Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 695/2023 r.g. promossa da
(già (c.f. ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano, in persona del procuratore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume per mandato e domiciliata come in atti - appellante -
contro
(P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, Dott.ssa con sede in Padova, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Mazzarolli per mandato e domiciliato come in atti - appellato –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o O o
1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza,
liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti Parte_1
dell' : - € 9.015,60 per sorte capitale, di cui Controparte_1
Part alle seguenti due fatture cedute a da Baxter S.p.A. - gli interessi di mora,
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12
e – con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
- € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture costituenti la predetta sorte capitale - gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Istituto e indicata nell'elenco che si produce DOC. 1 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12
2 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D.Lgs.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi dei crediti (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Istituto e indicata nell'elenco che si produce DOC. 1 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale azionata con la citazione e non più
dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nell'elenco che CP_1
si produce sub Doc. 1; - € 64.061,20 a titolo di ulteriori interessi di mora –
ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, di cui alle Note Debito riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5 e che si riproducono sub doc. 2 PARTE 1 e PARTE
Part 2, di cui: - € 28.284,09 (quelle precedute da 9000) emesse da che aveva acquistato gli interessi dalle società fornitrici indicate nei dettagli allegati alle
Part Note Debito (DOC. 2 PARTE 1); - € 35.212,95 emesse da che aveva acquistato gli interessi da PF (DOC. 2 PARTE 2); - € 564,16 emessa da
3 Part
, che le ha cedute a (DOC: 2 PARTE 2). - Parte_4
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 7.560 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40
moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle
Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito di cui al DOC. 2 PARTE 1; - € 2.640 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti il capitale azionato e a quelle
Part sottostanti le Note Debito, fatture emesse da e riportate nell'elenco che si riallega sub DOC.
3. Condannare dell' Controparte_1
Part al relativo pagamento in favore di a restituire a le Parte_1
spese di lite pagate / da pagare in esecuzione della sentenza appellata. IN VIA
SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice Parte_1
nei confronti dell' della diversa somma Controparte_1
ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a
[...] Parte_1
titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
4 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Conclusioni per l'appellato
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt 348 bis e
342 cpc con ogni conseguenza di legge;
- nel merito rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 29 marzo 2023 (già Parte_1 [...]
evocava l' avanti la Parte_2 Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 340/2023 del
Tribunale di Padova (pubblicata il 22 febbraio 2023 e notificata il 27 febbraio successivo) che aveva rigettato la domanda al pagamento di crediti ceduti inizialmente per € 397.960,49 poi ridotti ad € 23.035,20, oltre ad interessi moratori anatocistici e somme diverse, condannandola alle spese.
Lamentava l'errore del primo giudice per aver ritenuto che le due fatture oggetto delle cessioni. pari ad €. 9.015,60, somma dunque oggetto del giudizio, fossero state saldate dall'istituto . Riproponeva Controparte_1
le domande del primo grado.
Si costituiva l' contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone la reiezione anche per inammissibilità e genericità.
Interrotto e riassunto il giudizio, per decesso del difensore dell'Istituto, la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025
con modalità telematiche, non in presenza, con assegnazione a ritroso dei
5 termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte. L'appello, sufficientemente chiaro, è infondato e va respinto nel merito. L'inammissibilità è assorbita. Le spese seguono la soccombenza e, liquidiate secondo i criteri del DM 55/2014 e successive
Part modifiche, vanno addebitate a
4.1.- Il Tribunale rigettò le domande di cessionaria dei crediti nei Pt_1
confronti del debitore ceduto , condannandola alle Controparte_1
spese, osservando che:
-) dalla iniziale pretesa di cessionaria di crediti vantati da Parte_1
terzi verso l'Istituto per €. 397.960,49 per capitale oltre ad interessi moratori,
anatocistici e somme di € 40 per fattura e con domanda subordinata ex art. 2041 Cod. Civ., instaurato il contraddittorio e considerare le difese
Part dell' , aveva ridotto la domanda ad € 23.035,20 oltre ad accessori CP_1
ed interessi;
-) la domanda era da rigettare in quanto, per quel che qui rileva, le fatture emesse da Baxter S.p.a. n. 41033889 del 16/11/2011 di euro 4.659,60 e n.
41015753 del 25/05/2011 di euro 4.356,00 erano state saldate;
-) i mandati di pagamento quietanzati dimessi in sede di seconda memoria
183 c.p.c. (doc. 38) non erano stati contestati nella prima difesa utile e non era stato eccepito alcunché in ordine al buon esito dei pagamenti;
-) era da rigettare la domanda al pagamento degli accessori (interessi e maggiori somme) sia per quanto sopra sia perché generica non essendo state puntualmente indicate negli atti di causa le date di scadenza dei singoli crediti e le date in cui questi erano stati pagati dall' , avendo l'attrice prodotto CP_1
6 a sostegno della propria pretesa soltanto un documento di formazione unilaterale la cui valenza probatoria era stata specificamente contestata;
Part
-) le spese erano da addebitare a per la soccombenza
4.2.- La motivazione regge alle censure rilevandosi, a comprovare l'originaria incertezza della domanda nel quantum (oltre che nell'an) e, di conseguenza,
anche degli accessori genericamente richiesti, che l'importo preteso risulta ridotto qui, ulteriormente, ad € 9.015,60 e si riferisce a due fatture cedute a
Part da Baxter S.p.A.: n 41015753 del 25 maggio 2011 scadente il 24 luglio
2011 di 4.356,00 e n. 41033889 emessa il 16 novembre 2011, scadente il 15
gennaio 2012 di €. 4.659,60.
5.1.- L'appellante censura il seguente profilo motivazionale “il credito portato nelle fatture emesse da Baxter s.p.a. n. 41033889 del 16/11/2011 di euro
4.659,60 e n. 41015753 del 25/05/2011 di euro 4.356,00 è stato pagato dall'ente convenuto già nel 2012, come emerge per tabulas dal mandato di pagamento quietanzato, depositato in sede di II memoria 183 c.p.c. (doc. 39
di parte convenuta) , dal quale si evince altresì che il credito è stato pagato alla stessa , quale delegata all'incasso; in sede di III Parte_2
memoria 183 c.p.c. – ossia nella prima difesa utile – l'attrice in alcun modo ha contestato la valenza probatoria di tale documento né ha eccepito alcunché
in ordine al buon esito del pagamento”. “La pretesa attorea relativa al pagamento della sorte capitale di euro 23.035,20 risulta, pertanto,
integralmente infondata”. Sostiene che le somme non erano state pagate e che l' non aveva fornito prova dell'accredito; che la sola Controparte_1
emissione del mandato di pagamento, in assenza di ulteriori elementi di prova, non era sufficiente;
che non vi erano mandati muniti di quietanza;
che
7 non era stata data prova della comunicazione al cessionario della emissione dei mandati;
che aveva sempre contestato, nel corso del giudizio, il mancato pagamento delle fatture e che il conto corrente indicato nei mandati non era riconducibile. Da questo il diritto al capitale ed agli accessori (interessi e somme ulteriori).
5.2.- Il motivo è infondato.
5.2.1.- Innanzi tutto risulta prova documentale del fatto che le fatture emesse da Baxter S.p.a.: n. 41015753 del 25 maggio 2011 di € 4.356,00 e n. 41033889
Part del 16 novembre 2011 di € 4.659,60 sono state pagate a con mandato n.
247 del 7 maggio 2012 (documento 8). Risulta prova del fatto che il
Part pagamento era stato comunicato dall' a con Controparte_1
nota del 2 luglio 2019 e risulta prova del fatto che il tesoriere
[...]
(doc. 39 del primo grado in data 7 maggio 2022) aveva rilasciato CP_3
quietanza di pagamento. In secondo risulta che l'allegazione del pagamento del debito ceduto, risultante dai documenti dimessi con la seconda memoria dell'Istituto ex art. 183 6^ co. n. 2 Cod. proc. Civ., non era stata in alcun modo
Part contestata da con la prima difesa (terza memoria ex art. 183 6^ co. n. 3
Cod. proc. Civ.). Ne consegue che il motivo di censura appare generico non rapportandosi alla ratio decidenti e non ponendo motivata censura alle prove ed alla non contestazione.
5.2.2.- Si osserva, per completezza.
5.2.3.- La prova del pagamento non risulta solo dalla emissione dei mandati ma anche dalla quietanza. E sebbene la quietanza sia stata emessa da un terzo,
quale tesoriere, la stessa (Cass. ordinanza n. 6650 del 9 Controparte_3
8 marzo 2020) costituisce indizio liberamente valutabile che, in quanto affatto censurata, assume particolare rilievo probatorio presuntivo.
5.2.4.- Trattasi di debiti di amministrazione che applica la disciplina sulla contabilità pubblica (in generale Cass. sentenza n. 29776 del 29 dicembre
2020) a norma dell'art. 9 L.R. 26 del 22 dicembre 2005. Se è vero che la liberazione dell'amministrazione debitrice non sarebbe conseguita alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé
insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore –
come argomentato dall'appellante -- essendo richiesta la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, emerge qui che tale comunicazione è avvenuta come né da conto la lettera del 2 luglio 2019
ut supra richiamata ed affatto contestata. E sebbene la lettera sia successiva e provenga dall' , la valenza della stessa, ante causam, non censurata CP_1
affatto, avrebbe richiesto altrimenti, anche in sede giudiziaria, apposita contestazione, qui mancata.
Part 5.2.5.- non ha affatto contestato, nella prima difesa utile (terza memoria ex art. 183 Cod. proc. Civ.) il pagamento documentato delle predette due fatture avendo svolto una difesa del tutto generica. Segue, anche tenuto conto dei termini per la formazione del thema decidendum (Cass. 10629/2024), che la circostanza estintiva del pagamento delle due predette fatture, affatto censurata, è divenuta incontrovertibile. E se è vero che la non contestazione non esimerebbe in astratto il giudice dal valutare la sufficienza della prova, è
altrettanto vero che qui, alla luce della quietanza, della comunicazione del pagamento e della emissione coeva e conforme dei mandati – indizi gravi
9 precisi e concordanti nel singolo e nel complesso valutati affatto contestati –
risulta prova del pagamento.
Part 5.2.6.- Osserva la Corte che ha articolato la domanda iniziale (del 29
ottobre 2020) esigendo il pagamento di ingenti importi per cessioni (€.
397.960,49 per capitale oltre ad accessori) riducendo poi la pretesa prima ad
€ 23.035,20 con la prima memoria ex art. 183 6^ co Cod. proc. Civ. del 15
giugno 2022 e poi ad €. 9.015,60, in questa sede, sempre per sorte capitale.
Tale incedere, che risulta anomalo posta la durata del e l'antecedenza delle fatture, si riverbera sulla stessa domanda che era evidentemente incerta ab
origine non solo per gli accessori, come dato conto in sentenza, ma anche per il capitale stante la ingiustificata riduzione del credito operata senza plausibili ed concrete ragioni. E' così evidente, nell'ottica dei cui all'art. 88 Cod. proc.
Part Civ., che avrebbe dovuto esattamente e specificatamente allegare e poi contestare i fatti ex adverso argomentati senza assumere, come nel caso con la terza memoria, una generica difesa. Il tutto si riverbera, a giudizio della
Corte, sulla non contestazione in termini maggiormente di rilievo.
5.2.7.- Ne appare soddisfacente la tesi della che assume, contro la Pt_2
validità estintiva dei pagamenti, l'errato accredito su un conto corrente non proprio in quanto tale eccezione appare del tutto generica non essendo stato indicato, con la stessa, il conto errato, quello effettivo anche relativo agli altri,
numerosi, accrediti, e la non riconducibilità dello stesso anche richiamando altri atti e documenti a dimostrazione, posta la vicinanza della prova. La
difesa appare nuova e come tale inammissibile.
6.- In definitiva, dunque, l' , con prove ed Controparte_1
elementi di prova, gravi precisi e concordanti, ha dimostrato il pagamento dei
10 Part debiti alla cessionaria per sorte capitale e l'appellante che nulla di diverso ha documentato. Segue il rigetto dell'appello anche riferito agli accessori del credito (interessi moratori, anatocistici e somme diverse) in quanto la domanda a base, come argomentato nella sentenza, risulta da un lato infondata (per esser stato pagato il capitale) e dall'altro del tutto generica essendo stata omessa ogni allegazione in termini chiari sui pagamenti omessi,
sulle scadenze, sulle fatture di riferimento e sugli interessi a vario titolo pretesi (con data decorrenza).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore dell' in € 3.966 per compensi CP_1
oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Venezia lì 25 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
11