Articolo 2 della Legge 14 marzo 1961, n. 214
Articolo 1
Versione
27 aprile 1961
Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 aprile 1961