato della
predisposizione del piano di concordato fallimentare con il fallimento FE srl. In particolare, ho
suggerito la metodologia più idonea per approntare il piano di concordato” (il cui assuntore è
l'impresa individuale Eurofontane di ed ancora di “essersi occupato per conto Controparte_2
della dell'acquisto delle fontane per cromoterapia dalla società Meta sud sas e di aver CP_1
trattato l'acquisto con un commercialista di OL Dott. Leoncino”. Sempre in sede di audizione ha poi affermato di essersi occupato di ciò in quanto “impiegato alle dipendenze della in CP_1
pagina 6 di 14 qualità di quadro con poteri di direzione commerciale occupandosi della ricerca, studio, elaborazione
di prodotti e strumenti di sicurezza in auto e sicurezza personale, curando la commercializzazione e
diffusione anche mediante convegni presso le istituzioni” (cfr. relazione ex art. 33 pag. 18). Tuttavia,
dagli accertamenti svolti dal Curatore è emerso che “Soltanto per un brevissimo periodo da gennaio
2008 a maggio 2008 il signor risulta essere stato assunto alle dipendenze della Parte_1
e da questa pagato come risulta dall'elenco dei dipendenti trasmesso dall'amministratrice CP_1
allo scrivente Curatore”, accertamenti non contestati in questa sede dove l'appellante ha affermato di essere stato dipendente della GN AR NE con l'incarico di Controparte_4
“sovraintendere e dirigere le attività subappaltate dalla a ”. Orbene, Controparte_1 CP_4
avendo detto subappalto ad oggetto la fornitura e la trasformazione di ferro tondo per cemento armato
(cfr. contratto di appalto sub doc. B 10.61 ibidem), le riportate dichiarazioni dell'appellante costituiscono una prima conferma della credibilità delle affermazioni fatte dalla CP_3
Alla luce delle stesse dichiarazioni deve poi essere letta la presenza di alle Parte_1
operazioni svolte dalla GdF nell'accesso del 25/7/2016, presso la sede operativa della di CP_1
IP, c.da Valtesino (cfr. doc. B1.25 ibidem), che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante è di particolare rilevanza. Detto accesso, infatti, faceva seguito al sequestro in data
11/7/2016 da parte della GdF su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
(cfr. docc. B1.15 e 16 ibidem), oltre che della documentazione relativa ai rapporti con terze società
appaltatrici di cui si dirà in prosieguo, anche di 11 container e di una stanza del magazzino contenenti merce che la dichiarava essere stata acquistata “molti anni fa dalla FE, ora in fallimento, CP_3
a sua volta importata da una società cinese”. Ebbene, l'accesso del 26/7/2016 era finalizzato alla specifica ricognizione dei beni sequestrati e alla verifica della conformità ovvero la contraffazione della certificazione CE apposta sui medesimi. Si trattava, quindi, di accesso che costituiva la prosecuzione delle operazioni già svolte e, quindi, in qualche modo atteso o comunque prevedibile. Ciò posto e rilevato che l'espressione “ottenuta la presenza” è una formula di stile normalmente impiegata nelle pagina 7 di 14 fattispecie de quibus per dire “alla presenza” (e comunque l'appellante non ha offerto alcuna prova di essere ivi sopravvenuto su richiesta della moglie, circostanza che in ipotesi mostrerebbe l'esistenza almeno fino a quella data di un rapporto di fiducia e collaborazione tra i coniugi), dalla lettura del verbale emerge che l'appellante non si è limitato ad assistere alle operazioni dei militari, ma ha fornito anche la documentazione attestante l'acquisto delle fontane dalla META SUD s.a.s. di Giuliano
(OL) ed ha sottoscritto il verbale unitamente alla sopraggiunta alle ore 12,30. E' solo il CP_3
caso di sottolineare che tutta la merce oggetto di sequestro è risultata non conforme e non commercializzabile all'interno del territorio CEE come risulta dagli accertamenti compiuti dagli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. verbale del 26/4/2017 sub doc. B1.26 ibidem) e dalla perizia svolta dall'ing. su incarico della Procura della Repubblica di Fermo (cfr. doc. Per_1
B1.27 ibidem).
Di particolare rilievo nell'evidenziare la strumentale commistione da parte dell'appellante della gestione delle imprese riferibili al nucleo familiare è poi la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, n. 177/2013 (cfr. doc. B 1.37 ibidem) che, sia pure fino al 2008, accerta con efficacia di giudicato non solo che ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto Parte_1
della ma anche che lo stesso ha dato luogo ad una commistione nella gestione di tale Controparte_1
ultima società e della FE s.r.l. (“dalla documentazione prodotta … si evince che le fatture erano
intestate a anche se gli ordini di lavoro erano intestati FE … le mail inviate a CP_1
partivano da NE ED-Piermartiri Giancarlo. Il sig. con mail del Parte_4 Parte_1
12/6/2008 … chiede alla sig.ra che: <<solo per ora i lavori dovranno essere fatturati alla pt_5>
FE>>”), confermando ulteriormente quanto dichiarato dalla CP_3
Particolare rilevanza, al fine di confermare il ruolo di amministratore di fatto di , Parte_1
assume poi la documentazione prodotta dall'appellato fallimento relativa alla pubblicità del dispositivo
LO TO (cfr. doc. B10.58). I numerosi articoli di stampa, che non solo lo qualificano come
“titolare” di NE ED di IP, ma danno atto (anche con corredo fotografico) dei suoi pagina 8 di 14 numerosi interventi (anche presso luoghi istituzionali) per la presentazione ovvero per la riscossione di riconoscimenti di varia natura, trovano piena conferma nella brochure pubblicitaria (tratta dal sito della camera di commercio) riferibile direttamente alla fallita società, laddove si legge “la ditta NE ED di
IP ha realizzato, grazie alla genialità del suo titolare un Parte_1
rivoluzionario dispositivo anti sleep, chiamato non a caso DE … per acquistare l'Angelo Per_2
DE consultare il sito www… ovvero rivolgersi alla NE ED di IP (tel ….)”. La
commercializzazione di detto dispositivo da parte della fallita società trova conferma, inoltre, nel parere in data 7/12/2013 del commissario giudiziale (nominato a seguito della presentazione da parte della di domanda di ammissione al concordato preventivo), laddove rileva che Controparte_1
“l'attività, seppur in maniera ridotta è proseguita con la vendita e lavorazione del materiale ferroso
oltre che degli apparecchi della sicurezza chiamati “Angeli” (cfr. pagg. 11 e 12 della relazione ex art. 33 del Curatore).
Ugualmente significative sono le acquisizioni probatorie relative alla assunzione e alla gestione dei dipendenti e dei professionisti esterni della nel corso del tempo. CP_1
Necessario punto di partenza è l'esame della mail del 6/3/2013 diretta a più destinatari, con la quale l'odierno appellante, premesse le difficoltà legate alla riduzione dell'attività lavorativa e alla mancanza di liquidità, dispone la “drastica riduzione” dell'attività lavorativa dei dipendenti, dei collaboratori e dello stesso figlio che all'epoca rivestiva il ruolo di amministratore unico, e della Controparte_2
moglie , nei seguenti testuali termini: Controparte_3
: inizierà a lavorare a giorni alterni, salvo impegni improvvisi o programmati;
Parte_6
inizierà a lavorare sempre part time ma a giorni alterni salvo in concomitanza nei momenti di CP_5
chiusure annuali, IVA, Tasse, Bilanci;
: chiedo a e di organizzare gli interventi con solo alla necessità del CP_6 CP_7 CP_2 CP_6
prelievo;
: lavoro part time da organizzare con ed CP_3 Parte_6 CP_5
pagina 9 di 14 Gli operi già sanno che faremo al più presto assunzioni a chiamata o con il turnover dopo essere
inseriti nelle liste di disoccupazione.
… Certo della comprensione, grazie. ”. Parte_1
Si tratta con evidenza di attività di gestione del personale con ordini e direttive, che esulano nella maniera più assoluta dal formale ruolo di supervisione tecnica delle attività appaltate alla CP_4
di cui l'appellante afferma essere stato dipendente.
[...]
Vengono poi in rilievo le dichiarazioni testimoniali dei dipendenti o dei professionisti che a vario titolo hanno lavorato per la rese mediante dichiarazioni scritte ex art. 257 bis c.p.c. ovvero Controparte_1
escussione in udienza. A parte il teste che ha reso dichiarazioni contraddittorie in ordine Testimone_1
alle medesime circostanze di fatto in risposta ai due modelli predisposti dal fallimento e dall'odierno appellante (da un lato afferma che tutte le persone indicate nel capitolo di prova erano assunte dalla
, dall'altro conferma la circostanza solo relativamente alla sua posizione dichiarando di CP_4
non sapere nulla con riferimento agli altri;
da un lato afferma che l'appellante impartiva direttive tecniche a tutti i dipendenti, dall'altro riferisce detta attività a sé medesimo, dichiarando di non sapere nulla con riferimento agli altri), gli ulteriori testi hanno con coerenza confermato l'univoco ruolo in capo all'appellante non solo di gestione del personale, che a vario titolo lavorava per la CP_1
procedendo direttamente alle assunzioni, pattuendo il compenso, assegnando le mansioni da svolgere e seguendo le lavorazioni, ma anche di gestione più in generale della contrattando Controparte_1
personalmente con clienti e fornitori della stessa come prima aveva fatto per la FE s.r.l..
Il teste , ingegnere libero professionista con l'incarico di direttore di stabilimento, che Testimone_2
ha prestato la sua attività tra il 2009 ed il 2013, ha affermato di non avere “mai sentito parlare della
ditta , il nome di AR NE l'ho sentito nominare per la prima volta dal CP_4
Curatore”, di non essere a conoscenza di appalti conferiti a tale impresa e della circostanza che gli operai fossero formalmente assunti dalla stessa, ma di avere contezza che Parte_1
“dirigeva le attività della , in quanto contrattava i prezzi e quantità dei prodotti e dei CP_1
pagina 10 di 14 materiali con i fornitori e i clienti per conto della Ha altresì aggiunto di avere ricevuto CP_1
l'incarico direttamente dal predetto “pattuendo con lui il compenso (parcella) economico” Parte_1
per lo svolgimento di attività professionale in favore della predetta società.
, dipendente della fallita società con mansioni tecnico-commerciali, dopo avere Testimone_3
dichiarato di non essere a conoscenza della esistenza di appalti a ditte esterne (pur riconoscendo di avere visto delle buste paga riconducibili alla di non meglio specificati dipendenti) e di CP_4
non conoscere il titolare della , ha dichiarato “io so che ha CP_4 Parte_1
sempre diretto le attività di FE prima e poi”. CP_1
dipendente della fallita con mansioni di impiegata, ha confermato che i Testimone_4 Pt_7
lavoratori indicati nel capitolo di prova avevano lavorato presso la quali dipendenti della CP_1
, che gli stessi operavano principalmente sotto la direzione dell'appellante, ma ha CP_4
precisato di essere stata assunta da , con il quale aveva pattuito la retribuzione e le Parte_1
mansioni da svolgere, e che durante tutto il periodo in cui era rimasta in servizio era lo stesso appellante a procedere alla ricerca del personale e alla sua assunzione, decidendo la retribuzione e le mansioni da svolgere, così come era lo stesso appellante a contrattare con i clienti e i fornitori della fallita società.
Il teste ha dichiarato di essere stato assunto dalla con la qualifica di Testimone_5 Controparte_1
operaio dal 2008 fino al 2010, precisando che a ciò aveva provveduto , il quale Parte_1
aveva altresì deciso le mansioni e lo stipendio, ha aggiunto che dal 2010 al 2013 risultava formalmente assunto dalla , che aveva la sede coincidente con la società fallita, pur continuando a CP_4
prendere ordini e direttive dall'appellante.
Orbene, l'esame complessivo del riportato compendio probatorio conferma le ulteriori dichiarazioni rese dalla al Curatore circa il sistema delle assunzioni del personale e cioè che l'opponente si CP_3
era rivolto a “commercialisti napoletani di sua conoscenza che gli presentavano le società o ditte
disposte ad assumere personale del posto per poi farli lavorare all'interno della , tra Controparte_1
pagina 11 di 14 cui la e la con le quali la aveva concluso un contratto di CP_4 Controparte_8 CP_1
appalto, e che dopo un breve periodo, in cui dette società provvedevano al pagamento degli stipendi dopo aver riscosso il corrispettivo delle fatture da loro emesse, era direttamente la a versare CP_1
ai lavoratori degli acconti, che poi venivano scalati a fine mese dalle fatture emesse.
Ulteriore conferma la si può rinvenire nelle dichiarazioni rese dal medesimo appellante in sede di interrogatorio formale. ha infatti confermato che: negli anni 2010, 2011 e 2012 Parte_1
quasi tutti i lavoratori dipendenti della (i fratelli e erano CP_1 Per_3 Per_4 Testimone_1
passati alle dipendenze della;
che le lavorazioni a cui la era adibita CP_4 CP_4
coincidevano con quelle della in quanto detti dipendenti “lavoravano presso la sede CP_1
secondaria nel cantiere di IP della Wekders, il luogo coincideva con una sede secondaria
della (cfr. verbale udienza 13/05/2022). CP_1
L'esistenza di un meccanismo fraudolento incentrato sull'appalto fittizio di manodopera volto all'evasione dell'IVA ed alla illecita detrazione dell'IRAP e dell'IRES, risulta altresì provata dall'appellato fallimento anche sotto il profilo documentale (cfr. docc. B1 14-17, B10 47-48 e B10 60-
61) sottoposti all'esame del CTU, che ha quantificato le imposte e le tasse indebitamente detratte dalla ed il danno arrecato al patrimonio della fallita società. Controparte_1
In senso contrario non può essere valorizzata la circostanza (invocata dall'appellante) che su richiesta della Procura della Repubblica di OL il GIP presso detto Tribunale ha proceduto alla archiviazione con decreto dell'8/6/2018 (cfr. docc. 26 e 27 nel fascicolo di primo grado della . Ed infatti, CP_3
dall'esame dei documenti prodotti emerge, da un lato, che l'indagine non è stata in toto archiviata,
avendo la Procura proceduto ad uno stralcio di alcune posizioni, tra cui quella di GN AR
NE, titolare della , e titolare della MA MO (che ha emesso CP_4 CP_9
la fattura n. 40 del 27/12/2012 -cfr. doc. B10.60 nel fascicolo del fallimento- per lo svolgimento di attività coincidenti con quelle della pur in mancanza di allegazione e prova -il cui onere CP_4
deve essere posto a carico dell'appellante- circa l'esistenza di un contratto di appalto), per le quali ha pagina 12 di 14 disposto il rinvio a giudizio, e, dall'altro lato, che l'archiviazione è stata richiesta nei confronti degli altri indagati non per l'insussistenza dei fatti materiali integranti i reati per i quali stava procedendo, ma per la mancanza di “elementi idonei a comprovare la loro consapevole partecipazione all'associazione
a delinquere capeggiata da (dominus e regista di tale vicenda unitamente ai soggetti CP_9
indicati al capo a -tra cui GN AR NE, ndr), né elementi parimenti utili a comprovare
la partecipazione degli stessi ai numerosi reati scopo iscritti, rimanendo, in particolare, in capo agli
stessi assai dubbia la sussistenza tanto del dolo del reato di truffa (e dei reati di falso connessi) quanto
dei reati tributari”.
Ancora ad colorandum, non possono essere trascurate le circostanze che, sia pure per brevissimo tempo, l'appellante ha formalmente assunto la qualifica di amministratore unico della Controparte_1
(cfr. verbali assemblea del 7/5/2010 e del 14/5/2010 sub doc. B1.9 ibidem) e che dal 1/2/2012 e fino al
15/12/2016 la sede della è stata trasferita presso la residenza dei genitori dell'appellante Controparte_1
(cfr. visura sub doc. B 1.3 ibidem), sicuramente estranei ai fatti per cui è causa, come emerge dalle iniziative giudiziarie da loro intraprese per la restituzione del finanziamento concesso (cfr. relazione ex art. 33 del Curatore).
Alla luce di quanto sopra riportato non può sorgere dubbio alcuno in relazione al ruolo di amministratore di fatto di svolto dal medesimo per tutta la durata della fallita Parte_1
Controparte_1
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 849 del 10-11/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona Sezione Specializzata Imprese, così
decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata procedura fallimentare delle spese di lite,
liquidate nella misura di € 27.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19/2/2025
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 14 di 14