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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3000/2024 vertente tra
(C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gino Mannocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via F. Crispi n° 16, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Calderani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ponsacco (PI), Piazza della Repubblica n°25, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.05.2025, a seguito di discussione orale, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 22.10.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/02/1982 a Pisa, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa atto n° 27, parte II, serie A, anno 1982;
- Il regime patrimoniale prescelto dai coniugi è stato quello della comunione dei beni;
- Dalla suddetta unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- Dopo molti anni di matrimonio, il rapporto ha subito una profonda crisi che le parti non sono riuscite a superare e, essendo cessata la comunione materiale e spirituale, i coniugi si sono separati consensualmente come da ricorso che si allega;
- La separazione è stata omologata dal Tribunale di Pisa con provvedimento del 06/05/2010
(R.G. 803/2008);
- La separazione perdura ormai ininterrottamente dall'epoca del procedimento di separazione ed appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
- Sono stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) A definizione totale dei rapporti patrimoniali tra essi esistenti, i ricorrenti si sono accordati nel senso che la ricorrente ceda, venda e trasferisca a l'intera quota di sua proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di attualmente proprietà comune delle parti, acqui-stato in costanza di matrimonio;
2) In particolare, la sig.ra assume l'impegno di cedere, vendere e trasferire, ai sensi dell'art. Controparte_1
1376 c.c., la sua intera quota del diritto di proprietà sul terreno, di qualità seminativo arborato, censito presso il Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio 58, particella 23, sito in Pisa, frazione di Putignano, confinante con ferrovia Pisa-Firenze, proprietà del Comune di Pisa (particella 852), proprietà Per_2
(particella 24) e via Ximenes, salvo altri, la cui superficie catastale si componeva di mq. 2.190, sottoposti ad esproprio in favore del Comune di Pisa nel mese di agosto dell'anno 2021 per mq. 45, a fronte del paga-mento di euro 2.700,00# al sig. che allo stesso titolo accetta, tramite idoneo atto notarile da Parte_1 stipularsi davanti a Notaio di scelta del sig. che si accollerà i relativi costi, stipula da effettuarsi entro Pt_1 trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. In caso di inadempimento di una delle due parti all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, l'altra, previa esecuzione della propria prestazione od offerta della stessa, potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c.c. A tal fine, l'invito a presentarsi davanti ad un notaio per la stipula del contratto definitivo, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà sufficiente a configurare l'offerta di cui al suddetto articolo 2932 c.c.;
3) Il pagamento del prezzo pattuito in € 2.700,00# avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento notarile;
4) La ricorrente dichiara che la quota di cui sopra le è pervenuta mediante atto di cessione di Controparte_1
quote a rogito del Notaio Dott. in data 25/11/1991, reper-torio n. 4398, raccolta n. Persona_3
1524;
5) L'onere di completare eventuali trascrizioni mancanti è posto a carico della parte acquirente Parte_1
6) La ricorrente in qualità di attuale intestataria di quota del diritto di proprietà sul suddetto Controparte_1
terreno, dichiara la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
7) La ricorrente dichiara la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei Controparte_1
registri immobiliari;
8) La ricorrente dichiara la regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle Controparte_1
trascrizioni immobiliari, producendo visura ipotecaria aggiornata con elenco delle formalità iscritte e trascritte;
9) Non sussistono prelazioni legali;
10) Le parti dichiarano che il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive e pertinenze;
11) Dichiarazione valore del bene trasferito € 2.700,00;
12) La ricorrente allega certificato di destinazione urbanistica relativo al ter-reno sopra descritto, Controparte_1
rilasciato in data 21/6/2024, Prot. n. 0077038/2024, dal Comune di Pisa e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti;
13) La ricorrente garantisce che il Terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco e Controparte_1
pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353; 14) I ricorrenti chiedono che la cessione sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 l. 74/1987 in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15) La cedente rinuncia all'ipoteca legale;
Controparte_1
16) Le parti dichiarano l'esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
17) Le parti, limitatamente al futuro effetto traslativo del bene immobile, dichiarano di essere a conoscenza che il
Tribunale e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio per il processo destinati al controllo di suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
18) Parte acquirente si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Parte_1
ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
19) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni altro reci-proco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
20) Spese legali compensate;
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con decreto del 06.05.2025 il Collegio – alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali relativi agli accordi contenenti trasferimenti immobiliari – ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, fissando in prosecuzione l'udienza del 29.05.2025.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno precisato l'accordo raggiunto, insistendo come da nota depositata il 02.04.2025, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3000/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 28/02/1982 a Pisa, trascritto nei Registri Pt_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pisa come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa atto n° 27, parte II, serie A, anno 1982;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1. A definizione totale dei rapporti patrimoniali tra essi esistenti, i ricorrenti si sono accordati nel senso che la ricorrente ceda, venda e trasferisca a l'intera quota di sua proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di attualmente proprietà comune delle parti, acqui-stato in costanza di matrimonio;
2. In particolare, la sig.ra assume l'impegno di cedere, vendere e trasferire, ai sensi dell'art. Controparte_1
1376 c.c., la sua intera quota del diritto di proprietà sul terreno, di qualità seminativo arborato, censito presso il Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio 58, particella 23, sito in Pisa, frazione di
Putignano, confinante con ferrovia Pisa-Firenze, proprietà del Comune di Pisa (particella 852), proprietà
(particella 24) e via Ximenes, salvo altri, la cui superficie catastale si componeva di mq. Per_2
2.190, sottoposti ad esproprio in favore del Comune di Pisa nel mese di agosto dell'anno 2021 per mq.
45, a fronte del paga-mento di euro 2.700,00# al sig. che allo stesso titolo accetta, Parte_1 tramite idoneo atto notarile da stipularsi davanti a Notaio di scelta del sig. che si accollerà i Pt_1 relativi costi, stipula da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In caso di inadempimento di una delle due parti all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, l'altra, previa esecuzione della propria prestazione od offerta della stessa, potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932
c.c. A tal fine, l'invito a presentarsi davanti ad un notaio per la stipula del contratto definitivo, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà sufficiente a configurare l'offerta di cui al suddetto articolo 2932 c.c.; 3. Il pagamento del prezzo pattuito in € 2.700,00# avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento notarile;
4. La ricorrente dichiara che la quota di cui sopra le è pervenuta mediante atto di cessione Controparte_1
di quote a rogito del Notaio Dott. in data 25/11/1991, reper-torio n. 4398, raccolta Persona_3
n. 1524;
5. L'onere di completare eventuali trascrizioni mancanti è posto a carico della parte acquirente Parte_1
[...]
6. La ricorrente in qualità di attuale intestataria di quota del diritto di proprietà sul Controparte_1
suddetto terreno, dichiara la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
7. La ricorrente dichiara la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze Controparte_1
dei registri immobiliari;
8. La ricorrente dichiara la regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza Controparte_1
delle trascrizioni immobiliari, producendo visura ipotecaria aggiornata con elenco delle formalità iscritte e trascritte;
9. Non sussistono prelazioni legali;
10. Le parti dichiarano che il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive e pertinenze;
11. Dichiarazione valore del bene trasferito € 2.700,00;
12. La ricorrente allega certificato di destinazione urbanistica relativo al ter-reno sopra Controparte_1
descritto, rilasciato in data 21/6/2024, Prot. n. 0077038/2024, dal Comune di Pisa (doc. 8) e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti;
13. La ricorrente garantisce che il Terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco Controparte_1
e pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353;
14. I ricorrenti chiedono che la cessione sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 l. 74/1987 in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15. La cedente rinuncia all'ipoteca legale;
Controparte_1
16. Le parti dichiarano l'esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
17. Le parti, limitatamente al futuro effetto traslativo del bene immobile, dichiarano di essere a conoscenza che il Tribunale e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio per il processo destinati al controllo di suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
18. Parte acquirente si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il Parte_1
competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
19. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni altro reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
20. Spese legali compensate;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3000/2024 vertente tra
(C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gino Mannocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Via F. Crispi n° 16, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Calderani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ponsacco (PI), Piazza della Repubblica n°25, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.05.2025, a seguito di discussione orale, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 22.10.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/02/1982 a Pisa, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa atto n° 27, parte II, serie A, anno 1982;
- Il regime patrimoniale prescelto dai coniugi è stato quello della comunione dei beni;
- Dalla suddetta unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
- Dopo molti anni di matrimonio, il rapporto ha subito una profonda crisi che le parti non sono riuscite a superare e, essendo cessata la comunione materiale e spirituale, i coniugi si sono separati consensualmente come da ricorso che si allega;
- La separazione è stata omologata dal Tribunale di Pisa con provvedimento del 06/05/2010
(R.G. 803/2008);
- La separazione perdura ormai ininterrottamente dall'epoca del procedimento di separazione ed appare manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi;
- Sono stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) A definizione totale dei rapporti patrimoniali tra essi esistenti, i ricorrenti si sono accordati nel senso che la ricorrente ceda, venda e trasferisca a l'intera quota di sua proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di attualmente proprietà comune delle parti, acqui-stato in costanza di matrimonio;
2) In particolare, la sig.ra assume l'impegno di cedere, vendere e trasferire, ai sensi dell'art. Controparte_1
1376 c.c., la sua intera quota del diritto di proprietà sul terreno, di qualità seminativo arborato, censito presso il Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio 58, particella 23, sito in Pisa, frazione di Putignano, confinante con ferrovia Pisa-Firenze, proprietà del Comune di Pisa (particella 852), proprietà Per_2
(particella 24) e via Ximenes, salvo altri, la cui superficie catastale si componeva di mq. 2.190, sottoposti ad esproprio in favore del Comune di Pisa nel mese di agosto dell'anno 2021 per mq. 45, a fronte del paga-mento di euro 2.700,00# al sig. che allo stesso titolo accetta, tramite idoneo atto notarile da Parte_1 stipularsi davanti a Notaio di scelta del sig. che si accollerà i relativi costi, stipula da effettuarsi entro Pt_1 trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. In caso di inadempimento di una delle due parti all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, l'altra, previa esecuzione della propria prestazione od offerta della stessa, potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c.c. A tal fine, l'invito a presentarsi davanti ad un notaio per la stipula del contratto definitivo, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà sufficiente a configurare l'offerta di cui al suddetto articolo 2932 c.c.;
3) Il pagamento del prezzo pattuito in € 2.700,00# avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento notarile;
4) La ricorrente dichiara che la quota di cui sopra le è pervenuta mediante atto di cessione di Controparte_1
quote a rogito del Notaio Dott. in data 25/11/1991, reper-torio n. 4398, raccolta n. Persona_3
1524;
5) L'onere di completare eventuali trascrizioni mancanti è posto a carico della parte acquirente Parte_1
6) La ricorrente in qualità di attuale intestataria di quota del diritto di proprietà sul suddetto Controparte_1
terreno, dichiara la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
7) La ricorrente dichiara la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei Controparte_1
registri immobiliari;
8) La ricorrente dichiara la regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza delle Controparte_1
trascrizioni immobiliari, producendo visura ipotecaria aggiornata con elenco delle formalità iscritte e trascritte;
9) Non sussistono prelazioni legali;
10) Le parti dichiarano che il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive e pertinenze;
11) Dichiarazione valore del bene trasferito € 2.700,00;
12) La ricorrente allega certificato di destinazione urbanistica relativo al ter-reno sopra descritto, Controparte_1
rilasciato in data 21/6/2024, Prot. n. 0077038/2024, dal Comune di Pisa e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti;
13) La ricorrente garantisce che il Terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco e Controparte_1
pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353; 14) I ricorrenti chiedono che la cessione sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 l. 74/1987 in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15) La cedente rinuncia all'ipoteca legale;
Controparte_1
16) Le parti dichiarano l'esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
17) Le parti, limitatamente al futuro effetto traslativo del bene immobile, dichiarano di essere a conoscenza che il
Tribunale e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio per il processo destinati al controllo di suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
18) Parte acquirente si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente Parte_1
ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
19) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni altro reci-proco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
20) Spese legali compensate;
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con decreto del 06.05.2025 il Collegio – alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali relativi agli accordi contenenti trasferimenti immobiliari – ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, fissando in prosecuzione l'udienza del 29.05.2025.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno precisato l'accordo raggiunto, insistendo come da nota depositata il 02.04.2025, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3000/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 28/02/1982 a Pisa, trascritto nei Registri Pt_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pisa come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pisa atto n° 27, parte II, serie A, anno 1982;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1. A definizione totale dei rapporti patrimoniali tra essi esistenti, i ricorrenti si sono accordati nel senso che la ricorrente ceda, venda e trasferisca a l'intera quota di sua proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di attualmente proprietà comune delle parti, acqui-stato in costanza di matrimonio;
2. In particolare, la sig.ra assume l'impegno di cedere, vendere e trasferire, ai sensi dell'art. Controparte_1
1376 c.c., la sua intera quota del diritto di proprietà sul terreno, di qualità seminativo arborato, censito presso il Catasto Terreni del Comune di Pisa nel foglio 58, particella 23, sito in Pisa, frazione di
Putignano, confinante con ferrovia Pisa-Firenze, proprietà del Comune di Pisa (particella 852), proprietà
(particella 24) e via Ximenes, salvo altri, la cui superficie catastale si componeva di mq. Per_2
2.190, sottoposti ad esproprio in favore del Comune di Pisa nel mese di agosto dell'anno 2021 per mq.
45, a fronte del paga-mento di euro 2.700,00# al sig. che allo stesso titolo accetta, Parte_1 tramite idoneo atto notarile da stipularsi davanti a Notaio di scelta del sig. che si accollerà i Pt_1 relativi costi, stipula da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
In caso di inadempimento di una delle due parti all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, l'altra, previa esecuzione della propria prestazione od offerta della stessa, potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932
c.c. A tal fine, l'invito a presentarsi davanti ad un notaio per la stipula del contratto definitivo, da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà sufficiente a configurare l'offerta di cui al suddetto articolo 2932 c.c.; 3. Il pagamento del prezzo pattuito in € 2.700,00# avverrà contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento notarile;
4. La ricorrente dichiara che la quota di cui sopra le è pervenuta mediante atto di cessione Controparte_1
di quote a rogito del Notaio Dott. in data 25/11/1991, reper-torio n. 4398, raccolta Persona_3
n. 1524;
5. L'onere di completare eventuali trascrizioni mancanti è posto a carico della parte acquirente Parte_1
[...]
6. La ricorrente in qualità di attuale intestataria di quota del diritto di proprietà sul Controparte_1
suddetto terreno, dichiara la conformità dello stesso allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
7. La ricorrente dichiara la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze Controparte_1
dei registri immobiliari;
8. La ricorrente dichiara la regolarità urbanistica, identificazione catastale e correttezza Controparte_1
delle trascrizioni immobiliari, producendo visura ipotecaria aggiornata con elenco delle formalità iscritte e trascritte;
9. Non sussistono prelazioni legali;
10. Le parti dichiarano che il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive e pertinenze;
11. Dichiarazione valore del bene trasferito € 2.700,00;
12. La ricorrente allega certificato di destinazione urbanistica relativo al ter-reno sopra Controparte_1
descritto, rilasciato in data 21/6/2024, Prot. n. 0077038/2024, dal Comune di Pisa (doc. 8) e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti;
13. La ricorrente garantisce che il Terreno non è compreso in un territorio percorso dal fuoco Controparte_1
e pertanto non esistono i vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353;
14. I ricorrenti chiedono che la cessione sia dichiarata esente da ogni tassa o imposta ex art. 19 l. 74/1987 in quanto effettuata a definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
15. La cedente rinuncia all'ipoteca legale;
Controparte_1
16. Le parti dichiarano l'esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
17. Le parti, limitatamente al futuro effetto traslativo del bene immobile, dichiarano di essere a conoscenza che il Tribunale e il cancelliere e/o gli addetti all'ufficio per il processo destinati al controllo di suddetti documenti si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di ogni altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica;
18. Parte acquirente si obbliga a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il Parte_1
competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
19. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni altro reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
20. Spese legali compensate;
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi