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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6791 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla Via Santa Chiara, n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Civale, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...]– C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento (NA), al Corso Italia, n. 62, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Danilo Esposito, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'atto di transazione sottoscritto congiuntamente dalle medesime parti rassegnando le seguenti conclusioni: “si rinuncia espressamente a quanto richiesto nelle rispettive memorie depositate nel corso del giudizio;
si chiede la conferma delle statuizioni disposte in sede di udienza presidenziale, ovvero riconoscere un assegno divorzile in favore della
1 Sig.ra di € 400,00 mensili;
pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio”.
Il P.M., in data 14.03.2025, concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 25.11.1973 in Controparte_1
Piano di Sorrento.
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati due figli allo stato autosufficienti e che i coniugi erano separati dal 15.12.1998, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 11142/1998, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 23.11.1998.
A seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e della figlia minore, di importo pari a lire 2.500.000, corrispondenti nell'attualità ad euro 1.316,96.
Il ricorrente deduceva che il predetto assegno non aveva più ragione d'essere in considerazione della circostanza che la figlia, ormai maggiorenne, era diventata anche economicamente autosufficiente;
deduceva, altresì, di aver corrisposto alla resistente, in data 03.08.2021, una somma di euro 20.000,00 circa, estinguendo così tutto il debito per arretrati dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
Chiedeva, pertanto, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico e di dichiarare che alcun assegno divorzile fosse da corrispondere in favore della . CP_1
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, nondimeno chiedeva di prevedere, a carico del e in suo favore, un Pt_1 assegno divorzile.
A sostegno della domanda allegava di non percepire alcun reddito, di essere titolare della pensione di invalidità e di essere onerata dalla somma mensile di euro 700,00 a titolo di locazione dell'immobile in cui viveva;
deduceva, altresì, che il non aveva mai adempiuto ai propri Pt_1 obblighi di mantenimento se non costretto con azioni esecutive e che, invero, il versamento effettuato in data 03.08.2021 costituiva parte della somma allo stesso precettata a seguito del mancato rispetto degli obblighi di cui alla separazione.
Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 22.03.2023, il Presidente modificava le condizioni della separazione consensuale
2 omologata con decreto n. 11142/1998 del 15.12.1998, revocando le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, ai rapporti con il genitore non collocatario e al mantenimento della figlia dei coniugi ormai maggiorenne, autosufficiente e con un proprio nucleo Per_1 familiare, nonché rideterminando in € 400,00 mensili – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - l'assegno di mantenimento dovuto da Pt_1
a e rinviando all'udienza del 19.06.2023.
[...] Controparte_1
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 22.01.2024 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.06.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e il G.I., rilevata la mancata allegazione di un accordo sottoscritto personalmente dalle parti con firme autenticate dai difensori, rinviava la causa in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 02.10.2024.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta il G.I., preso atto della mancata acquisizione in atti dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rinviava la causa in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 24.02.2025, onerando parte ricorrente di depositare in atti il predetto estratto di matrimonio.
Alla suddetta udienza, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dall'08.03.2025, e disponeva trasmettersi gli atti al
P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 14.03.2025 concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piano di Sorrento in data
25.11.1973 da (nato a [...], il [...]) e (nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Sorrento, il 13.03.1950) è fondata e pertanto va accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (23.11.1998) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 11142/1998 del 15.12.1998, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, per quanto dedotto dalle parti ed emerso dagli atti, il è in pensione dall'anno Pt_1
2016 ed ha visto pertanto ridotte le proprie entrate, mentre la oggi percepisce una CP_1 pensione sociale di € 480,00, vive in un appartamento condotto in locazione per un canone di €
700,00 mensili insieme alla figlia ed al nipotino, e condivide con la figlia convivente le Per_1 spese correnti per canone, utenze, vitto e quant'altro.
Si considera, pertanto, congruo l'importo di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile come concordato tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Meta, il 24.01.1948) e (nata a [...], il [...]) il 25.11.1973 in Controparte_1
Piano di Sorrento (atto n. 48, parte II, serie A, anno 1973 del Comune di Piano di Sorrento);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile pari a euro 400,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dà atto che le parti dichiarano reciprocamente cessata ogni pendenza e di non avere più nulla a pretendere.
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6791 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pagani (SA), alla Via Santa Chiara, n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Civale, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...]– C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Piano di Sorrento (NA), al Corso Italia, n. 62, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Danilo Esposito, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati all'atto di transazione sottoscritto congiuntamente dalle medesime parti rassegnando le seguenti conclusioni: “si rinuncia espressamente a quanto richiesto nelle rispettive memorie depositate nel corso del giudizio;
si chiede la conferma delle statuizioni disposte in sede di udienza presidenziale, ovvero riconoscere un assegno divorzile in favore della
1 Sig.ra di € 400,00 mensili;
pronunciare sentenza definitiva di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio”.
Il P.M., in data 14.03.2025, concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 25.11.1973 in Controparte_1
Piano di Sorrento.
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio, erano nati due figli allo stato autosufficienti e che i coniugi erano separati dal 15.12.1998, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 11142/1998, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 23.11.1998.
A seguito della separazione, il si obbligava a versare un assegno mensile, a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e della figlia minore, di importo pari a lire 2.500.000, corrispondenti nell'attualità ad euro 1.316,96.
Il ricorrente deduceva che il predetto assegno non aveva più ragione d'essere in considerazione della circostanza che la figlia, ormai maggiorenne, era diventata anche economicamente autosufficiente;
deduceva, altresì, di aver corrisposto alla resistente, in data 03.08.2021, una somma di euro 20.000,00 circa, estinguendo così tutto il debito per arretrati dovuto a titolo di mantenimento nei confronti della moglie.
Chiedeva, pertanto, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di mantenimento previsto a suo carico e di dichiarare che alcun assegno divorzile fosse da corrispondere in favore della . CP_1
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, nondimeno chiedeva di prevedere, a carico del e in suo favore, un Pt_1 assegno divorzile.
A sostegno della domanda allegava di non percepire alcun reddito, di essere titolare della pensione di invalidità e di essere onerata dalla somma mensile di euro 700,00 a titolo di locazione dell'immobile in cui viveva;
deduceva, altresì, che il non aveva mai adempiuto ai propri Pt_1 obblighi di mantenimento se non costretto con azioni esecutive e che, invero, il versamento effettuato in data 03.08.2021 costituiva parte della somma allo stesso precettata a seguito del mancato rispetto degli obblighi di cui alla separazione.
Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 22.03.2023, il Presidente modificava le condizioni della separazione consensuale
2 omologata con decreto n. 11142/1998 del 15.12.1998, revocando le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, ai rapporti con il genitore non collocatario e al mantenimento della figlia dei coniugi ormai maggiorenne, autosufficiente e con un proprio nucleo Per_1 familiare, nonché rideterminando in € 400,00 mensili – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - l'assegno di mantenimento dovuto da Pt_1
a e rinviando all'udienza del 19.06.2023.
[...] Controparte_1
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza del 22.01.2024 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Alla suddetta udienza, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.06.2024.
Alla su citata udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e il G.I., rilevata la mancata allegazione di un accordo sottoscritto personalmente dalle parti con firme autenticate dai difensori, rinviava la causa in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 02.10.2024.
Alla su menzionata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta il G.I., preso atto della mancata acquisizione in atti dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rinviava la causa in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 24.02.2025, onerando parte ricorrente di depositare in atti il predetto estratto di matrimonio.
Alla suddetta udienza, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dall'08.03.2025, e disponeva trasmettersi gli atti al
P.M affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere depositato in data 14.03.2025 concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piano di Sorrento in data
25.11.1973 da (nato a [...], il [...]) e (nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Sorrento, il 13.03.1950) è fondata e pertanto va accolta.
Risulta, invero, realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (23.11.1998) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 11142/1998 del 15.12.1998, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3 In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, per quanto dedotto dalle parti ed emerso dagli atti, il è in pensione dall'anno Pt_1
2016 ed ha visto pertanto ridotte le proprie entrate, mentre la oggi percepisce una CP_1 pensione sociale di € 480,00, vive in un appartamento condotto in locazione per un canone di €
700,00 mensili insieme alla figlia ed al nipotino, e condivide con la figlia convivente le Per_1 spese correnti per canone, utenze, vitto e quant'altro.
Si considera, pertanto, congruo l'importo di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile come concordato tra le parti, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche come innanzi precisate.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Meta, il 24.01.1948) e (nata a [...], il [...]) il 25.11.1973 in Controparte_1
Piano di Sorrento (atto n. 48, parte II, serie A, anno 1973 del Comune di Piano di Sorrento);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile, la somma mensile pari a euro 400,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dà atto che le parti dichiarano reciprocamente cessata ogni pendenza e di non avere più nulla a pretendere.
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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