Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/07/2025, n. 14556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14556 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7881 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto il bando di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il personale ATA valevoli per il triennio 2024/2027, nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione in quanto prestato non in costanza di nomina;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.10.2024:
dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia per il personale ATA valevoli per il triennio 2024/2027, nella parte in cui, collocando i ricorrenti nelle graduatorie di interesse, non riconoscono il punteggio integrale del servizio di leva svolto non in costanza di nomina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che i ricorrenti hanno adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, di cui in epigrafe, nella parte in cui attribuiscono solo il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione prestati non in costanza di nomina, in quanto considerati
genericamente come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, differenziandolo da quello attribuito al servizio militare di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, ai quali sono invece riconosciuti 6 punti per ogni anno essendo “considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”;
- che gli stessi hanno dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ Violazione dell’art. 20 legge 958/86 – Violazione dell’art. 62 legge 312/1980 – Violazione dell’art.485, comma 7, d. lgs 297/94 - Nullità per violazione del giudicato su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo e in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015 ”; 2) “ Violazione di legge – violazione del principio di uguaglianza – criterio di valutazione in contrasto con la legge primaria – legge 958/1986 ”;
- che nel costituirsi in giudizio il Ministero resistente ha dedotto l’infondatezza del ricorso;
- Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
- Ritenuto che il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato;
- Dato atto, infatti, a tal fine, che anche nella fattispecie in esame debba farsi applicazione dei principi di diritto statuiti dal Consiglio di Stato nella recente sentenza 11 febbraio 2025 n. 4680: “ 8.1. Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 9864 del 9 dicembre 2024 su caso simile a quello in esame, richiamata dagli appellanti nella memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a. a sostegno ulteriore della fondatezza dell’impugnazione. 8.2. In proposito, in omaggio a esigenze di sinteticità, il Collegio fa proprie e richiama –qui di seguito riportandole – le argomentazioni già espresse dalla citata sentenza. “3. Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastica. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». 4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». 8.3. Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
8.4. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell’obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell’art. 2050 dell’ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l’espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio deteriore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro». 8.6. In definitiva, alla luce del precetto costituzionale appena richiamato, la ratio sottesa alla fonte primaria (comb. disp. del d.lgs. 297/1994, art. 569, nonché del d.lgs. 66/2010, art. 2050) è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare. 8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l’ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva (si veda negli stessi termini, tra le molte, la recente Cons. Stato, VII, 3 aprile 2025, n, 2854 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, sez. VII, 23 agosto 2022, n. 7383; id., sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11235, la quale ha affermato il “riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”; Corte di Cassazione, 29 marzo 2024, n. 8586). La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 2050, comma 1, dell’ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall’art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.
Occorre, pertanto, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca l’esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastica.
In chiave teleologica, dunque, escludere la computabilità per intero del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina in sede di formazione delle suddette graduatorie - senza un plausibile aggancio alla disciplina normativa regolante la fattispecie - equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare. 8.8. Anche la littera legis non si presta a operazioni ermeneutiche restrittive: in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma, gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - in forza dei quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo. 8.9. Al riguardo, giova infine richiamare l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020). 9. Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto del servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell’inserimento nelle menzionate graduatorie. 10. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto.
11. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura delle questioni controverse e dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza con riguardo ad esse” ;
Considerato, quanto alle spese di lite, che anche nella presente fattispecie ricorrono i requisiti per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nel contempo disponendo che l’amministrazione resistente conceda ai ricorrenti l’attribuzione del maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva o civile da ciascuno di essi assolto (punti 6 per ogni 12 mesi);
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO